La videosorveglianza contro gli atti vandalici non viola la privacy del vicino di casa

Il vicino di casa che lamenta come la videosorveglianza violi il proprio diritto alla privacy deve fornire prove idonee a dimostrare tale violazione al fine del bilanciamento con le esigenze di installazione dell’impianto.

Nel caso in esame, avanti il Tribunale di primo grado, veniva istruita una controversia riguardante una lite tra vicini di casa con oggetto l'installazione di una telecamera di videosorveglianza . Tale apparecchio di registrazione veniva collocato all'esterno dell'abitazione della convenuta al fine di disincentivare i ripetuti danneggiamenti che l'automobile della stessa aveva subito ad opera di vandali, individuati grazie alle registrazioni. A tale installazione si è però opposta parte attorea, lamentando come la medesima interferisse con la propria vita privata, registrando i movimenti della sua porta di ingresso ed essendo altresì puntata verso una sua finestra. Il Tribunale, ritenendo non provata tale supposta interferenza, rigettava la domanda di rimozione e risarcimento del danno proposta dall'attore, apprezzando la tesi difensiva del convenuto vertente sulla difesa del proprio veicolo da ulteriori atti vandalici. Con ricorso per Cassazione, parte soccombente ha lamentato un cattivo bilanciamento fra il suo diritto alla riservatezza e la finalità impeditiva di ulteriori danni del resistente, un'insufficiente segnalazione dell'impianto di registrazione e una generale violazione della propria privacy. La Suprema Corte ha però espresso parere opposto, dichiarando inammissibile il ricorso, proposto solo per contestare le valutazioni di merito espresse dal Tribunale e senza precisare su quali fatti lo stesso avrebbe omesso il proprio esame. La Corte rimarca come in primo grado si sia correttamente escluso che tali registrazioni avessero causato una qualche interferenza della vita del ricorrente e come avessero, invece, consentito alla vicina di casa di conoscere l'identità dei vandali. Con riferimento alla scorretta segnalazione dell'impianto, i giudici puntualizzano come tali censure avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione per revocazione e che così come prospettate risultano inammissibili.

Presidente e Relatore Bisogni Rilevato che Il sig. P.S. ha proposto ricorso ex art. 12 del D.Lgs. n. 196 del 2003 chiedendo che il Tribunale di Sassari dichiarasse illecita e priva di utilità pubblica generale la telecamera di videosorveglianza installata dalla vicina di casa M.A.M. che per il suo posizionamento diretto verso la porta d'ingresso e una finestra della casa del ricorrente era in condizione di riprendere la sua vita privata. Ha chiesto altresì la rimozione dell'impianto e la distruzione delle registrazioni oltre al risarcimento dei danni subiti. Costituendosi in giudizio la sig.ra M.A.M. ha negato qualsiasi invasione della vita privata del vicino per non essere la telecamera in grado di riprendere lo spazio visivo indicato nel ricorso e per essere stata installata la telecamera al solo fine di impedire i ripetuti danneggiamenti alla propria autovettura parcheggiata di fronte all'abitazione. Il collegamento con la polizia era predisposto in modo che la registrazione delle riprese venisse cancellata automaticamente, dopo 24 ore, se l'autorità di pubblica sicurezza non ne avesse ritenuto l'utilità ai fini delle indagini. L'installazione aveva consentito inoltre di individuare e denunciare il responsabile dei danneggiamenti e delle minacce subìti in precedenza. Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 182/2019 ha respinto le domande proposte con il ricorso ritenendo non provato il presupposto della interferenza della telecamera nella sfera privata del ricorrente e rilevando che la resistente aveva invece provato le circostanze che l'avevano portata all'installazione e alla segnalazione dell'impianto di sorveglianza e aveva prodotto documentazione fotografica dalla quale risultava l'estraneità all'inquadratura della telecamera della porta d'ingresso e della finestra dell'abitazione del ricorrente. Ricorre per cassazione il sig. P.S. affidandosi a quattro motivi di ricorso, illustrati anche con memoria difensiva, così rubricati I art. 360 c.p.comma , comma 1, n. 3 in relazione alla violazione degli artt. 7 lett. f , 11 § 2 e 13 § 1 lett. d ed e della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 dell' art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea , dell'art. 2 della Costituzione, in quanto incorpora la privacy, come ha sostenuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1973 dell' art. 59 della L. n. 633/1941 degli artt. 1011 Cost. dell' art. 615 bis c.p. II art. 360 c.p.comma , comma 1, n. 3 in relazione alla violazione dell'art. 13 del codice privacy degli artt. 8, 10, 19 della L. n. 675/1996 III art. 360 comma 1 n. 4 c.p.comma per invalidità della sentenza impugnata ai sensi dell' art. 132 c.p.comma e 156 c.p.comma comma 2, per manifesta illogicità della motivazione IV art. 360 comma 1 n. 5 c.p.comma omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si difende con controricorso M.A.M La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 fissata ex art. 380 bis c.p.comma Considerato che Con il primo motivo il ricorrente afferma che il giudice del merito avrebbe dovuto disporre la rimozione dell'installazione perché in evidente contrasto con la normativa Europea in materia di tutela dei dati personali recepita dal legislatore italiano nel cd. codice della privacy . Sia perché l'autore dell'illecito era stato già raggiunto con ciò venendo meno qualsiasi utilità e necessità della videosorveglianza, sia perché non è plausibile che si tenga fermo per anni un veicolo davanti la propria abitazione e di costituirne l'oggetto pretestuoso di un impianto di videosorveglianza intrusivo nella sfera privata di vicini e passanti. Il ricorrente ribadisce infatti che le immagini riprese riproducono sia la pubblica via che la porta d'ingresso alla sua abitazione ritraendo e identificando chi vi accede dalla pubblica via. Il trattamento di questi dati personali rientra nel campo di applicazione della direttiva Eurounitaria che regola la complessa materia e che considera non legittimo, in questi casi, anche alla luce della giurisprudenza CGUE, il trattamento senza il consenso dell'interessato. Anche sotto il profilo degli interessi in gioco e del loro bilanciamento il giudice del merito ha errato non rendendosi conto della sproporzione fra il diritto alla riservatezza del ricorrente e la finalità di impedire piccoli graffi a una autovettura vecchia, non utilizzata da anni e lasciata nella stessa posizione davanti alla propria abitazione. Con il secondo motivo il ricorrente ricollegandosi alla normativa citata rimarca che chiunque installi un sistema di videosorveglianza deve provvedere a segnalarne la presenza in modo che chiunque si avvicini ad esso entrando nel campo della ripresa possa rendersene conto. Secondo il ricorrente l'impianto in questione non è adeguatamente segnalato essendo segnalato solo da un lato del fabbricato della controparte ed essendo sprovvisto dell'indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali e non risponde ad alcuno scopo legittimo e necessario dopo la individuazione del responsabile dei danneggiamenti. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la valutazione del giudice del merito in ordine alla idoneità della segnalazione della telecamera e alla temporaneità della conservazione dei dati raccolti con la videosorveglianza ritenendo che si tratta di valutazione basata su una errata percezione delle prove raccolte e sull'autoconvincimento del giudicante. Infine con il quarto motivo di ricorso si afferma che la mancata ammissione di CTU ha impedito di accertare la mobilità della telecamera e il raggio di azione della ripresa e di smentire la validità probatoria della documentazione fotografica avversaria che è stata alterata riducendo il campo visivo della telecamera alla sola autovettura della M. Ritenuto che. È infondata l'eccezione di inammissibilità di parte controricorrente in quanto il ricorso è stato ritualmente proposto avverso la decisione resa in unico grado dal Tribunale in materia di tutela della protezione dei dati personali art. 10 u.comma del D.Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 . Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto proposto sostanzialmente per contestare la valutazione di merito espressa dal Tribunale di Sassari senza peraltro rispettare - ai fini della corretta proposizione di un sindacato sulla motivazione che sia conforme al dettato dell' art. 360 c.p.comma , n. 5 cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7.4.2014 e ai requisiti di autosufficienza del ricorso - la corretta indicazione dei fatti su cui è stato omesso l'esame, nè l'onere della localizzazione e sottoposizione al contraddittorio delle relative deduzioni istruttorie e difensive prospettate nel corso del giudizio di merito. In particolare il primo motivo parte dall'assunto che la installazione della videocamera ha posto in essere la intercettazione non autorizzata di dati personali del ricorrente circostanza questa che il giudice del merito ha direttamente escluso ponendo tale esclusione alla base della sua decisione e motivandola in relazione alle prove offerte dalla resistente quanto alla finalità della installazione del sistema di videosorveglianza, al campo di ripresa e di registrazione della telecamera e alla durata della conservazione delle immagini sottoposta al controllo di necessità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Di fronte a una tale motivazione le censure in diritto relative alla necessarietà del consenso del titolare dei dati personali non appaiono con evidenza riferibili alla ratio decidendi del Tribunale di Sassari. Per altro verso non appaiono pertinenti e coerenti le considerazioni del ricorrente sulla futilità dell'interesse protetto dalla videosorveglianza dato che è lo stesso ricorrente a riconoscere e documentare che l'installazione ha consentito di identificare il responsabile di una condotta criminosa ai danni della M. cui evidentemente la stessa non aveva intenzione di sottostare in futuro. Per quanto riguarda poi la contestazione della valutazione di merito, che investe, sotto il profilo della idoneità della segnalazione al pubblico della videosorveglianza, anche i successivi due motivi di ricorso, la stessa si presenta del tutto apodittica e prospettata inammissibilmente come errata percezione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale sassarese. Sia per quanto riguarda la dedotta alterazione del materiale fotografico allegato dalla M., sia per quanto riguarda la errata rappresentazione della localizzazione e percettibilità della segnalazione dell'impianto e della modalità di conservazione della registrazione delle immagini, il ricorrente prospetta delle censure che avrebbero dovuto costituire semmai l'oggetto di una impugnazione per revocazione. Nè, come si è detto, tali censure sono scrutinabili ai fini del controllo di legittimità della motivazione così come delimitato dall' art. 360 c.p.comma , n. 5 dato che il ricorrente non ha articolato le proprie censure con un chiaro riferimento alle deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito consentendo così di poter valutare se vi siano state omissioni di esame di fatti decisivi che siano stati oggetto del contraddittorio processuale ovvero se la motivazione in relazione alle argomentazioni difensive svolte nel giudizio di merito non abbia superato quella soglia che la giurisprudenza di legittimità ha identificato con il cd. minimo costituzionale. In ogni caso va rilevato che la motivazione della decisione impugnata risponde pienamente a tale standard in quanto si basa sulla considerazione di un accertamento probatorio oggettivo circa la finalità, la funzionalità, la percettibilità e la utilizzazione dell'impianto da cui il Tribunale ha tratto la valutazione di liceità e non interferenza nella sfera privata del ricorrente dell'impianto di videosorveglianza, con riferimento alla sua installazione e al periodo in cui il suo funzionamento ha consentito l'individuazione del responsabile delle azioni intimidatorie e lesive ai danni della M. . Quanto infine al quarto motivo con il quale viene censurata la mancata ammissione di una consulenza tecnica, che il ricorrente non dimostra di avere chiesto prospettando una effettiva esigenza istruttoria non soddisfacibile con i normali mezzi di prova, il Tribunale ha espresso sul punto una valutazione discrezionale basata sulla decisività delle prove acquisite e sul carattere meramente esplorativo della richiesta, valutazione che, in quanto sorretta da una motivazione adeguata ed esaustiva, non può costituire oggetto del sindacato di legittimità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il raddoppio del contributo unificato se esso è dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui 200 per spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Si dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.