Il decisum in rassegna ritorna sulla vexata quaestio degli effetti della risoluzione del contratto di leasing avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. Bisogna, in particolare, stabilire se nell’ipotesi de qua si debba fare riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 1526, c.c., ovvero se la norma di cui all’articolo 72-quater, l. fall., valga a disciplinare entrambi i casi, quello del contratto di leasing pendente alla data del fallimento e quello del contratto di leasing risolto ante fallimento.
I Giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con l'ordinanza numero 27133/2022, conformandosi al recente orientamento delle Sezioni Unite, SS.UU. 2061/2021 , ribadiscono che in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'articolo 1526, c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo, ex articolo 93, l. fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1526, comma 2, c.c. Inoltre – proseguono i Giudici di legittimità - in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'articolo 1, commi 136-140, l. numero 124/2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'articolo 1526, c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'articolo 72-quater, l. fall. Il fatto. Il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Omega s.r.l. in liquidazione, proposto da Beta s.p.a. Leasing e Factoring con riguardo alla domanda di ammissione del credito di euro 928.769,42 di cui euro 80.400,16 per canoni insoluti ed euro 848.369,40 per indennità di risoluzione relativo al contratto di leasing di un capannone industriale per un canone mensile di euro 9.326,49 fino all'ammontare di euro 1.491.200,53 ed un prezzo di opzione di euro 100.000,00 , risolto in data anteriore al fallimento - presentata in uno alla domanda di restituzione dell'immobile - che il giudice delegato aveva respinto a fronte dell'eccezione della curatela di compensazione tra il credito dell'utilizzatore fallito per rimborso dei canoni versati e quello della concedente per l'equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 1526, c.c., dopo aver espletato c.t.u. sul giusto canone mensile per l'utilizzo dell'immobile pari ad euro 3.800,00 . Il Tribunale, ritenendo applicabile analogicamente non già l'articolo 1526, c.c. come ritenuto dal giudice delegato , bensì l'articolo 72- quater, l.fall., ha ammesso l'intero credito, «oltre interessi di mora convenzionali, con riserva di deduzione di quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene». La decisione è stata impugnata dal Fallimento Omega con ricorso affidato a cinque motivi, cui la Beta s.p.a. Leasing e Factoring ha resistito con controricorso. In particolare, con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 72-quater, l. fall., in relazione agli articolo 12 e 14, disp. prel. sui limiti dell'interpretazione analogica e all'articolo 2741, comma 1, c.c. sulla parità di trattamento dei creditori concorsuali . Invece, il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1523 e 1526, c.c., nonché degli articolo 1362, c.c. e 12, comma 2, disp. prel., per non aver il tribunale applicato analogicamente al contratto di leasing traslativo per cui è causa, risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 1526 c.c. I Giudici di legittimità dichiarano entrambi i motivi fondati chiarendo che la ratio dell'applicazione analogica dell'articolo 1526, c.c., risiede nell'esigenza di «porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata» nel caso di leasing traslativo così come nella disciplina di origine , al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento che sovente si verifica nella prassi commerciale in favore del concedente, il quale, sulla base di uno schema negoziale per lo più unilateralmente predisposto, ottiene sia la restituzione del bene, sia l'acquisizione delle rate riscosse, oltre all'eventuale risarcimento del danno, «ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso» e ciò senza peraltro trascurare l'esigenza di fornire un'equilibrata tutela anche al concedente, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, poiché, mediante il bilanciamento con l'istituto della riduzione della penale eccessiva, si è sempre avuta di mira l'equità contrattuale. Il decreto del Tribunale di Lamezia Terme va quindi cassato. Il discrimen tra leasing «di godimento» e leasing «traslativo» risiede nella previsione originaria, ad opera delle parti, di quello che sarà alla scadenza del contratto, il rapporto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione nel senso che mentre la previsione di un'apprezzabile eccedenza di valore può essere rivelatrice – sia pur solo in via sintomatica ed indiretta – della originaria volontà delle parti volta essenzialmente al trasferimento della proprietà del bene inizialmente concesso al godimento, l'opposta previsione può invece indurre alla individuazione di una volontà negoziale finalizzata alla sola concessione in godimento. La disciplina di un contratto di locazione finanziaria con riferimento all'inadempimento dell'utilizzatore è diversa a seconda che le parti abbiano stipulato un leasing di godimento o un leasing traslativo nel primo caso trova applicazione la regola di cui all'articolo 1458, c.c., con la conseguenza che il concedente conserva il diritto a trattenere tutti i canoni percepiti, mentre nel secondo caso trova applicazione il meccanismo riequilibratore delle prestazioni previsto nell'articolo 1526, c.c., per la vendita con riserva di proprietà, onde evitare indebite locupletazioni in capo al concedente, nel perseguimento di un equilibrato assetto delle posizioni contrattuali delle parti. L'equo compenso contemplato dal primo comma dell'articolo 1526, c.c. , comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, secondo il principio di indifferenza incarnato dall'articolo 1223, c.c., in modo da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Sul piano risarcitorio, il secondo comma dell'articolo 1526, c.c, ammette la stipula di una clausola penale che preveda la corresponsione di un'indennità in misura pari ai canoni già pagati dall'utilizzatore con conseguente venir meno del diritto alla restituzione prevista, di norma, dal primo comma , ma assegna in tal caso al giudice, conformemente all'articolo 1284, c.c., il potere di ridurre ad equità – anche d'ufficio – la penale che risulti manifestamente eccessiva, ad esempio a causa del cumulo tra mantenimento dei canoni riscossi e della proprietà del bene cosiddetta clausola di confisca , attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto. In tema di leasing traslativo risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, il patto cosiddetto di deduzione - per mezzo del quale deve essere riconosciuto al concedente l'importo complessivo dovuto dall'utilizzatore, a titolo di ratei scaduti e a scadere nonché quale prezzo del riscatto del bene, maggiorato degli interessi moratori convenzionali, anche se decurtato del prezzo di riallocazione del bene oggetto del contratto - è nullo per contrarietà all'ordine pubblico economico ed, in particolare, alla previsione di cui all'articolo 1526, c.c., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, in quanto integra una previsione contrattuale tendente a eludere la disciplina legislativa stessa. L'articolo 72-quater, l. fall., assegna invece al leasing una disciplina unitaria caratterizzata, da un lato, dal consolidamento nel patrimonio del concedente delle rate già pagate con conseguente possibilità di dedurre, sia pure indirettamente, la esclusione della restituzione al curatore delle stesse rate incassate dal concedente e, d'altro lato, dal diritto del concedente ad ottenere la restituzione del bene per realizzarne il valore. Lo stesso articolo prevede inoltre l'obbligo a carico del concedente di restituire al curatore l'eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene rispetto al credito residuo in linea capitale oppure, se la somma realizzata dalla vendita o altra collocazione del bene fosse inferiore al credito residuo, prevede il diritto di insinuarsi allo stato passivo per la differenza. In definitiva, si ribadisce che, anche a seguito dell'introduzione nell'ordinamento dell'articolo 72-quater, l. fall., che ha dettato un'unica disciplina per la locazione finanziaria, valevole sia per il leasing di godimento che per quello traslativo, non si può ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. Sicché, in caso, appunto, di un contratto di leasing traslativo, risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, va applicato analogicamente l'articolo 1526, c.c, non l'articolo 72-quater, l. fall.
Presidente Cristiano – Relatore Vella Rilevato che 1. - Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento omissis S.r.l. in liquidazione, proposto da Commercio e Finanza S.p.A. omissis con riguardo alla domanda di ammissione del credito di Euro 928.769,42 di cui Euro 80.400,16 per canoni insoluti ed Euro 848.369,40 per indennità di risoluzione relativo al contratto di leasing di un capannone industriale per un canone mensile di Euro 9.326,49 fino all'ammontare di Euro 1.491.200,53 ed un prezzo di opzione di Euro 100.000,00 , risolto in data anteriore al fallimento - presentata in uno alla domanda di restituzione dell'immobile - che il giudice delegato aveva respinto a fronte dell'eccezione della curatela di compensazione tra il credito dell'utilizzatore fallito per rimborso dei canoni versati e quello della concedente per l'equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 1526 c.c., dopo aver espletato c.t.u. sul giusto canone mensile per l'utilizzo dell'immobile pari ad Euro 3.800,00 . 1.1. - Il tribunale, ritenendo applicabile analogicamente non già l'articolo 1526 c.c. come ritenuto dal giudice delegato , bensì l'articolo 72-quater L. Fall., ha ammesso l'intero credito, oltre interessi di mora convenzionali, con riserva di deduzione di quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene . 2. - La decisione è stata impugnata dal Fallimento omissis con ricorso affidato a cinque motivi, cui la Commercio e Finanza S.p.A. omissis ha resistito con controricorso. Considerato che 2.1. - Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 72 quater L. Fall. in relazione agli articolo 12 e 14 disp. prel. sui limiti dell'interpretazione analogica e all'articolo 2741, comma 1, c.c. sulla parità di trattamento dei creditori concorsuali . 2.2. - Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1523 e 1526 c.c., nonché degli articolo 1362 c.c. e 12, comma 2, disp.prel., per non aver il tribunale applicato analogicamente al contratto di leasing traslativo per cui è causa, risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 1526 c.c. 2.3. - Il terzo motivo lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla volontà contrattuale delle parti risultante dalle clausole del contratto di leasing. 2.4. - Con il quarto mezzo violazione e/o falsa applicazione degli articolo 72-quater, 93 e 96 L. Fall. si deduce che, anche a voler ritenere in subordine applicabile alla fattispecie l'articolo 72-quater L. Fall., il tribunale non avrebbe dovuto ammettere l'intero credito, per canoni scaduti e a scadere, prima e indipendentemente dall'esito della vendita o della diversa riallocazione del bene . 2.5. - Con il quinto mezzo si chiede che, in caso di accoglimento del primo e/o del secondo motivo, la causa, sussistendone i presupposti, venga decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda di ammissione al passivo in quanto l'equo indennizzo dovuto alla concedente ai sensi dell'srt. 1526 c.c. sarebbe inferiore ai canoni pagati. 3. - I primi due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. 3.1. - Invero, la decisione impugnata è difforme dall'orientamento delle Sezioni Unite, che, nel comporre un contrasto insorto tra le sezioni di questa Corte, ha avallato l'originario orientamento declinato come diritto vivente di risalente formazione ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling Cass. Sez. U, 65/1993 Cass. 8687/2015, 2538/2016, 21476/2017, 3945/2018, 11962/2018, 15975/2018, 3965/2019 - affermando i seguenti principi di diritto i in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'articolo 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 L. Fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1526, comma 2, c.c. ii in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'articolo 1, commi 136-140, della L. numero 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'articolo 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'articolo 72 quater L. Fall. Cass. Sez. U, 2061/2021 v. anche Cass. Sez. U, 2142/2021 conf., in punto di applicazione analogica dell'articolo 1526 c.c. in caso di leasing traslativo risolto ante fallimento, Cass. 26531/2021, 5754/2022 e 10249/2022 . 4. - Restano assorbiti non solo il quarto motivo, formulato espressamente in via subordinata, ma anche il terzo ed il quinto, poiché, in sede di rinvio, il tribunale dovrà valutare le clausole del contratto di leasing per cui è causa alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite sopra richiamate. 4.1. - Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di precisare v. Cass. 10249/2022 che, in base al menzionato indirizzo nomofilattico, la ratio dell'applicazione analogica dell'articolo 1526 c.c. risiede nell'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata nel caso di leasing traslativo così come nella disciplina di origine , al fine di evitare l'ingiustificato arricchimento che sovente si verifica nella prassi commerciale in favore del concedente, il quale, sulla base di uno schema negoziale per lo più unilateralmente predisposto, ottiene sia la restituzione del bene, sia l'acquisizione delle rate riscosse, oltre all'eventuale risarcimento del danno, ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso e ciò senza peraltro trascurare l'esigenza di fornire un'equilibrata tutela anche al concedente, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, poiché, mediante il bilanciamento con l'istituto della riduzione della penale eccessiva, si è sempre avuta di mira l'equità contrattuale Cass. Sez. U, 26531/2021 Cass. 6034/1997 . 4.2. - Su tali basi si è affermato, in tema di leasing traslativo risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, che il patto c.d. di deduzione - per mezzo del quale deve essere riconosciuto al concedente l'importo complessivo dovuto dall'utilizzatore, a titolo di ratei scaduti e a scadere nonché quale prezzo del riscatto del bene, maggiorato degli interessi moratori convenzionali, anche se decurtato del prezzo di riallocazione del bene oggetto del contratto - è nullo per contrarietà all'ordine pubblico economico ed, in particolare, alla previsione di cui all'articolo 1526 c.c., applicabile in via analogica a tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto , in quanto integra una previsione contrattuale tendente a eludere la disciplina legislativa contenuta nell'articolo 1526 c.c. , di cui questa Corte ha predicato l'applicabilità in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo Cass. 21476/2017, 27935/2018 diff., circa la contrarietà all'ordine pubblico economico, Cass. 28023/2022, 26531/2021 . 4.3. - Nello stesso formante giurisprudenziale non si è peraltro mancato di dare rilievo alla con causa di finanziamento, pur sempre sottesa all'operazione di leasing traslativo, includendo nella relativa causa in concreto l'interesse del concedente di ottenere, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione , ma non anche la restituzione dell'immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della conclusione del contratto, nè costituiva oggetto della sua attività commerciale Cass. Sez. U, 26531/2021 Cass. 888/2014 . 4.4. - Sul punto le Sezioni Unite del 2021 hanno rammentato che l'equo compenso contemplato dal comma 1 dell'articolo 1526 c.c. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, secondo il cd. principio di indifferenza incarnato dall'articolo 1223 c.c., in modo da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto Cass. 1581/2020, 15202/2018, 888/2014, 73/2010, 4969/2007, 9162/2002 . 4.5. - Potendo le parti, nell'esercizio dell'autonomia privata, determinare preventivamente il risarcimento del danno attraverso una clausola penale, ex articolo 1382 c.c. come avviene di norma, sulla base di modelli standardizzati del social-tipo contratto di leasing , l'operazione integrativa per via analogica include il comma 2 dell'articolo 1526 c.c., che consente l'acquisizione delle rate pagate come indennità, a titolo di clausola penale cd. clausola di confisca e al tempo stesso contempla, conformemente al principio generale ex articolo 1384 c.c., la riduzione giudiziale dell'indennità medesima secondo le circostanze , valutando cioè se tale penale risulti manifestamente eccessiva, sempre al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale conf. Cass. Sez. U, 18128/2015, Cass. 18326/2018 . 4.6. - Attraverso il filtro dell'articolo 1526 c.c., la giurisprudenza di questa Corte richiamata da Cass. Sez. U, 26531/2021 ha selezionato, tra le varie clausole standardizzate, quelle meritevoli o meno di tutela, sempre alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente, nel perseguimento di un equilibrato assetto delle posizioni contrattuali delle parti. Ad esempio, tra le clausole meritevoli di tutela è stata fatta rientrare la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito Cass. Sez. U, 26531/2021, con rinvio a Cass. 15202/2018, 21762/2019, 25031/2019, 1581/2020 . Al contrario, è stata reputata manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene Cass. Sez. U, 26531/2021, con rinvio a Cass. 19732/2011, 1581/2020 . 4.7. - Le Sezioni Unite hanno anche sottolineato che resta fermo il diritto dell'utilizzatore di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene a prezzo di mercato ricavi il concedente, rispetto alle utilità che quest'ultimo avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene , con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex articolo 1375 c.c. Cass. 15202/2018 conf. Cass. 28023/2022 . 4.8. - In ogni caso, ove il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva, per il cumulo tra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene cd. clausola di confisca , essa, ai sensi dell'articolo 1526, comma 2, c.c., deve essere ridotta dal giudice, anche d'ufficio, sempre che, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito Cass., 12 settembre 2014, numero 19272 ciò, appunto, nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti Cass. S.U., numero 18128 del 2005 e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto tra le altre, Cass. numero 4969 del 2007 e Cass., 21 agosto 2018, numero 20840 . Pertanto il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, dovrà disporre ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi la stima del bene ai valori di mercato al momento della sua restituzione salvo che esso non sia stato già venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento ai valori conseguiti e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente con diritto del primo all'eventuale residuo . 4.9. - Invero, l'articolo 1526 c.c. consta di due livelli sul piano restitutorio, il comma 1 contempla la restituzione dei canoni riscossi, con diritto alla decurtazione di un equo compenso per l'uso della cosa cfr. Cass. 12883/2021 , come visto comprendente la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso sul piano risarcitorio, il comma 2 ammette la stipula di una clausola penale che preveda la corresponsione di un'indennità in misura pari ai canoni già pagati dall'utilizzatore con conseguente venir meno del diritto alla restituzione prevista, di norma, dal comma 1 , ma assegna in tal caso al giudice, conformemente all'articolo 1284 c.c., il potere di ridurre ad equità - anche d'ufficio - la penale che risulti manifestamente eccessiva, ad esempio a causa del cumulo tra mantenimento dei canoni riscossi e della proprietà del bene cd. clausola di confisca , attraverso una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto Cass. Sez. U, 2061/2021 Cass. 20840/2018, 4969/2007 . È quindi la legge ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti Cass. Sez. U, 2061/2021, 18128/2005 , naturalmente a condizione che la penale sia stata dedotta - in via di azione o di eccezione in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito Cass. Sez. U, 2061/2021 Cass. 19272/2014 , mentre l'omesso esercizio del potere di riduzione della penale da parte del giudice di appello - cui spetta appunto il potere officioso di applicare l'articolo 1384 c.c. - può essere non solo dedotto dalla parte interessata, ma anche, integrando un'eccezione in senso lato, rilevato d'ufficio da parte del giudice di legittimità, sempre che non siano necessari accertamenti di fatto Cass. 26531/2021 . 5. - In conclusione, il decreto impugnato va cassato con rinvio per nuovo esame, alla luce delle superiori considerazioni, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.