Baci, palpeggiamenti e complimenti a tre pazienti: medico condannato per violenza sessuale

Impossibile, checché ne dica la difesa, ridimensionare la gravità dei comportamenti tenuti da un oculista di un’Azienda sanitaria locale. Decisivi i racconti forniti dalle tre donne prese di mira.

Condannato per violenza sessuale il medico che palpeggia e bacia alcune pazienti, aggiungendo, poi, anche complimenti sul loro aspetto fisico. Ricostruita la vicenda, i giudici di merito condannano, sia in primo che in secondo grado, il medico un oculista del Servizio sanitario nazionale, operativo in un'Azienda sanitaria locale , ritenendolo colpevole di violenza sessuale ai danni di alcune pazienti e sanzionandolo con otto mesi di reclusione. Inequivocabili i dettagli degli episodi ricostruiti grazie ai racconti delle tre donne prese di mira dal medico. In particolare, nel novembre del 2012 il medico dava diversi baci sulle guance di una paziente poi, nel luglio del 2015, il medico avvicinava il volto a quello della paziente, ansimando con la lingua di fuori e dopo averle dato degli schiaffetti sulla guancia, le chiedeva di dargli un bacio , e per tutta la durata della visita le poggiava la mano sulla sua coscia, le teneva la mano ed il braccio e infine le poneva una mano sul seno, al di sopra della maglietta infine, nel marzo del 2015, il medico accarezzava il viso della paziente, facendo apprezzamenti sul suo aspetto fisico, le palpeggiava le gambe e le spalle, le dava baci sulla guancia, tentando altresì di baciarla sulla bocca, non riuscendo solo per l'atteggiamento palesemente ostativo della donna . Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta il medico prova a ridimensionare il quadro probatorio che grava sul suo cliente. In questa ottica, egli sostiene che le condotte poste in evidenza dalle tre donne, ossia qualche bacio sulla guancia, apprezzamenti non volgari con frasi come quanto sei bella , le mani sulle ginocchia escludono l'integrazione della violenza sessuale mentre sono catalogabili come mere molestie . In questa ottica il legale aggiunge anche che le tre donne hanno dichiarato di non aver mai avuto toccamenti alle parti intime o aggressioni propriamente sessuali. Nessuna ha presentato denuncia, e nessuna ha abbandonato la visita . In sostanza, secondo il legale, la capacità di reazione delle tre donne non è stata limitata e il comportamento tenuto dal suo cliente è stato forse inopportuno ma non è catalogabile come violenza sessuale. I Giudici di terzo grado ribattono innanzitutto sottolineando che la condotta del medico è risultata ostinata e insidiosa nella ricerca di vincere le resistenze delle tre donne e, quindi, palesemente connaturata da un evidente dolo . Allo stesso tempo, è sacrosanto parlare di violenza sessuale, a fronte dei comportamenti tenuti dal medico, ossia baci sulle guance , in un caso, mano su coscia e seno , in un secondo caso, e, infine, palpeggiamenti di gambe e spalle con contestuali apprezzamenti sull'aspetto fisico , in un terzo caso. A questo proposito, peraltro, i Giudici tengono a ribadire la rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa e del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti . In questo specifico caso, chiariscono i Giudici, è evidente la particolare morbosità del medico , che reiteratamente e in più occasioni, anche con frasi inequivoche, a contenuto sessuale, ha aggredito la sfera sessuale delle tre donne .

Presidente Rosi Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte di appello di Roma del 19 marzo 2021 è stata confermata la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rieti, dell'8 gennaio 2019 - giudizio abbreviato - che aveva condannato M.F. alla pena di mesi 8 di reclusione, relativamente al reato di cui agli art. 609 bis, ultimo comma e 609 septies n. 3, c.p. , con la riduzione del vizio parziale di mente perché in qualità di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue mansioni, abusando della loro condizione di inferiorità psichica costringeva le signore G.A.M. , P.E. e S.V. a subire atti sessuali. Segnatamente in qualità di medico oculista del SSN presso la ASL di , nel corso delle visite specialistiche all'interno dei poliambulatori. A Riguardo alla Signora G. le dava diversi baci sulle guance commesso il 19 novembre B Riguardo la Signora P. , le avvicinava il volto al suo, ansimando con la lingua di fuori dopo averle dato degli schiaffetti sulla guancia, le chiedeva di dargli un bacio avvicinandole il volto a brevissima distanza dal suo per tutta la durata della visita le poggiava la mano sulla sua coscia, le teneva la mano ed il braccio e infine poneva una mano sul seno, al di sopra della maglietta. Commesso il 1 luglio C Riguardo la Signora S. , le accarezzava il viso facendo apprezzamenti sul suo aspetto fisico, le palpeggiava le gambe e le spalle, le dava baci sulla guancia, tentando altresì di baciarla sulla bocca, non riuscendo solo per l'atteggiamento palesemente ostativo della p.o. Commesso il 19 marzo . 2. L'imputato propone ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall' art. 173 c.p.p. , comma 1, disp. att 2. 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento delle prove. Violazione di legge art. 609 bis, comma 3, c.p. relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati. Al ricorrente è stato riconosciuto un vizio parziale di mente, ma la Corte di appello non ha adeguatamente valutato l'influenza della infermità sul dolo dei reati. La sentenza ritiene la lucidità del ricorrente nel commettere i fatti di cui all'imputazione. Il ricorrente ha, secondo l'accertamento della perizia, un temperamento ipertimico, con una percezione alterata del proprio ego. M. non era consapevole delle condizioni delle vittime e del loro rifiuto a comportamenti sessuali da lui avanzati. Egli, quindi, non può aver compreso in pieno il significato delle proprie azioni e, conseguentemente, il vizio parziale di mente risulta ostativo alla configurabilità del dolo dei reati. Egli non ha agito lucidamente e riteneva compiacenti le donne ai suoi approcci come espressamente diagnosticato dal Dott. M. . 2. 2. Violazione di legge art. 47 c.p. . Errore sul fatto. La falsa rappresentazione della realtà materiale esclude il dolo. La percezione errata del proprio ego ha comportato una significativa compromissione della capacità di volere e di valutare, in modo adeguato, i comportamenti realizzati. M. non era in grado di comprendere il tenore della propria condotta e neanche la reazione delle parti offese. Tali errori escludono la configurabilità dell'elemento soggettivo dei reati. 2. 3. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento delle dichiarazioni delle persone offese relativamente all'elemento oggettivo dei reati violazione di legge art. 609 bis, comma 3, c.p. . Le condotte contestate al ricorrente qualche bacio sulla guancia, apprezzamenti non volgari - quanto sei bella -, le mani sulle ginocchia escludono l'integrazione dei reati contestati. Gli atti rientrano più nel concetto di molestie che di violenze sessuali. Le parti offese, infatti, hanno dichiarato di non aver mai avuto toccamenti alle parti intime o aggressioni propriamente sessuali. Nessuna, infatti, ha presentato denuncia, e nessuna ha abbandonato la visita. La capacità di reazione delle parti offese non è stata limitata. Il comportamento è stato forse inopportuno, ma non integra l'elemento oggettivo dei reati di violenza sessuale manca l'atto sessuale e i fatti dovrebbero qualificarsi quali molestie ex art. 660 c.p. . Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. 4. Relativamente alla incompatibilità del dolo, per il vizio parziale di mente riconosciuto, si deve rilevare che questa Corte di Cassazione ha costantemente deciso sulla piena compatibilità del dolo generico con il vizio parziale di mente L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di evasione, commesso nelle forme della violazione della misura degli arresti domiciliari, pur in presenza di un disturbo della personalità dell'imputato Sez. 6, Sentenza n. 4292 del 13/05/2014 Ud. dep. 29/01/2015 Rv. 262151 - 01 vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 47379 del 13/10/2011 Ud., dep. 20/12/2011, Rv. 251183 . La decisione rileva, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come la condotta del ricorrente è risultata pervicace nella ricerca di vincere le resistenze delle persone offese e, quindi, connaturata da un evidente dolo generico nella commissione dei reati. 5. Il motivo dell'errore sul fatto art. 47 c.p. non risulta proposto nei motivi di appello e, pertanto, risulta inammissibile Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501 . L'appello, infatti, è un giudizio di impugnazione e lo stesso si svolge esclusivamente sui motivi di appello - Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201 -. 6. I fatti rientrano pienamente ed incontrovertibilmente nella fattispecie contestata, art. 609 bis, c.p. fatti, del resto, nemmeno contestati nella materialità, i baci sulle guance parte offesa G. , la mano sulla cosca e sul seno parte offesa P. , palpeggiamenti di gambe e spalle con contestuali apprezzamenti sull'aspetto fisico parte offesa S. come adeguatamente motivato dalle sentenze di merito, con applicazione corretta delle decisioni della Corte di Cassazione. Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo, che si avvicinava velocemente ad una operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale o affettivo e la baciava alla bocca con una forte pressione . Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014 - dep. 13/01/ , R, Rv. 26163401 . Nel caso in giudizio le sentenze di merito analizzano puntualmente tutta la vicenda, e la particolare morbosità dell'imputato che reiteratamente in più occasioni , anche con frasi inequivoche, a contenuto sessuale, ha aggredito la sfera sessuale delle parti offese. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell 'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 200 3 in quanto imposto dalla legge.