Disagio economico e difficoltà a reperire un lavoro non rendono meno gravi le condotte dello spacciatore

Accertata dalle Forze dell’ordine la disponibilità per l’uomo di cocaina e marijuana destinate ad essere vendute, i Giudici ritengono impossibile ridurre il trattamento sanzionatorio, nonostante i richiami difensivi a disagio economico e difficoltà a trovare un’occupazione. A fare da contraltare a questi ultimi dati è l’intensa attività di spaccio, frutto anche di un rilevante grado d’inserimento nel settore illecito della vendita di sostanze stupefacenti.

Il contesto sociale caratterizzato da un forte disagio economico , connesso, peraltro, all'emergenza provocata dalla diffusione del COVID-19 , non può rappresentare una seppur minima giustificazione per l'uomo beccato a detenere sostanze stupefacenti destinate ad essere vendute. A inchiodare l'uomo sotto processo è l'esito della perquisizione personale, prima, e della perquisizione domiciliare, poi le forze dell'ordine rinvengono nel primo controllo un panetto di 100 grammi di cocaina e 40 euro in contanti , oltre a un telefono cellulare, e nel secondo controllo 16 grammi di marijuana e 120 euro in contanti. Gli elementi probatori sono chiari, secondo i giudici di merito, i quali condannano l'uomo sotto processo, ritenendolo colpevole di detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla vendita. Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l'uomo prova a rendere meno grave la posizione del proprio cliente, mettendo sul tavolo possibili attenuanti per la condotta da lui tenuta. I giudici ribattono, a fronte del richiamo difensivo a un contesto sociale di disagio economico e all' impossibilità , a causa della pandemia, di reperire un lavoro idoneo , che è impensabile concedere un trattamento sanzionatorio più mite , una volta preso atto della intensa attività di spaccio di cocaina realizzata dall'uomo e del suo rilevante grado d'inserimento nel settore illecito della vendita di sostanze stupefacenti.

Presidente Ramacci – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 21 luglio 2020 del Tribunale di Bergamo, ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato del D.P.R. n. 309 dei 1990 art. 73, commi 1 e 4 un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la pena eccessiva. Considerato in diritto 3. il ricorso è infondato. i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato insieme a un concorrente. La perquisizione personale ha dato esito positivo per la detenzione di un panetto di 100 grammi di cocaina, della somma di 40 Euro in contanti e di un telefono cellulare. La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo per la detenzione di 16 grammi circa di marijuana e di 120 Euro. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure sia in relazione al diniego delle attenuanti generiche sia in merito al discostamento della pena dal minimo edittale. Infatti,. in ordine ai primo profilo, ha ritenuto la confessione strumentale a coprire ii cognato concorrente nel reato. È ben vero che i Giudici non hanno esaminato gli ‘atri elementi dedotti in favore, e cioè il contesto sociale di disagio economico e impossibilità di reperire idoneo lavoro a causa della pandemia, ciò nondimeno si desume dai ragionamento nel suo complesso che l'imputato non poteva godere di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione della più intensa attività di spaccio di cocaina e del rilevante grado d'inserimento nel settore iliecito. stessi argomenti sono stati correttamente utilizzati dai Giudici per modulare a pena e giustificare il discostamento dal minimo edittale. Pertanto, la motivazione è da ritenersi adeguata anche rispetto al secondo profilo. A ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell' art. 616 c.p.p. . PQM Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.