Omicidio stradale: sì alla sospensione della patente anche se la persona offesa concorse a causare l’incidente

Le motivazioni a fondamento della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida secondo i parametri previsti dal codice della strada sono autonome rispetto a quelle sottostanti l’applicazione della sanzione penale. Il concorso della persona offesa alla causazione dell’incidente non è sufficiente a escludere la sospensione, a prescindere da quale sia stato il peso del concorso stesso in sede penale all’atto del patteggiamento della pena.

La Corte di Cassazione, adita avverso una decisione del Tribunale di primo grado che in sede di rinvio per annullamento disponeva la sospensione della patente di guida , ha respinto il ricorso di un uomo colpevole del reato di cui all'art. 589- bis c.p omicidio stradale . che lamentava come la stessa fosse stata assunta in violazione di legge, con manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la condotta della persona offesa dal reato , che in concorso ha causato l'incidente stradale nel quale è morta insieme ad altri due passeggeri. Dai fatti è emerso che il colpevole viaggiava ad una velocità di 110 km/h ove il limite era di 50 km/h, mentre il concorrente oggi deceduto invase la corsia occupata dal colpevole. Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte esclude qualunque difetto di motivazione, precisando come l'aver applicato la sospensione della patente in luogo della ben più afflittiva revoca della stessa dimostri come tale misura sia stata giustamente commisurata al caso concreto. La stessa rileva, inoltre, che ferma l'invasione di corsia della persona offesa, la violazione perpetrata dal ricorrente rimane ugualmente di per sé grave. Con riferimento alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, i criteri da applicare sono quelli previsti dall' art. 218 c.d.s. , segnatamente l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e l'ulteriore pericolo che la circolazione potrebbe cagionare, rimanendo quindi le ragioni a fondamento della sanzione ammnistrativa e penale autonome le une dalle altre Cass. pen., n. 4740/2020 . Tutti i criteri sono stati nel caso in questione considerati dal Tribunale e, pertanto, la Suprema Corte non ravvisa alcuna contraddizione o illogicità nella motivazione del giudice di rinvio. La Corte di Cassazione, quindi, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Andreazza - Relatore Socci Ritenuto In Fatto 1. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 18 marzo 2022, decidendo in sede di rinvio per annullamento della sentenza. da parte della Corte di Cassazione sentenza n. 855 del 19 ottobre 2021 limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, disponeva la sospensione della patente di guida nei confronti di M.V., ferme le altre statuizioni della sentenza di patteggiamento, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 18 ottobre 2020, relativamente al reato di cui agli art. 8 e 589 bis, commi 1 e 5, c.p.p 2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall' art. 173 c.p.p. , comma 1, disp. att 2. 1. Violazione di legge art. 222 e 209 codice della strada . Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sospensione della patente di guida per anni tre mancata assunzione di prove decisive. Il giudice nell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre avrebbe dovuto motivare adeguatamente, senza frasi di stile o calcoli matematici illogici tre decessi nell'incidente stradale uguali a tre anni di sospensione della patente . La sentenza omette di considerare il concorso di colpa del conducente dell'auto in cui viaggiavano le vittime dell'incidente, peraltro con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche proprio per le modalità dell'incidente. Al conducente della vettura antagonista sarebbe bastato restare sulla sua corsia di marcia e l'incidente non si sarebbe verificato invasione della corsia dove marciava la vettura dell'imputato . Inoltre, una vittima si è lasciata morire per il rifiuto della trasfusione del sangue. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. Considerato In Diritto 3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione sulla determinazione della sanzione della sospensione della patente di guida in luogo della più grave sanzione della revoca della patente . La sentenza rileva come il ricorrente viaggiava alla velocità di 110 km orari, in una strada dove il limite era di 50 km orari. Per la decisione impugnata il fatto è sicuramente grave, anche tenendo conto del comportamento dell'altro guidatore che con la sua condotta invasione di corsia ha, comunque, concorso alla causazione dell'incidente. Infatti, Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall' art. 222 C.d.S. , la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all' art. 133 c.p.p. , ma in base ai diversi parametri di cui all' art. 218, comma 2, C.d.S. , sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento Sez. 4 -, Sentenza n. 4740 del 18/11/2020 Ud., dep. 08/02/2021, Rv. 280393 - 01 vedi anche Sez. 4 -, Sentenza n. 11479 del 09/03/2021 Cc., dep. 25/03/2021, Rv. 280832 - 0 . I criteri per determinare la durata della sanzione sono, pertanto, l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa, nonché il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. A questi criteri si è richiamata la sentenza impugnata con motivazione adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza, ma in modo generico rileva un vizio della motivazione e una violazione di legge insussistenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.