L'art. 12 .2, lett. a e d Direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato abusi di mercato e l'art. 23 .2, lett. g e h Regolamento UE n. 596/2014 regolamento sugli abusi di mercato , in combinato disposto con l'art. 15 .1 Direttiva 2002/58/CE direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, ssm e alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52 .1 Carta di Nizza devono essere interpretati nel senso che si oppongono alle misure legislative che prevedono, a titolo preventivo, ai fini della lotta contro i reati di abuso di mercato, compreso l'abuso di informazioni privilegiate, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati sul traffico per un anno a decorrere dalla data di registrazione.
Il diritto dell'UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una dichiarazione di nullità che gli incombe, in forza del diritto nazionale, per quanto riguarda le disposizioni nazionali che, da un lato, impongono agli operatori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati sul traffico in generale e indiscriminatamente e, per contro, consentire la comunicazione di tali dati all'autorità competente in materia finanziaria, senza previa autorizzazione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa indipendente, a causa dell'incompatibilità di tali disposizioni con l'art. 15 .1, della direttiva 2002/58 letto alla luce di dette norme della Carta di Nizza . L'ammissibilità delle prove ottenute in forza di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'UE è, conformemente al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, una materia di diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività. È quanto deciso dalla CGUE nella EU C 2022 703 C-339/20 del 20 settembre. Nella stessa data e sullo stesso tema ha pubblicato la EU C 2022 702 che ribadisce la prassi della CGUE e della CEDU Centrum f r R ttvisa c. Svezia del 2021 secondo cui la raccolta e conservazione indiscriminata e massiva di dati del traffico e di ubicazione da parte dei gestori di telefonia e dei provider di internet è lecita solo in caso di grave minaccia per la sicurezza nazionale e nel limite di quanto strettamente necessario in uno stato democratico, stante l'onere degli Stati di adottare misure atte ad escludere arbitrii e abusi nella fattispecie l'onere di conservazione variava da 4 a 10 settimane, essendo chiaramente in contrasto con le norme dell'UE. In breve la raccolta, la conservazione e lo scambio anche con paesi terzi di dati per prevenire e contrastare la criminalità ed il terrorismo si pensi ai dati biometrici, all'eventuale riconoscimento facciale durante il controllo di aree sensibili quali porti, stazioni ed aeroporti proprio perché, per sua natura suscettibile di grave ingerenza nella vita privata e nella serenità familiare degli interessati e di terzi estranei, deve essere bilanciato da serie garanzie e misure atte a limitarne e contestualmente è, perciò, considerato lecito solo in presenza di grave minaccia per la sicurezza pubblica. Infatti si deve ritenere che tali dati, presi nel loro insieme, siano idonei a consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di dette persone e gli ambienti sociali da esse frequentati. In particolare, questi dati forniscono gli strumenti per stabilire il profilo degli interessati , informazione tanto delicata, in rapporto al diritto al rispetto della vita privata, quanto il contenuto stesso delle comunicazioni neretto, nda e potrebbero comportare anche violazione del segreto professionale di avvocati, medici, giornalisti etc. La sentenza n. 702/22 della CGUE ha il pregio di dettare linee guida, ribadendo quanto detto dalla prassi costante della CGUE, sulla liceità o meno di tali intercettazioni e conservazione massiva di dati, chiarando alcuni residui aspetti dubbi di questa materia si rinvia alla sentenza per ogni approfondimento. Proprio su questi limiti si basa la vertenza della sentenza n. 703/22 l'Antitrust francese Autorità per i mercati finanziariAMF contestava ai due ricorrenti vari reati relativi all'abuso dei mercati e più precisamente insider trading , corruzione e riciclaggio di denaro. I capi d'accusa e l'intera procedura erano basati su dati acquisiti dalle società di comunicazione. I due avevano anche cercato di dimostrare invano l'incostituzionalità della norma interna poiché dà un potere illimitato agli agenti dell'AMF di acquisire detti dati controversi, evidenziando che se da un lato il Garante aveva il potere di ottenere tali dati nell'ambito di un'indagine, dall'altro la legge non gli aveva conferito alcun potere esecutivo in tal senso. L'AMF basava, invece, questo suo potere sui principi sanciti dal caso Tele2 Sverige e Watson e altri EU C 2016 970 , anche se questa sentenza e la recente La Quadrature du Net e altri EU C 2020 791 stabiliscono i limiti sopra ribaditi minaccia grave per la sicurezza . Non sempre l'acquisizione e conservazione dei dati in campo penale ed amministrativo è legittima. La CGUE chiarisce subito che il Regolamento e la Direttiva sugli abusi di mercato non disciplinano la conservazione di questi dati, che è regolata, per l'appunto, dalla Direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche, sì che i primi non costituiscono alcuna valida base legale per autorizzare questa conservazione indiscriminata e massiva. In sintesi la CGUE rileva che se da un lato le autorità finanziarie possono chiedere l'accesso a tali dati per conseguire gli obiettivi della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati tra cui rientrano anche quelli sugli abusi del mercato come l'insider trading, dall'altro il conseguimento di questi fini deve essere proporzionato e limitato a quanto strettamente necessario al loro perseguimento come sopra esplicato. Superiorità del diritto dell'UE. In base a questo principio tutte le norme interne che contrastino col diritto comunitario devono essere disapplicate dai giudici interni, perciò le prove, relative all'acquisizione di detti dati al di fuori dei limiti sopra indicati, devono essere ritenute irricevibili . Tali irricevibilità od ammissibilità, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati, rientrano nell'ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività EU C 2021 152 . Ergo sono nulle tutte le prove acquisite in violazione delle norme UE e se le persone sottoposte a processo penale non siano in grado di commentare efficacemente tali informazioni e prove, provenienti da un settore al di fuori della conoscenza dei giudici e che possono avere un'influenza preponderante sulla valutazione dei fatti EU C 2022 258 .
Rinvio pregiudiziale Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche Riservatezza delle comunicazioni Fornitori di servizi di comunicazione elettronica Conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione Direttiva 2002/58/CE Articolo 15, paragrafo 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Articoli 6, 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2, TUE Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche GU 2002, L 201, pag. 37 , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 GU 2009, L 337, pag. 11 in prosieguo la direttiva 2002/58 , letto alla luce degli articoli da 6 a 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in prosieguo la Carta e dell' articolo 4, paragrafo 2, TUE . 2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie tra, da un lato, la Bundesrepublik Deutschland Repubblica federale di Germania , rappresentata dalla Bundesnetzagentur f r Elektrizit t, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Agenzia federale delle reti per l'energia elettrica, il gas, le telecomunicazioni, la posta e le ferrovie, Germania , e, dall'altro, la SpaceNet AG causa C 793/19 e la Telekom Deutschland GmbH causa C 794/19 , in merito all'obbligo imposto a queste ultime di conservare dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione attinenti alle telecomunicazioni dei loro clienti. Contesto normativo Diritto dell'Unione Direttiva 95/46/CE 3 La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GU 1995, L 281, pag. 31 , è stata abrogata, con decorrenza dal 25 maggio 2018, dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 regolamento generale sulla protezione dei dati GU 2016, L 119, pag. 1 . 4 L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46 così disponeva Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico . Direttiva 2002/58 5 I considerando 2, 6 , 7 e 11 della direttiva 2002/58 così recitano 2 La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla [Carta]. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta. 6 L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata. 7 Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti. 11 La presente direttiva, analogamente alla direttiva [95/46], non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950] come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . 6 L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato Finalità e campo d'applicazione , così dispone 1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità. 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva [95/46]. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche. 3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del [Trattato FUE ], quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del [Trattato UE] né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale . 7 Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva in questione, intitolato Definizioni Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva [95/46] e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro [ GU 2002, L 108, pag. 33 ]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni a utente qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata b dati sul traffico qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione c dati relativi all'ubicazione ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico d comunicazione ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato . 8 L'articolo 3 della direttiva 2002/58, intitolato Servizi interessati , prevede quanto segue La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati . 9 Ai sensi dell'articolo 5 della stessa direttiva, intitolato Riservatezza delle comunicazioni 1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza. 3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva [95/46], tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio . 10 L'articolo 6 della direttiva 2002/58, intitolato Dati sul traffico , stabilisce quanto segue 1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica[,] devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1. 2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. 3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. 5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività. . 11 L'articolo 9 di tale direttiva, intitolato Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico , al paragrafo 1 prevede quanto segue Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico[,] possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. . 12 L'articolo 15 della direttiva 2002/58, intitolato Applicazione di alcune disposizioni della direttiva [95/46] , al paragrafo 1 così recita Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale cioè della sicurezza dello Stato , della difesa, della sicurezza pubblica, e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, [ TUE ] . Diritto tedesco Il TKG 13 L'articolo 113a, paragrafo 1, prima frase, del Telekommunikationsgesetz legge in materia di telecomunicazioni , del 22 giugno 2004 BGBl. 2004 I, pag. 1190 , nella versione applicabile alle controversie principali in prosieguo il TKG , è del seguente tenore Gli obblighi concernenti la conservazione, l'utilizzo e la sicurezza dei dati relativi al traffico definiti negli articoli da 113b a 113g riguardano gli operatori che forniscono agli utenti finali servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico . 14 In forza dell'articolo 113b del TKG 1 Gli operatori di cui all'articolo 113a, paragrafo 1, devono conservare i dati nel territorio nazionale nel modo seguente 1. per dieci settimane nel caso dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, 2. per quattro settimane nel caso dei dati relativi all'ubicazione di cui al paragrafo 4. 2 I fornitori di servizi di telefonia accessibili al pubblico conservano 1. il numero di telefono o altro identificativo della linea chiamante e della linea chiamata, nonché di ogni altra linea utilizzata in caso di commutazione o trasferimento di chiamata, 2. la data e l'ora di inizio e fine del collegamento con indicazione del relativo fuso orario, 3. le indicazioni del servizio utilizzato, qualora possano essere utilizzati diversi servizi nell'ambito della telefonia, 4. nel caso della telefonia mobile, inoltre a l'identificativo internazionale degli abbonati alla telefonia mobile per la linea chiamante e la linea chiamata, b l'identificativo internazionale dell'apparecchiatura terminale chiamante e chiamata, c la data e l'ora della prima attivazione del servizio con indicazione del relativo fuso orario, in caso di servizi prepagati, 5. nel caso di telefonia via Internet, anche gli indirizzi IP protocollo Internet della linea chiamante e della linea chiamata e gli identificativi di utente attribuiti. Il primo comma si applica, mutatis mutandis, 1. in caso di comunicazione per SMS, messaggio multimediale o simile in tal caso, le indicazioni di cui al primo comma, punto 2, sono sostituite dall'ora di invio e di ricezione del messaggio 2. alle chiamate senza risposta o non riuscite per un intervento dell'operatore di rete . 3 I fornitori di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico conservano 1. l'indirizzo IP assegnato all'abbonato ai fini dell'uso di Internet, 2. l'identificativo univoco della linea attraverso la quale ha luogo l'uso di Internet, nonché l'identificativo di utente attribuito, 3. la data e l'ora di inizio e fine dell'uso di Internet dall'indirizzo IP assegnato, con indicazione del relativo fuso orario. 4 In caso di utilizzo di servizi di telefonia mobile deve essere conservata l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate all'inizio del collegamento da chi effettua la chiamata e da chi la riceve. Per quanto riguarda i servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico, deve essere conservata, in caso di uso mobile, l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate all'inizio della connessione a Internet. Devono inoltre essere conservati i dati che permettano di conoscere la posizione geografica e le direzioni di radiazione massima delle antenne che servono la cella telefonica in questione. 5 Non possono essere conservati ai sensi della presente disposizione il contenuto della comunicazione, i dati relativi ai siti Internet consultati e i dati dei servizi di posta elettronica. 6 Non possono essere conservati ai sensi della presente disposizione i dati alla base delle comunicazioni di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Ciò vale, mutatis mutandis, per le comunicazioni telefoniche provenienti dagli enti di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 99, paragrafo 2, frasi dalla seconda alla settima. . 15 Le comunicazioni di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del TKG, cui l'articolo 113b, paragrafo 6, del TKG rinvia, sono comunicazioni con persone, autorità e organizzazioni di carattere sociale o religioso, che propongono unicamente o essenzialmente a chiamanti, che restano in linea di principio anonimi, servizi di assistenza telefonica in casi di situazione d'urgenza psicologica o sociale e che sono soggette a loro volta, o i cui collaboratori sono soggetti, a particolari obblighi di riservatezza al riguardo. La deroga prevista all'articolo 99, paragrafo 2, frasi seconda e quarta, del TKG è subordinata all'iscrizione dei chiamati, su loro richiesta, in un elenco redatto dall'Agenzia federale delle reti per l'energia elettrica, il gas, le telecomunicazioni, la posta e le ferrovie, dopo che i titolari dei numeri di telefono hanno comprovato la loro attività producendo l'attestazione di un'autorità, di un organismo, di un ente o di una fondazione di diritto pubblico. 16 Ai sensi dell'articolo 113c, paragrafi 1 e 2, del TKG 1 I dati conservati a norma dell'articolo 113b possono 1. essere trasmessi a un'autorità di polizia quando questa ne richieda la trasmissione in forza di una disposizione di legge che la autorizzi a raccogliere i dati di cui all'articolo 113b ai fini della repressione di reati di particolare gravità 2. essere trasmessi a un'autorità di polizia dei Land quando questa ne richieda la trasmissione in forza di una disposizione di legge che autorizzi la raccolta dei dati di cui all'articolo 113b a fini di prevenzione di un rischio concreto per l'integrità fisica, la vita o la libertà di una persona o per l'esistenza dello Stato federale o di un Land 2 I dati conservati a norma dell'articolo 113b non possono essere utilizzati da persone soggette agli obblighi stabiliti all'articolo 113a, paragrafo 1, per finalità diverse da quelle previste al paragrafo 1 . 17 L'articolo 113d del TKG così recita La persona soggetta all'obbligo di cui all'articolo 113a, paragrafo 1, deve garantire che i dati conservati conformemente all'articolo 113b, paragrafo 1, in base all'obbligo di conservazione siano protetti, con misure tecniche e organizzative conformi allo stato della tecnica, da controlli e usi non autorizzati. Tali misure comprendono in particolare 1. l'utilizzo di una procedura di crittografia particolarmente sicura, 2. l'archiviazione in infrastrutture di archiviazione distinte, separate da quelle destinate alle normali funzioni operative, 3. l'archiviazione, con un livello elevato di protezione contro gli attacchi informatici, in sistemi informatici scollegati di trattamento dei dati, 4. la limitazione dell'accesso agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati alle persone in possesso di un'autorizzazione speciale rilasciata dalla persona soggetta all'obbligo e 5. l'obbligo di far intervenire, durante l'accesso ai dati, almeno due persone in possesso di un'autorizzazione speciale rilasciata dalla persona soggetta all'obbligo . 18 L'articolo 113e del TKG è così formulato 1 La persona soggetta all'obbligo di cui all'articolo 113a, paragrafo 1, deve garantire che, ai fini del controllo della protezione dei dati, sia registrato, in virtù dell'obbligo di conservazione, ogni accesso, e in particolare la lettura, la copiatura, la modifica, la cancellazione e il blocco, ai dati conservati conformemente all'articolo 113b, paragrafo 1. Devono essere registrati 1. l'ora dell'accesso, 2. le persone che accedono ai dati, 3. lo scopo e la natura dell'accesso. 2 I dati registrati non possono essere utilizzati per finalità diverse dal controllo della protezione dei dati. 3 La persona soggetta all'obbligo di cui all'articolo 113a, paragrafo 1, deve garantire che i dati registrati siano cancellati dopo un anno . 19 Al fine di garantire un livello di sicurezza e di qualità dei dati particolarmente elevato, l'Agenzia federale delle reti per l'energia elettrica, il gas, le telecomunicazioni, la posta e le ferrovie stabilisce, conformemente all'articolo 113f, paragrafo 1, del TKG, un insieme di requisiti che, in forza dell'articolo 113 f, paragrafo 2, dello stesso, deve essere costantemente valutato e all'occorrenza adeguato. L'articolo 113g del TKG impone che siano integrate misure di sicurezza specifiche nella relazione sulla politica in materia di sicurezza che deve essere presentata dalla persona soggetta all'obbligo. La StPO 20 L'articolo 100 g, paragrafo 2, prima frase, della Strafprozessordnung codice di procedura penale in prosieguo la StPO è del seguente tenore Qualora determinate circostanze inducano a sospettare che una persona abbia commesso, come autore o complice, uno dei reati particolarmente gravi di cui alla seconda frase o, nei casi in cui sia punibile il tentativo di reato, abbia tentato di commetterlo e se il reato è particolarmente grave anche nel singolo caso, i dati relativi al traffico, conservati conformemente all'articolo 113b del [TKG], possono essere raccolti laddove l'indagine sui fatti o la localizzazione della persona indagata sarebbero eccessivamente difficili o impossibili con altri mezzi e la raccolta dei dati sia proporzionata all'importanza del caso . 21 L'articolo 101a, paragrafo 1, della StPO sottopone a un'autorizzazione giudiziaria la raccolta di dati relativi al traffico ai sensi dell'articolo 100g della medesima. In forza dell'articolo 101a, paragrafo 2, della StPO, la motivazione della decisione deve contenere le considerazioni essenziali relative alla necessità e all'adeguatezza della misura nel caso specifico in questione. L'articolo 101a, paragrafo 6, della StPO prevede l'obbligo di informare i partecipanti alla telecomunicazione di cui trattasi. Procedimenti principali e questione pregiudiziale 22 La SpaceNet e la Telekom Deutschland forniscono, in Germania, servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico. La seconda fornisce, inoltre, sempre in Germania, servizi di telefonia accessibili al pubblico. 23 Tali fornitori di servizi hanno contestato dinanzi al Verwaltungsgericht K ln Tribunale amministrativo di Colonia, Germania l'obbligo ad essi prescritto dal combinato disposto dell'articolo 113a, paragrafo 1, e dell'articolo 113b del TKG di conservare dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione attinenti alle telecomunicazioni dei loro clienti a decorrere dal 1 luglio 2017. 24 Con sentenze del 20 aprile 2018 il Verwaltungsgericht K ln Tribunale amministrativo di Colonia ha dichiarato che la SpaceNet e la Telekom Deutschland non erano tenute a conservare i dati relativi al traffico attinenti alle telecomunicazioni, di cui all'articolo 113b, paragrafo 3, del TKG, dei clienti ai quali esse forniscono un accesso a Internet e che la Telekom Deutschland non era, inoltre, tenuta a conservare i dati relativi al traffico attinenti alle telecomunicazioni, di cui all'articolo 113b, paragrafo 2, frasi prima e seconda, del TKG, dei clienti ai quali essa fornisce un accesso a servizi di telefonia accessibili al pubblico. Tale giudice ha infatti ritenuto, alla luce della sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , che tale obbligo di conservazione fosse contrario al diritto dell'Unione. 25 Avverso tali sentenze la Repubblica federale di Germania ha proposto ricorsi per cassazione Revision dinanzi al Bundesverwaltungsgericht Corte amministrativa federale, Germania , giudice del rinvio. 26 Quest'ultimo ritiene che stabilire se l'obbligo di conservazione prescritto dal combinato disposto dell'articolo 113a, paragrafo 1, e dell'articolo 113b del TKG sia contrario al diritto dell'Unione dipenda dall'interpretazione della direttiva 2002/58. 27 A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che la Corte ha già statuito in modo definitivo, nella sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15 , che normative vertenti sulla conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione nonché sull'accesso a tali dati da parte delle autorità nazionali rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58. 28 Esso rileva altresì che l'obbligo di conservazione di cui ai procedimenti principali, in quanto limita i diritti derivanti dall'articolo 5, paragrafo 1, dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, potrebbe essere giustificato solo sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva. 29 A tale riguardo, esso ricorda che dalla sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , risulta che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indiscriminata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica. 30 Orbene, secondo il giudice del rinvio, al pari delle normative nazionali in questione nelle cause che hanno dato origine alla sentenza succitata, la normativa nazionale oggetto dei procedimenti principali non richiede alcuna motivazione per la conservazione dei dati né un qualsivoglia collegamento tra i dati conservati e un reato o un rischio per la pubblica sicurezza. Tale normativa nazionale imporrebbe infatti la conservazione, senza alcuna motivazione, generalizzata e indiscriminata da un punto di vista personale, temporale e geografico, di gran parte dei dati relativi al traffico attinenti alle telecomunicazioni. 31 Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che non sia escluso che l'obbligo di conservazione di cui ai procedimenti principali possa essere giustificato in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58. 32 In primo luogo, esso rileva che, contrariamente alle normative nazionali oggetto delle cause che hanno dato origine alla sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , la normativa nazionale oggetto dei procedimenti principali non richiede la conservazione dell'insieme dei dati relativi al traffico attinenti alle telecomunicazioni di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica. Non solo sarebbe escluso dall'obbligo di conservazione il contenuto delle comunicazioni, ma anche i dati relativi ai siti Internet consultati, i dati dei servizi di posta elettronica e i dati inerenti alle comunicazioni a carattere sociale o religioso da o verso talune linee non potrebbero essere conservati, come risulta dall'articolo 113b, paragrafi 5 e 6, del TKG. 33 In secondo luogo, tale giudice riferisce che l'articolo 113b, paragrafo 1, del TKG prevede un periodo di conservazione di quattro settimane per i dati relativi all'ubicazione e di dieci settimane per i dati relativi al traffico, mentre la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE GU 2006, L 105, pag. 54 , sulla quale erano basate le normative nazionali oggetto delle cause che hanno dato origine alla sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , prevedeva un periodo di conservazione compreso tra i sei mesi e i due anni. 34 Orbene, secondo il giudice del rinvio, sebbene l'esclusione di determinati mezzi di comunicazione o di determinate categorie di dati e la limitazione del periodo di conservazione non siano sufficienti a eliminare qualsiasi rischio che venga tracciato un profilo completo degli interessati, tale rischio sarebbe quantomeno considerevolmente ridotto nell'ambito dell'attuazione della normativa nazionale di cui ai procedimenti principali. 35 In terzo luogo, tale normativa prevederebbe rigide limitazioni per quanto riguarda la protezione dei dati conservati e l'accesso agli stessi. Infatti, da un lato, essa garantirebbe una protezione efficace dei dati conservati dai rischi di abuso nonché da qualsiasi accesso illecito ai medesimi. Dall'altro, i dati conservati potrebbero essere utilizzati solo per finalità di contrasto dei reati gravi o di prevenzione di un rischio concreto per l'integrità fisica, la vita o la libertà di una persona oppure per l'esistenza dello Stato federale o di un Land. 36 In quarto luogo, l'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 nel senso di un'incompatibilità generale con il diritto dell'Unione di qualsiasi conservazione di dati che sia priva di motivazione potrebbe scontrarsi con l'obbligo di agire degli Stati membri, derivante dal diritto alla sicurezza sancito dall'articolo 6 della Carta. 37 In quinto luogo, il giudice del rinvio ritiene che un'interpretazione dell'articolo 15 della direttiva 2002/58 che precluda la conservazione generalizzata dei dati limiterebbe considerevolmente il margine di manovra del legislatore nazionale in un settore che interessa la repressione dei reati e la pubblica sicurezza, il quale resterebbe, conformemente all' articolo 4, paragrafo 2, TUE , di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. 38 In sesto luogo, il giudice del rinvio ritiene che si debba tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e rileva che questa ha dichiarato che l' articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in prosieguo la CEDU non osta a disposizioni nazionali che prevedano l'intercettazione massiccia dei flussi oltre frontiera di dati, in considerazione delle minacce cui attualmente fanno fronte numerosi Stati e degli strumenti tecnologici sui quali possono ormai contare i terroristi e i criminali per commettere atti perseguibili. 39 Ciò considerato, il Bundesverwaltungsgericht Corte amministrativa federale ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l'articolo 15 della direttiva [2002/58], alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché 52, paragrafo 1, della [Carta], da un lato, e dell'articolo 6 della Carta medesima, nonché dell'articolo 4 [ TUE ], dall'altro, debba essere interpretato nel senso che esso osti ad una normativa nazionale, la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione degli utenti finali di detti servizi, laddove 1 tale obbligo non presupponga alcun motivo specifico di ordine locale, temporale o geografico, 2 costituiscano oggetto dell'obbligo di archiviazione, nella fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico inclusa la trasmissione di messaggi di testo SMS , multimediali MMS o simili, nonché le chiamate senza risposta oppure non riuscite i seguenti dati a il numero di telefono o altro identificativo della linea chiamante e della linea chiamata, nonché di ogni altra linea utilizzata in caso di commutazione o trasferimento di chiamata, b la data e l'ora di inizio e fine del collegamento o nel caso di trasmissione di un messaggio di testo SMS , multimediale MMS o simile il momento della spedizione e della ricezione del messaggio con indicazione del relativo fuso orario, c indicazione del servizio utilizzato, qualora possano essere utilizzati diversi servizi nell'ambito della telefonia, d nel caso della telefonia mobile, inoltre i l'identificativo internazionale degli abbonati alla telefonia mobile per la linea chiamante e la linea chiamata, ii l'identificativo internazionale dell'apparecchiatura terminale chiamante e chiamata, iii data e ora della prima attivazione del servizio con indicazione del relativo fuso orario, in caso di servizi prepagati, iv l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate dalla linea chiamante e dalla linea chiamata all'inizio del collegamento, e nel caso di telefonia via Internet, anche gli indirizzi di protocollo Internet della linea chiamante e della linea chiamata e gli identificativi di utente attribuiti, 3 costituiscano oggetto dell'obbligo di archiviazione, nella fornitura di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico, i seguenti dati a l'indirizzo di protocollo Internet assegnato all'abbonato ai fini dell'uso di Internet, b l'identificativo univoco della linea attraverso la quale ha luogo l'uso di Internet, nonché l'identificativo di utente attribuito, c data e ora di inizio e fine dell'uso di Internet con l'indirizzo di protocollo Internet assegnato con indicazione del relativo fuso orario, d in caso di uso mobile, l'indicazione della cella telefonica utilizzata all'inizio del collegamento a Internet, 4 i seguenti dati non possano essere memorizzati a il contenuto della comunicazione, b dati relativi alla pagina Internet visitata, c dati dei servizi di posta elettronica, d dati relativi ai collegamenti in uscita o in entrata da determinate linee di persone, autorità e organizzazioni in ambito sociale o religioso, 5 la durata della conservazione di dati relativi all'ubicazione, vale a dire l'indicazione della cella telefonica utilizzata, sia pari a quattro settimane e, per gli altri dati, a dieci settimane, 6 sia assicurata un'efficace protezione dei dati conservati contro i rischi di abuso e di accesso non autorizzato, e 7 i dati conservati possano essere utilizzati solo ai fini del perseguimento di reati particolarmente gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona ovvero ai fini della salvaguardia dello Stato o di un Land, ad eccezione degli indirizzi di protocollo Internet assegnati all'abbonato per l'uso di Internet, il cui utilizzo sia consentito nell'ambito di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché all'assolvimento dei compiti dei servizi di informazione . Procedimento dinanzi alla Corte 40 Con decisione del presidente della Corte del 3 dicembre 2019, le cause C 793/19 e C 794/19 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. 41 Con decisione del presidente della Corte del 14 luglio 2020, il procedimento nelle cause riunite C 793/19 e C 794/19 è stato sospeso a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b , del regolamento di procedura della Corte, fino alla pronuncia della sentenza nella causa La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18 . 42 Avendo la Corte pronunciato, il 6 ottobre 2020, la sua sentenza nella causa La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , il presidente della Corte ha disposto, l'8 ottobre 2020, la riassunzione del procedimento nelle cause riunite C 793/19 e C 794/19. 43 Il giudice del rinvio, al quale la cancelleria aveva comunicato tale sentenza, ha dichiarato di confermare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. 44 A tale riguardo, detto giudice del rinvio ha, anzitutto, osservato che l'obbligo di conservazione previsto dalla normativa di cui ai procedimenti principali riguarda un numero di dati inferiore e un periodo di conservazione meno lungo rispetto a quanto prevedevano le normative nazionali, oggetto delle cause che hanno dato origine alla sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 . Tali particolari circostanze ridurrebbero la probabilità che i dati conservati possano consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati. 45 Esso ha poi ribadito che la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali garantisce una protezione efficace dei dati conservati dai rischi di abuso e di accesso illecito. 46 Infine, esso ha sottolineato che sussistono incertezze quanto alla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione della conservazione degli indirizzi IP, prevista dalla normativa nazionale di cui ai procedimenti principali, per via di un'incoerenza tra i punti 155 e 168 della sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 . In tal senso, secondo il giudice del rinvio, tale sentenza non chiarirebbe se la Corte richieda, per la conservazione degli indirizzi IP, una motivazione per la conservazione connessa all'obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità o di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, come risulterebbe dal punto 168 della sentenza succitata, oppure se la conservazione degli indirizzi IP sia consentita anche in assenza di una motivazione concreta, atteso che solo l'utilizzazione dei dati conservati è limitata da detti obiettivi, come risulterebbe dal punto 155 della stessa sentenza. Sulla questione pregiudiziale 47 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli da 6 a 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo l, della Carta e dell' articolo 4, paragrafo 2, TUE , debba essere interpretato nel senso che esso osta a una misura legislativa nazionale che, salvo talune eccezioni, impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ai fini elencati all'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva, e in particolare ai fini del perseguimento dei reati gravi o della prevenzione di un rischio concreto per la sicurezza nazionale, la conservazione generalizzata e indiscriminata di gran parte dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione degli utenti finali di tali servizi, prevedendo un periodo di conservazione di varie settimane nonché norme volte a garantire un'efficace protezione dei dati conservati dai rischi di abuso e da qualsiasi accesso illecito a tali dati. Sull'applicabilità della direttiva 2002/58 48 Per quanto riguarda l'argomentazione dell'Irlanda nonché dei governi francese, dei Paesi Bassi, polacco e svedese secondo cui la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali, in quanto adottata segnatamente ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58, è sufficiente ricordare che una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione a fini, in particolare, di salvaguardia della sicurezza nazionale e di lotta alla criminalità, quale la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58 sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 104 . Sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 Richiamo dei principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte 49 Secondo costante giurisprudenza, al fine di interpretare una disposizione del diritto dell'Unione, occorre riferirsi non soltanto alla lettera della stessa, ma anche al suo contesto e agli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte nonché prendere in considerazione, in particolare, la genesi di tale normativa sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 32 e giurisprudenza ivi citata . 50 Dalla formulazione stessa dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 risulta che le disposizioni legislative che in forza di essa gli Stati membri sono autorizzati ad adottare, alle condizioni da essa stabilite, possono mirare soltanto a limitare i diritti e gli obblighi previsti in particolare agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58 sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 33 . 51 Per quanto riguarda il sistema istituito da tale direttiva e nel quale si inserisce l'articolo 15, paragrafo 1, della stessa, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, frasi prima e seconda, di detta direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare, essi hanno l'obbligo di vietare l'ascolto, la captazione, l'archiviazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando ciò sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 34 . 52 A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 sancisce il principio di riservatezza sia delle comunicazioni elettroniche sia dei dati relativi al traffico a queste correlati e implica, in particolare, il divieto imposto, in linea di principio, a qualsiasi persona diversa dagli utenti di archiviare tali comunicazioni e dati senza il loro consenso sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 20, punto 107, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 35 . 53 Tale disposizione riflette l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione della direttiva 2002/58. Risulta, infatti, dalla motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche [COM 2000 385 definitivo], all'origine della direttiva 2002/58, che il legislatore dell'Unione ha inteso assicurare un elevato livello di tutela dei dati personali e della vita privata per tutti i servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia da essi usata . Detta direttiva ha quindi lo scopo, come risulta in particolare dai considerando 6 e 7, di tutelare gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica dai pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata derivanti dalle nuove tecnologie e, in particolare, dalla maggiore capacità di archiviazione e di trattamento automatizzati di dati. In particolare, come enunciato dal considerando 2 della medesima direttiva, la volontà del legislatore dell'Unione è di garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, relativi, rispettivamente, alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 36 e giurisprudenza ivi citata . 54 Adottando la direttiva 2002/58, il legislatore dell'Unione ha pertanto concretizzato tali diritti, di modo che gli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica hanno il diritto di attendersi, in linea di principio, che le loro comunicazioni e i dati a queste correlati, in mancanza del loro consenso, rimangano anonimi e non possano essere registrati sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 20, punto 109, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 37 . 55 Per quanto riguarda il trattamento e l'archiviazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica dei dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, l'articolo 6 della direttiva 2002/58 prevede, al paragrafo 1, che tali dati debbano essere cancellati o resi anonimi, quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, e precisa, al paragrafo 2, che i dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Quanto ai dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, l'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce che tali dati possano essere trattati soltanto a determinate condizioni e dopo essere stati resi anonimi o con il consenso degli utenti o degli abbonati. 56 Pertanto, la direttiva 2002/58 non si limita a disciplinare l'accesso a tali dati mediante garanzie dirette a prevenire gli abusi, ma sancisce altresì, in particolare, il principio del divieto della loro archiviazione da parte di terzi sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 39 . 57 Nei limiti in cui l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 consente agli Stati membri di adottare misure legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi previsti in particolare agli articoli 5, 6 e 9 di tale direttiva, come quelli derivanti dai principi di riservatezza delle comunicazioni e dal divieto di archiviazione dei dati ad esse relativi, ricordati al punto 52 della presente sentenza, tale disposizione prevede un'eccezione alla regola generale dettata in particolare dagli articoli 5, 6 e 9 e deve pertanto, conformemente a una giurisprudenza costante, essere oggetto di interpretazione restrittiva. Una siffatta disposizione non può quindi giustificare il fatto che la deroga all'obbligo di principio di garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei dati a queste correlati e, in particolare, al divieto di archiviare tali dati, previsto all'articolo 5 di detta direttiva, divenga la regola, salvo privare quest'ultima norma di gran parte della sua portata sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 40 e giurisprudenza ivi citata . 58 Quanto agli obiettivi idonei a giustificare una limitazione dei diritti e degli obblighi previsti, in particolare, dagli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58, la Corte ha già dichiarato che l'elenco degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva ha carattere tassativo, di modo che una misura legislativa adottata ai sensi di detta disposizione deve rispondere in modo effettivo e rigoroso ad uno di questi obiettivi sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 41 e giurisprudenza ivi citata . 59 Inoltre, dall'articolo 15, paragrafo 1, terza frase, della direttiva 2002/58 risulta che le misure adottate dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione devono essere conformi ai principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali figura il principio di proporzionalità, e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che l'obbligo imposto da uno Stato membro ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forza di una normativa nazionale, di conservare i dati relativi al traffico al fine di renderli, se del caso, accessibili alle autorità nazionali competenti solleva questioni riguardanti il rispetto non soltanto degli articoli 7 e 8 della Carta, ma anche dell'articolo 11 della Carta, relativo alla libertà di espressione, libertà questa che costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e che fa parte dei valori sui quali, a norma dell' articolo 2 TUE , l'Unione europea è fondata v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata . 60 Occorre precisare, a tale proposito, che la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione costituisce, di per sé, da un lato, una deroga al divieto, previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, per qualsiasi persona diversa dagli utenti di archiviare tali dati e, dall'altro, un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, a prescindere dalla circostanza che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un carattere delicato, che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a siffatta ingerenza o che i dati conservati siano o meno utilizzati successivamente sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 44 e giurisprudenza ivi citata . 61 Questa conclusione risulta tanto più giustificata in quanto i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione possono rivelare informazioni su un numero significativo di aspetti della vita privata degli interessati, comprese informazioni delicate, quali l'orientamento sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, sociali o di altro tipo nonché lo stato di salute, mentre tali dati beneficiano, peraltro, di una tutela particolare nel diritto dell'Unione. Presi nel loro insieme, tali dati sono idonei a consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini di vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di dette persone e gli ambienti sociali da esse frequentati. In particolare, questi dati forniscono gli strumenti per stabilire il profilo degli interessati, informazione tanto delicata, in rapporto al diritto al rispetto della vita privata, quanto il contenuto stesso delle comunicazioni sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 45 e giurisprudenza ivi citata . 62 Pertanto, da un lato, la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione a fini di polizia è idonea a ledere il diritto al rispetto delle comunicazioni, sancito dall'articolo 7 della Carta, e a comportare effetti dissuasivi sull'esercizio, da parte degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, della loro libertà di espressione, garantita dall'articolo 11 della Carta, effetti che sono tanto più gravi quanto maggiori sono il numero e la varietà dei dati conservati. Dall'altro lato, tenuto conto della quantità rilevante di dati relativi al traffico e di dati relativi all'ubicazione che possono essere conservati continuativamente mediante una misura di conservazione generalizzata e indiscriminata, nonché del carattere delicato delle informazioni che tali dati possono fornire, la conservazione di questi dati da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica comporta di per sé rischi di abuso e di accesso illecito sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 46 e giurisprudenza ivi citata . 63 Ciò premesso, consentendo agli Stati membri di limitare i diritti e gli obblighi di cui ai punti da 51 a 54 della presente sentenza, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 riflette il fatto che i diritti sanciti agli articoli 7, 8 e 11 della Carta non appaiono come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Infatti, come risulta dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest'ultima ammette limitazioni all'esercizio di tali diritti, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale dei summenzionati diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Pertanto, l'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 alla luce della Carta richiede che si tenga conto allo stesso modo dell'importanza dei diritti sanciti agli articoli 3, 4, 6 e 7 della Carta e di quella che rivestono gli obiettivi di salvaguardia della sicurezza nazionale e di lotta alle forme gravi di criminalità nel contribuire alla protezione dei diritti e delle libertà altrui sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 48 e giurisprudenza ivi citata . 64 Quindi, per quanto riguarda, in particolare, la lotta effettiva contro i reati di cui sono vittime, segnatamente, i minori e le altre persone vulnerabili, si deve tener conto del fatto che dall'articolo 7 della Carta possono derivare obblighi concreti a carico dei pubblici poteri ai fini dell'adozione di misure giuridiche dirette a tutelare la vita privata e familiare. Obblighi siffatti possono parimenti derivare da detto articolo 7 per quanto riguarda la protezione del domicilio e delle comunicazioni, nonché dagli articoli 3 e 4, relativamente alla tutela dell'integrità fisica e psichica delle persone e al divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 49 e giurisprudenza ivi citata . 65 A fronte di questi diversi obblighi positivi, occorre quindi procedere al contemperamento dei diversi interessi legittimi e diritti in gioco e stabilire un quadro normativo che consenta tale contemperamento v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 50 e giurisprudenza ivi citata . 66 In tale contesto, dalla formulazione stessa dell'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2002/58 discende che gli Stati membri possono adottare una misura che deroghi al principio di riservatezza evocato al punto 52 della presente sentenza qualora una tale misura sia necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica , mentre il considerando 11 della stessa direttiva precisa al riguardo che una simile misura deve essere strettamente proporzionata allo scopo perseguito. 67 A tale riguardo, occorre ricordare che la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata esige, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali operino entro i limiti dello stretto necessario. Inoltre, un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l'obiettivo di interesse generale e, dall'altro, i diritti di cui trattasi sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 52 e giurisprudenza ivi citata . 68 Più in particolare, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la facoltà per gli Stati membri di giustificare una limitazione dei diritti e degli obblighi previsti, segnatamente, agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58 deve essere valutata misurando la gravità dell'ingerenza che una restrizione siffatta comporta, e verificando che l'importanza dell'obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 53 e giurisprudenza ivi citata . 69 Per soddisfare il requisito di proporzionalità, una normativa nazionale deve prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura considerata e fissino un minimo di requisiti, di modo che le persone i cui dati personali siano oggetto di attenzione dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abuso. Tale normativa deve essere giuridicamente vincolante nell'ambito dell'ordinamento nazionale e, in particolare, indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che prevede il trattamento di siffatti dati possa essere adottata, garantendo così che l'ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché i dati personali sono soggetti a trattamento automatizzato, in particolare quando esiste un rischio considerevole di accesso illecito ai dati stessi. Tali considerazioni valgono segnatamente quando è in gioco la protezione di quella categoria particolare di dati personali che sono i dati delicati sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 54 e giurisprudenza ivi citata . 70 Pertanto, una normativa nazionale che preveda una conservazione dei dati personali deve sempre rispondere a criteri oggettivi, che mettano in rapporto i dati da conservare con l'obiettivo perseguito sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 55 e giurisprudenza ivi citata . 71 Per quanto attiene agli obiettivi d'interesse generale che possono giustificare una misura adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, si evince dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , che, secondo il principio di proporzionalità, esiste una gerarchia tra tali obiettivi in funzione della loro rispettiva importanza e che l'importanza dell'obiettivo perseguito da una simile misura deve essere rapportata alla gravità dell'ingerenza che ne risulta sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 56 . 72 In tal senso, per quanto riguarda la salvaguardia della sicurezza nazionale, la cui importanza è maggiore rispetto a quella degli altri obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, la Corte ha constatato che tale disposizione, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non osta a misure legislative che consentano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile, ove il provvedimento che prevede tale ingiunzione possa essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l'esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e detta ingiunzione possa essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 58 e giurisprudenza ivi citata . 73 Per quanto riguarda l'obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, la Corte ha rilevato che, conformemente al principio di proporzionalità, solo la lotta ai reati gravi e la prevenzione di minacce gravi alla pubblica sicurezza sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione. Pertanto, solo le ingerenze in tali diritti fondamentali che non presentano un carattere grave possono essere giustificate dall'obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 59 e giurisprudenza ivi citata . 74 Per quanto riguarda l'obiettivo della lotta ai reati gravi, la Corte ha statuito che una normativa nazionale che prevede, a tal fine, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione viola i limiti dello stretto necessario e non può essere considerata giustificata in una società democratica. Infatti, tenuto conto del carattere delicato delle informazioni che i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione possono fornire, la riservatezza di tali dati è essenziale per il diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, e tenuto conto, da un lato, degli effetti dissuasivi sull'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 11 della Carta, menzionati al punto 62 della presente sentenza, che la conservazione di tali dati può determinare e, dall'altro, della gravità dell'ingerenza che una siffatta conservazione comporta, occorre, in una società democratica, che detta ingerenza costituisca, come prevede il sistema istituito dalla direttiva 2002/58, l'eccezione e non la regola e che i dati in questione non possano essere oggetto di una conservazione sistematica e continuativa. Questa conclusione si impone anche riguardo agli obiettivi di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza nonché all'importanza che occorre loro riconoscere sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 65 e giurisprudenza ivi citata . 75 Per contro, la Corte ha precisato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non osta a misure legislative che prevedano, ai fini della lotta ai reati gravi e della prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile una conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all'identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida quick freeze dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono, quando tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi è subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 168, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 67 . Su una misura che prevede, per un periodo di varie settimane, una conservazione generalizzata e indiscriminata della maggior parte dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione 76 È alla luce delle considerazioni di principio suesposte che occorre esaminare le caratteristiche della normativa nazionale oggetto dei procedimenti principali, evidenziate dal giudice del rinvio. 77 In primo luogo, per quanto attiene all'ampiezza dei dati conservati, dalla decisione di rinvio risulta che, nell'ambito della fornitura di servizi di telefonia, l'obbligo di conservazione prescritto da tale normativa riguarda, in particolare, i dati necessari per individuare l'origine e la destinazione di una comunicazione, la data e l'ora di inizio e fine della comunicazione o in caso di comunicazione per SMS, messaggio multimediale o simile il momento dell'invio e della ricezione del messaggio nonché, in caso di utilizzo di servizi di telefonia mobile, l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate all'inizio della comunicazione da chi effettua la chiamata e da chi la riceve. Nell'ambito della fornitura di servizi di accesso a Internet, l'obbligo di conservazione riguarda, tra l'altro, l'indirizzo IP assegnato all'abbonato, la data e l'ora di inizio e fine dell'utilizzo di Internet a partire dall'indirizzo IP assegnato e, in caso di utilizzo di servizi di telefonia mobile, l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate all'inizio del collegamento a Internet. Devono altresì essere conservati i dati che permettano di conoscere la posizione geografica e le direzioni di radiazione massima delle antenne che servono la cella telefonica in questione. 78 Se è vero che la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali esclude dall'obbligo di conservazione il contenuto della comunicazione e i dati relativi ai siti Internet consultati, e impone la conservazione dell'identificatore di cella solo all'inizio della comunicazione, occorre tuttavia osservare che lo stesso valeva, in sostanza, per le normative nazionali di recepimento della direttiva 2006/24 in discussione nelle cause che hanno dato origine alla sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 . Orbene, nonostante tali limitazioni, la Corte ha dichiarato, nella sentenza succitata, che le categorie di dati conservati in forza di detta direttiva e di tali normative nazionali potevano consentire di trarre conclusioni molto precise sulla vita privata degli interessati, quali le abitudini di vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di tali persone e gli ambienti sociali da esse frequentati e di fornire, in particolare, gli strumenti per stabilire il profilo di tali persone. 79 Va oltretutto constatato che, sebbene la normativa oggetto dei procedimenti principali non riguardi i dati relativi ai siti Internet consultati, essa prevede nondimeno la conservazione degli indirizzi IP. Orbene, poiché tali indirizzi possono essere utilizzati per effettuare, in particolare, il tracciamento completo del percorso di navigazione di un utente di Internet e, di conseguenza, della sua attività online, tali dati consentono di stabilire il profilo dettagliato di quest'ultimo. Pertanto, la conservazione e l'analisi di detti indirizzi IP necessari per un siffatto tracciamento costituiscono ingerenze gravi nei diritti fondamentali dell'utente di Internet sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 153 . 80 Inoltre, e come rilevato dalla SpaceNet nelle sue osservazioni scritte, i dati relativi ai servizi di posta elettronica, pur non essendo soggetti all'obbligo di conservazione previsto dalla normativa di cui ai procedimenti principali, rappresentano solo una minima parte dei dati in questione. 81 Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, l'obbligo di conservazione previsto dalla normativa nazionale di cui ai procedimenti principali si estende a un insieme molto ampio di dati relativi al traffico e di dati relativi all'ubicazione, che corrispondono, in sostanza, a quelli che hanno portato alla giurisprudenza costante richiamata al punto 78 della presente sentenza. 82 Per di più, in risposta a un quesito posto in udienza, il governo tedesco ha precisato che solo 1 300 enti erano inseriti nell'elenco delle persone, delle autorità o delle organizzazioni a carattere sociale o religioso i cui dati relativi alle comunicazioni elettroniche non sono conservati in forza dell'articolo 99, paragrafo 2, e dell'articolo 113 b, paragrafo 6, del TKG, il che rappresenta manifestamente una parte ridotta di tutti gli utenti dei servizi di telecomunicazione in Germania i cui dati rientrano nell'obbligo di conservazione previsto dalla normativa nazionale di cui ai procedimenti principali. Sono così conservati, in particolare, i dati di utenti soggetti al segreto professionale, quali avvocati, medici e giornalisti. 83 Dalla decisione di rinvio risulta quindi che la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione prevista da tale normativa nazionale riguarda la quasi totalità delle persone che compongono la popolazione, senza che queste ultime si trovino, anche indirettamente, in una situazione tale da dar avvio a procedimenti penali. Analogamente, detta normativa impone la conservazione, senza alcuna motivazione, generalizzata e indiscriminata da un punto di vista personale, temporale e geografico, di gran parte dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione la cui ampiezza corrisponde, in sostanza, a quella dei dati conservati di cui alle cause che hanno portato alla giurisprudenza menzionata al punto 78 della presente sentenza. 84 Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, un obbligo di conservazione dei dati come quello di cui ai procedimenti principali non può essere considerato come una conservazione mirata dei dati, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco. 85 In secondo luogo, per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati, dall'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58 emerge che il periodo di conservazione previsto da una misura nazionale che impone un obbligo di conservazione generalizzata e indiscriminata è, certamente, un fattore rilevante, tra gli altri, al fine di stabilire se il diritto dell'Unione osti a una simile misura, atteso che detta frase richiede che tale periodo di tempo sia limitato . 86 Orbene, nel caso di specie, vero è che tali periodi, i quali, ai sensi dell'articolo 113b, paragrafo 1, del TKG, ammontano a quattro settimane per i dati relativi all'ubicazione e a dieci settimane per gli altri dati, sono notevolmente più brevi di quelli previsti dalle normative nazionali che imponevano un obbligo di conservazione generalizzato e indifferenziato esaminate dalla Corte nelle sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, EU C 2020 791 , e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a. C 140/20, EU C 2022 258 . 87 Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 61 della presente sentenza, la gravità dell'ingerenza deriva dal rischio, tenuto conto in particolare della loro quantità e della loro varietà, che i dati conservati, considerati nel loro insieme, consentano di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata della persona o delle persone i cui dati sono stati conservati e, in particolare, forniscano i mezzi per stabilire il profilo della persona o delle persone interessate, che è un'informazione tanto delicata, alla luce del diritto al rispetto della vita privata, quanto il contenuto stesso delle comunicazioni. 88 Pertanto, la conservazione dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione, suscettibili di fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali dallo stesso utilizzate, presenta in ogni caso un carattere grave indipendentemente dalla durata del periodo di conservazione, dalla quantità o dalla natura dei dati conservati, qualora questo insieme di dati sia tale da permettere di trarre conclusioni molto precise sulla vita privata della persona o delle persone interessate [v., per quanto riguarda l'accesso a simili dati, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche , C 746/18, EU C 2021 152, punto 39]. 89 A tale riguardo, anche la conservazione di un quantitativo limitato di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, oppure la conservazione di tali dati per un breve periodo, sono idonee a fornire informazioni molto precise sulla vita privata di un utente di un mezzo di comunicazione elettronica. Inoltre, la quantità dei dati disponibili e le informazioni molto precise sulla vita privata dell'interessato che ne derivano possono essere valutate solo dopo la consultazione dei dati suddetti. Orbene, l'ingerenza risultante dalla conservazione di detti dati avviene necessariamente prima che i dati e le informazioni che ne derivano possano essere consultati. Pertanto, la valutazione della gravità dell'ingerenza costituita dalla conservazione si effettua necessariamente in funzione del rischio generalmente afferente alla categoria di dati conservati per la vita privata degli interessati, senza che risulti rilevante, per altro verso, sapere se le informazioni relative alla vita privata che ne derivano abbiano o no, concretamente, un carattere delicato [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche , C 746/18, EU C 2021 152, punto 40]. 90 Nel caso di specie, come risulta dal punto 77 della presente sentenza e come confermato in udienza, un insieme di dati relativi al traffico e di dati relativi all'ubicazione conservati, rispettivamente, per dieci settimane e per quattro settimane può consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono conservati, quali le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di tali persone e gli ambienti sociali da esse frequentati, e, in particolare, di stabilire un profilo di dette persone. 91 In terzo luogo, per quanto riguarda le garanzie previste dalla normativa nazionale oggetto dei procedimenti principali, volte a proteggere i dati conservati dai rischi di abuso e da qualsiasi accesso illecito, occorre rilevare che la conservazione di tali dati e l'accesso ad essi costituiscono, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 60 della presente sentenza, ingerenze distinte nei diritti fondamentali garantiti agli articoli 7 e 11 della Carta, che richiedono una giustificazione distinta, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della stessa. Ne consegue che una normativa nazionale che garantisca il pieno rispetto delle condizioni risultanti dalla giurisprudenza che ha interpretato la direttiva 2002/58 in materia di accesso ai dati conservati non può, per sua natura, essere idonea a limitare e neppure a rimediare all'ingerenza grave che risulterebbe dalla conservazione generalizzata di tali dati prevista da detta normativa nazionale, nei diritti garantiti dagli articoli 5 e 6 di tale direttiva e dai diritti fondamentali di cui i citati articoli costituiscono la concretizzazione sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 47 . 92 In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda l'argomento della Commissione europea secondo cui la criminalità particolarmente grave potrebbe essere equiparata a una minaccia per la sicurezza nazionale, la Corte ha già statuito che l'obiettivo di preservare la sicurezza nazionale corrisponde all'interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società, mediante la prevenzione e la repressione delle attività tali da destabilizzare gravemente le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese, e in particolare da minacciare direttamente la società, la popolazione o lo Stato in quanto tale, quali le attività di terrorismo sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 61 e giurisprudenza ivi citata . 93 A differenza della criminalità, anche particolarmente grave, una minaccia per la sicurezza nazionale deve essere reale ed attuale o, quanto meno, prevedibile, il che presuppone il verificarsi di circostanze sufficientemente concrete da poter giustificare una misura di conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, per un periodo limitato. Una minaccia del genere si distingue quindi, per sua natura, per gravità e specificità delle circostanze che la costituiscono, dal rischio generale e permanente rappresentato dal verificarsi di tensioni o di perturbazioni, anche gravi, della pubblica sicurezza o da quello di reati gravi sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 62 e giurisprudenza ivi citata . 94 Pertanto, la criminalità, anche particolarmente grave, non può essere equiparata a una minaccia per la sicurezza nazionale. Infatti, una siffatta equiparazione equivarrebbe a introdurre una categoria intermedia tra la sicurezza nazionale e la pubblica sicurezza, per applicare alla seconda i requisiti inerenti alla prima sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 63 . Sulle misure che prevedono una conservazione mirata, una conservazione rapida o una conservazione degli indirizzi IP 95 Diversi governi, tra i quali il governo francese, sottolineano che solo una conservazione generalizzata e indiscriminata consentirebbe la realizzazione efficace degli obiettivi perseguiti dalle misure di conservazione, mentre il governo tedesco precisa, in sostanza, che una simile conclusione non è inficiata dal fatto che gli Stati membri possano ricorrere alle misure di conservazione mirata e di conservazione rapida di cui al punto 75 della presente sentenza. 96 A tale riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che l'efficacia delle azioni giudiziarie in materia penale dipende in genere non da un solo strumento di indagine, bensì da tutti gli strumenti di indagine di cui dispongono le autorità nazionali competenti a tal fine sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 69 . 97 In secondo luogo, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, come interpretato dalla giurisprudenza ricordata al punto 75 della presente sentenza, consente agli Stati membri di adottare, ai fini della lotta ai reati gravi e della prevenzione di minacce gravi alla pubblica sicurezza, non solo misure che istituiscono una conservazione mirata e una conservazione rapida, ma anche misure che prevedano una conservazione generalizzata e indiscriminata, da un lato, dei dati relativi all'identità anagrafica degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica e, dall'altro, degli indirizzi IP attribuiti alla fonte di una connessione sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 70 . 98 A tale riguardo, è pacifico che la conservazione dei dati relativi all'identità anagrafica degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica può contribuire alla lotta ai reati gravi, purché tali dati consentano di identificare le persone che hanno utilizzato simili mezzi nell'ambito della preparazione o della commissione di un atto rientrante nei reati gravi sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 71 . 99 Ebbene, la direttiva 2002/58 non osta, ai fini della lotta alla criminalità in generale, alla conservazione generalizzata dei dati relativi all'identità anagrafica. Ciò considerato, occorre precisare che né tale direttiva né alcun altro atto del diritto dell'Unione ostano a una normativa nazionale, avente ad oggetto la lotta alla criminalità grave, ai sensi della quale l'acquisizione di un mezzo di comunicazione elettronica, quale una carta SIM prepagata, è subordinata alla verifica di documenti ufficiali che provino l'identità dell'acquirente e alla registrazione, da parte del venditore, delle informazioni che ne derivano, mentre il venditore è eventualmente tenuto a consentire l'accesso a tali informazioni alle autorità nazionali competenti sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 72 . 100 Inoltre, occorre ricordare che la conservazione generalizzata degli indirizzi IP della fonte della connessione costituisce un'ingerenza grave nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, dal momento che tali indirizzi IP possono consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dell'utente dal mezzo di comunicazione elettronica interessato e può avere effetti dissuasivi sull'esercizio della libertà di espressione garantita dall'articolo 11 della stessa. Tuttavia, per quanto riguarda siffatta conservazione, la Corte ha constatato che, ai fini del necessario contemperamento dei diritti e degli interessi legittimi in gioco richiesto dalla giurisprudenza di cui ai punti da 65 a 68 della presente sentenza, occorre tener conto del fatto che, nel caso di un reato commesso online e, in particolare, nel caso dell'acquisto, della diffusione, della trasmissione o della messa a disposizione online di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c , della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio GU 2011, L 335, pag. 1, e rettifica in GU 2012, L 18, pag. 7 , l'indirizzo IP può costituire l'unico strumento di indagine che permetta di identificare la persona alla quale tale indirizzo era attribuito al momento della commissione di detto reato sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 73 . 101 Ciò posto, se è pur vero che una misura legislativa che preveda la conservazione degli indirizzi IP di tutte le persone fisiche proprietarie di un'apparecchiatura terminale a partire dalla quale può essere effettuato un accesso a Internet potrebbe riguardare persone che, a prima vista, non presentino un collegamento, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 70 della presente sentenza, con gli obiettivi perseguiti, e che gli utenti di Internet dispongono, conformemente a quanto osservato al precedente punto 54, del diritto di attendersi, in forza degli articoli 7 e 8 della Carta, che la loro identità, in linea di principio, non sia rivelata, una misura legislativa che preveda la conservazione generalizzata e indiscriminata dei soli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione non risulta, in linea di principio, contraria all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, purché tale facoltà sia subordinata al rigoroso rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali che devono disciplinare l'utilizzo dei dati in questione sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 155 . 102 Tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta che tale conservazione comporta, solo la lotta ai reati gravi e la prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza sono idonee, al pari della salvaguardia della sicurezza nazionale, a giustificare siffatta ingerenza. Inoltre, la durata della conservazione non può eccedere quella strettamente necessaria alla luce dell'obiettivo perseguito. Infine, una misura di questa natura deve prevedere condizioni e garanzie rigorose riguardo all'utilizzo di tali dati, segnatamente mediante tracciamento, in relazione alle comunicazioni ed attività effettuate online dagli interessati sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 156 . 103 Pertanto, contrariamente a quanto sottolineato dal giudice del rinvio, non esiste alcuna tensione tra i punti 155 e 168 della sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 . Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale ai paragrafi 81 e 82 delle sue conclusioni, da detto punto 155, letto in combinato disposto con il punto 156 e con il punto 168 di tale sentenza, risulta chiaramente che solo la lotta ai reati gravi e la prevenzione di minacce gravi alla pubblica sicurezza sono idonee, al pari della salvaguardia della sicurezza nazionale, a giustificare la conservazione generalizzata degli indirizzi IP attribuiti alla fonte di una connessione, indipendentemente dal fatto che gli interessati possano presentare un nesso, quanto meno indiretto, con gli obiettivi perseguiti. 104 In terzo luogo, per quanto riguarda le misure legislative che prevedono una conservazione mirata e una conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, da talune considerazioni esposte da alcuni Stati membri in ordine a simili misure emerge una comprensione più restrittiva della portata di tali misure rispetto a quella accolta dalla giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza. Infatti, sebbene, conformemente a quanto ricordato al punto 57 della presente sentenza, tali misure di conservazione debbano avere natura derogatoria nel sistema istituito dalla direttiva 2002/58, quest'ultima, letta alla luce dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7, 8 e 11 nonché all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non subordina la possibilità di emettere un'ingiunzione che imponga una conservazione mirata alla condizione che siano conosciuti, in anticipo, i luoghi che possono essere la scena di un atto di criminalità grave né le persone sospettate di essere implicate in un atto del genere. Del pari, detta direttiva non richiede che l'ingiunzione che imponga una conservazione rapida sia limitata a persone sospette identificate prima di una siffatta ingiunzione sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 75 . 105 Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la conservazione mirata, la Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 non osta a una normativa nazionale fondata su elementi oggettivi che permettano di prendere in considerazione, da un lato, le persone i cui dati relativi al traffico e all'ubicazione sono idonei a rivelare una connessione, almeno indiretta, con atti di criminalità grave, di contribuire alla lotta contro la criminalità grave o di prevenire un grave rischio per la pubblica sicurezza o, ancora, un rischio per la sicurezza nazionale sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 76 e giurisprudenza ivi citata . 106 La Corte ha precisato al riguardo che, anche se tali elementi oggettivi possono variare a seconda delle misure adottate per la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di atti di criminalità grave, le persone in tal modo prese in considerazione possono essere, in particolare, quelle precedentemente identificate, nell'ambito delle procedure nazionali applicabili e sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, come soggetti che costituiscono una minaccia per la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 77 . 107 Gli Stati membri hanno quindi, in particolare, la facoltà di adottare misure di conservazione nei confronti di persone che, nell'ambito di tale identificazione, sono sottoposte ad indagine o ad altre misure di sorveglianza in corso o sono iscritte nel casellario giudiziario nazionale ove è menzionata una condanna precedente per atti di criminalità grave che possono comportare un elevato rischio di recidiva. Orbene, quando una siffatta identificazione è fondata su elementi oggettivi e non discriminatori, definiti dal diritto nazionale, la conservazione mirata riguardante persone così identificate è giustificata sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 78 . 108 Dall'altro lato, una misura di conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione può, a seconda della scelta del legislatore nazionale e nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, essere fondata anche su un criterio geografico, qualora le autorità nazionali competenti ritengano, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, che sussista, in una o più zone geografiche, una situazione caratterizzata da un rischio elevato di preparazione o di commissione di atti di criminalità grave. Tali zone possono essere, in particolare, luoghi caratterizzati da un numero elevato di atti di criminalità grave, luoghi particolarmente esposti alla commissione di atti di criminalità grave, quali luoghi o infrastrutture frequentati regolarmente da un numero molto elevato di persone, o ancora luoghi strategici, quali aeroporti, stazioni, porti marittimi o aree di pedaggio sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 79 e giurisprudenza ivi citata . 109 Occorre sottolineare che, secondo tale giurisprudenza, le autorità nazionali competenti possono adottare, per le zone di cui al punto precedente, una misura di conservazione mirata basata su un criterio geografico, come in particolare il tasso medio di criminalità in una zona geografica, senza che esse dispongano necessariamente di indizi concreti relativi alla preparazione o alla commissione, nelle zone interessate, di atti di criminalità grave. Poiché una conservazione mirata basata su un simile criterio può interessare, in funzione dei reati gravi considerati e della situazione propria dei rispettivi Stati membri, sia luoghi caratterizzati da un elevato numero di atti di criminalità grave sia luoghi particolarmente esposti alla commissione di atti del genere, essa non è, in linea di principio, idonea a dar maggiormente luogo a discriminazioni, dato che il criterio relativo al tasso medio di criminalità grave non presenta, di per sé, alcun nesso con elementi potenzialmente discriminatori sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 80 . 110 Inoltre e soprattutto, una misura di conservazione mirata riguardante luoghi o infrastrutture frequentati regolarmente da un numero molto elevato di persone o luoghi strategici, quali aeroporti, stazioni, porti marittimi o aree di pedaggio, consente alle autorità competenti di raccogliere dati relativi al traffico e, in particolare, dati relativi all'ubicazione di tutte le persone che utilizzano, in un determinato momento, un mezzo di comunicazione elettronica in uno di tali luoghi. Pertanto, una siffatta misura di conservazione mirata può consentire a dette autorità di ottenere, mediante l'accesso ai dati così conservati, informazioni sulla presenza di tali persone nei luoghi o nelle zone geografiche interessati da tale misura nonché sui loro spostamenti tra o all'interno di questi ultimi e di trarne, ai fini della lotta alla criminalità grave, conclusioni sulla loro presenza e sulla loro attività in tali luoghi o zone geografiche in un determinato momento durante il periodo di conservazione sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 81 . 111 Occorre poi rilevare che le zone geografiche interessate da siffatta conservazione mirata possono e, se del caso, devono essere modificate in funzione dell'evoluzione delle condizioni che ne hanno giustificato la selezione, consentendo così in particolare di reagire alle evoluzioni della lotta contro i reati gravi. Infatti, la Corte ha già dichiarato che la durata delle misure di conservazione mirata descritte ai punti da 105 a 110 della presente sentenza non può eccedere quella strettamente necessaria alla luce dell'obiettivo perseguito e delle circostanze che le giustificano, fatto salvo un eventuale rinnovo a motivo della persistenza della necessità di procedere a una siffatta conservazione sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 20, punto 151, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 82 . 112 Per quanto riguarda la possibilità di prevedere criteri distintivi diversi da un criterio personale o geografico per attuare una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, non si può escludere che altri criteri, oggettivi e non discriminatori, possano essere presi in considerazione per garantire che la portata di una conservazione mirata sia limitata allo stretto necessario e per stabilire un nesso, almeno indiretto, tra gli atti di criminalità grave e le persone i cui dati sono conservati. Ciò premesso, poiché l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 riguarda misure legislative degli Stati membri, è a questi ultimi e non alla Corte che spetta identificare siffatti criteri, fermo restando che non può trattarsi di reintrodurre, in tal modo, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 83 . 113 In ogni caso, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, l'eventuale esistenza di difficoltà nel definire con precisione le ipotesi e le condizioni in cui può essere effettuata una conservazione mirata non può giustificare il fatto che alcuni Stati membri, facendo dell'eccezione una regola, prevedano una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 84 . 114 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, la conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione trattati e archiviati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica sulla base degli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58 o su quella di misure legislative adottate in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva, occorre ricordare che simili dati devono, in linea di principio, essere cancellati o resi anonimi, a seconda dei casi, alla scadenza dei termini legali entro i quali devono avvenire, conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono detta direttiva, il loro trattamento e la loro archiviazione. Tuttavia, la Corte ha stabilito che, durante il trattamento o l'archiviazione, possono presentarsi situazioni nelle quali si ponga la necessità di conservare tali dati oltre i suddetti termini al fine di indagare su reati gravi o attentati alla sicurezza nazionale, e ciò sia quando tali reati o attentati abbiano già potuto essere accertati sia quando la loro esistenza possa essere ragionevolmente sospettata in esito ad un esame obiettivo di tutte le circostanze rilevanti sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 85 . 115 In una situazione del genere, tenuto conto del necessario contemperamento dei diritti e degli interessi legittimi di cui ai punti da 65 a 68 della presente sentenza, gli Stati membri possono prevedere, in una normativa adottata sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, la possibilità di ordinare ai fornitori di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione dei quali dispongono sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 163, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 86 . 116 Dato che la finalità di una siffatta conservazione rapida non corrisponde più a quelle per le quali i dati sono stati raccolti e conservati inizialmente e poiché qualsiasi trattamento di dati deve, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Carta, rispondere a finalità determinate, gli Stati membri devono precisare, nella loro legislazione, il fine per il quale può aver luogo la conservazione rapida dei dati. Tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta che una siffatta conservazione può comportare, solo la lotta alle forme gravi di criminalità e, a fortiori, la salvaguardia della sicurezza nazionale sono idonee a giustificare tale ingerenza, purché tale misura e l'accesso ai dati così conservati rispettino i limiti dello stretto necessario, come illustrato ai punti da 164 a 167 della sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 87 . 117 La Corte ha precisato che una misura di conservazione di questo tipo non deve essere limitata ai dati di persone precedentemente identificate come una minaccia per la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato, o delle persone concretamente sospettate di avere commesso un atto grave di criminalità o un attentato alla sicurezza nazionale. Infatti, secondo la Corte, pur rispettando il quadro delineato dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 70 della presente sentenza, una misura del genere può, a scelta del legislatore e nel rispetto dei limiti dello stretto necessario, essere estesa ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione afferenti a persone diverse da quelle sospettate di avere progettato o commesso un reato grave o un attentato alla sicurezza nazionale, purché tali dati possano contribuire, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, all'accertamento di un siffatto reato o attentato alla sicurezza nazionale, quali i dati della vittima o del suo ambiente sociale o professionale sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 165, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 88 . 118 Pertanto, una misura legislativa può autorizzare il ricorso a un'ingiunzione rivolta ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, in particolare, delle persone con le quali, anteriormente al verificarsi di una minaccia grave per la pubblica sicurezza o alla commissione di un atto di criminalità grave, una vittima sia stata in contatto utilizzando i suoi mezzi di comunicazione elettronica sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 89 . 119 Una siffatta conservazione rapida può, secondo la giurisprudenza della Corte ricordata al punto 117 della presente sentenza e alle stesse condizioni previste in tale punto, essere estesa anche a zone geografiche determinate, quali i luoghi della commissione e della preparazione del reato o dell'attentato alla sicurezza nazionale di cui trattasi. Occorre precisare che possono essere ancora oggetto di una siffatta misura i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui una persona, vittima potenziale di un atto di criminalità grave, sia scomparsa, a condizione che tale misura nonché l'accesso ai dati in tal modo conservati rispettino i limiti dello stretto necessario ai fini della lotta alla criminalità grave o della salvaguardia della sicurezza nazionale, quali enunciati ai punti da 164 a 167 della sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 90 . 120 Per altro verso, occorre precisare che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 non osta a che le autorità nazionali competenti dispongano una misura di conservazione rapida fin dalla prima fase dell'indagine relativa a una minaccia grave per la pubblica sicurezza o a un eventuale atto di criminalità grave, ossia dal momento in cui tali autorità, secondo le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, possono avviare una siffatta indagine sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 91 . 121 Per quanto riguarda ancora la diversità di misure di conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui al punto 75 della presente sentenza, occorre precisare che tali differenti misure possono, a scelta del legislatore nazionale e nel rispetto dei limiti dello stretto necessario, essere applicate congiuntamente. Ciò premesso, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, come interpretato dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , non osta a una combinazione di tali misure sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 92 . 122 In quarto e ultimo luogo, occorre sottolineare che la proporzionalità delle misure adottate in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 richiede, secondo la giurisprudenza costante della Corte quale ricapitolata nella sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , il rispetto non solo dei requisiti di idoneità e necessità, ma anche di quello relativo al carattere proporzionato di tali misure rispetto all'obiettivo perseguito sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 93 . 123 In tale contesto, occorre ricordare che, al punto 51 della sentenza dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. C 293/12 e C 594/12, EU C 2014 238 , la Corte ha statuito che, sebbene la lotta contro le forme gravi di criminalità sia di capitale importanza per garantire la pubblica sicurezza e la sua efficacia possa dipendere in larga misura dall'uso delle moderne tecniche di indagine, un simile obiettivo di interesse generale, per quanto fondamentale, non può di per sé giustificare il fatto che una misura di conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, come quella introdotta dalla direttiva 2006/24, sia considerata necessaria sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 94 . 124 Nello stesso ordine di idee, la Corte ha precisato, al punto 145 della sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , che anche gli obblighi positivi degli Stati membri che possono derivare, a seconda dei casi, dagli articoli 3, 4 e 7 della Carta e che riguardano, come è stato rilevato al punto 64 della presente sentenza, l'istituzione di norme che consentano una lotta effettiva contro i reati non possono avere l'effetto di giustificare ingerenze tanto gravi quanto quelle che comporta una normativa, la quale prevede una conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta della quasi totalità della popolazione, senza che i dati degli interessati siano idonei a rivelare una connessione, quanto meno indiretta, con l'obiettivo perseguito sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 95 . 125 Per altro verso, le sentenze della Corte EDU del 25 maggio 2021, Big Brother Watch e a. c. Regno Unito CE ECHR 2021 0525JUD 005817013 , e del 25 maggio 2021, Centrum f r R ttvisa c. Svezia CE ECHR 2021 0525JUD 003525208 , invocate da taluni governi in udienza per sostenere che la CEDU non osterebbe a normative nazionali che prevedano, in sostanza, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, non possono rimettere in discussione l'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 derivante dalle considerazioni che precedono. Infatti, tali sentenze riguardavano intercettazioni di massa di dati relative a comunicazioni internazionali. Pertanto, e come rilevato dalla Commissione in udienza, la Corte europea dei diritti dell'uomo non si è pronunciata, in dette sentenze, sulla conformità alla CEDU di una conservazione generalizzata e indiscriminata di dati relativi al traffico e di dati relativi all'ubicazione nel territorio nazionale né tantomeno di un'intercettazione di ampia portata di tali dati ai fini della prevenzione, dell'accertamento e della ricerca di reati gravi. In ogni caso, occorre ricordare che l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta mira a garantire la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest'ultima e i diritti corrispondenti garantiti dalla CEDU , senza pregiudicare l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea, sicché occorre tenere conto dei diritti corrispondenti della CEDU ai fini dell'interpretazione della Carta solo quale soglia di protezione minima sentenza del 17 dicembre 2020, Centraal Isra litisch Consistorie van Belgi e a., C 336/19, EU C 2020 1031, punto 56 . Sull'accesso ai dati che sono stati conservati in modo generalizzato e indiscriminato 126 In udienza, il governo danese ha sostenuto che le autorità nazionali competenti dovrebbero poter accedere, ai fini della lotta alla criminalità grave, ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione che sono stati conservati in modo generalizzato e indiscriminato, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punti da 135 a 139 , per fronteggiare una grave minaccia per la sicurezza nazionale che si riveli reale e attuale o prevedibile. 127 Occorre anzitutto rilevare che il fatto di autorizzare l'accesso, ai fini della lotta alla criminalità grave, a dati relativi al traffico e a dati relativi all'ubicazione che sono stati conservati in modo generalizzato e indiscriminato farebbe dipendere tale accesso da circostanze estranee a tale obiettivo, a seconda dell'esistenza o meno, nello Stato membro interessato, di una minaccia grave per la sicurezza nazionale, come quella di cui al punto precedente, laddove, alla luce del solo obiettivo di lotta alle forme gravi di criminalità che dovrebbe giustificare la conservazione e l'accesso a tali dati, nulla giustificherebbe una differenza di trattamento, in particolare tra gli Stati membri sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 97 . 128 Come già dichiarato dalla Corte, l'accesso a dati relativi al traffico e a dati relativi all'ubicazione conservati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica in applicazione di una misura adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, che deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni risultanti dalla giurisprudenza che ha interpretato tale direttiva, può in linea di principio essere giustificato solo dall'obiettivo di interesse generale per il quale tale conservazione è stata imposta a detti fornitori. La situazione è diversa solo se l'importanza dell'obiettivo perseguito dall'accesso supera quella dell'obiettivo che ha giustificato la conservazione sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 98 . 129 Orbene, l'argomento del governo danese riguarda una situazione in cui l'obiettivo della domanda di accesso di cui trattasi, vale a dire la lotta alla criminalità grave, è di importanza minore, nella gerarchia degli obiettivi di interesse generale, rispetto a quello che ha giustificato la conservazione, vale a dire la salvaguardia della sicurezza nazionale. Autorizzare, in una situazione del genere, l'accesso ai dati conservati sarebbe contrario a tale gerarchia degli obiettivi di interesse generale richiamata al punto precedente nonché ai punti 68, 71, 72 e 73 della presente sentenza sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 99 . 130 Inoltre e soprattutto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza, i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione non possono essere oggetto di una conservazione generalizzata e indiscriminata ai fini della lotta alla criminalità grave e, pertanto, l'accesso a tali dati non può essere giustificato a questi stessi fini. Orbene, qualora tali dati siano stati eccezionalmente conservati in maniera generalizzata e indiscriminata a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale da una minaccia che si riveli reale e attuale o prevedibile, alle condizioni indicate al punto 71 della presente sentenza, le autorità nazionali competenti in materia di indagini penali non possono accedere a detti dati nell'ambito di procedimenti penali, salvo privare di ogni efficacia pratica il divieto di procedere a una siffatta conservazione ai fini della lotta alla criminalità grave, richiamato al citato punto 74 sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 100 . 131 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione. Il predetto articolo 15, paragrafo 1, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, viceversa, a misure legislative nazionali che consentono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile, e il provvedimento che prevede tale ingiunzione possa essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l'esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e detta ingiunzione possa essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della pubblica sicurezza, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all'identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e che consentono, a fini di lotta ai reati gravi e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono, quando tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi è subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongono di garanzie effettive contro il rischio di abusi. Sulle spese 132 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo l, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione non osta a misure legislative nazionali che consentono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile, e il provvedimento che prevede tale ingiunzione possa essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l'esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e detta ingiunzione possa essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della pubblica sicurezza, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all'identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e che consentono, a fini di lotta ai reati gravi e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono, quando tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi è subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongono di garanzie effettive contro il rischio di abusi.
Rinvio pregiudiziale Mercato unico dei servizi finanziari Abusi di mercato Abuso di informazioni privilegiate Direttiva 2003/6/CE Articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d Regolamento UE n. 596/2014 Articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h Poteri di vigilanza e di indagine dell'Autorità dei mercati finanziari AMF Obiettivo di interesse generale volto a tutelare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione europea e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari Possibilità per l'AMF di chiedere le registrazioni di dati relativi al traffico detenuti da un operatore di servizi di comunicazione elettronica Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche Direttiva 2002/58/CE Articolo 15, paragrafo 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 Riservatezza delle comunicazioni Limitazioni Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione Esclusione Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, in sostanza, sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato abusi di mercato GU 2003, L 96, pag.16 e dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato regolamento sugli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione GU 2014, L 173, pag. 1 , in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche GU 2002, L 201, pag. 37 , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 GU 2009, L 337, pag. 11 in prosieguo la direttiva 2002/58 , letti alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in prosieguo la Carta . 2 Tali domande sono state presentate nell'ambito dei procedimenti penali instaurati a carico di VD e di SR per i reati di abuso di informazioni privilegiate, di abuso secondario di informazioni privilegiate, di favoreggiamento, di corruzione e di riciclaggio. Contesto normativo Diritto dell'Unione Direttiva 2002/58 3 I considerando 2, 6, 7 e 11 della direttiva 2002/58 così recitano 2 La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla [Carta]. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta. 6 L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata. 7 Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti. 11 La presente direttiva, analogamente alla direttiva [95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GU 1995, L 281, pag. 31 ], non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950] come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . 4 L'articolo 1 della direttiva 2002/58, intitolato Finalità e campo d'applicazione , così dispone 1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità. 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva [95/46]. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche. 3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del [Trattato FUE ], quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del [Trattato UE] né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale . 5 L'articolo 2 della direttiva in questione, intitolato Definizioni , al secondo comma, lettera b , prevede quanto segue Si applicano le seguenti definizioni b dati relativi al traffico qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione . 6 Ai sensi dell'articolo 5 della medesima direttiva, intitolato Riservatezza delle comunicazioni 1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale. 3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva [95/46], tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio . 7 L'articolo 6 della direttiva 2002/58, intitolato Dati sul traffico , stabilisce quanto segue 1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica[,] devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1. 2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. 3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. 5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività. . 8 L'articolo 9 di tale direttiva, intitolato Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico , al paragrafo 1 prevede quanto segue Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico[,] possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. . 9 L'articolo 15 della direttiva 2002/58, intitolato Applicazione di alcune disposizioni della direttiva [95/46] , al paragrafo 1 così recita Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale cioè della sicurezza dello Stato , della difesa, della sicurezza pubblica, e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, [ TUE ] . Direttiva 2003/6 10 I considerando 1, 2 , 12, 37, 41 e 44 della direttiva 2003/6 sono del seguente tenore 1 Un autentico mercato unico dei servizi finanziari è cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità. 2 Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. 12 Gli abusi di mercato comprendono l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. La normativa contro l'abuso di informazioni privilegiate persegue lo stesso obiettivo della normativa contro la manipolazione del mercato assicurare l'integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi. 37 Il conferimento all'autorità competente di ogni Stato membro di un insieme minimo comune di strumenti e poteri forti garantirà l'efficacia della sua opera di vigilanza. I gestori di mercato e tutti gli operatori economici dovrebbero parimenti contribuire, ai rispettivi livelli, all'integrità del mercato. 41 Poiché l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire prevenire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 [ TUE ]. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 44 La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla [Carta], in particolare l' articolo 11, nonché l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . . 11 L'articolo 11 di tale direttiva così dispone Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. . 12 Ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 1. All'autorità competente sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono esercitati in conformità della legislazione nazionale e includono almeno il diritto di a avere accesso a qualsiasi documento sotto qualsiasi forma e ottenerne copia d richiedere le registrazioni telefoniche esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico . Regolamento n. 596/2014 13 Il regolamento n. 596/2014 ha abrogato e sostituito la direttiva 2003/6 con effetto dal 3 luglio 2016. 14 I considerando 1, 2, 7, 24, 44, 62, 65, 66, 77 e 86 di tale regolamento sono del seguente tenore 1 Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di importanza fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. 2 Un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. 7 Abuso di mercato è il concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari e ai fini del presente regolamento dovrebbe essere inteso come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tali condotte impediscono una piena ed effettiva trasparenza del mercato, che è un requisito fondamentale affinché tutti gli attori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati. 24 Quando una persona fisica o giuridica che detiene informazioni privilegiate acquisisce o cede, o tenta di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, dovrebbe essere implicito che tale persona abbia utilizzato tali informazioni. Tale presunzione non pregiudica i diritti della difesa. La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l'integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall'abuso di informazioni privilegiate. 44 I prezzi di numerosi strumenti finanziari sono fissati con riferimento a indici di riferimento benchmarks . La manipolazione o tentata manipolazione degli indici di riferimento, compresi i tassi dei prestiti interbancari, può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe determinare perdite consistenti per gli investitori oppure distorsioni nell'economia reale. 62 Il conferimento all'autorità competente di ogni Stato membro di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantirà l'efficacia della sua opera di vigilanza. Di conseguenza, il presente regolamento prevede, in particolare, una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. 65 Le registrazioni di conversazioni telefoniche e i tabulati concernenti il traffico dati esistenti presso le società d'investimento, gli enti creditizi e istituzioni finanziarie che eseguono operazioni e ne documentano l'esecuzione, nonché i tabulati relativi al traffico telefonico e di dati esistenti presso gli operatori di telecomunicazioni[,] costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l'esistenza dell'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. I tabulati relativi al traffico telefonico e di dati possono determinare l'identità del responsabile della diffusione di informazioni false o fuorvianti, o stabilire che sono intervenuti contatti tra alcune persone per un certo periodo e che due o più persone sono in relazione fra loro. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di richiedere le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, da un ente creditizio o da un'altra istituzione finanziaria conformemente alla direttiva 2014/65/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE GU 2014, L 173, pag. 349 ]. L'accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati è necessario a fini probatori e investigativi in ordine a possibili casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e, quindi, per individuare e irrogare sanzioni per gli abusi di mercato. Allo scopo di introdurre pari condizioni nell'Unione in relazione all'accesso ai tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni o ai dati esistenti relativi al traffico telefonico e ai tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, un ente creditizio o un'istituzione finanziaria, le autorità competenti dovrebbero, conformemente al diritto nazionale, essere in grado di chiedere i tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta, e le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, nei casi in cui esista un ragionevole sospetto che tali registrazioni o tabulati connessi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti al fine di dimostrare l'abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato che violino il presente regolamento. L'accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni non include l'accesso al contenuto delle comunicazioni telefoniche vocali. 66 Se il presente regolamento specifica una serie minima di poteri che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti, tali poteri devono essere esercitati nell'ambito di un sistema giuridico nazionale completo che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla tutela della vita privata. Per esercitare tali poteri, che possono portare a gravi interferenze con il diritto alla tutela per la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni, gli Stati membri dovrebbero disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, a[d] esempio un requisito per ottenere, se necessario, un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato. 77 Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla [Carta]. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi. 86 Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevenire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 [ TUE ]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo . 15 Ai sensi dell'articolo 1 di detto regolamento Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato abusi di mercato , nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati . 16 L'articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato Definizioni , al paragrafo 1, punto 27, così dispone Ai fini del presente regolamento si intende per 27 registrazioni di dati relativi al traffico registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell'articolo 2, secondo comma, lettera b , della direttiva [2002/58] . 17 Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 596/2014, intitolato Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate Non è consentito a abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate b raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate oppure c comunicare in modo illecito informazioni privilegiate . 18 L'articolo 22 di tale regolamento prevede quanto segue Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente ai fini del presente regolamento. . 19 L'articolo 23 di detto regolamento, intitolato Poteri delle autorità competenti , ai paragrafi 2 e 3 così dispone 2. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine a di accedere a qualsiasi documento e a dati sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia g di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari h di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell'articolo 14, lettera a o b , o dell'articolo 15 3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti. . Diritto francese Il CPCE 20 Il code des postes et des communications électroniques codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche , nella versione applicabile alle controversie principali in prosieguo il CPCE , all'articolo L. 34 1 così disponeva I. Il presente articolo si applica al trattamento dei dati personali nell'ambito della fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica in particolare, si applica alle reti che consentono l'operatività dei dispositivi di raccolta di dati e di identificazione. II. Gli operatori di comunicazioni elettroniche, e in particolare le persone la cui attività consiste nell'offrire accesso a servizi di comunicazione al pubblico in linea, cancellano o rendono anonimi tutti i dati relativi al traffico, fatte salve le disposizioni dei paragrafi III, IV, V e VI. Le persone che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica predispongono, nel rispetto delle disposizioni del comma precedente, procedure interne che consentano di soddisfare le richieste delle autorità competenti. Le persone che, nell'esercizio di un'attività professionale principale o accessoria, offrono al pubblico una connessione che consente la comunicazione in linea mediante un accesso alla rete, anche a titolo gratuito, sono tenute al rispetto delle disposizioni applicabili agli operatori di comunicazioni elettroniche in forza del presente articolo. III. Ai fini della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati o dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dall'articolo L. 336 3 del code de la propriété intellectuelle [codice della proprietà intellettuale] o ai fini della prevenzione degli attacchi ai sistemi di trattamento automatico dei dati previsti e sanzionati dagli articoli da 323 1 a 323 3 1 del code pénal [codice penale], e al solo scopo di consentire, ove necessario, la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria o dell'autorità superiore menzionata all'articolo L. 331 12 del codice della proprietà intellettuale o dell'autorità nazionale per la sicurezza dei sistemi di informazione menzionata all'articolo L. 2321 1 del code de la défense [codice della difesa], possono essere rinviate per un periodo massimo di un anno le operazioni dirette a cancellare o a rendere anonime determinate categorie di dati tecnici. Con decreto adottato a seguito di consultazione del Conseil d'État [Consiglio di Stato], e previo parere della Commission nationale de l'informatique et des libertés [Commissione nazionale per l'informatica e le libertà], sono stabilite, entro i limiti fissati al paragrafo VI, le suddette categorie di dati e la durata della loro conservazione, in funzione dell'attività degli operatori e della natura delle comunicazioni, nonché, se del caso, le modalità di compensazione delle spese identificabili e specifiche delle prestazioni garantite a tale titolo, su richiesta dello Stato, dagli operatori. VI. I dati conservati e trattati alle condizioni di cui ai paragrafi III, IV e V riguardano esclusivamente l'identificazione degli utenti dei servizi prestati dagli operatori, le caratteristiche tecniche delle comunicazioni fornite da questi ultimi e l'ubicazione delle apparecchiature terminali. Essi non possono riguardare in alcun caso il contenuto della corrispondenza intercorsa o delle informazioni consultate, in qualsiasi forma, nell'ambito di tali comunicazioni. La conservazione e il trattamento di tali dati sono effettuati nel rispetto delle disposizioni della loi n. 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés legge del 6 gennaio 1978, n. 78 17 , in materia di informatica, schedari e libertà . Gli operatori adottano le misure necessarie per impedire l'utilizzo di tali dati a fini diversi da quelli previsti nel presente articolo . 21 L'articolo L. 34 1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, nella versione risultante dalla loi n. 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement legge del 30 luglio 2021, n. 2021 998, in materia di prevenzione di atti terroristici e che disciplina i servizi di informazione JORF del 31 luglio 2021, testo n. 1 , ai paragrafi da II bis a III bis prevede quanto segue II bis. Gli operatori di comunicazioni elettroniche sono tenuti a conservare 1 Ai fini dei procedimenti penali, della prevenzione dalle minacce alla pubblica sicurezza e della salvaguardia della sicurezza nazionale, le informazioni relative all'identità anagrafica dell'utente, fino alla scadenza del termine di cinque anni dalla fine della validità del suo contratto 2 Per gli stessi scopi di cui al punto 1 del presente paragrafo II bis, le altre informazioni fornite dall'utente al momento della sottoscrizione di un contratto o della creazione di un conto nonché le informazioni relative al pagamento, fino alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla fine della validità del suo contratto o dalla chiusura del suo conto 3 Ai fini della lotta alla criminalità e ai reati gravi, della prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza e della salvaguardia della sicurezza nazionale, i dati tecnici che consentano di identificare la fonte del collegamento o quelli relativi alle apparecchiature terminali impiegate, fino alla scadenza del termine di un anno dal collegamento o dall'impiego delle apparecchiature terminali. III. Per ragioni attinenti alla salvaguardia della sicurezza nazionale, qualora venga constatata una minaccia grave, reale o prevedibile, a quest'ultima, il Primo Ministro può, con decreto, ingiungere agli operatori di comunicazioni elettroniche di conservare, per un periodo di un anno, talune categorie di dati relativi al traffico, a integrazione di quelli indicati al punto 3 del paragrafo II bis, e di dati relativi all'ubicazione specificati con decreto adottato a seguito di consultazione del Conseil d'État [Consiglio di Stato]. L'ingiunzione del Primo ministro, la cui durata di applicazione non può superare un anno, può essere rinnovata se continuano a essere soddisfatte le condizioni previste per la sua emanazione. La sua scadenza non incide sul periodo di conservazione dei dati menzionati al primo comma del presente paragrafo III. III bis. I dati conservati dagli operatori a norma del presente articolo possono essere oggetto di un'ingiunzione di conservazione rapida da parte delle autorità che dispongono, per legge, dell'accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche a fini di prevenzione e repressione della criminalità, dei reati gravi e delle altre gravi violazioni delle norme di cui sono incaricate di garantire il rispetto, al fine di accedere a tali dati . 22 L'articolo R. 10 13 del CPCE è così formulato I. A norma dell'articolo L. 34 1, paragrafo III, gli operatori di comunicazioni elettroniche conservano, ai fini della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati a le informazioni che consentano di identificare l'utente b i dati relativi alle apparecchiature terminali di comunicazione utilizzate c le caratteristiche tecniche nonché la data, l'ora e la durata di ogni comunicazione d i dati relativi ai servizi complementari richiesti o utilizzati e i loro fornitori e i dati che consentano di identificare il destinatario o i destinatari della comunicazione. II. Nel caso delle attività di telefonia, l'operatore conserva i dati di cui al paragrafo II e, inoltre, i dati che consentano di identificare l'origine e l'ubicazione della comunicazione. III. I dati di cui al presente articolo sono conservati per un periodo di un anno a decorrere dalla data della loro registrazione. . La LCEN 23 L'articolo 6 della loi n. 2004 575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique legge del 21 giugno 2004, n. 2004 575, per promuovere la fiducia nell'economia digitale JORF del 22 giugno 2004, pag. 11168 , nella versione applicabile alle controversie principali in prosieguo la LCEN , prevedeva quanto segue I. 1. Le persone la cui attività consiste nell'offrire al pubblico l'accesso a servizi di comunicazione in linea informano i loro abbonati dell'esistenza di mezzi tecnici che consentono di limitare l'accesso a determinati servizi o di selezionarli e propongono loro almeno uno di tali mezzi. 2. Le persone fisiche o giuridiche che garantiscono, anche a titolo gratuito, mediante la messa a disposizione del pubblico attraverso servizi di comunicazione al pubblico in linea, l'archiviazione di segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura forniti dai destinatari di detti servizi non sono civilmente responsabili per le attività o le informazioni archiviate su richiesta di un destinatario di tali servizi se esse non erano effettivamente a conoscenza del loro carattere illecito o di fatti e circostanze da cui risulta tale illiceità o se, dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza, hanno agito tempestivamente per ritirare tali dati o renderli inaccessibili. II. Le persone di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo I detengono e conservano i dati con modalità tali da permettere l'identificazione di chiunque abbia contribuito alla creazione del contenuto o di uno dei contenuti dei servizi da esse prestati. Esse forniscono alle persone che pubblicano un servizio di comunicazione al pubblico in linea mezzi tecnici che consentano loro di soddisfare le condizioni di identificazione previste al paragrafo III. L'autorità giudiziaria può chiedere ai fornitori di cui al paragrafo I, punti 1 e 2, che le siano comunicati i dati indicati nel primo comma. Al trattamento di tali dati si applicano le disposizioni degli articoli 226 17, 226 21 e 226 22 del codice penale . Un decreto adottato a seguito di consultazione del Conseil d'État [Consiglio di Stato], e previo parere della Commission nationale de l'informatique et des libertés [Commissione nazionale per l'informatica e le libertà], definisce i dati menzionati nel primo comma e determina la durata e le modalità della loro conservazione. . Il CMF 24 L'articolo L. 621 10 del code monétaire et financier codice monetario e finanziario , nella versione applicabile alle controversie principali in prosieguo il CMF , al primo comma così disponeva Gli inquirenti e gli ispettori possono, a fini d'indagine o di controllo, richiedere tutti i documenti a prescindere dal rispettivo supporto. Gli inquirenti possono anche richiedere i dati conservati e trattati dagli operatori di telecomunicazioni nel quadro dell'articolo L. 34 1 del [CPCE] e dai fornitori menzionati ai punti 1 e 2 del paragrafo I dell'articolo 6 della [LCEN] e ottenerne copia. . 25 Traendo le conseguenze dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della seconda frase del primo comma dell'articolo L.621 10 del CMF da parte del Conseil constitutionnel Corte costituzionale, Francia nella sua decisione del 21 luglio 2017, il legislatore, con la loi n . 2018 898, du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude legge del 23 ottobre 2018, n. 2018 898, relativa alla lotta alla frode JORF del 24 ottobre 2018, testo n. 1 , ha inserito nel codice monetario e finanziario l'articolo L. 621 10 2, il quale così recita Ai fini delle indagini sugli abusi di mercato definiti dal regolamento [n. 596/2014], gli inquirenti possono richiedere i dati conservati e trattati dagli operatori di telecomunicazioni, alle condizioni ed entro i limiti previsti all'articolo L. 34 1 del [CPCE], e dai fornitori indicati all'articolo 6, paragrafo I, punti 1 e 2, della [LCEN]. La comunicazione dei dati di cui al primo comma del presente articolo è subordinata all'autorizzazione preventiva di un controllore delle richieste di dati di connessione. Il controllore delle richieste di dati di connessione è, alternativamente, un membro del Conseil d'État [Consiglio di Stato], in carica od onorario, eletto dall'assemblea generale del Conseil d'État, e un magistrato della Cour de cassation [Corte di cassazione], in carica od onorario, eletto dall'assemblea generale di detta Corte. Il suo supplente, proveniente dall'altro organo giurisdizionale, è designato secondo le stesse modalità. Il controllore delle richieste di dati di connessione e il suo supplente sono eletti per un periodo non rinnovabile di quattro anni. Il controllore delle richieste di dati di connessione non può ricevere né richiedere istruzioni dall'Autorità dei mercati finanziari o da altre autorità nell'esercizio delle sue funzioni. Egli è tenuto al segreto professionale alle condizioni previste dall'articolo L. 621 4 del presente codice. Egli è adito con domanda motivata del segretario generale o del segretario generale aggiunto dell'Autorità dei mercati finanziari. Tale domanda contiene gli elementi atti a giustificarne la fondatezza. L'autorizzazione è versata al fascicolo d'indagine. Gli inquirenti utilizzano i dati comunicati dagli operatori di telecomunicazioni e dai fornitori di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente nell'ambito dell'indagine per la quale hanno ricevuto l'autorizzazione. I dati di connessione relativi ai fatti oggetto di notifiche di addebiti da parte del collegio dell'Autorità dei mercati finanziari sono distrutti alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva della commissione delle sanzioni o degli organi giurisdizionali di ricorso. In caso di composizione amministrativa, il termine di sei mesi decorre dall'esecuzione dell'accordo. I dati di connessione relativi a fatti che non sono stati oggetto di una notifica di addebiti da parte del collegio dell'Autorità dei mercati finanziari sono distrutti alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla decisione del collegio. In caso di trasmissione della relazione sull'indagine al procuratore finanziario della Repubblica o in caso di avvio del procedimento penale da parte del procuratore finanziario della Repubblica , i dati di connessione sono comunicati al procuratore finanziario della Repubblica e non sono conservati dall'Autorità dei mercati finanziari. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate con decreto adottato a seguito di consultazione del Conseil d'État [Consiglio di Stato] . Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 26 Con requisitoria introduttiva del 22 maggio 2014 è stata aperta un'istruttoria nei confronti di VD e di SR, vertente su ipotesi di reato qualificate come abuso di informazioni privilegiate e abuso secondario di informazioni privilegiate. Tale istruttoria è stata in seguito estesa, mediante una prima requisitoria integrativa del 14 novembre 2014, al reato di favoreggiamento. 27 Il 23 e il 25 settembre 2015 l'Autorité des marchés financiers Autorità dei mercati finanziari, Francia AMF ha comunicato al giudice istruttore taluni elementi di cui essa disponeva nell'ambito di un'indagine dalla stessa condotta ai sensi dell'articolo L. 621 10 del CMF, in particolare dati personali provenienti da chiamate telefoniche effettuate da VD e da SR che gli inquirenti dell'AMF avevano raccolto presso operatori di servizi di comunicazione elettronica, sulla base dell'articolo L. 34 1 del CPCE. 28 A seguito della segnalazione così effettuata dall'AMF, l'istruttoria è stata estesa, mediante tre requisitorie integrative del 29 settembre 2015, del 22 dicembre 2015 e del 23 novembre 2016, ai reati di corruzione e riciclaggio. 29 VD e SR sono stati formalmente incriminati, rispettivamente, il 10 marzo e il 29 maggio 2017, per i reati di abuso di informazioni privilegiate e riciclaggio, il primo, e per il reato di abuso di informazioni privilegiate, il secondo. 30 Essendo stati formalmente incriminati sulla base dei dati relativi al traffico forniti dall'AMF, VD e SR hanno proposto ciascuno un ricorso dinanzi alla cour d'appel de Paris Corte d'appello di Parigi, Francia , deducendo, in particolare, un motivo vertente, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. In particolare, richiamandosi alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , VD e SR contestavano il fatto che tale autorità, per procedere alla raccolta di detti dati, si fosse basata sull'articolo L. 621 10 del CMF e sull'articolo L. 34 1 del CPCE, laddove tali disposizioni, da un lato, non sarebbero state conformi al diritto dell'Unione, in quanto prevedevano una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di connessione, e, dall'altro, non avrebbero stabilito alcun limite al potere degli inquirenti dell'AMF di richiedere i dati conservati. 31 Con due sentenze della cour d'appel de Paris Corte d'appello di Parigi del 20 dicembre 2018 e del 7 marzo 2019, tale giudice ha respinto i ricorsi di VD e di SR. Dalle indicazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che, per respingere il motivo vertente, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, i giudici di merito si sono basati, in particolare, sul fatto che l' articolo 23, paragrafo 2, lettera h , del regolamento n. 596/2014 , relativo agli abusi di mercato, consente alle autorità competenti di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 14, lettere a e b , di tale regolamento, e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su tale violazione. 32 VD e SR hanno impugnato tali sentenze dinanzi al giudice del rinvio, deducendo un motivo vertente sulla violazione, in particolare, delle disposizioni della Carta e della direttiva 2002/58 menzionate al punto precedente. 33 Per quanto riguarda l'accesso ai dati di connessione, il giudice del rinvio fa riferimento a una decisione del Conseil constitutionnel Corte costituzionale del 21 luglio 2017, da cui risulterebbe che la procedura di accesso ai dati personali conservati dagli inquirenti dell'AMF, quale prevista dal diritto francese, non sarebbe conforme al diritto al rispetto della vita privata, quale tutelato dall'articolo 2 della Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 , precisando che, sebbene il legislatore nazionale avesse riservato ad agenti autorizzati e soggetti al rispetto del segreto professionale il potere di ottenere tali dati nell'ambito di un'indagine e non avesse conferito loro un potere di esecuzione forzata, esso non aveva tuttavia corredato detta procedura di alcuna garanzia idonea ad assicurare una conciliazione equilibrata tra, da un lato, il diritto al rispetto della vita privata e, dall'altro, la prevenzione delle minacce all'ordine pubblico e la ricerca degli autori di reati, sicché la seconda frase del primo comma dell'articolo L. 621 10 del CMF doveva essere dichiarata contraria alla Costituzione francese. 34 Il giudice del rinvio rileva inoltre, da un lato, che il Conseil constitutionnel Corte costituzionale ha ritenuto che, tenuto conto delle conseguenze manifestamente eccessive che un'abrogazione immediata di tale disposizione avrebbe potuto avere sui procedimenti in corso, occorresse differire la data di tale abrogazione al 31 dicembre 2018 e, dall'altro, che il legislatore nazionale, traendo le conseguenze dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo L. 621 10 del CMF, ha inserito in tale codice l'articolo L. 621 10 2. 35 Il giudice del rinvio, pur ricordando le considerazioni derivanti dal punto 125 della sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , ritiene che da tale dichiarazione di illegittimità costituzionale non possa risultare la nullità della seconda frase del primo comma dell'articolo L. 621 10 del CMF, applicabile all'epoca dei fatti oggetto dei procedimenti principali, tenuto conto del differimento degli effetti dell'abrogazione di tale disposizione. Esso ritiene tuttavia che la facoltà di cui dispongono gli inquirenti dell'AMF, in forza di tale disposizione, di ottenere dati di connessione senza previo controllo da parte di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa indipendente non sia conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 11 della Carta, quali interpretati dalla Corte. 36 Ciò premesso, si porrebbe al riguardo soltanto la questione della possibilità di rinviare nel tempo gli effetti dell'abrogazione dell'articolo L. 621 10 del CMF, sebbene quest'ultimo non sia conforme alla Carta. 37 Per quanto riguarda la conservazione dei dati di connessione, il giudice del rinvio riferisce anzitutto che, sebbene il paragrafo II dell'articolo L. 34 1 del CPCE sancisca un obbligo di principio, secondo cui gli operatori di servizi di comunicazione elettronica devono cancellare o rendere anonimo qualsiasi dato relativo al traffico, tale obbligo sarebbe tuttavia corredato di una serie di eccezioni, tra cui quella prevista al paragrafo III di tale disposizione, relativa ai fini della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati . Per tali fini specifici, le operazioni di cancellazione o di anonimizzazione di un determinato numero di dati sarebbero differite di un anno. 38 Esso precisa, al riguardo, che le cinque categorie di dati cui si riferiscono in particolare le condizioni definite al paragrafo III dell'articolo L. 34 1 del CPCE sono quelle elencate all'articolo R. 10 13 del CPCE. Tali dati di connessione sarebbero generati o trattati a seguito di una comunicazione, e sarebbero relativi alle circostanze di tale comunicazione e agli utenti del servizio, ma non fornirebbero alcuna indicazione sul contenuto delle comunicazioni di cui trattasi. 39 Poi, pur richiamando il punto 112 della sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , secondo cui l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indiscriminata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica, il giudice del rinvio rileva che, nell'ambito dei procedimenti principali, l'AMF ha avuto accesso ai dati conservati dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica in considerazione dei sospetti relativi a un abuso di informazioni privilegiate e ad abusi di mercato potenzialmente integranti vari reati gravi. Tale accesso sarebbe stato giustificato dalla necessità per tale autorità, al fine di garantire l'efficacia della propria indagine, di incrociare diversi dati conservati per un determinato lasso di tempo, per poter aggiornare informazioni privilegiate circolanti tra più interlocutori, che hanno rivelato l'esistenza di pratiche illecite in materia. 40 Secondo il giudice del rinvio, le indagini condotte dall'AMF soddisferebbero gli obblighi posti a carico degli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2003/6 e dall'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014, letto alla luce dell'articolo 1 del medesimo regolamento, tra cui, in particolare, quello di richiedere la comunicazione delle registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica. 41 Inoltre tale giudice sottolinea, da un lato, richiamando il considerando 65 del regolamento succitato, che tali dati di connessione costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l'esistenza di un abuso di informazioni privilegiate, poiché consentono di determinare l'identità del responsabile della diffusione di informazioni false o fuorvianti, o di stabilire che sono intervenuti contatti tra alcune persone per un certo periodo. 42 Dall'altro lato, il giudice del rinvio cita il considerando 66 del medesimo regolamento, dal quale emerge che l'esercizio dei poteri conferiti alle autorità competenti in materia finanziaria può portare a interferenze con il diritto alla tutela per la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni e che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, limitando detti poteri ai soli casi in cui sia necessario indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti degli Stati membri per conseguire in modo efficace lo stesso risultato. A suo avviso, da tale considerando risulterebbe che taluni casi di abusi di mercato devono essere considerati come infrazioni gravi. 43 Tale giudice sottolinea, per altro verso, che, nell'ambito dei procedimenti principali, le informazioni privilegiate idonee a qualificare l'elemento materiale quale pratiche illecite in materia di mercato erano, per loro natura, orali e segrete. 44 Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio chiede come possa conciliarsi l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, con le prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2003/6 e all'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014. 45 Infine, nel caso in cui la Corte ritenesse che la normativa relativa alla conservazione dei dati di connessione di cui ai procedimenti principali non sia conforme al diritto dell'Unione, si porrebbe la questione del mantenimento provvisorio degli effetti di tale normativa, al fine di evitare un'incertezza del diritto e di consentire che i dati in precedenza raccolti e conservati siano utilizzati ai fini dell'accertamento e del perseguimento dell'abuso di informazioni privilegiate. 46 Ciò considerato, la Cour de cassation Corte di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, le quali sono formulate in termini identici nelle cause C 339/20 e C 397/20 1 Se l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva [2003/6] nonché l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento [n. 596/2014], che ha sostituito il primo a decorrere dal 3 luglio 2016, letto alla luce del considerando 65 di detto regolamento, non implichino, tenuto conto del carattere occulto delle informazioni scambiate e della generalità del pubblico che può essere coinvolto, la possibilità per il legislatore nazionale di imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di connessione, per consentire all'autorità amministrativa di cui [all'articolo] 11 della direttiva [2003/6] e [all'articolo] 22 del regolamento [n. 596/2014], qualora vi siano motivi per sospettare che talune persone siano implicate in un abuso di informazioni privilegiate o in una manipolazione del mercato, di farsi consegnare dall'operatore le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati, ove vi sia motivo di sospettare che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'indagine possano rivelarsi pertinenti per dimostrare l'esistenza dell'infrazione, in particolare consentendo di risalire ai contatti stretti dagli interessati prima che emergessero i sospetti. 2 Nel caso in cui la risposta della Corte [alla prima questione] fosse tale da indurre la Cour de cassation Corte di cassazione a ritenere che la normativa francese sulla conservazione dei dati di connessione non sia conforme al diritto dell'Unione, se gli effetti di tale normativa possano essere mantenuti provvisoriamente al fine di evitare un'incertezza del diritto e di consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza siano utilizzati per uno degli scopi previsti da detta normativa. 3 Se un giudice nazionale possa mantenere provvisoriamente gli effetti di una normativa che consente ai funzionari di un'autorità amministrativa indipendente incaricata di svolgere indagini sugli abusi di mercato di ottenere, senza previo controllo da parte di un organo giurisdizionale o di un'altra autorità amministrativa indipendente, la comunicazione dei dati di connessione . 47 Con decisione del presidente della Corte del 17 settembre 2020, le cause C 339/20 e C 397/20 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. 48 Il 21 aprile 2021 il Conseil d'État Consiglio di Stato, Francia ha pronunciato la sentenza French Data Network e altri nn. 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718 , con la quale esso ha, in particolare, statuito sulla conformità al diritto dell'Unione di talune disposizioni legislative nazionali rilevanti nell'ambito delle controversie principali, ossia l'articolo L. 34 1 del CPCE e l'articolo R. 10 13 del CPCE. 49 Su invito della Corte, i partecipanti all'udienza nelle presenti cause hanno avuto l'opportunità di pronunciarsi sull'eventuale incidenza, per i rinvii pregiudiziali in esame, di tale sentenza del Conseil d'État Consiglio di Stato . 50 Il rappresentante del governo francese ha affermato, in occasione di tale udienza, che, con detta sentenza, il Conseil d'État Consiglio di Stato ha, in sostanza, dichiarato illegittime le disposizioni che consentono di attuare la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di connessione a fini di lotta alla criminalità, ad eccezione della conservazione degli indirizzi IP e dei dati relativi all'identità anagrafica degli utenti delle reti di comunicazione elettronica, traendo così le conseguenze dalla sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 . Esso ha tuttavia precisato che, in sede contenziosa, il Conseil d'État Consiglio di Stato doveva anche rispondere all'obiezione del governo francese secondo la quale tale interpretazione del diritto dell'Unione contrasterebbe con norme di rango costituzionale, vale a dire quelle riguardanti la prevenzione delle minacce all'ordine pubblico, in particolare alla sicurezza delle persone e dei beni, e la ricerca degli autori di reati. 51 Al riguardo, il rappresentante del governo francese ha spiegato che il Conseil d'État Consiglio di Stato aveva respinto tale obiezione in due fasi. Da un lato, esso avrebbe indubbiamente riconosciuto che la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di connessione era una condizione determinante del successo delle indagini penali e che nessun altro metodo poteva utilmente sostituirvisi. Dall'altro lato, nondimeno, il Conseil d'État Consiglio di Stato avrebbe ritenuto, fondandosi, in particolare, sul punto 164 della sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , che la conservazione rapida dei dati sarebbe autorizzata dal diritto dell'Unione anche laddove tale conservazione rapida vertesse su dati inizialmente conservati a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale. 52 Inoltre, il rappresentante del governo francese ha precisato che, a seguito della sentenza del Conseil d'État Consiglio di Stato , del 21 aprile 2021, French Data Network e altri nn. 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718 , il legislatore nazionale avrebbe inserito il paragrafo III bis all'articolo L. 34 1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, quale menzionato al punto 21 della presente sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 53 In primo luogo, occorre ricordare che, successivamente alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale in esame, il Conseil d'État Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza del 21 aprile 2021, French Data Network e altri nn. 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718 , vertente, in particolare, sulla conformità al diritto dell'Unione dell'articolo L. 34 1 del CPCE e dell'articolo R. 10 13 del CPCE. 54 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, e come risulta altresì dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, quali esposte ai punti 27, 37 e 38 della presente sentenza, tali articoli costituiscono disposizioni chiave nell'ambito dell'applicazione dell'articolo L. 621 10 del CMF, che è in discussione nei procedimenti principali. 55 All'udienza dinanzi alla Corte, il rappresentante del governo francese, dopo aver posto l'accento sull'evoluzione legislativa di cui è stato oggetto l'articolo L. 34 1 del CPCE a seguito delle precisazioni fornite dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , quale menzionata al punto 21 della presente sentenza, ha affermato, in sostanza, che, per risolvere le controversie di cui ai procedimenti principali, il giudice del rinvio sarebbe indotto, conformemente al principio di applicazione della legge nel tempo sancito agli articoli 7 e 8 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, a tener conto delle disposizioni nazionali nella versione applicabile ai fatti oggetto dei procedimenti principali, i quali risalgono agli anni 2014 e 2015, sicché la sentenza del Conseil d'État Consiglio di Stato del 21 aprile 2021, French Data Network e altri nn. 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718 , non potrebbe, in ogni caso, essere presa in considerazione ai fini dell'analisi delle domande di pronuncia pregiudiziale in esame. 56 Secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito del procedimento istituito dall' articolo 267 TFUE , spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2010, Winner Wetten, C 409/06, EU C 2010 503, punto 36 e giurisprudenza ivi citata . 57 La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Filipiak, C 314/08, EU C 2009 719, punto 42 e giurisprudenza ivi citata . 58 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che le questioni pregiudiziali prima e terza riguardano direttamente non già l'articolo L. 34 1 del CPCE e l'articolo R. 10 13 del CPCE, bensì l'articolo L. 621 10 del CMF, in forza del quale l'AMF ha chiesto agli operatori di servizi di comunicazione elettronica la comunicazione dei dati relativi al traffico riguardanti chiamate telefoniche effettuate da VD e da SR, sulla base dei quali questi ultimi sono stati formalmente incriminati e la cui ammissibilità come elementi di prova è contestata nell'ambito dei procedimenti principali. 59 Inoltre occorre rilevare che, con le questioni pregiudiziali seconda e terza sollevate nelle presenti cause, che si inseriscono nel solco della prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nell'ipotesi in cui la normativa nazionale di cui trattasi, relativa alla conservazione e all'accesso dei dati di connessione, dovesse rivelarsi non conforme al diritto dell'Unione, i suoi effetti non possano tuttavia essere provvisoriamente mantenuti, in modo da evitare un'incertezza del diritto e da consentire che i dati conservati sulla base di tale normativa possano essere utilizzati ai fini dell'accertamento e del perseguimento dell'abuso di informazioni privilegiate. 60 Alla luce degli elementi che precedono, nonché di quelli rilevati dall'avvocato generale ai paragrafi da 44 a 47 delle sue conclusioni, si deve giudicare che, indipendentemente dalla sentenza del Conseil d'État Consiglio di Stato del 21 aprile 2021, French Data Network e altri nn. 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718 , nonché dalla decisione del Conseil constitutionnel Corte costituzionale del 25 febbraio 2022 n. 2021 976/977 , che ha dichiarato incostituzionale in parte l'articolo L. 34 1 del CPCE, nella versione riportata al punto 20 della presente sentenza, una risposta della Corte alle questioni sollevate rimane necessaria per la soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali. 61 In secondo luogo, occorre rilevare che, all'udienza dinanzi alla Corte, il rappresentante di VD ha contestato l'applicabilità ratione temporis del regolamento n. 596/2014 affermando, in sostanza, che i fatti oggetto dei procedimenti principali si sarebbero verificati prima dell'entrata in vigore di tale regolamento. Pertanto, solo le disposizioni della direttiva 2003/6 sarebbero rilevanti ai fini dell'esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. 62 A tale riguardo va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma giuridica si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto che l'istituisce e, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente consolidatesi in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove, salvo il caso in cui, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 2019, E.B., C 258/17, EU C 2019 17, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 maggio 2020, Azienda Municipale Ambiente, C 15/19, EU C 2020 371, punto 57 . 63 Orbene, come rilevato ai punti da 26 a 29 della presente sentenza, sebbene le situazioni giuridiche oggetto dei procedimenti principali siano effettivamente sorte prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 596/2014, il quale ha abrogato e sostituito la direttiva 2003/6 con effetto dal 3 luglio 2016, i procedimenti principali hanno seguito il loro corso dopo tale data cosicché, a decorrere da quest'ultima, gli effetti futuri di tali situazioni sono, conformemente al principio ricordato al punto precedente, disciplinati dal regolamento n. 596/2014. 64 Ne consegue che le disposizioni del regolamento n. 596/2014 sono applicabili al caso di specie. Per altro verso, non si devono operare distinzioni tra le disposizioni richiamate dal giudice del rinvio risultanti dalla direttiva 2003/6 e quelle risultanti dal regolamento n. 596/2014, in quanto queste ultime hanno una portata sostanzialmente simile ai fini dell'interpretazione che la Corte sarà chiamata a fornire nell'ambito delle presenti cause. Sulla prima questione 65 Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6 e l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, e alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a misure legislative come quella oggetto dei procedimenti principali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione. 66 Le parti nel procedimento principale e gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte hanno espresso pareri divergenti al riguardo. Secondo il governo estone, l'Irlanda e i governi spagnolo e francese, l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6 e l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014 autorizzano implicitamente, ma necessariamente, il legislatore nazionale a imporre, in capo agli operatori di servizi di comunicazione elettronica, un obbligo di conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati, al fine di consentire all'autorità competente in materia finanziaria di individuare e sanzionare gli abusi di informazioni privilegiate. Giacché, come risulta dal considerando 65 del regolamento n. 596/2014, dette registrazioni costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l'esistenza dell'abuso di informazioni privilegiate, un simile obbligo di conservazione sarebbe indispensabile sia per garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni giudiziarie compiute da detta autorità, e con ciò l'efficacia pratica dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6 nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera h , del regolamento n. 596/2014, sia per rispondere agli obiettivi di interesse generale perseguiti da tali strumenti, volti a garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e a rafforzare la fiducia degli investitori in tali mercati. 67 VD, SR, il governo polacco e la Commissione europea sostengono invece che le disposizioni succitate, in quanto si limitano a circoscrivere il potere di richiedere, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica, la comunicazione delle registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da tali operatori, disciplinano soltanto la questione dell'accesso a tali dati. 68 A tale riguardo, va ricordato in primo luogo che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione non si deve soltanto fare riferimento al tenore letterale della stessa, ma anche tenere conto del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e prendere in considerazione, in particolare, la genesi di tale normativa v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C 414/16, EU C 2018 257, punto 44 . 69 Per quanto concerne il tenore letterale delle disposizioni menzionate nella prima questione pregiudiziale occorre constatare che, mentre l'articolo 12, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2003/6 fa riferimento al potere dell'autorità competente in materia finanziaria di richiedere le registrazioni telefoniche esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico , l' articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014 rinvia al potere di tale autorità di chiedere, da un lato, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari e, dall'altro, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni . 70 Orbene, dal tenore letterale di tali disposizioni emerge inequivocabilmente che esse si limitano a circoscrivere il potere della suddetta autorità di richiedere o, ancora, di chiedere i dati di cui tali operatori dispongono, il che corrisponde a un accesso a tali dati. Inoltre, il riferimento alle registrazioni esistenti , quali conservate da detti operatori, lascia intendere che il legislatore dell'Unione non ha inteso disciplinare la possibilità, per il legislatore nazionale, di introdurre un obbligo di conservazione di simili registrazioni. 71 A tale riguardo è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell'Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest'ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione sentenza del 25 gennaio 2022, VYSO INA WIND, C 181/20, EU C 2022 51, punto 39 e giurisprudenza ivi citata . 72 L'interpretazione delineata al punto 70 della presente sentenza è avvalorata sia dal contesto in cui si inseriscono l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6 e l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014 sia dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tali disposizioni fanno parte. 73 Per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono tali disposizioni occorre osservare che, sebbene, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6 e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 596/2014, letto alla luce del considerando 62 del medesimo regolamento, il legislatore dell'Unione abbia inteso imporre agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti in materia finanziaria dispongano di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati, nonché dei poteri di vigilanza e indagine necessari per garantire l'efficacia dei loro compiti, tali disposizioni nulla dicono né sull'eventuale possibilità per gli Stati membri di imporre, a tali fini, a carico degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, un obbligo di conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico né sulle condizioni alle quali tali dati devono essere conservati dagli stessi operatori ai fini della loro eventuale consegna alle autorità competenti. 74 Con l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2003/6 e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 596/2014, il legislatore dell'Unione ha unicamente inteso investire l'autorità competente in materia finanziaria, al fine di garantire l'efficacia dei suoi compiti di indagine e vigilanza, di classici poteri investigativi, come quelli che consentono a tale autorità di accedere a documenti, di eseguire ispezioni e perquisizioni, o ancora di pronunciare ingiunzioni o divieti nei confronti di persone sospettate di aver commesso reati di abuso di mercato, di cui fa parte, in particolare, l'abuso di informazioni privilegiate. 75 Per altro verso, è necessario constatare che le disposizioni del regolamento n. 596/2014 che disciplinano specificamente la questione della conservazione dei dati, ossia l'articolo 11, paragrafo 5, ultimo comma, paragrafo 6, secondo comma, paragrafo 8 e paragrafo 11, lettera c , l'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 28 di tale regolamento, prevedono un simile obbligo di conservazione solo in capo agli operatori finanziari, quali elencati all'articolo 23, paragrafo 2, lettera g , dello stesso regolamento, e riguardano, pertanto, unicamente i dati relativi a operazioni finanziarie e a servizi forniti da tali operatori specifici. 76 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, occorre osservare che dai considerando 2 e 12 della direttiva 2003/6, da un lato, e dall' articolo 1 del regolamento n. 596/2014 , letto alla luce dei considerando 2 e 24 del medesimo, dall'altro, risulta che tali strumenti hanno lo scopo di garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e di rafforzare la fiducia degli investitori in tali mercati, fiducia che poggia, in particolare, sul fatto che essi saranno posti su un piano di parità e tutelati dall'abuso di informazioni privilegiate. Il divieto dell'abuso di informazioni privilegiate stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/6 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 è volto pertanto a garantire la parità dei partecipanti a una compravendita di borsa evitando che uno di loro, che detenga un'informazione privilegiata e si trovi, perciò, in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori, ne tragga profitto a scapito di coloro che la ignorano v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C 302/20, EU C 2022 190, punti 43, 65 e 77 e giurisprudenza ivi citata . 77 Se è vero che, ai sensi del considerando 65 del regolamento n. 596/2014, le registrazioni dei dati di connessione costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici che consentono di individuare e dimostrare l'esistenza dell'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, resta il fatto che tale considerando si riferisce soltanto alle registrazioni detenute dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica nonché al potere dell'autorità competente in materia finanziaria di richiedere , presso tali operatori, la comunicazione dei dati esistenti . Pertanto, da tale considerando non risulta affatto che il legislatore dell'Unione, con tale regolamento, abbia inteso riconoscere agli Stati membri il potere di imporre agli operatori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo generale di conservazione dei dati. 78 Alla luce degli elementi che precedono, si deve ritenere che né la direttiva 2003/6 né il regolamento n. 596/2014 possano essere interpretati nel senso che possono costituire il fondamento giuridico di un obbligo generale di conservazione delle registrazioni di dati relativi al traffico, detenuti dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica ai fini dell'esercizio dei poteri conferiti all'autorità competente in materia finanziaria in forza della direttiva 2003/6 e del regolamento n. 596/2014. 79 In secondo luogo, occorre ricordare che, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 61 delle sue conclusioni, la direttiva 2002/58 costituisce l'atto di riferimento in materia di conservazione e, più in generale, di trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, cosicché l'interpretazione data dalla Corte alla luce di tale direttiva vale anche per le registrazioni dei dati relativi al traffico detenute dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica, che le autorità competenti in materia finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/6 e dell'articolo 22 del regolamento n. 596/2014, possono richiedere loro. 80 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, infatti, essa prevede, in particolare, l'armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, il quale ultimo comprende anche il settore delle telecomunicazioni. 81 Per altro verso, dall'articolo 3 di tale direttiva risulta che essa si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nell'Unione, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e identificazione dei dati. Pertanto, la citata direttiva deve essere considerata come disciplinante le attività dei fornitori di tali servizi, tra i quali figurano, in particolare, gli operatori di telecomunicazioni v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791, punto 93 e giurisprudenza ivi citata . 82 Tenuto conto degli elementi che precedono, si deve ritenere che, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, la valutazione della liceità del trattamento delle registrazioni conservate dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d , della direttiva 2003/6 e dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014, debba essere effettuata alla luce delle condizioni previste dalla direttiva 2002/58, nonché dell'interpretazione di tale direttiva nella giurisprudenza della Corte. 83 Tale interpretazione è corroborata dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento n. 596/2014, il quale prevede che le registrazioni di dati relativi al traffico ai fini di tale regolamento sono quelle definite all'articolo 2, secondo comma, lettera b , della direttiva 2002/58. 84 Inoltre, ai sensi del considerando 44 della direttiva 2003/6 , nonché dei considerando 66 e 77 del regolamento n. 596/2014, le finalità contemplate da tali atti devono essere perseguite nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti dalla Carta, compreso il diritto alla tutela della vita privata. A tale riguardo, il legislatore dell'Unione ha espressamente precisato, al considerando 66 del regolamento n. 596/2014, che, per esercitare i poteri conferiti all'autorità competente in materia finanziaria, in forza di tale regolamento, che possono portare a gravi interferenze con il diritto alla tutela per la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni, gli Stati membri dovrebbero disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, come ad esempio un requisito per ottenere, se necessario, un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi, in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato. Ne consegue che l'applicazione delle misure disciplinate dalla direttiva 2003/6 e dal regolamento n. 596/2014 non può, in ogni caso, pregiudicare la protezione dei dati personali conferita ai sensi della direttiva 2002/58 v. in tal senso, per analogia, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C 275/06, EU C 2008 54 , punto 57, e del 17 giugno 2021, M.I.C.M. , C 597/19, EU C 2021 492, punto 124 e giurisprudenza ivi citata . 85 Di conseguenza, l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6 e l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014 devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione per finalità di contrasto di reati di abuso di mercato e, in particolare, di abuso di informazioni privilegiate, fermo restando che la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che prevede una simile conservazione deve essere valutata in rapporto all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte. 86 Per quanto attiene all'esame della compatibilità di una tale normativa nazionale con queste ultime disposizioni va ricordato che, come risulta in sostanza da una lettura combinata dei punti 53, 54 e 58 della presente sentenza, se è vero che la disposizione al centro dei rinvii pregiudiziali in esame è l'articolo L. 621 10 del CMF, ai sensi del quale l'AMF ha chiesto agli operatori di servizi di comunicazione elettronica la trasmissione dei dati relativi al traffico riguardanti chiamate telefoniche effettuate da VD e SR, sulla base dei quali questi ultimi sono stati formalmente incriminati, ciò non toglie che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, l'articolo L. 34 1 del CPCE et l'articolo R. 10 13 del CPCE costituiscono disposizioni chiave nell'ambito dell'applicazione di tale articolo L. 621 10 del CMF. 87 Invero, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, come sintetizzate ai punti 27, 37 e 38 della presente sentenza, risulta che, da un lato, gli inquirenti dell'AMF avevano raccolto i dati relativi al traffico di cui trattasi sulla base dell'articolo L. 34 1 del CPCE, nella versione applicabile alle controversie principali, il cui paragrafo III corredava l'obbligo di principio previsto al paragrafo II, secondo il quale gli operatori di servizi di comunicazione elettronica dovevano cancellare o rendere anonimo qualsiasi dato relativo al traffico, di una serie di eccezioni, compresa quella relativa ai fini della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati . Per tali fini specifici, le operazioni di cancellazione o di anonimizzazione di un determinato numero di dati erano differite di un anno. 88 Dall'altro lato, tale giudice precisa che le cinque categorie di dati di cui al paragrafo III dell'articolo L. 34 1 del CPCE, nella versione applicabile alle controversie principali, erano quelle elencate all'articolo R. 10 13 del CPCE, ossia le informazioni che consentivano di identificare l'utente, i dati relativi alle apparecchiature terminali di comunicazione utilizzate, le caratteristiche tecniche, la data, l'ora e la durata di ciascuna comunicazione, i dati relativi ai servizi complementari richiesti o utilizzati e i loro fornitori e, infine, i dati che consentivano di identificare il destinatario o i destinatari della comunicazione. Dal paragrafo II dell'articolo R. 10 13 del CPCE, nella versione applicabile alle controversie principali, risulta inoltre che, per le attività di telefonia, gli operatori interessati potevano anche conservare i dati che consentivano di individuare l'origine e l'ubicazione della comunicazione. 89 Ne consegue che la normativa di cui ai procedimenti principali interessa l'insieme dei mezzi di comunicazione elettronica e comprende tutti gli utenti di tali mezzi, senza che sia operata al riguardo alcuna distinzione o eccezione. Inoltre, i dati che tale normativa impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica di conservare sono, in particolare, quelli necessari per individuare l'origine e la destinazione di una comunicazione, determinare la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione, identificare lo strumento di comunicazione utilizzato nonché localizzare le apparecchiature terminali e le comunicazioni, dati tra i quali figurano, in particolare, il nome e l'indirizzo dell'utente nonché i numeri di telefono del chiamante e del chiamato. 90 Pertanto, i dati che, in forza della normativa nazionale in questione, devono essere conservati per un anno, benché non comprendano il contenuto delle comunicazioni di cui trattasi, consentono, in particolare, di sapere chi sia la persona con cui ha comunicato l'utente di un mezzo di comunicazione telefonica e con quale mezzo sia stata effettuata tale comunicazione, di determinare la data, l'ora e la durata delle comunicazioni nonché il luogo a partire dal quale esse sono state effettuate, e di conoscere l'ubicazione delle apparecchiature terminali senza che sia necessariamente effettuata una comunicazione. Inoltre, essi consentono di determinare la frequenza delle comunicazioni dell'utente con talune persone durante un periodo determinato. Pertanto si deve ritenere che tali dati, presi nel loro insieme, siano idonei a consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di dette persone e gli ambienti sociali da esse frequentati. In particolare, questi dati forniscono gli strumenti per stabilire il profilo degli interessati, informazione tanto delicata, in rapporto al diritto al rispetto della vita privata, quanto il contenuto stesso delle comunicazioni v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 45 e giurisprudenza ivi citata . 91 Quanto alle finalità perseguite, occorre rilevare che la normativa in questione riguarda, tra le altre finalità, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento dei reati, ivi compresi quelli relativi agli abusi di mercato di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate. 92 Tenuto conto degli elementi esposti ai punti da 86 a 91 della presente sentenza, si deve constatare che, con la normativa di cui trattasi, il legislatore nazionale ha previsto, ai fini, in particolare, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati e del contrasto alla criminalità, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione. 93 Orbene, dai punti da 140 a 168 della sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , nonché dai punti da 59 a 101 della sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a. C 140/20, EU C 2022 258 , risulta in particolare che una simile conservazione non può essere giustificata da obiettivi del genere in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58. 94 Ne consegue che una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica di procedere, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate, a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico di tutti gli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, senza che sia operata alcuna distinzione al riguardo o che siano previste eccezioni e senza che il rapporto richiesto, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente, tra i dati da conservare e l'obiettivo perseguito sia dimostrato, eccede i limiti dello stretto necessario e non può essere considerata giustificata, in una società democratica, come richiede l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta v., in tal senso, per analogia, sentenza del 6 ottobre 2020, Privacy International, C 623/17, EU C 2020 790, punto 81 . 95 Alla luce degli elementi che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nelle cause C 339/20 e C 397/20 dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6 e l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento n. 596/2014, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, e alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a misure legislative che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione. Sulle questioni seconda e terza 96 Con le questioni pregiudiziali seconda e terza nelle presenti cause, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può limitare nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità, in forza del diritto nazionale, nei confronti delle disposizioni legislative nazionali che, da un lato, impongono agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e, dall'altro, consentono la comunicazione di simili dati all'autorità competente in materia finanziaria, senza previa autorizzazione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa indipendente, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce della Carta. 97 Occorre senz'altro ricordare che il principio del primato del diritto dell'Unione sancisce la preminenza del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie disposizioni del diritto dell'Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l'efficacia riconosciuta a tali disposizioni nel territorio dei suddetti Stati. In forza di tale principio, ove non sia possibile procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 118 e giurisprudenza ivi citata . 98 Solo la Corte può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di certezza del diritto, concedere una sospensione provvisoria dell'effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell'Unione rispetto a norme di diritto interno con essa in contrasto. Una siffatta limitazione nel tempo degli effetti dell'interpretazione data dalla Corte a tale diritto può essere concessa solo nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. Il primato e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione risulterebbero pregiudicati se i giudici nazionali avessero il potere di attribuire alle norme nazionali, anche solo provvisoriamente, il primato rispetto al diritto dell'Unione al quale esse contravvengono sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 119 e giurisprudenza ivi citata . 99 Vero è che la Corte ha giudicato, in una causa riguardante la legittimità di misure adottate in violazione dell'obbligo sancito dal diritto dell'Unione di effettuare una valutazione preliminare dell'impatto di un progetto sull'ambiente e su un sito protetto, che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, mantenere eccezionalmente gli effetti di simili misure, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell'ambito del mercato interno, potendo detto mantenimento però coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Inter Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C 411/17, EU C 2019 622, punti 175, 176, 179 e 181 . 100 Tuttavia, a differenza dell'omissione di un obbligo procedurale quale la valutazione preliminare dell'impatto di un progetto, che s'inserisce nell'ambito specifico della tutela dell'ambiente, una violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non può essere oggetto di regolarizzazione mediante una procedura analoga a quella menzionata al punto precedente v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 121 e giurisprudenza ivi citata . 101 Infatti, il mantenimento degli effetti di una normativa nazionale come quella di cui ai procedimenti principali implicherebbe che detta normativa continui a imporre agli operatori di servizi di comunicazione elettronica obblighi che risultano contrari al diritto dell'Unione, e che comportano ingerenze gravi nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono stati conservati v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 122 e giurisprudenza ivi citata . 102 Pertanto, il giudice del rinvio non può limitare nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, della legislazione nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda S och na e a., C 140/20, EU C 2022 258, punto 123 e giurisprudenza ivi citata . 103 Occorre inoltre precisare che nelle sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. C 203/15 e C 698/15, EU C 2016 970 , e del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. C 511/18, C 512/18 e C 520/18, EU C 2020 791 , non è stata operata una limitazione nel tempo degli effetti dell'interpretazione adottata sicché, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 98 della presente sentenza, essa non può intervenire in una sentenza della Corte successiva a tali sentenze. 104 Infine, tenuto conto del fatto che il giudice del rinvio è investito di domande dirette a dichiarare irricevibili elementi di prova ottenuti a partire dai dati relativi al traffico, per il motivo che le disposizioni nazionali in questione sarebbero contrarie al diritto dell'Unione, sia per quanto riguarda la conservazione dei dati sia per quanto riguarda l'accesso ai medesimi, occorre determinare l'impatto della dichiarazione dell'eventuale incompatibilità dell'articolo L. 621 10 del CMF, nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali, con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sull'ammissibilità delle prove prodotte contro VD e SR nell'ambito dei procedimenti principali. 105 A tale riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte, in particolare i principi ricordati ai punti da 41 a 44 della sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche C 746/18, EU C 2021 152 , da cui discende che, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, tale ammissibilità rientra nell'ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività. 106 Relativamente a quest'ultimo principio, occorre ricordare che esso impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova, che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione incompatibile con il diritto dell'Unione, o anche mediante un accesso dell'autorità competente a tali dati in violazione di tale diritto, nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone sospettate di atti di criminalità, qualora tali persone non siano in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni in merito alle informazioni e agli elementi di prova suddetti, riconducibili a una materia estranea alla conoscenza dei giudici e idonei a influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche , C 746/18, EU C 2021 152, punto 44 e giurisprudenza ivi citata]. 107 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali seconda e terza nelle presenti cause dichiarando che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti delle disposizioni nazionali che, da un lato, impongono agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e, dall'altro, consentono la comunicazione di simili dati all'autorità competente in materia finanziaria, senza previa autorizzazione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa indipendente, a causa dell'incompatibilità di tali disposizioni con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce della Carta. L'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti in applicazione delle disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività. Sulle spese 108 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara 1 L'articolo 12, paragrafo 2, lettere a e d , della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato abusi di mercato , e l' articolo 23, paragrafo 2, lettere g e h , del regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato regolamento sugli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , devono essere interpretati nel senso che essi ostano a misure legislative che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l'abuso di informazioni privilegiate, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno a decorrere dal giorno della registrazione. 2 Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti delle disposizioni nazionali che, da un lato, impongono agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e, dall'altro, consentono la comunicazione di simili dati all'autorità competente in materia finanziaria, senza previa autorizzazione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa indipendente, a causa dell'incompatibilità di tali disposizioni con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . L'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti in applicazione delle disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività.