Infruttuosa l’opposizione del Ministero della Giustizia. Confermata e destinata ad essere eseguita l’originaria ordinanza emessa nel maggio del 2012 dal Magistrato di sorveglianza.
Nessuna limitazione sul numero di libri che il detenuto può tenere in cella per ragioni di studio. Priva di fondamento l'opposizione del Ministero della Giustizia Cass. pen., sez. I, ud. 24 maggio 2022 dep. 20 settembre 2022 , n. 34855 . Esigenze di studio. Punto di svolta nel maggio del 2012 con il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza. Nello specifico, viene disposto che a completa garanzia del diritto allo studio del detenuto , all'epoca collocato nella casa circondariale di Terni, gli sia consentito di tenere presso di sé tutti i libri di cui ha bisogno per ragioni di studio e senza limitazioni numeriche predefinite . Nove anni dopo arriva un nuovo provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale, su richiesta del detenuto sottoposto al regime del 41- bis nella casa circondariale di Novara, ordina alla struttura carceraria l'esatta ottemperanza ai contenuti del provvedimento datato maggio 2012. Questa ulteriore presa di posizione del Magistrato di sorveglianza è resa obbligatoria dalla mancata risposta positiva alla richiesta avanzata dal detenuto, il quale negli anni successivi al 2012 è stato trasferito in vari istituti penitenziari e ha fatto pervenire numerose istanze di ottemperanza rispetto al provvedimento del 2012, chiedendone l'esecuzione . In ultimo, il detenuto risulta essere stato trasferito a Novara, ove, con istanza in data 7 maggio 2021, ha chiesto all'istituto penitenziario di prelevare dal magazzino tre volumi precisamente, un dizionario latino, un dizionario spagnolo e un manuale Microsoft 2007' poiché necessari ai fini di studio, da tenere anche oltre il numero massimo di quindici testi consentitogli, in aggiunta, invero, ai quattordici già detenuti . Dalla direzione della Casa circondariale di Novara è arrivata una risposta negativa in particolare, è stato ribadito che il numero massimo di libri consentiti è fissato inderogabilmente in quindici . Ma, invece, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ribatte che si impone la necessità di ordinare alla struttura di Novara l'esatta ottemperanza ai contenuti dell'ordinanza risalente al maggio 2012 . Libri. Nel contesto della Cassazione, però, il Ministero della Giustizia ribadisce le proprie obiezioni rispetto dalla decisione del 2012. Più precisamente, viene lamentata la violazione del regime del 41- bis quanto al numero illimitato dei libri richiesti dal detenuto per uso studio . In sostanza, dal Ministero della Giustizia sostengono che sancire che il detenuto può tenere presso la propria camera detentiva, senza limitazioni numeriche predefinite, i libri di cui ha bisogno significa porsi in contrasto col regime custodiale cui il detenuto è sottoposto . Inoltre, dal Ministero della Giustizia osservano che il provvedimento del 2012 si fondava su una regolamentazione non più vigente, avendo la nuova circolare, datata ottobre 2017, previsto la disponibilità in camera detentiva di un numero di quattro volumi per volta, da potere aumentare secondo le esigenze didattiche e il prudente apprezzamento della direzione della struttura carceraria , e aggiungono poi che la direzione della casa circondariale di Novara ha consentito al detenuto di tenere un numero di libri di quasi quattro volte maggiore a quello previsto dalla circolare . Secondo il Ministero della Giustizia, quindi, il dictum del Magistrato di sorveglianza viene a stravolgere il regime carcerario sulla base di una supposta ottemperanza ad un provvedimento già a suo tempo eseguito . I giudici di terzo grado chiariscono, in premessa, che ciò che rileva, in caso di mutata allocazione del detenuto, è esclusivamente la permanenza dell'inottemperanza ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo e ciò radica l'interesse del detenuto ad ottenere l'esecuzione della decisione . E nel caso preso in esame, viene rilevato, il provvedimento oggetto di ottemperanza ha affermato la sussistenza di una manifestazione di diritto soggettivo operante in ogni istituto penitenziario, consentendo, a garanzia del diritto allo studio del detenuto, la possibilità di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per ragioni di studio, senza limitazioni numeriche predefinite . In sostanza, il detenuto ha chiarito di avere bisogno dei testi specificati in punto di fatto e sul punto l'istituto penitenziario, nelle note fatte pervenire al Magistrato di sorveglianza per l'udienza, non ha sollevato alcuna contestazione, limitandosi a ritenere inderogabile il numero massimo di quindici volumi . Ma si impone l'esatta ottemperanza ai contenuti dell'ordinanza del maggio 2012, che, con riguardo al numero di testi che il detenuto può tenere presso di sé, non lo fissa ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si appalesino. E precisa che il detenuto potrà conservare i volumi presso la stanza detentiva o anche nell'apposita bilancetta' esterna alla sua camera a scelta, con facoltà per l'amministrazione di prevedere dei limiti massimi al numero di libri che il detenuto può tenere contemporaneamente nella camera detentiva, invece che nella bilancetta' e, quindi, non comunque depositati al magazzino, con le conseguenti difficoltà di scambio per evitare che dall'ingombro derivi un concreto pericolo di non poter effettuare adeguatamente i controlli ordinari all'interno della camera .
Presidente Siani Relatore Di Giuro Rilevato in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, adito in ottemperanza da A.A. , detenuto presso la Casa circondariale di [ ] , in regime differenziato e L. n. 354 del 26 luglio 1975, art. 41-bis ord. pen. , ha ordinato alla suddetta Casa circondariale l'esatta ottemperanza - nominando Commissario ad acta il Direttore della stessa - ai contenuti dell'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 4 maggio 2012. Con tale ultimo provvedimento il suddetto Magistrato disponeva che, a completa garanzia del diritto allo studio di A. , fosse consentito allo stesso dalla Direzione della Casa Circondariale di [ ] di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per l'incombente di studio che volta a volta lo occupasse senza limitazioni numeriche predefinite . L'ordinanza in esame premette che - negli anni successivi al 2012 A. è stato trasferito in vari istituti penitenziari, facendo pervenire numerose istanze di ottemperanza rispetto a quella pronuncia, nelle quali se ne chiedeva l'esecuzione - da ultimo il condannato risulta essere stato trasferito a [ ] , ove con istanza in data 7 maggio 2021 ha chiesto all'istituto penitenziario di prelevare dal magazzino tre volumi e precisamente un dizionario latino, un dizionario spagnolo e un manuale microsoft 2007, poiché necessari ai fini di studio, da tenere anche oltre il numero massimo di quindici consentitogli, in aggiunta, invero, ai quattordici già detenuti - la Direzione della Casa circondariale di [ ] ha rigettato la richiesta, ribadendo che il numero massimo di libri consentiti era fissato inderogabilmente in quindici. Rileva che, quindi, si impone la necessità di ordinare alla Direzione in ultimo citata l'esatta ottemperanza ai contenuti dell'ordinanza in data 4 maggio 2012. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia. 2.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 35-bis , 69 e 71 ord. pen. , rilevando l'incompetenza funzionale e territoriale del Magistrato di sorveglianza spoletino rispetto alla Casa Circondariale di [ ] . Rileva il ricorrente che la competenza spetta al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza aventi giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta ovvero all'inizio d'ufficio del procedimento, quale giudice naturale precostituito per legge, ai sensi dell' art. 25 Cost. Osserva che al più A. avrebbe potuto invocare la pronuncia del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 4/05/2021 come precedente a lui favorevole, non certo agire in ottemperanza di quella disposizione per contrastare un diverso provvedimento emesso da un Direttore di una diversa Casa Circondariale in condizioni detentive diverse e che il Magistrato di sorveglianza spoletino, qualificando il provvedimento come decisione di ottemperanza, non solo avrebbe esteso indebitamente la sua cognizione a provvedimenti che avrebbe dovuto valutare il magistrato di sorveglianza naturalmente competente, nella specie quello di [ ] , ma ha privato l'Amministrazione del doppio grado di giudizio garantito dall' art. 35-bis, comma 4, ord. pen. . 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione delle medesime norme sotto altro profilo. Si rileva che il Magistrato di sorveglianza ha ordinato l'ottemperanza ai contenuti di un'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che non solo risulta essere già stata resa in sede di ottemperanza, ma che dava atto, altresì, dell'avvenuta ottemperanza da parte della Casa Circondariale di [ ]. Con conseguente cessazione, a seguito del trasferimento di Casa Circondariale, dell'interesse del detenuto all'ottemperanza. Si osseva, quindi, che il provvedimento della Direzione della Casa Circondariale di [ ] non era contestabile con l'ottemperanza ad un giudicato ormai attuato, in relazione alla quale era cessato l'interesse del detenuto, ma doveva essere impugnato e novo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene rilevata violazione degli artt. 35-bis e 41-bis ord. pen. quanto al numero illimitato dei libri richiesti da A. per uso studio. Il ricorrente lamenta che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in applicazione del principio stabilito dall'ordinanza dello stesso Magistrato del 2012, ha affermato che l'interessato può tenere presso la propria camera detentiva senza limitazioni numeriche predefinite i libri di cui ha bisogno e che tale affermazione si pone in contrasto col regime custodiale cui lo stesso è sottoposto. Si rileva che - l'ordinanza del 2012 si fondava su una regolamentazione non più vigente, avendo la nuova circolare del 2.10.17 previsto la disponibilità in camera detentiva di un numero di quattro volumi per volta, da potere aumentare secondo le esigenze didattiche e il prudente apprezzamento della Direzione - pertanto la Direzione della Casa Circondariale di [ ] ha consentito di tenere un numero di libri di quasi quattro volte maggiore a quello previsto dalla circolare - il dictum del Magistrato di sorveglianza viene, pertanto, a stravolgere, praeter legem, il regime carcerario sulla base di una supposta ottemperanza ad un provvedimento già a suo tempo eseguito. 2.4. Col quarto motivo di impugnazione viene denunciata violazione dell' art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen. . Si duole il ricorrente che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, a fronte del numero certamente congruo di libri messi nella disponibilità del detenuto, nell'ampliarlo ulteriormente non tiene conto delle esigenze di sicurezza interna ed esterna sottese al regime differenziato. Il ricorrente, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. Invero, in tema di ordinamento penitenziario , la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell' art. 35-bis, comma 5, ord. pen. spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022, ric. proposto da Ministero della Giustizia, Rv. 282953 . Il giudizio di ottemperanza rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, con la conseguenza che la competenza resta radicata in capo al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si discute anche in caso di avvenuto trasferimento del detenuto in luogo diverso. Ciò che rileva in caso di mutata allocazione del detenuto tra momento cognitivo e momento esecutivo è esclusivamente la permanenza dell'inottemperanza ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo, il che radica l'interesse del detenuto ad ottenere l'esecuzione della decisione. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, non potendo, invero, ritenersi cessato l'interesse del ricorrente. E ciò considerato che il provvedimento oggetto di ottemperanza ha affermato la sussistenza di una manifestazione di diritto soggettivo operante in ogni istituto penitenziario, consentendo, a garanzia del diritto allo studio dell'interessato, la possibilità di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per l'incombente di studio che a volta a volta lo occupasse, senza limitazioni numeriche predefinite. Come, invero, correttamente evidenziato dall'ordinanza che in questa sede si impugna, il ricorrente ha chiarito di avere bisogno dei testi specificati in punto di fatto e sul punto l'Istituto penitenziario, nelle note fatte pervenire al Magistrato di sorveglianza per l'udienza, non ha sollevato alcuna contestazione, limitandosi a ritenere inderogabile il numero massimo di quindici volumi. La stessa ordinanza rileva come si imponga l'esatta ottemperanza ai contenuti dell'ordinanza del 4/05/2012, che,con riguardo al numero di testi che il condannato può tenere presso di sé, non lo fissa ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si appalesino. E precisa che l'interessato potrà conservare i volumi pregi la stanza detentiva o anche nell'apposita bilancetta esterna alla sua camera a scelta, con facoltà per l'amministrazione di prevedere dei limiti massimi al numero di libri che l'interessato può tenere contemporaneamente nella camera detentiva, invece che nella bilancetta e, quindi, non comunque depositati al magazzino/ con le conseguenti difficoltà di scambio per evitare che dall'ingombro derivi un concreto pericolo di non poter effettuare adeguatamente i controlli ordinari all'interno della camera. 1.2. Inammissibili sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, in cui si tende ad una non consentita rivalutazione di profili in fatto, peraltro in ambito in cui, ai sensi dell' art. 35-bis ord. pen. , il ricorso è dato solo per violazione di legge. 2. Per queste ragioni, il ricorso va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.