Oblio nel nuovo processo penale: il Garante salva il bilanciamento con il diritto all’informazione

Riforma Cartabia nessun automatismo applicativo - per il Garante Privacy - tra provvedimento favorevole all’imputato/indagato e diritto all’oblio. Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione resta la strada maestra per l’eventuale applicazione del diritto all’oblio. La sentenza di non luogo a procedere non può cancellare la storia personale di un politico, di un imprenditore, di un personaggio pubblico quando risulti strettamente intersecata con la storia collettiva.

L'oblio nella Riforma Cartabia. Nell'ambito della riforma del Codice di Procedura Penale Riforma Cartabia e specificamente in materia di comunicazione dei provvedimenti giudiziali, è stato introdotto l'art. 64- ter disp. att. c.p.p. che ammette il diritto all'oblio per gli indagati in caso di decreto di archiviazione e per gli imputati in caso di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Questa disposizione introduce due versioni del diritto all'oblio una cautelare preventiva secondo cui si può chiedere di precludere l'indicizzazione dei dati personali presenti nel provvedimento giudiziale favorevole una a posteriori secondo cui si può chiedere la deindicizzazione dei contenuti inerenti al procedimento penale a partire dal nominativo dell'istante. Art. 64-ter disp. att. c.p.p. Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini 1. L'imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l'indicizzazione dei dati personali dell'interessato riportati nel provvedimento . 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante . Preclusa indicizzazione e ammessa deindicizzazione ai sensi e nei limiti dell' articolo 17 GDPR ”. Preme evidenziare che la preclusione dell'indicizzazione e la concessione della deindicizzazione sono inquadrate ai sensi e nei limiti dell' art. 17 GDPR . Pertanto la Riforma Cartabia non introduce un nuovo tipo di diritto all'oblio e sottolinea fermamente l'ambito giuridico di matrice eurounitaria quale unica dimensione entro cui applicare il disposto dell'art. 64-ter. L'art. 17 GDPR sancisce il diritto all'oblio però non in modo aprioristico e assoluto perché ammette dei limiti 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h e i , e dell'articolo 9, paragrafo 3 a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. Il Garante Privacy salva il bilanciamento con il diritto all'informazione. Il Garante Privacy nel parere del 1° settembre 2022 sullo schema di decreto attuativo della Riforma Cartabia spiega chiaramente l'interpretazione applicabile al diritto all'oblio dell'introducendo art. 64- ter disp. att. c.p.p. Nulla è cambiato, la Riforma Cartabia non ha creato un nuovo tipo di diritto all'oblio assimilabile a un oblio di Stato” che scatta automaticamente con una delle due annotazioni dell'art. 64- ter . Nessun automatismo applicativo tra provvedimento giudiziale favorevole e oblio. Tutto resta come sempre l'annotazione non preclude la valutazione di ciascuna situazione nel caso concreto secondo la tecnica del bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione. Abbandonare dunque l'idea che la Riforma Cartabia inauguri un nuovo corso di censura storica a colpi di oblio. Sono chiarissime in tal senso le parole del Garante Se, dunque, la prima misura [preclusa indicizzazione] delinea una forma di cautela preventiva, la seconda [deindicizzazione] interviene sulla tutela remediale come tale successiva tipica della deindicizzazione, con una sorta di presunzione relativa di fondatezza dell'istanza. Con riguardo a quest'ultima, il riferimento all'articolo 17 del Regolamento, quale parametro ai sensi e nei limiti” del quale venga adottato il provvedimento di deindicizzazione, induce a configurare la presunzione di fondatezza dell'istanza come meramente relativa e non assoluta, tale dunque da correttamente ammettere il bilanciamento, in concreto, con il diritto all'informazione e gli altri interessi giuridicamente rilevanti enunciati dalla norma, anche in ragione della tipologia di contenuti oggetto dell'istanza se aggiornati, correttamente esposti ecc. . […] La scelta del richiamo integrale all'articolo 17 del Regolamento -e non solo alla lettera e del paragrafo 1- è correttamente motivata, in Relazione, con l'esigenza di configurare il rinvio alla fonte europea come mobile e non fisso, recependo in maniera più complessiva la disciplina dell'istituto. Va, certamente, segnalato che la norma non presenta carattere realmente innovativo, dal momento che secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante, l'esito favorevole del procedimento penale e, per l'Autorità, persino il riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna assurge a parametro rilevante, da considerare ai fini della decisone dell'istanza di deindicizzazione. Per altro verso, anche dall'attestazione preventiva inibitoria dell'indicizzazione non pare possibile attendersi effetti realmente dirimenti, essenzialmente in ragione della solo parziale efficacia dei filtri e delle soluzioni tecniche analoghe. La ridotta esigibilità tecnica della misura inibitoria rischia, in altri termini, di depotenziare notevolmente la previsione in esame .

Garante Privacy, Parere 1 settembre 2022