Unione civile: sì all’adozione della figlia da parte dalla madre non biologica

Riconosciuto il diritto di adozione del figlio ottenuto con la procreazione eterologa da donatore da parte del coniuge unito civilmente a quello biologico. Il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna accoglie l’istanza e dispone il procedersi ai sensi dell’art. 44, lett. d , l. n. 184/83 come modificata dalla l. 149/01 . Dispone altresì l’assunzione del cognome dell’adottante e l’anteposizione dello stesso a quello dell’adottando.

Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna accoglie l' istanza di adozione da parte del coniuge unito civilmente alla madre biologica della figlia ottenuta con procreazione eterologa da donatore . La coppia in questione, unita civilmente , ricorreva alla procreazione eterologa nell'anno 2018 con esito favorevole. Ferma la positiva relazione dei servizi sociali circa l'identificazione di entrambe le donne come madri da parte della minore e il pieno consenso della madre biologica, l'unita civilmente alla stessa ha manifestato volontà di procedersi all'adozione dando ufficialità a un legame madre-figlia già instauratasi da tempo, con richiesta di anteporre altresì il proprio cognome a quello del minore adottando. L'opportunità di procedersi ai sensi dell'art. 44, lett. d , l. 184/1983 nei casi di impossibilità di diritto ad un affidamento preadottivo anche per minori non in stato di abbandono, ma relativamente ai quali sussiste un interesse al riconoscimento di un rapporto genitoriale esistente solo di fatto , era già stata avallata dalla Cass. Civ., sez. 1, 26 maggio 2016, n. 12962 , così come dalla Corte Cost., 7 ottobre 1999, n. 383 , che ha posto in primo piano l'effettiva realizzazione dell'interesse del minore. Il Tribunale precisa, a tal proposito, che la relazione omoaffettiva tra due persone che condividono un unico progetto di vita e aspirazioni per il futuro costituisce a tutti gli effetti una famiglia . Con riferimento al cognome , il cui diritto ha rilevanza costituzionale, l'aggiunta di quello dell'adottante a quello dell'adottando non è stata ritenuta preclusa dall' art. 299 c.c. in relazione al diritto della minore a un nome che la identifichi con la propria famiglia. Il Tribunale accoglie dunque le richieste della coppia.

Presidente/Relatore Filocamo Fatto e diritto Letta l'istanza presentata dalla sig.ra omissis nata a omissis e residente a omissis in Via omissis al fine di adottare ai sensi dell' art. 44 lett. b l. 184/83 la minore omissis nata a omissis in data omissis figlia naturale del coniuge dell'istante omissis nata a omissis , residente a omissis in omissis sentita l'istante, la quale ha confermato la volontà di adottare la minore, rappresentando che adempie già quotidianamente, di fatto, alle funzioni di madre della piccola acquisito il consenso della madre biologica, la Sig.ra omissis rilevato che - Le signore omissis e omissis iniziavano una relazione nel 2011 e dopo otto anni di convivenza stabile si univano civilmente il giorno omissis - Entrambe condividevano un progetto di famiglia che includesse la genitorialità e decidevano quindi di intraprendere la strada della procreazione eterologa da donatore. Dopo un solo tentativo, la sig.ra omissis rimaneva incinta e il omissis nasceva la piccola - Dalla relazione dei servizi sociali cfr. vedi relazione servizi sociali del 19/4/2021 emerge che la minore vive in un clima sereno e identifica perfettamente entrambe le ricorrenti come madri, coinvolgendole nel gioco e corrispondendo con fiducia le considerazioni e spiegazioni della sig.ra omissis - In sede di udienza, la Sig.ra omissis ha ribadito la sua volontà di procedere all'adozione di omissis soddisfacendo tutti i suoi bisogni dal punto di vista educativo, affettivo ed economico ed avendo già, di fatto, instaurato una relazione madre-figlia circa il cognome, ha esternato il desiderio di anteporre il proprio a quello attuale della bambina cfr. verbale di udienza del 30/9/2021 , anche la madre biologica si dichiara concorde nell'anteporre il cognome della coniuge al proprio Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio rileva come la richiesta di adozione avanzata dalla istante possa essere accolta. È infatti ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che la richiesta di adozione ex art 44 l. n. 184/1983 lett. d fa riferimento alla possibilità di adozione in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, da interpretarsi non già, restrittivamente, come impossibilità di fatto , bensì come impossibilità di diritto , così da comprendere anche minori non in stato di abbandono relativamente ai quali sia nato l'interesse al riconoscimento di rapporti di genitorialità sussiste, in questo caso, l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962 . È opportuno rammentare che l'interpretazione qui in esame risulta avallata non solo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12962 del 2016 , ma anche da Corte Cost., 7 ottobre 1999, n. 383 , secondo cui la ratio dell'effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l'adozione per constatata impossibilità di affidamento preadottivo anche quando i minori non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili . Alla luce di quanto sin qui osservato, ove le indagini sulla effettiva situazione familiare diano esito positivo sul fatto che l'adozione risponda all'interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati, deve riconoscersi la possibilità di accedere alla adozione, come disciplinata dall' art. 44 lett. d , l. 184/83 anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli articolo Cost. e art 8 CEDU . Va rimarcato che la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una famiglia , luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore omoaffettività possa costituire ostacolo formale. Circa il cognome, quest'ultimo è una parte essenziale ed irrinunciabile della personalità e, quindi, per tale ragione, gode di tutela di rilievo costituzionale, in quanto costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale, essendo riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto. Pertanto, l'assunzione da parte della minore del cognome dell'adottante, in aggiunta al proprio, non è preclusa dall' art. 299 c.c. , in relazione al diritto della minore ad un nome che la identifichi con la propria famiglia, che nella specie è quella in cui vive con la madre e l'odierna istante. Il Collegio ritiene, dunque, che la presente adozione risponda pienamente al superiore interesse del minore, consentendogli di godere della continuità affettiva, educativa ed emotiva di una famiglia solida e stabile, nella quale la stessa ha potuto costruire la propria identità. P.Q.M. visto l' art. 44 lett. d , l. 184/83 come modificata dalla Legge 149/0 1 su conforme parere del P.M.M. dispone farsi luogo all'adozione della minore omissis nata a omissis il omissis da parte di omissis residente a omissis in via omissis e dispone che la minore assuma il cognome omissis anteponendolo al proprio, divenendo così da omissis . Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.