Riforma del processo tributario: istruzioni pratiche per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla S.C.

Di seguito l’illustrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle modalità di attuazione dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con annessi modelli ed istruzioni. Anche la Corte di Cassazione ha precisato la modalità di presentazione delle istanze di sospensione dei giudizi tributari previste dalla nuova disciplina.

In seguito alla riforma del processo tributario l n. 130/2022 , pubblicata in GU del 1° settembre 2022, n. 204 , la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento sulle modalità di presentazione delle istanze di sospensione dei giudizi previste dalla nuova disciplina. È previsto che, nei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la S.C. cioè quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della citata legge, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva ha sottolineato che l'istanza con cui il contribuente richieda la sospensione della controversia dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni, deve essere depositata con modalità telematica sulla piattaforma del PCT di Cassazione art. 221, comma 5, d.l n. 34/2020 ovvero, in subordine, in forma cartacea presso la Cancelleria della V sezione civile della Corte . Anche l'Agenzia delle Entrate , con provvedimento del 16 settembre 2022, n. 356446 , ha approvato sia il modello di domanda da utilizzare dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione che intendono definire, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo art., le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte Suprema, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3, l., n. 289/2002, sia non superiore a 100.000 euro o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell' articolo 16, comma 3, l. n. 289/2002 , sia non superiore a 50.000 euro sia le relative istruzioni che costituiscono parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento. Il contribuente può presentare tale domanda per ciascuna controversia entro il 16 gennaio 2023 tramite PEC ed il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite modello F24. Non è ammessa la rateazione. A partire dal 16 settembre 2022 data di entrata in vigore della legge e fino al 16 gennaio 2023 considerato che il 121esimo giorno cade di sabato 14 gennaio , per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il modello di cui al punto 1.1 con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 . Inoltre, per il versamento degli importi dovuti è ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio, ma non la restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. La definizione si perfeziona, salvo eventuale diniego, con la presentazione della domanda il pagamento degli importi dovuti. Nel caso in cui non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Il provvedimento specifica inoltre che per valore della controversia da assumere a base del calcolo per la definizione si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado , al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse .

Comunicato della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2022, n. 356446 Modello della domanda Istruzioni