Biglietti aerei online e volo in ritardo: a quale giudice chiedere il risarcimento del danno?

Al giudice italiano compete conoscere della domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in caso di acquisto di biglietti aerei su Internet qualora la compagnia abbia nel territorio un’organizzazione propria ovvero il passeggero risieda in Italia.

La Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di pronunciarsi sull'individuazione del giudice competente nell'ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale con specifico riferimento all' acquisto di biglietti aerei mediante rete Internet . La questione, giunta fino ai Giudici capitolini, venne risolta in primo grado con l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta avanti il Giudice di Pace di Roma, che si riconobbe competente sul presupposto che la compagnia aerea possedesse una sede di rappresentanza anche in territorio italiano. Stesso esito ebbe il gravame proposto dalla società di linea, che lamentava un difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello competente nel luogo di atterraggio o partenza del volo, rispettivamente tedesco o russo in ossequio all' art 7 Regolamento CE n. 1215/2012 , applicabile qualora la forma della domanda fosse quella della compensazione regolata dall' art. 7 Regolamento CE n. 261/2004 e non del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale . Adita, la Suprema Corte, ha precisato che in casi come quello di specie di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la competenza a conoscere il merito della causa vada individuata secondo i criteri posti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale , la quale, secondo un criterio di alternatività che attribuisce a parte attorea l'individuazione del giudicante dell'instaurando processo, riconosce competenza anche al Giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede un'organizzazione propria Cass. Civ., sez. 6-3, 5 novembre 2020, n. 24632 . Ugualmente competente nei casi di acquisto di biglietti online è altresì il Giudice del luogo ove il passeggero ha residenza Cass. Sez. Unite, 13 febbraio 2020, n. 3561 . La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, conferma la giurisdizione italiana.

Presidente Amendola - Relatore Guizzi Ritenuto in fatto - che la società Aeroflot Russian Arlines ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10364/21, del 14 giugno 2021, del Tribunale di Roma, che - rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 37463/18, del 9 novembre 2018, del Giudice di pace di Roma - ha confermato la condanna della stessa a risarcire il danno cagionato a V.F. , L.M. e C.M.C. - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che i predetti V. , L. e C. - lamentando un ritardo nei voli aerei […] e […], del omissis , da omissis a […] con scalo a […] - adivano il Giudice di pace di Roma per chiedere, a dire della ricorrente, la compensazione ex art. 7 del regolamento Ce n. 2461/04 - che eccepito, dall'allora convenuta, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l'adito giudicante accoglieva la domanda risarcitoria, ravvisando la giurisdizione italiana sul presupposto che la compagnia aerea avesse una sede di rappresentanza in Italia - che il giudice di appello rigettava il gravame della convenuta soccombente, la quale reiterava - senza successo - l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano - che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la Aeroflot Russian Arlines, sulla base - come detto - di un unico motivo - che esso denuncia violazione dell' art. 7 del regolamento Ce n. 1215/2012 , come interpretato dalla sentenza della CUGE del 9 luglio 2009, in C-204/08, in particolare reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul presupposto che il giudizio dovesse radicarsi o in […] o nella omissis essendo omissis e […], rispettivamente, il luogo di partenza e di destinazione del volo aereo - che sono rimasti intimati la V., il L. e il C. - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato - che dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che quella proposta dai già attori era una domanda di risarcimento danno e non di compensazione pecuniaria, come si legge nel ricorso , trovando, pertanto, applicazione - come ritenuto dalla sentenza impugnata - quanto già affermato da questa Corte, in relazione a tale tipologia di domanda - che, difatti, la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una impresa che ha provveduto a stipulare il contratto , intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un'organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2020, n. 24632, Rv. 659913-04 , ovvero il luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato - come nel caso che qui occupa mediante la rete Internet Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2020, n. 3561 , Rv. 656952-01 - che su tali basi, dunque, il Tribunale di Roma ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, donde la manifesta infondatezza del presente ricorso, che ne ha consentito la definizione a norma dell'art. 380-bis c.p.c. - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo la V., il L. e il C. rimasti solo intimati - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315 , Rv. 657198-01 , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.