Medici assolti nel procedimento penale perché il fatto non sussiste: c’è responsabilità civile dell’azienda sanitaria?

La Terza sezione della Cassazione ha chiarito a quali condizioni l’ente ospedaliero possa giovarsi della sentenza di assoluzione nel procedimento civile.

Il caso La vicenda giunta all'attenzione della Terza Sezione della Cassazione Civile riguarda l'impugnazione effettuata dall' azienda ospedaliera nei confronti della sentenza della Corte d'Appello che ne aveva dichiarato la responsabilità per il decesso di un paziente , ritenendo che si fosse verificato a causa della condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale, condannandola quindi al risarcimento dei danni patiti dal coniuge superstite. Sin dal primo grado l'azienda ospedaliera aveva eccepito, ai sensi dell' art. 1306, comma 2, c.c. , il giudicato esterno formatosi con la sentenza penale oramai irrevocabile del Tribunale, resa all'esito del dibattimento in giudizio nei quale era costituita parte civile la moglie del deceduto, in cui il giudice penale aveva assolto i sanitari con la formula perché il fatto non sussiste dall'imputazione del reato di omicidio colposo . La Corte d'Appello aveva osservato che l'effetto preclusivo del giudicato penale si produce nel giudizio civile allorquando, sotto il profilo soggettivo, ci sia coincidenza delle parti dei due giudizi il che non era, nel caso di specie , mentre sotto il profilo oggettivo sussiste una differenza negli elementi costitutivi dell'illecito rappresentati dalla colpa e dal nesso causale, operando per quest'ultimo la regola del più probabile che non . L'azienda ospedaliera nel proprio ricorso ha sostenuto che il giudice d'Appello avrebbe da un lato errato a ritenere applicabile l' art. 652 c.p.p. solo in caso di coincidenza soggettiva assoluta tra giudizio penale e civile laddove azienda ospedaliera, quale responsabile civile, non era stata parte del procedimento penale e, dall'altro, avrebbe confuso l'efficacia diretta del giudicato esterno ex art. 652 c.p.p. con l'efficacia riflessa del giudicato esterno di cui all' art. 1306 c.c. L'assenza di coincidenza soggettiva non è decisiva per escludere l'efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione La Terza Sezione, ponendosi nel solco dell'orientamento di legittimità costante sul punto, ha anzitutto ricordato quali siano le tre condizioni che devono necessariamente coesistere affinché una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste possa spiegare effetto di giudicato nel procedimento civile di risarcimento del danno 1 la sentenza penale deve essere stata pronunciata in esito a dibattimento 2 il danneggiato deve essersi costituito parte civile, ovvero deve essere stato messo in condizione di farlo 3 in sede civile la domanda di risarcimento del danno deve essere stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato a giudizio penale nella veste di responsabile civile. La Suprema Corte ha poi ricordato come la scelta di esercitare in sede penale l'azione civile volta al risarcimento del danno sia una scelta rimessa al danneggiato che comporta la conseguenza di subire tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale e, tra queste, anche quelle derivanti dalla sentenza definitiva di assoluzione che accerti l'insussistenza del fatto con effetti, ex art. 652 c.p.p., di giudicato extra penale determinatosi in quella sede secondo le regole proprie del giudizio penale sul fatto-reato . Nel caso in esame l'azione di risarcimento proposta in sede civile dal coniuge superstite non ha investito la posizione dei sanitari assolti in sede penale ma è stata invece intentata, ai sensi dell' art. 1228 c.c. , nei confronti della struttura sanitaria presso la quale fu ricoverato il coniuge e presso la quale operavano i medici assolti in sede penale. Il fondamento della responsabilità per fatto degli ausiliari è l'accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, in assenza del quale non si può parlare di alcuna responsabilità contrattuale dell'ente nei confronti del paziente. Pur se tale responsabilità della struttura sanitaria è autonoma da quella del medico di cui essa si si avvalsa in qualità di ausiliario, peraltro entrambi rispondono solidalmente nei confronti del danneggiato. L' art. 1306, comma 2, c.c. , invocato dall'ente ospedaliero sin dalla costituzione in primo grado, consente al condebitore di invocare il giudicato favorevole formato nei confronti di altro condebitore, alla duplice condizione che il giudicato non sia fondato su ragioni personali dell'altro condebitore e che il condebitore faccia valere tempestivamente quel giudicato nel processo contro di lui. Essendo unico il fatto dannoso imputabile a tutti contributori e risultando il comportamento dei medici elementi costitutivo della responsabilità della struttura stessa, il giudicato che escluda l'illecito colpevole degli ausiliari ben potrà essere opposto, secondo la Cassazione, per escludere la propria responsabilità civile dal condebitore-struttura sanitaria, che correttamente aveva eccepito l'opponibilità nei confronti dell'attrice sin dalla comparsa di costituzione di primo grado. Accogliendo dunque il ricorso dell'ospedale e rigettando definitivamente la domanda risarcitoria la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull' art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato o sia stata messo in condizione di parteciparvi soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile che abbia assolto i medici con la formula perché il fatto non sussiste , in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell' art. 652 c.p.p. , piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell' art. 1306, secondo comma, c.c. , dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata .

Presidente Travaglino - Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - Con ricorso affidato a due motivi, l'Azienda USL OMISSIS succeduta in tutti i rapporti giuridici della ex OMISSIS ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, resa pubblica in data 23 gennaio 2019, che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca, ne ha accertato la responsabilità civile per il decesso di P.P. ritenendo che si fosse verificato a causa della condotta colposa ascritta ai sanitari dell'Ospedale OMISSIS e l'ha condannata, a titolo di risarcimento dei danni conseguentemente patiti dal coniuge superstite, G.B., al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro 180.000,00, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 2. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione e per quanto ancora rileva in questa sede , osservava che a l'effetto preclusivo del giudicato penale quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso si produce nel giudizio civile, sotto il profilo soggettivo, nella coincidenza della parti dei due giudizi, mentre, sotto il profilo oggettivo, vanno diversamente intesi in ambito civile gli elementi costitutivi dell'illecito rappresentati dalla colpa e dal nesso causale, operando per quest'ultimo la regola del più probabile che non b il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato , può, dunque, utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato , ma poi pervenire all'affermazione delle civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale c il Tribunale, con la sentenza gravata, ha fatto quindi erronea applicazione dell' art. 652 c.p.p. e conseguentemente dell' art. 1306 c.c. richiamato in motivazione , potendo la B. agire, in sede civile, nei confronti dell'Azienda USL OMISSIS per il decesso del marito P.P. presso l'Ospedale OMISSIS il 14/08/03, non solo perché l'ASL non era presente nel processo penale, ma anche per la diversa valutazione giuridica che il Giudice civile deve fare in ordine al nesso di causalità tra azione o omissione e danno d sussisteva - alla luce delle risultanze probatorie acquisite agli atti - la responsabilità della ASL convenuta in ragione della condotta colposa, causativa del decesso del P., dei sanitari dell'Ospedale OMISSIS , dovendo, quindi, essere accolta la domanda risarcitoria della B 3. - Resiste con controricorso G.B Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020 artt. 23, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176 del 2020 e D.L. n. 228 del 2021 art. 16 convertito, con modificazioni, nella L. n. 15 del 2022 , con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 4. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, violazione o falsa applicazione degli artt. 652 e 75, commi 2 e 3, c.p.p. e 12 disp. att. c.c. recte disp. sulla legge in generale . La parte ricorrente sostiene, con ampie argomentazioni e citazioni di giurisprudenza, che la Corte territoriale - a fronte del giudicato esterno costituito dal giudicato penale sentenza n. 2660/2009 del Tribunale penale di Lucca di assoluzione, con la formula perché il fatto non sussiste , dei medici dell'Ospedale OMISSIS dal reato di omicidio colposo in danno di P.P. in ragione della mancanza di prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento giudizio penale nel quale la B. si era costituita parte civile - avrebbe errato ad interpretare e applicare le norme anzidette sotto più profili. In primo luogo, il giudice di appello avrebbe errato a ritenere applicabile l' art. 652 c.p.p. confondendone la disciplina con quella, diversa, recata dall' art. 654 c.p.p. , che postula la partecipazione necessaria al giudizio penale di danneggiato e responsabile civile solo in caso di coincidenza soggettiva assoluta tra giudizio penale e civile e, dunque, richiedendo come necessaria la partecipazione al giudizio penale non soltanto della parte civile, ma anche del responsabile civile, là dove, invece, è da reputarsi in forza di un'interpretazione secondo i canoni dell'art. 12 preleggi che la norma renda operante il giudicato assolutorio, quanto all'accertamento dell'insussistenza del fatto, nei confronti del preteso danneggiato-parte civile salvo, quindi, che abbia esercitato l'azione civile nella sede propria, secondo la disciplina dettata dall' art. 75 c.p.p. , anche contro parti diverse da quella assolta in sede penale , come il responsabile civile che a tale giudizio sia rimasto estraneo. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere - a fronte di un giudicato penale assolutorio ex art. 652 c.p.p. che presenti un positivo ed effettivo accertamento circa l'insussistenza del fatto e, quindi, come nel caso di specie, per essere stata, dalla sentenza del Tribunale penale di Viareggio, effettivamente e concretamente esclusa l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del P. - che il giudice civile, là dove il preteso danneggiato non abbia esercitato autonomamente l'azione civile nei termini e nei modi dell' art. 75, comma 2, c.p.p. , possa ricostruire i fatti in modo da prevedere l'esistenza di tale nesso, sia pure sotto una diversa prospettiva come sarebbe, invece, possibile nella ben diversa ipotesi di assoluzione con la formula perché il fatto costituisce reato e, quindi, giungere all'affermazione della responsabilità civile in assenza di quella penale o ad un diverso riparto di responsabilità , giacché, ai fini dell'applicazione del citato art. 652 c.p.p. , si richiede soltanto l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice , senza che possa rilevare la diversità del meccanismo causale o della concezione della colpa tra giudizio penale e giudizio civile. 5. - Con il secondo mezzo avanzato in via subordinata è dedotta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1306, comma 2, e 2055 c.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente reputato, senza peraltro nulla motivare sul punto , che il giudice di primo grado non avesse fatto corretta applicazione dell' art. 1306 c.c. , confondendo, però, l'efficacia diretta del giudicato esterno ex art. 652 c.p.p. con l'efficacia riflessa del giudicato esterno di cui all' art. 1306 c.c. che essa ASL aveva ritualmente eccepito sia in primo, che in secondo grado con i rispettivi atti di costituzione e in sede di precisazione delle conclusioni -, potendo, in quest'ultimo caso e, quindi, proprio in assenza di coincidenza soggettiva tra i soggetti che hanno partecipato al giudizio cui è conseguita la sentenza , il condebitore solidale avvalersi della sentenza favorevole di altro condebitore, salvo che la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non sia fondata su ragioni personali al condebitore in cui confronti è stata resa e non sia intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole . La parte ricorrente deduce, quindi, l'applicabilità nel caso in esame del citato art. 1306 c.c. in ragione del vincolo solidale esistente ai sensi dell' art. 2055 c.c. per l'unicità del fatto dannoso tra struttura ospedaliera e medici dei quali la stessa struttura si avvalga, potendo, dunque, essa Azienda USL OMISSIS trarre vantaggio dal giudicato, formatosi in sede penale, di assoluzione e, quindi, di rigetto della domanda risarcitoria proposta, in quella sede, dalla B. nei confronti dei sanitari dell'Ospedale OMISSIS , salvo che la sentenza penale non sia fondata su ragioni personali dei sanitari-condebitori profilo, questo, che, tuttavia, il giudice di appello non avrebbe affatto indagato. 6. - Evidenti profili di connessione inducono ad uno scrutinio congiunto dei motivi di ricorso, che sviluppano articolate censure solo in parte fondate e che, quindi, devono trovare accoglimento per quanto di ragione. 7. - E' opportuno, anzitutto, rammentare, alla luce del diritto vivente, i principi che governano la materia. 8. - Occorre, quindi, muovere dalla considerazione che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, salvo limitate eccezioni, tra cui proprio quanto previsto dall' art. 652 c.p.p. , ossia l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, ove il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile o sia stato posto in condizione di farlo e sempre che non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell' art. 75, comma 2, c.p.p. Quella di esercitare in sede penale l'azione civile volta alle restituzioni o al risarcimento del danno e', difatti, una scelta rimessa al danneggiato tuttavia, avendo detta azione carattere accessorio rispetto a quella penale e, quindi, un orizzonte più limitato , la parte non può non essere consapevole che tale scelta comporta di subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale Corte Cost., sentenze OMISSIS del 2016, n. 176 del 2019 e n. 182 del 2021 . 9. - Posto, dunque, il principio generale dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, il carattere di eccezione a tale principio che si rinviene in quanto previsto dalla norma dell' art. 652 c.p.p. e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citata disposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessa legge delega tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n. 14770 Cass., 8 marzo 2013, n. 5898 Cass., 29 agosto 2013, n. 19863 Cass., 18 novembre 2014, n. 24475 Cass., 5 aprile 2016, n. 6541 Cass., 22 giugno 2017, n. 15470 Cass., 13 giugno 2018, n. 15392 Cass., 3 luglio 2018, n. 17316 . 10. - Ne consegue, anzitutto, che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione - per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno per tutte, Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768 . 11. - L'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell' art. 530, comma 2, c.p.c. così tra le molte, la citata Cass. n. 19863/2013 cfr. anche Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e Cass., 11 marzo 2016, n. 4764 . 12. - Quanto, poi, al richiesto accertamento dell'insussistenza del fatto - quale ipotesi, tra quelle circoscritte dalla norma di cui all' art. 652 c.p.p. , su cui può intervenire la preclusione del giudicato penale di assoluzione - va precisato così, tra le molte, Cass. n. 19863/2013 e Cass. n. 15392/2018 , citate che per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro fatto principale e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso . Al giudice civile e', dunque, precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto, giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, perché il fatto non costituisce reato tra le tante, Cass., 25 novembre 2021, n. 36638 . 13. - Ne', tantomeno, esplica efficacia vincolante nel giudizio civile la qualificazione che dei fatti accertati abbia dato il giudice penale del resto, la assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesaminare i fatti accertati nel giudizio penale quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale Cass., 15 febbraio 1999 n. 1678 Cass., 20 aprile 2007, n. 9508 Cass., 9 dicembre 2010, n. 24862 Cass., 30 novembre 2015, n. 24342 . Valutazione, questa, che investe la qualificazione giuridica di quei fatti e gli effetti giuridici da essi scaturenti ai fini propri del giudizio civile, in forza, quindi, della disciplina sostanziale che regola il rapporto giuridico dedotto in questo giudizio, ma che non può, tuttavia, porre in discussione come detto la materialità fenomenica dell'accertamento del giudice penale, ricadente sull'accadimento reale che integra il nucleo oggettivo del reato condotta-evento-nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro , prescrivendo l' art. 652 c.p.p. un vincolo che si traduce nella impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale così Cass. n. 4929/2015 , citata . E in tal senso, del resto, depongono i precedenti innanzi richiamati, attinenti rispettivamente a fattispecie in cui a non era stata valutata la rilevanza sul piano disciplinare e civile dei fatti accertati in sede penale Cass. n. 1678/1999 b non era stata valutata in sede civile la medesima condotta sotto l'aspetto di una colpa generica, mentre in sede penale la contestazione, e la valutazione del giudice di quel processo, aveva riguardato unicamente un addebito di colpa specifica la violazione del D.P.R. n. 323 del 1956, art. 6 e quindi esclusivamente sotto tale specifico addebito in sede penale era stato valutato il comportamento e si era giunti alla pronuncia assolutoria Cass. n. 9508/2007 c veniva confermato l'accertamento dei fatti operato in sede penale, reputandosi che l'addebito di colpa esclusiva al pedone per la verificazione del sinistro stradale integrasse la formula assolutoria perché il fatto non sussiste e non quella, adottata dal giudice penale, perché il fatto non costituisce reato Cass. n. 24862/2010 d venivano autonomamente riesaminati in sede civile i fatti storici al fine di riconoscere il titolo di responsabilità ai sensi dell' art. 2051 c.c. Cass. n. 24342/2015 . 14. - Nel perimetro delle rammentate coordinate giuridiche della materia, questa Corte, con orientamento coeso tra le altre, Cass., 16 ottobre 1998, n. 10277 Cass., 27 agosto 2001, n. 11272 Cass., 19 maggio 2003, n. 7765 Cass., 20 gennaio 2005, n. 1218 Cas., 20 settembre 2006, n. 20325 Cass., 21 febbraio 2008, n. 4519 Cass., 21 aprile 2016, n. 8035 Cass., 12 marzo 2019, n. 4929 , ha, quindi, affermato che occorre il concorso di tre condizioni perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che il fatto non sussiste . E' necessario, pertanto, che a la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento b che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo c che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento. Sotto tale ultimo profilo è apprezzabile la differenza tra la disposizione dell' art. 652 c.p.p. e quella dell' art. 654 c.p.p. , che la giurisprudenza di legittimità anche delle Sezioni penali di questa Corte individua nel fatto che nell'ipotesi di cui all'art. 652 è sufficiente che il danneggiato sia stato posto nella condizione di costituirsi parte civile, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 654 è necessario che vi sia stata la costituzione della parte civile così Cass. pen., S.U., 29 maggio 2008-28 ottobre 2008, n. 40049 analogamente, tra le altre, Cass., 2 marzo 2010, n. 4961 . Diversità che, comunque, non dà luogo a disparità di trattamento tra gli effetti di giudicato regolati dalle anzidette disposizioni, in quanto solo il danneggiato dal reato ha la facoltà di scegliere se far valere in sede civile o in sede penale la sua pretesa al risarcimento del danno Cass. n. 1218/2005 , citata . 15. - Occorre, infine, dare rilievo alla differenza che separa la disciplina dettata dall' art. 652 c.p.p. da quanto previsto dall' art. 622 c.p.p. , giacché la prima disposizione può trovare applicazione nel solo caso di giudizio autonomamente instaurato innanzi al giudice civile, dal primo grado, e non anche nel caso, regolato dall' art. 622 c.p.p. , di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la decisione sul risarcimento del danno in quest'ultimo caso, infatti, la sentenza di assoluzione dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale Cass. 24 novembre 1998, n. 11897 Cass., 22 maggio 2006, n. 11936 Cass., 12 giugno 2019, n. 15859 Cass., 15 gennaio 2020, n. 517 . 16. - Operano, dunque, su piani ben distinti i principi, innanzi illustrati, gravitanti nell'orbita della disciplina di cui all' art. 652 c.p.p. e quelli espressi dall'orientamento, ormai consolidato a partire dalla citata Cass. n. 15859/2019 sino alla più recente Cass., 20 gennaio 2022, n. 1754 e che ha trovato il conforto autorevole delle Sezioni Unite penali di questa Corte sentenza n. 22065 del 28 gennaio 2021 , secondo il quale, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena transiatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio ad es. in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, valendo in sede civile il criterio causale del più probabile che non e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica . 17. - Del resto, come in precedenza evidenziato, è frutto di una scelta volontaria della parte danneggiata quella di azionare la pretesa risarcitoria in sede penale, così da subire tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura di quel processo penale e, tra queste, anche quelle derivanti dalla sentenza definitiva di assoluzione che accerti l'insussistenza del fatto condotta, evento e nesso causale con effetti, ex art. 652 c.p.p. , di giudicato extrapenale determinatosi in quella sede secondo le regole proprie del giudizio penale sul fatto-reato . 18. - Accertamento, dunque, ormai cristallizzatosi e che non più essere messo in discussione in sede civile, diversamente da quanto avviene, per l'appunto, nel caso regolato dall' art. 622 c.p.p. , dove la definizione della fase dell'accertamento sulla responsabilità penale lascia comunque ancora aperta quella sulla responsabilità civile, da definirsi dinanzi al giudice della cognizione civile e, come detto, secondo le regole proprie del processo civile. 19. - In questo delineato contesto, l'affermazione di principio - i n materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula perché il fatto non sussiste non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale - che si trae dalla sentenza di questa Corte n. 89035 del 21 aprile 2016, e su cui insistono le difese della controricorrente ma, nello stesso senso, anche le conclusioni scritte del pubblico ministero al fine di ritenere consentito al giudice civile di giungere ad un diverso accertamento della sussistenza del fatto sotto il profilo di un differente apprezzamento del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, non sembra, però, essere foriera di reale contrasto con i principi sopra richiamati ove si abbia riguardo alla complessiva ed effettiva ratio decidendi della medesima pronuncia. In essa, infatti, l'esito di annullamento della sentenza di merito - la quale, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso, ai sensi dell' art. 652 c.p.p. , la responsabilità civile - è imperniato sul duplice rilievo che il giudice territoriale, per un verso, non aveva verificato se dalla sentenza penale risultasse o meno lo specifico accertamento in ordine all'acquisizione del consenso informato al trattamento di cura praticatogli e, per altro verso, non aveva effettuato alcun apprezzamento sulla diligenza e prudenza della condotta tenuta dai medici in riferimento alla procedura di disinfezione della sala operatoria prima di procedere all'intervento, pur avendo la sentenza penale accertato che le lesioni del paziente si erano originate da una infezione ospedaliera . In altri termini, la ratio decidendi di Cass. n. 8035/2016 è in armonia con i principi della materia sopra ricordati, poiché la decisione dà risalto, al tempo stesso, ad un carente apprezzamento di fatti non ricompresi nel giudicato penale e alla mancata diversa valutazione degli effetti giuridici ai fini propri del giudizio civile dei fatti accertati in sede penale. 20. - Ciò premesso, è necessario puntualizzare l'effettiva portata del giudicato esterno invocato dalla A.U.S.L. ricorrente, ossia il giudicato recato dalla sentenza penale del Tribunale di Viareggio depositata l'11 marzo 2010, resa all'esito di dibattimento in giudizio nel quale era costituita come parte civile G.B., e divenuta irrevocabile, per non essere stata oggetto di impugnazione, l'8 giugno 2012, come da attestazione di cancelleria apposta in calce alla stessa pronuncia cfr. sentenza Tribunale di Viareggio, depositata dalla ricorrente, ai sensi dell' art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. , come doc. n. 5 e già ritualmente indicata, nonché riportata in ricorso - pp. 5/11 -, ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. . 21. - Il giudice penale ha assolto, ai sensi dell' art. 530 c.p.p. e con la formula perché il fatto non sussiste , i medici dell'Ospedale OMISSIS , A.C.P., R.B. e C.A., dall'imputazione del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p. , in danno di P.P. soggetto OMISSIS , obeso, con anamnesi di cardiopatia con pregresso infarto miocardico acuto, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa , presso detto Ospedale, in ragione di un quadro di insufficienza respiratoria acuta , veniva trasportato dal 118 e ricoverato il 10 agosto OMISSIS ed ivi decedeva il OMISSIS . 22. - In sintesi, il Tribunale di Viareggio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale e in forza di quanto da essa emerso, ha ritenuto che, nonostante il censurabile comportamento dei medici non conforme alle regole di diligenza, perizia e prudenza a fronte del grave quadro di insufficienza respiratoria del P. , dovesse essere esclusa - sulla base delle condivisibili valutazioni espresse dai consulenti in punto di efficienza causale delle condotte omissive dei medici intervenuti rispetto all'evento morte del paziente valutazioni da compendiarsi nella considerazione per cui, anche laddove si fosse sin dall'inizio intervenuti sul paziente con un trattamento ventilatorio invasivo, non si sarebbe stati in grado - alla luce delle gravi condizioni in cui il P. si presentava già al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso, per una crisi respiratoria acuta in paziente affetto da anni da BPCO complicata da obesità marcata, ipertensione, esiti di infarto - fondatamente di scongiurare l'evento letale - la prova della sussistenza nel caso di specie di un collegamento causale dotato di adeguato rigore scientifico tra la mancata attuazione da parte degli imputati delle terapie doverosamente suggerite dalla migliore scienza ed esperienza e il verificarsi della morte del paziente non apparendo, invero, ad avviso del giudicante, sostenibile - in termini di elevata probabilità scientifica prossima alla certezza - che la morte del paziente secondo lo schema del giudizio controfattuale - sarebbe stata impedita dalle condotte doverose che gli imputati avrebbero secondo perizia dovuto tenere ed in tal senso dovendosi escludere l'esistenza della causalità omissiva . 23. - Dunque, viene in rilievo, nella specie, un giudicato penale di assoluzione - in forza di sentenza penale di primo grado, emessa all'esito di dibattimento e non fatta oggetto di impugnazione - dei medici che intervennero sulla persona di P.P. in occasione del suo ricovero presso l'Ospedale OMISSIS , il quale si fonda su un accertamento in concreto, pieno ed effettivo, circa la insussistenza del nesso causale tra la condotta pur colposa dei sanitari e l'evento morte del paziente. 24. - Si tratta, dunque, di giudicato che, essendosi la B. costituita parte civile nel giudizio penale contro i sanitari, esplica, ai sensi dell' art. 652 c.p.p. , certamente effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti degli imputati assolti, inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di fatto esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio anche, dunque, sull'apprezzamento più rigoroso del nesso di causalità materiale , che è divenuto accertamento ostativo all'accoglimento nel merito della domanda risarcitoria che si fondi sul medesimo fatto . 25. - Tuttavia, l'azione civile proposta in sede civile proposta dalla B. non ha investito la posizione dei sanitari assolti in sede penale, ma è stata intentata nei confronti della A.U.S.L. OMISSIS , ossia della struttura sanitaria l'Ospedale OMISSIS presso la quale fu ricoverato il coniuge e presso la quale operavano i medici assolti in sede penale. 26. - A tal riguardo, il ricorso pone due quesiti a con il primo motivo, se quel giudicato possa avere effetti propri ed immediati, seppur riflessi, anche su parti diverse ossia la struttura sanitaria da quelle che abbiano partecipato al giudizio penale medici imputati assolti e danneggiato parte civile b con il secondo motivo proposto in via subordinata -, se possa operare comunque l'effetto favorevole del giudicato previsto dall' art. 1306, comma 2, c.c. , in ragione del rapporto obbligatorio solidale tra la struttura sanitaria e i medici assolti in sede penale in essa operanti. La risposta è negativa quanto al primo quesito, mentre è positiva in relazione al secondo quesito. Queste di seguito illustrate, le ragioni. 27. - Occorre, in premessa, chiarire i contorni della fattispecie rilevante ai fini del giudizio, perché su di essa va calibrata la risposta in diritto, in consonanza con la funzione nomofilattica affidata a questa Corte di legittimità, che non vive di astrattismi, ma guarda necessariamente all'oggetto della lite, siccome volta a dare vita ad un principio di diritto legato all'orizzonte di attesa della fattispecie concreta Cass., S.U., 22 maggio 2018, n. 12564 . 28. - La Corte territoriale, con la sentenza impugnata cfr. sintesi al p. 2 dei Fatti di causa , nonché pp. 3-5 della sentenza di appello , ha ritenuto - in ragione della diversità delle parti che avevano partecipato al giudizio penale in cui era assente I'A.U.S.L. OMISSIS e del differente criterio di valutazione in sede civile del nesso di causalità materiale ossia del criterio probatorio del più probabile che non - di poter operare, in sede civile, un diverso apprezzamento, rispetto a quanto accertato in sede penale, del nesso causale tra le condotte colpose del personale medico dell'Ospedale OMISSIS e l'evento morte di P.P., reputando, quindi, responsabile la stessa struttura sanitaria del decesso del paziente in ragione della responsabilità del personale medico dell'Ospedale OMISSIS . 29. - Secondo quanto accertato in sede civile, nella specie viene, quindi, in rilievo una responsabilità per danni da attività medico-chirurgica che si fonda unicamente sull'erroneo operato del personale medico ausiliario della struttura sanitaria e non su profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, affatto esclusi. 30. - Il titolo della responsabilità va, dunque, ravvisato, nel caso in esame, non già nell' art. 1218 c.c. , bensì nell' art. 1228 c.c. , che configura pur sempre una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per fatto proprio e non per fatto altrui, fondata sui fatti dolosi o colposi degli ausiliari, la quale trova giustificazione nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale Cass., 11 novembre 2019, n. 28987 Cass., 20 ottobre 2021, n. 29001 Cass., 14 marzo 2022, n. 8116 . 31. - Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula, pertanto, l'accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, ossia un illecito colpevole dell'autore immediato del fatto così Cass., 24 maggio 2006, OMISSIS 362 , in assenza del quale non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente debitore nei confronti del paziente cfr. anche Cass., 8 maggio 2001, n. 6386 . 32. - E in relazione a siffatto accertamento, avuto riguardo proprio al nucleo oggettivo dell'illecito contrattuale ascrivibile alla struttura sanitaria, giova rammentare che il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari è tema di prova che deve essere soddisfatto dal creditore-danneggiato per tutte, Cass., 26 luglio 2017, n. 18392 . 33. - E', inoltre, principio affatto consolidato che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c. , è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte attive e/o omissive nella produzione del danno, ma anche allorquando come nella specie uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno Cass., 13 agosto 1980, n. 4926 Cass., 18 marzo 2005, n. 5024 . 34. - L'imputabilità dell'unico danno a più soggetti e', quindi, condizione necessaria e sufficiente perché possa ravvisarsi la solidarietà nel debito, sia di fonte contrattuale art. 1298 c.c. , sia di fonte extracontrattuale art. 2055 c.c. , non rilevando la diversità dei titoli che possono pure concorrere tra loro , ma venendo in rilievo i principi che regolano l'imputazione oggettiva dell'evento dannoso, dei quali l' art. 2055 c.c. , costituisce un'esplicitazione tra le altre Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987 Cass., 22 luglio 2005, n. 15431 Cass., 9 novembre 2006, n. 23918 Cass., 30 marzo 2010, n. 7618 Cass. n. 28987/2019 , citata . 35. - Alla luce di quanto evidenziato, ne consegue che, nella fattispecie in esame, l'assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio penale e quelle del giudizio civile di danno non è dirimente - sotto il profilo di cui appresso si dirà - per escludere l'efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione dei medici ausiliari dell'Ospedale OMISSIS in favore di quest'ultima struttura sanitaria. 36. - Invero, la richiesta coincidenza soggettiva risponde al principio - di recente ri affermato da questa Corte Cass., 9 luglio 2019, n. 18325 Cass., 9 luglio 2020, n. 14481 Cass., 26 aprile 2022, n. 12969 - secondo cui l'efficacia riflessa del giudicato costituisce pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente. 37. - Tuttavia, non è in discussione che, in riferimento alla posizione del terzo, i limiti soggettivi di efficacia del giudicato restano disciplinati dalle norme positive e, tra queste, va annoverata la norma dell' art. 1306 c.c. , la quale, in ambito di solidarietà passiva, comporta che il giudicato intervenuto fra il creditore e uno dei debitori solidali non ha effetto contro gli altri debitori comma 1 , mentre g li altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore . In altri termini, in forza dell' art. 1306 c.c. la presenza della solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo così Cass. n. 18325/2019 . 38. - A tal fine, perché possa operare la fattispecie di cui all' art. 1306, comma 2, c.c. , occorre anzitutto che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, potendo opporre il giudicato favorevole al creditore solo gli altri condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio tra le tante, Cass., 9 gennaio 2019, n. 303 . 39. - E', altresì, necessario non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del condebitore, ma, altresì, che gli altri condebitori non partecipi di quel giudizio abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906 . 40. - In forza di tali ulteriori premesse, ne consegue che, nel caso di specie, l'operatività dell' art. 1306, comma 2, c.c. è ravvisabile in ragione del concorso di tutte le richiamate condizioni, sostanziali e processuali. 41. - In primo luogo, sotto il profilo sostanziale, essendo unico il fatto dannoso imputabile a tutti i condebitori struttura sanitaria e personale medico ausiliario e risultando il fatto colpevole dei medici elemento costitutivo, ai sensi dell' art. 1228 c.c. , della responsabilità della struttura stessa, il giudicato che escluda l'illecito colpevole degli ausiliari potrà essere opposto, per escludere la propria responsabilità civile, dal condebitore-struttura sanitaria che non abbia partecipato al giudizio in cui lo stesso giudicato si è formato al creditore-danneggiato. 42. - E un tale giudicato ben potrà essere costituito dal quello assolutorio reso dal giudice penale che, come nella specie, abbia escluso la responsabilità del personale medico in ragione dell'accertamento, effettivo, sull'insussistenza dell'elemento oggettivo del fatto-reato, rappresentato dal nesso di materiale tra condotta pur colposa dei medici stessi ed evento morte del paziente giudicato, come tale, suscettibile di spiegare, quanto all'accertamento ostativo di un diverso apprezzamento fattuale, piena efficacia extrapenale, ex art. 652 c.p.p. , nel giudizio civile promosso dal creditore-danneggiato già costituitosi parte civile nel processo penale contro l'altro debitore solidale struttura sanitaria per sentirne dichiarata la responsabilità sul presupposto degli stessi fatti oggetto del definito giudizio penale. 43. - Ne', sempre sotto il profilo in esame, è dato apprezzare, in quel giudicato penale assolutorio, ragioni personali dei medici-condebitori che possano paralizzare per l'altro condebitore-struttura sanitaria l'efficacia favorevole del giudicato ai sensi del comma 2 dell' art. 1306 c.c. , giacché, come detto, lo stesso è incentrato unicamente sull'accertamento del fatto oggettivo, nella sua realtà fenomenica. 44. - Quanto, poi, al profilo processuale, posto che è pacifico che la A.U.S.L. OMISSIS non ha partecipato al processo penale in cui il giudicato assolutorio si è formato, risulta ex actis cfr. produzione documentale ex art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4, come docc. dal n. 5 al n. 8, già ritualmente indicata, nonché riportata in ricorso - pp. 31 e 32 -, ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. che la stessa A.U.S.L. ha eccepito l'opponibilità nei confronti dell'attrice di quel giudicato, siccome favorevole ex art. 1306, comma 2, c.c. , sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, mantenendo ferma l'eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni e in tutto il grado di appello. 45. - Il principio di diritto che va enunciato è il seguente Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull' art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato o sia stata messo in condizione di parteciparvi soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile - che abbia assolto i medici con la formula perché il fatto non sussiste , in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell' art. 652 c.p.p. , piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell' art. 1306, comma 2, c.c. , dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata . 46. - Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'enunciato principio di diritto, i motivi di ricorso devono, pertanto, trovare accoglimento per quanto di ragione ossia, eccezion fatta per la doglianza, proposta con il primo motivo di ricorso, che predica il superamento tout court del principio di coincidenza necessaria tra parti del giudizio penale e quelle del giudizio civile, quale condizione per l'applicazione dell' art. 652 c.p.c. 47. - Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito della causa ai sensi dell' art. 384, comma 2, c.p.c. , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in ragione della fondatezza, nei termini innanzi evidenziati, dell'eccezione di giudicato favorevole proposta dalla A.U.S.L. ricorrente ex art. 1306, comma 2, c.c. , la quale comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da G.B 48. - L'esito altalenante dei giudizi di merito e la rilevanza delle questioni trattate consente la compensazione integrale delle spese processuali dell'intero giudizio. PQM accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da G.B. nei confronti della Azienda U.S.L. OMISSIS , compensando integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.