Candidati con il COVID non possono partecipare al concorso: è ammessa una sessione suppletiva?

A fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.

Nel caso di specie, i ricorrenti per circostanze indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti ed avendo fatto apposita domanda non hanno potuto partecipare alla fase della prova scritta della procedura concorsuale in questione e sono stati quindi esclusi dalla stessa, senza la concessione di una prova suppletiva. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 696/2022 , ha evidenziato che la mancata previsione di prove suppletive , laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all' emergenza epidemiologica da COVID-19, costituisce omissione della lex specialis ” illogica e irragionevole . E con sentenza n. 5666/2021, è stato sottolineato che il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da COVID-19 , ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività . Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali . Inoltre, la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica . Tale Sezione ribadisce a riguardo anche che di regola, meri impedimenti individuali , ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali , non impongono all'Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento . Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali , in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche pubblica, della generalità dei consociati . Quindi, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, … la predisposizione di una sessione suppletiva a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri e per ragioni meramente casuali dal factum principis - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari e da questi ultimi lungamente attesa , per far valere l'anzianità di servizio maturata CdS n. 1865/2021 . Per tutti questi motivi, il ricorso viene accolto in quanto l'impossibilità di partecipare ad un concorso per avere contratto il COVID è evenienza che va oltre le cause di forza maggiore, per involgere un preciso obbligo gravante specificamente sul candidato di non partecipare allo stesso.

Fatto e diritto 1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti lamentano, in sostanza, che i provvedimenti impugnati presentano vizi di illegittimità in quanto, non tenendo conto dell'eccezionalità della situazione epidemiologica del periodo in cui è stato bandito e si è svolto il concorso in epigrafe, hanno decretato la loro esclusione dallo stesso. 1.1. In particolare, nel ricorso si espone che, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, i ricorrenti, pur avendone i requisiti ed avendo fatto domanda, non hanno potuto partecipare alla fase della prova scritta della procedura e sono stati quindi esclusi dalla stessa, senza la concessione di una prova suppletiva. Il primo motivo è relativo alla violazione della legge 241/90 per non avere l'amministrazione risposto alle sollecitazioni dei ricorrenti tese alla predisposizione di sessione suppletive d'esame, il secondo motivo denunzia invece VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO A TUTELA DEL CITTADINO E DEL DIRITTO AL LAVORO VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 32 E 51 DELLA COSTITUZIONE . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01 DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA”. 1.2. L'amministrazione si è tempestivamente costituita in giudizio contestando quanto dedotto dai ricorrenti e sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto in forma collettiva, la mancata dimostrazione dei requisiti fattuali della domanda e la sua infondatezza per la prevalenza del principio tradizionale che vuole gli impedimenti personali non idonei a dare luogo ad un rinvio delle prove d'esame o alla indizione di una sessione suppletiva. In particolare si sostiene che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non sarebbero idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di un esame, onde assicurare l'osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati. 2. All'udienza cautelare del 2 agosto 2022, sussistendo i presupposti di cui all' art. 60 c.p.a ., e avendo le parti ampiamente spiegato il dovuto contraddittorio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel merito. 2.1. Il ricorso, complessivamente considerato, e con particolare riferimento al secondo motivo, è fondato e merita accoglimento nei limiti soggettivi e nei termini di cui infra. 3. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato presentato in forma collettiva. A tale riguardo è sufficiente ricordare che, seppure in sede cautelare, in un caso sostanzialmente analogo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che sono destituiti di fondamento i rilievi circa l'inammissibilità del ricorso collettivo in ragione dell'eterogeneità delle classi di concorso per le quali ciascun ricorrente ha presentato domanda di partecipazione , in quanto gli atti impugnati sono stati censurati per gli stessi vizi di legittimità e i ricorrenti hanno inteso perseguire una medesima utilità la chance partecipativa , rispetto alla quale non sono individuabili conflitti di interesse ” cfr. Ordinanza 2275/2022 . Il Collegio, nel caso di specie, non vede motivi per discostarsi da tale orientamento. 4. Quanto all'eccezione relativa alla Mancanza di prova di resistenza” deve notarsi che la stessa impropriamente fa gravare sul Collegio l'accertamento delle singole posizioni giuridiche in relazione alle diverse discipline relative alla quarantena per contato stretto ovvero all'isolamento per contagio. Trattandosi soltanto di una quindicina di ricorrenti non è seriamente predicabile l'idea per cui La numerosità dei ricorrenti, e la conseguente difficoltà di verificare tutti i certificati prodotti, non consente a questa difesa di verificare l'esattezza delle dichiarazioni e il fatto che, effettivamente, tutti i ricorrenti erano IMPOSSIBILITATI” a partecipare alle prove scritte” cfr. pag. 6 memoria Avvocatura del 28 luglio 2022 . In ogni caso, considerata la particolarità del caso di specie, a seguito di verifica del Collegio svolta in via eccezionale e ovviamente senza pregiudizio per l'evoluzione della giurisprudenza, deve osservarsi che l'eccezione è fondata quanto ai ricorrenti -OMISSIS e -OMISSIS-, che non hanno presentato prove sufficienti della loro impossibilità per causa Covid. La prima non ha presentato alcun certificato, mentre il secondo ha presentato un certificato che attesta osservazione per sospetta condizione morbosa infettiva. Entrambi i ricorrenti non soddisfano quindi le condizioni dell' art. 64 c.p.a . al fine di dimostrare il presupposto fattuale della pretesa dedotta in giudizio, ossia l'essere stati impossibilitati a partecipare al concorso. Gli altri ricorrenti hanno dimostrato di avere contratto il Covid in data pari o di pochi giorni antecedenti alla data di svolgimento della prova di loro pertinenza, e dunque non ha rilevanza quanto sostenuto dall'amministrazione in merito ai soggetti in quarantena per contatto stretto”. E per i soggetti affetti da Covid non vi è una eccezione specifica in merito alla, denunziata in ricorso, loro giuridica impossibilità di partecipare alla prova. L'accertamento della parziale fondatezza della presente eccezione non ha rilievo con riguardo alla questione del ricorso collettivo e cumulativo, in quanto attiene alla dimostrazione in concreto della legittimazione e non alla sussistenza in astratto dei presupposti della legittimazione collettiva. 5. Il secondo motivo di ricorso osservando l'insegnamento della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 15/2015 deve essere vagliato in via preliminare rispetto al primo, denunziando un vizio più radicale dei provvedimenti impugnati che atterrebbe alla lex specialis della procedura con riflessi sulla relativa declinazione in concreto, e va accolto. 6. Deve premettersi che la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi su questioni mutatis mutandis analoghe, tra le ultime, con sentenza n. 696/2022, affermando che La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della lex specialis” illogica e irragionevole. Come già osservato da questo TAR con sentenza della Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666 , il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali. Secondo la menzionata pronuncia di questa Sezione [n.d.r. Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666], la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”. Occorre ancora ribadire che, di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche pubblica, della generalità dei consociati” TAR Lazio sent. ult. cit. . In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri e per ragioni meramente casuali dal factum principis è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari e da questi ultimi lungamente attesa , per far valere l'anzianità di servizio maturata” Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865 . Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, all' articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44 , abbia previsto che Le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate.”. 6.1. I principi delineati nella summenzionata pronunzia, ed in quelle ivi citate, sono pienamente applicabili al caso di specie e interamente condivisi da questo Collegio, in particolare quanto a la conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento singolo o collettivo , che sono e rimangono certamente non tutelabili a fronte dell'interesse alla celere conclusione dei concorsi ed alla par condicio tra i partecipanti, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise primariamente nell'interesse collettivo il carattere sostanzialmente riparatorio e ripristinatorio della par condicio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti a parteciparvi per factum principis connesso a imperiose esigenze extra ordinem di salute collettiva la necessità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive che vengono in considerazione, vista la loro particolare consistenza trattandosi anche di diritti costituzionali che vengono incisi da misure di sanità pubblica la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive nel caso di specie, di modo da doverosamente rispettare anche gli artt. 2 e 3 Cost. con il contemperamento degli altri interessi pubblici e privati alla luce del principio di proporzionalità. 6.2. Con specifico riferimento al caso di specie ed alla tesi dell'amministrazione secondo cui l'emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non sarebbero idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, deve osservarsi quanto segue in aggiunta alle già sufficienti motivazioni di cui supra. 6.2.1. Sulla peculiarità della fattispecie, va notato come l'impossibilità di partecipare ad un concorso per avere contratto il Covid è evenienza che va oltre le cause di forza maggiore, per involgere un preciso obbligo gravante specificamente sul candidato di non partecipare allo stesso. Sotto tale profilo, il factum principis di cui si discorre si differenzia dalla causa di forza maggiore per la natura dell'evento impeditivo, che è costituito dalla sussistenza di un ordine specifico dell'autorità che rende impossibile l'esercizio del diritto. La forza maggiore ha invece una diversa natura involgendo una più ampia gamma di cause la cui origine è di regola generica e/o generale e può derivare da un complesso di eventi e circostanze che non si riferiscono in maniera immediata e diretta al singolo ovvero non derivano necessariamente da un ordine della pubblica autorità. Nell'un caso e nell'altro è comunque esclusa l'ipotesi in cui chi invoca l'eccezione abbia tenuto un comportamento meno che diligente, circostanza che nella presente controversia non risulta. Oltre alla detta particolarità se ne deve riscontrare una ulteriore, e cioè che nel caso di specie l'ordine specifico formulato dall'ordinamento al candidato, come in parte già detto, è formulato oltre, ed ancor più, che nell'interesse del candidato stesso nell'interesse della collettività ad evitare ulteriori contagi. Ben si comprende che il complessivo superamento, al momento attuale, della situazione pandemica induce ad un progressivo ritorno alle condizioni di normalità. Tuttavia, non può dimenticarsi l'impatto drammatico della pandemia sulla storia del paese e del mondo, impatto dovuto anche al mancato rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza ed all'idea di continuare a gestire normalmente, e con gli stessi paradigmi giuridici tradizionali, una situazione di assoluta novità che, invece, si configurava e in parte si configura ancora come incommensurabile” rispetto alla precedente. 6.2.2. Nel sopra ricostruito scenario generale, deve altresì notarsi sul piano sistematico che l'accertamento della positività porta con sé l'obbligo di isolamento, che è incompatibile con la partecipazione al concorso, e tale obbligo è radicalmente diverso da qualsiasi altro finora conosciuto in quanto, lo si ripete, lo stesso è determinato in funzione della protezione della collettività oltre che del singolo infettato qualora si respingesse la possibilità di prove suppletive, verrebbe incitata la dichiarazione mendace al fine di partecipare al concorso, con la conseguente messa a rischio della salute pubblica, il che giustificherebbe anche il rinvio alla Consulta delle norme primarie ove interpretate in senso contrastante a quanto sopra inoltre, l'orientamento che nega le prove suppletive pone un problema di compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà e tutela della salute, nonché con il diritto UE in relazione al divieto di discriminazione ed alla tutela della salute di cui tra l'altro agli artt. 2 TUE , art. 10 e 168 e ss. TFUE , con conseguente obbligo di disapplicazione ovvero di rinvio alla Corte di Giustizia UE, cui non si procede nella presente sede stante la possibilità di interpretazione conforme. 6.2.3. Rileva inoltre, come notato nella giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato cfr. Ordinanza 2275/2022 che le limitazioni eccezionali imposte dal Governo alle libertà costituzionali ai fini del contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 sono fedeli allo Stato di diritto se temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale in questo contesto, l'imposizione al potere pubblico che ha introdotto tali limitazioni, di predisporre una sessione suppletiva di prove, è volta a ripristinare una condizione di uguaglianza e parità di trattamento per i candidati incisi più degli altri dal factum principis e per ragioni meramente casuali che gli oneri organizzativi a carico della P.A. sono, a ben guardare, contenuti, trattandosi di una procedura concorsuale di grandi dimensioni, con possibilità di avvalersi di procedure informatiche e dell'uso di sedi decentrate che non sussiste la lamentata violazione della par condicio tra i candidati a causa dell'inosservanza delle regole sulla contestualità e sulla contemporaneità delle prove, alla luce delle misure disposte dallo stesso Legislatore all' art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021 recante misure di contenimento del COVID-19 , sicché in definitiva è lo stesso ordinamento che giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, la deroga alla contestualità delle prove, purché siano assicurate trasparenza e omogeneità delle prove somministrate. E' vero che il menzionato art. 10 comma 2 è stato abrogato dal D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 , a far data dall'1 maggio 2022, ma è altrettanto indubbio che lo stesso si applica alla procedura de qua visto il rinvio allo stesso da parte degli atti impugnati ed il generale principio di impermeabilità allo jus superveniens della lex specialis di una procedura concorsuale. Vale aggiungere, con riguardo alle altre deduzioni dell'amministrazione che, nel caso di specie, l'ipotesi di indisponibilità reiterata del candidato è meramente eventuale, oltre che poco probabile, ed ove occorra risolvibile in sede di ottemperanza valutando tutte le circostanze del caso ed in particolar modo la diligenza dimostrata dall'amministrazione che la problematica dell'anonimato è totalmente assente e pretestuosa visto il carattere computer based della prova che, nel solco della menzionata pronunzia cautelare del Consiglio di Stato, occorre considerare che nella fattispecie le date di esame appaiono già parzialmente sfalsate e comunque non contestuali, e la prova ha forma di quiz, visto che l'art. 3 del bando stabilisce 1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti” che, pur trattandosi di una procedura formalmente ordinaria, la sua disciplina presenta notevoli peculiarità dettate dalle norme speciali per la gestione della pandemia, in quanto per esplicita previsione del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 si applicano, tra l'altro, il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 , recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , recante misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , e in particolare l'articolo 59, comma 18 il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 , e in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. I il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell' articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 , recante Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali”, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ”. 6 .3. Per completezza, il Collegio rileva che diversa può essere l'operazione di contemperamento degli interessi laddove si tratti di concorsi rivolti ad una platea non numerosa e da svolgersi necessariamente con elaborati complessi a stesura libera, come ad esempio temi, che richiedono necessariamente contestualità. Così come diverso potrebbe essere il giudizio qualora si tratti di concorsi il cui svolgimento sia interamente regolato da atti successivi alla cessazione dello stato di emergenza ed all'abrogazione del menzionato art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021 , qualora non richiamino nella loro disciplina le norme di gestione della pandemia. 7. Per le superiori ragioni il ricorso deve quindi trovare accoglimento nei limiti soggettivi di cui sopra, da cui deriva l'obbligo della P.A. di disporre le prove suppletive”, previa comunque ulteriore verifica in ordine all'effettivo possesso da parte dei candidati dei requisiti indicati in motivazione e del loro effettivo stato di impossibilitati causa Covid a presenziare nelle date originariamente indicate. 8. In considerazione della novità della questione controversa e della eccezionalità della situazione pandemica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in relazione ai ricorrenti -OMISSIS e -OMISSIS mentre lo accoglie in relazione ai restanti ricorrenti nei termini e limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6, e all 'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolament o UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 6, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 10 1, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.