Colloquio in carcere col figlio di 13 anni: obbligato a usare il vetro divisorio

Le disposizioni restrittive del diritto ai colloqui previste per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41- bis ord. pen. non costituiscono violazione del diritto al mantenimento delle relazioni familiari né contrastano con le esigenze di maggior cura da dedicare ai minori di anni quattordici.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tema di colloqui con figli minori di anni 14 con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di espiazione della pena di cui all'art. 41- bis ord. pen. c.d. carcere duro . Il caso in questione ha avuto come protagonista un detenuto sottoposto al suddetto regime che si è visto negare dalla direzione dell'Istituto penitenziario il permesso a effettuare coi propri figli di anni 13 e 8 senza il vetro divisorio. Esito altrettanto negativo hanno avuto i reclami proposti davanti al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale di Sorveglianza, che li hanno rigettati. I colloqui coi figli minori di anni 14 per i detenuti sottoposti al regime di cui sopra sono disciplinati da alcune circolari del DAP, con diverse modifiche e correzioni intervenute negli anni. Da ultima, la circolare del 2 ottobre 2017 ha previsto modalità di colloquio senza vetro divisorio con i minori di anni 12 , con la presenza di altri adulti. Tali modalità costituiscono, a detta del Tribunale, una deroga i cui limiti di età non sarebbero estendibili. Con ricorso per Cassazione, il detenuto lamentava la violazione dell' art. 18 ord. pen. , che riserva particolare cura ai colloqui coi minori di anni 14, nonché l'illegittimità del limite di anni 12 individuato nella circolare del 2017. Si configurerebbe, a detta del ricorrente, un contrasto tra fonti da risolversi con l'applicazione dell' art. 18 ord. pen. . I Giudici della Suprema Corte hanno tuttavia espresso parere contrario, ritenendo legittime e frutto di un ragionevole esercizio del potere amministrativo le disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria contenute nella citata circolare. La parziale compressione del diritto ai colloqui , prevista per il regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. non impedisce al detenuto di accedervi e non lede il suo diritto al mantenimento delle relazioni familiari . Tali determinazioni costituiscono ragionevole esercizio della discrezionalità concessa all'Amministrazione penitenziaria, connessa all'esigenza di non pregiudicare il controllo per effetto di una eccessiva dilatazione della platea dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto alle cautele ordinarie Cass. Pen, sez. I, 9 aprile 2021, n. 28260 . In ragione delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal detenuto.

Presidente Tardio – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo, proposto avverso il provvedimento di rigetto del reclamo emesso dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, nei confronti di P.C., detenuto in espiazione pena, in regime di cui all' art. 41-bis Ord. penumero , in ordine al diniego della Direzione dell'Istituto penitenziario ove il detenuto era ristretto, a poter effettuare colloquio senza vetro divisorio, con figli minori di anni 13 e 8. 1.1. Il Tribunale osservava, con il provvedimento indicato, che la doglianza difensiva, relativa alla contestata possibilità del colloquio con il figlio minore di anni quattordici senza vetro divisorio, trova fondamento nell' art. 18 Ord. penumero che riguardava, appunto particolare cura dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici, non anche, a parere del reclamante, nell'art. 16 della circolare del 2 ottobre 2017, norma secondaria rispetto al citato art. 18, che limitava i colloqui senza vetro a minori di anni dodici. Il Tribunale sottolineava che i colloqui con i figli minori di anni quattordici, per i detenuti con lo speciale regime di cui all' art. 41-bis Ord. penumero , erano disciplinati da una circolare del DAP del 2003, che consentiva colloqui con figli minori di anni dodici, senza vetro divisorio, permanendo i familiari al di là del vetro divisorio, con video registrazione, escludendo il sonoro, senza eccedere un sesto di tutta la durata del colloquio. Con successiva Circolare del 2013, le modalità previste erano state riviste in senso peggiorativo escludendo la presenza a tali colloqui di familiari adulti. Con ultima Circolare del 2 ottobre 2017, era prevista la possibilità di colloquio con figli e nipoti in linea retta, minori di anni dodici, senza vetro divisorio per tutta la durata del colloquio, con la presenza di altri adulti al di là del divisorio. Si tratta, per il Tribunale, di modalità di colloquio in deroga introdotta da circolari amministrative che non poteva essere estesa al di fuori dei casi espressamente previsti, mentre il citato art. 18 Ord. penumero non si riferisce a detenuti sottoposti a regime speciale di cui all' art. 41-bis Ord. penumero . 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 18, comma 3, Ord. penumero e 37 Regolamento di esecuzione con correlato vizio di motivazione. La difesa, con il reclamo, ha posto la questione relativa alla illegittimità del limite di anni dodici, individuato nella circolare amministrativa del 2017, al di sopra del quale non è consentito il colloquio con familiari minorenni senza vetro divisorio. Detta previsione non è contemperata con il contenuto dell' art. 18 Ord. penumero come modificato dal D.Lgs. numero 123 del 2 ottobre 2017 in tema di colloqui con i familiari, che ha introdotto espresso richiamo alla particolare cura da dedicare ai colloqui con i minori di anni quattordici. Vi è, quindi, per la Difesa, un contrasto tra fonti, in ossequio sia al criterio gerarchico che cronologico, da risolvere nel senso che si applica la previsione di cui all'art. 18 cit. come da ultimo modificata, con conseguente necessità di procedere alla disapplicazione della norma di rango regolamentare. Le restrizioni imposte dall'Amministrazione ai detenuti in regime di cui all' art. 41-bis Ord. penumero devono, invero, essere sempre proporzionate rispetto alle finalità di sicurezza ed ordine pubblico, con necessità di armonizzarle alla previsione di cui all'art. 8 CEDU . Si assume, in definitiva, che impedire al minore di anni tredici o quattordici di avere contatto diretto con il proprio genitore ristretto, significa ledere il diritto del minore ad una crescita equilibrata e sana, lesione idonea a provocare traumi, in aperto contrasto con la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia ratificata in Italia nel 1991. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1.I1 ricorso è infondato. 2. È noto l'indirizzo cui aderisce il Collegio, espresso da questa Corte di legittimità di recente Sez. 1, numero 46719 del 03/11/2021, Pesce, Rv. 282319 secondo il quale, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. penumero , è legittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, preveda che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta, minori di 12 anni oppure, con le cautele ordinarie, nel caso di parenti e affini entro il terzo grado. Si tratta, infatti, di regolamentazione che costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal peculiare regime penitenziario. 2.1. Si ritiene, invero, che i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell' ordinamento penitenziario, quali l'art. 28 Ord. penumero , secondo cui particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie , l'art. 18, comma 3, che riconosce particolare favore ai colloqui con i familiari , gli artt. 1, comma 6, e 15 Ord. penumero i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato il D.P.R. numero 230 del 30 giugno 2000, art. 61, comma 1, lett. a , e art. 73, comma 3, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune cfr. Sez. 1, numero 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Triglia, in motivazione Sez. 1, numero 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419 Sez. 1, numero 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819 Sez. 1, numero 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011 Sez. 1, numero 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv, 221623 Sez. 1, numero 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688 . Si tratta di diritto garantito anche dal punto di vista costituzionale cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti e convenzionale v. l' art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo , il quale stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare , sicché le limitazioni all'esercizio dello stesso vanno previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui così Sez. 1, numero 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione nella giurisprudenza sovranazionale v. Cedu, sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi . 2.2. Per tali ragioni, il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell' art. 41-bis Ord. penumero , ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. Infatti, ai sensi dell' art. 41-bis Ord. penumero , comma 1-quater, lett. b , il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di soggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e comunque a videoregistrazione. 3. Le descritte limitazioni devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato. Diversamente, esse non potrebbero ammettersi per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. cfr. Corte Cost., sent. numero 97 del 2020 e 351 del 1996 nonché Sez. 1, numero 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione . Per lo specifico caso di specie, si osserva che l'art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, che disciplina l'organizzazione del particolare regime previsto dall'art. 41-bis cit., stabilisce che il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12 avvengano senza vetro divisorio, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri famigliari dall'altra parte del vetro . Pertanto, il colloquio può avere luogo, senza vetro divisorio, soltanto nel caso in cui esso avvenga con i figli e i nipoti in linea retta che siano minori di 12 anni. Si tratta di scelta organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria che risponde all'esercizio non irragionevole della discrezionalità propria della stessa, connessa all'esigenza di non pregiudicare il controllo per effetto di una eccessiva dilatazione della platea dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto alle cautele ordinarie previste dalla richiamata disposizione legislativa, ovvero in locali muniti di vetro divisorio Sez. 1 numero 28260 del 9/4/2021, Mangione, Rv. 28175 . Rispetto a detta esigenza, non si ravvisa alcun contrasto con i principi della giurisprudenza convenzionale, i quali hanno riconosciuto la legittimità di misure restrittive, anche incidenti sulle relazioni familiari, ove gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all'esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, dette misure siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati Cedu, 19 gennaio 2010, Montani c. Italia Cedu, Grand Chambre, 17 settembre 2009, Enea c. Italia Cedu, 12-1-2010, Mole c. Italia, quest'ultima in merito alla presenza del vetro isofonico per separare fisicamente il detenuto dai familiari . 3.1. Nè si rileva il contrasto tra la citata circolare del DAP con la nuova formulazione dell' art. 18 Ord. penumero , comma 3, ultimo periodo, secondo cui particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici , dedotto dalla difesa. In proposito, va osservato che la disposizione introdotta dal D.Lgs. numero 123 del 2 ottobre 2018 , non era destinata a innovare la disciplina dettata per i detenuti e gli internati sottoposti al regime differenziato di cui all' art. 41-bis Ord. penumero , considerato che nella enunciazione dei principi contenuti nella legge-delega 23 giugno 2017, numero 103 , non erano compresi riferimenti a tale regime detentivo e che, soprattutto, L. numero 103 del 2017 art. 1, comma 85, lett. e , aveva espressamente escluso, dall'ambito della sua regolamentazione, le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale , unitamente ai casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati dalla complessiva riforma che avrebbe dovuto portare alla eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali dei condannati, nonché alla revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo . In definitiva va escluso che la riforma dell' ordinamento penitenziario del 2018 aveva ad oggetto il regime detentivo di cui all' art. 41-bis Ord. penumero . In ogni caso, il riferimento alla particolare cura nello svolgimento dei colloqui da parte dei minori infraquattordicenni richiama soprattutto le condizioni di contesto in cui essi vengono attuati, per facilitare la possibilità che essi siano tendenzialmente realizzati in ambienti più accoglienti, secondo procedure, anche di controllo, che siano specificamente calibrate sulla personalità, ancora in evoluzione dei minori. Ma ciò, in assenza di univoche indicazioni sul punto, non esprime la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio secondo cui i colloqui tra i soggetti sottoposti al regime differenziato e i loro familiari non possano avere luogo in assenza di vetro divisorio. Una deroga che è stata introdotta dal DAP con la citata circolare, nell'ambito della necessaria ricerca di un contemperamento tra esigenze di sicurezza e istanze di tutela delle relazioni familiari, a sua volta riconducibile al canone generale del sacrificio minimo necessario dei diritti fondamentali Corte Cost., sent. 17 giugno 2013, numero 143 . Si tratta di contemperamento realizzato, in maniera ragionevole, limitando il regime dei minori controlli ai soli soggetti infradodicenni, i quali, in ragione della loro età, più difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalità proprie del regime differenziato. 3. Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.