«L’istanza di condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96, comma 2, c.p.c non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio presupposto, qualora sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all’articolazione della domanda in tale sede – come allorquando i gradi di merito nel giudizio di merito si siano esauriti ancor prima dell’insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto dell’articolo 80 d.lgs. numero 546/1992 e del d.m. 24.4.1996 – nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo».
Un uomo proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale era stato proposto al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali, subiti a causa dell'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, di un avviso di accertamento con in quale veniva specificato un maggiore reddito imponibile rispetto a quello realmente dichiarato. Con l'unico motivo del ricorso in Cassazione, il contribuente lamenta che la Commissione Tributaria Provinciale avesse dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'uomo, senza considerare che il ricorso avverso l'avviso di accertamento, era stato depositato sotto la vigenza del d.P.R. numero 636/1972, che prevedeva l'inapplicabilità nel processo tributario delle norme in tema di responsabilità per lite temeraria ex articolo 90 s.s. c.p.c. Il motivo è fondato. Per fare luce sulla questione, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto «l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96, comma 2, c.p.c non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio presupposto, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede – come allorquando i gradi di merito nel giudizio di merito si siano esauriti ancor prima dell'insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto dell'articolo 80 d.lgs. numero 546/1992 e del d.m. 24.4.1996 – nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo». Per questi motivi, la Suprema Corte dichiara fondato il ricorso e rimette la questione alla Commissione Tributaria provinciale, che si rifarà al principio sopra espresso.
Presidente Napolitano - Relatore Penta Ritenuto in fatto 1. B.D. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa dell'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei suoi confronti di un avviso di accertamento sintetico con il quale, sulla scorta di una presunzione di reddito correlato al possesso di diverse autovetture, aveva accertato illegittimamente tant'e' che l'avviso era stato annullato dalla CTP con sentenza poi confermata in sede d'appello e passata in giudicato un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. 2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la domanda risarcitoria era stata proposta al di fuori dei presupposti di cui all'articolo 96 c.p.c., comma 1. 3. Sull'appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria - sez. staccata Reggio Calabria - rigettava il gravame, evidenziando che la tutela apprestata dall'articolo 96 c.p.c., non poteva essere azionata in sede diversa dal processo nel quale era stata fatta valere la domanda principale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione B.D. sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 96 c.p.c. e D.P.R. numero 636 del 1972, articolo 39, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , per aver la CTR dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria da lui avanzata senza considerare che il ricorso avverso l'avviso di accertamento, causativo dei danni, era stato depositato sotto la vigenza del D.P.R. numero 636 del 1972, il quale prevedeva l'inapplicabilità nel processo tributario delle norme in tema di responsabilità per lite temeraria ex articolo 90 c.p.c. e segg 1.1. Il motivo è fondato. In termini generali, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva temeraria , in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto Sez. U., Ordinanza numero 13899 del 03/06/2013 . L'articolo 96 c.p.c., in tema di responsabilità processuale aggravata, a è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 1, comma 2 a norma del quale I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile b regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all'articolo 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità tra le altre, Cass. numero 28226 del 2008 e numero 5069 del 2010 c non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati Cass. nnumero 9297 e 12952 del 2007, 18344 e 26004 del 2010 . L'ampia previsione della norma consente al giudice di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva temeraria , cioè derivata da mala fede o colpa grave cfr. Cass. numero 21570 del 2012 , con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di responsabilità processuale , comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo ingiusto . 1.2. Tuttavia, del D.P.R. numero 636 del 1972, articolo 39, prevedeva che Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articolo da 61 a 67, dell'articolo 68, commi 1 e 2, degli articolo da 90 a 97 . Il D.Lgs. numero 31 dicembre 1992, numero 546 ha disposto con l'articolo 80, comma 2 che Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quanto stabilito dagli articolo 74 e 75, che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore . Pertanto, per quanto, in base del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 80, il decreto sia entrato in vigore il 15 gennaio 1993, la data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e', ex D.M. 26 aprile 1996, il primo aprile 1996. Orbene, risultando proposta la fase d'appello del giudizio presupposto nel corso del 1993 cfr. pag. 2 del ricorso dall'allora Ufficio Distrettuale delle imposte dirette risultato soccombente all'esito del primo grado, con decisione del 22.2.1992 , il contribuente non avrebbe potuto proporre in quella sede la domanda risarcitoria per lite temeraria. Ciò per quanto la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., possa essere proposta per la prima volta nella fase di gravame con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'articolo 345 c.p.c., comma 1, tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma Sez. 6 - 3, Sentenza numero 1115 del 21/01/2016 . Trova in siffatta evenienza applicazione il principio secondo cui l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., comma 2, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. Qualora, invece, sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo Sez. U., Sentenza numero 25478 del 21/09/2021 conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 42119 del 31/12/2021 . 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - la quale si atterrà al seguente principio di diritto L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., comma 2, non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio presupposto, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede - come allorquando i gradi di merito del giudizio di merito si siano esauriti ancor prima dell'insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 80 e del D.M. 26 aprile 1996, nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - in differente composizione.