Respinta la tesi difensiva, mirata a vedere riconosciuta l’attenuante prevista in caso di danno di speciale tenuità. Nonostante il valore dei beni sottratti, cioè alcune buste di pinoli, non può essere considerato ridotto il peso specifico del pregiudizio arrecato alla parte offesa.
Il valore minimo dei beni – alcune buste di pinoli – oggetto del tentato furto non è sufficiente per ipotizzare un danno lieve e ridimensionare perciò le accuse a carico del ladro. Irrilevante in questa ottica, precisano i giudici, la capacità della parte lesa – una società con un grosso patrimonio – di sopportare la lesione economica derivante dal reato. Ricostruito l'episodio incriminato, i giudici di merito sanciscono, sia in primo che in secondo grado, la condanna dell'uomo sotto processo, ritenendolo colpevole di « tentato furto aggravato » e sanzionandolo con «cinque mesi e dieci giorni di reclusione» e «412 euro di multa». Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta il responsabile del furto sostiene si possa riconoscere «la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità», anche perché «vi è stato solo un tentativo di sottrazione e i beni – alcune buste di pinoli – sono stati subito restituiti » e quindi, osserva il legale, «non si è verificato alcun danno». Poi, con un ulteriore rilievo, il legale sostiene che «il danno deve essere accertato alla stregua del complessivo pregiudizio economico patito dalla parte offesa», cioè, in questo caso, «una società con un patrimonio miliardario». Prima di esaminare da vicino la vicenda, i Giudici di terzo grado richiamano il principio secondo cui « nei reati contro il patrimonio , la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima». Inoltre, « la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, ma è anche necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la parte offesa ha subito in conseguenza della sottrazione del bene», precisano i giudici. E passando da un quadro generale ai dettagli del caso preso in esame, i magistrati tengono a precisare che «il valore complessivo del pregiudizio sovviene quando il valore economico della cosa sia di per sé compatibile con l'attenuante del danno lieve, non essendo sufficiente considerare il valore economico, appunto, della cosa sottratta ma dovendosi ampliare l'accertamento». In questa ottica, erroneamente il legale dell'uomo sotto processo sostiene che «il valore di speciale tenuità è da apprezzare in rapporto alle capacità patrimoniali della parte offesa», mentre, invece, chiariscono i Giudici, «vanno sì considerati, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la parte offesa ha subito, ma non rileva , invece, la capacità della parte offesa di sopportare il danno economico derivante dal reato ».
Presidente Ciampi – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. A mezzo del difensore avv. M.A., A.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Tribunale di Asti, che lo aveva condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 412,00 Euro di multa, avendolo giudicato colpevole di tentato furto aggravato. Ad avviso del ricorrente la Corte di appello è incorsa nel vizio di motivazione laddove ha negato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità infatti, la motivazione è incentrata sul danno che si sarebbe prodotto laddove il furto fosse stato consumato. Per il ricorrente, invece, poiché vi è stato solo un tentativo di sottrazione e i beni alcune buste di pinoli erano stati subito restituiti, non si è verificato alcun danno. Inoltre la Corte distrettuale non ha motivato in ordine al rilievo difensivo che poneva in luce come il danno dovesse essere accertato alla stregua del complessivo pregiudizio economico patito dalla persona offesa nel caso di specie una società con un patrimonio miliardario. Considerato in diritto 2. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. In merito al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità articolo 62 numero 4 c.p. , lo stesso ricorrente rammenta che la Corte di appello si è richiamata al principio secondo il quale nel reato di furto tentato, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, deve aversi riguardo al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato qualora fosse stato consumato. Si tratta di un principio che espresso da diverse decisioni di questa Corte tra le altre, Sez. 5, numero 44153 del 30/09/2008, Chiarvesio, Rv. 241688 Sez. 5, numero 35827 del 04/06/2010, Borgia, Rv. 248500 era stato criticato da un diverso filone interpretativo, per il quale in tema di reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità non si applica al delitto tentato, in quanto il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa Sez. 5, numero 11923 del 27/01/2010, Luongo, Rv. 246556 . L'intervento delle Sezioni Unite ha però da tempo e definitivamente risolto il contrasto, nel senso che Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima Sez. U, numero 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 . L'assunto del ricorrente, che si concreta in realtà nell'indicazione di una ipotetica violazione di legge, è quindi manifestamente infondato. Quanto al secondo profilo, questa Corte intende ribadire l'interpretazione già resa da questa Sezione, secondo la quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, ma è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res Sez. 4, numero 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 . Detto altrimenti, il valore complessivo del pregiudizio sovviene quando il valore economico della cosa sia di per sé compatibile con l'attenuante in parola, non essendo sufficiente considerare questo ma dovendosi ampliare l'accertamento al più ampio orizzonte. Per contro, il ricorrente evoca il principio come se il valore di speciale tenuità fosse da apprezzare in rapporto alle capacità patrimoniali della persona offesa ben diversamente, vanno sì considerati oltre al valore in sé della cosa sottratta anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, ma non rileva, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato cfr. ex multis, Sez. 2, numero 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 . Anche la seconda censura è quindi manifestamente infondata. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila Euro alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.