Secondo i Giudici, già la somma in ballo permette di concludere che le condizioni economiche del condannato non sono tali da consentire di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento delle parti civili.
L’ammissione al gratuito patrocinio, da un lato, e il quantum del risarcimento da versare alla persona offesa costituitasi parte civile, dall’altro, rendono illogica la decisione con cui i giudici di merito legano la sospensione condizionale della pena all’esborso economico del condannato in favore della parte civile. Concordi i Giudici di merito sia in primo che in secondo grado, difatti, l’uomo sotto processo viene condannato per truffa. In appello, inoltre, viene ribadito che «la sospensione condizionale della pena» è subordinata al «pagamento», da parte del condannato, «delle somme – 20mila euro – liquidate a titolo di risarcimento in favore delle parti civili». Proprio su quest’ultimo passaggio è centrato il ricorso in Cassazione proposto dal legale che rappresenta l’uomo. In sostanza, l’avvocato lamenta l’omessa valutazione delle «condizioni economiche» del suo cliente, e aggiunge che così «la condizione posta, considerato anche che il danno è stato quantificato in modo sproporzionato rispetto alle effettive capacità economiche» dell’uomo, gli impedisce, di fatto, di «usufruire del beneficio concesso» e di «sottrarsi così alle conseguenze negative che gli deriverebbero dal contatto con l’ambiente deleterio e pericoloso del carcere». Per i magistrati di Cassazione è palese l’errore compiuto in Appello, poiché il condannato «è stato ammesso al gratuito patrocinio» e «il giudice di merito era tenuto a valutare in concreto le condizioni economiche dell’uomo e a dare conto delle ragioni su cui aveva poggiato la conclusione circa l’effettiva possibilità dell’uomo di risarcire il danno» alle parti civili. Invece, «la sola circostanza che il condannato è stato ammesso al gratuito patrocinio, d’altro canto, considerato anche che la somma da risarcire è pari a 20mila euro, cioè a quasi due annualità del reddito massimo che costituisce il limite all’ammissione al gratuito patrocinio, è da sola sufficiente a concludere nel senso che le sue condizioni economiche non sono tali da consentire di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento delle parti civili». In conclusione, piccola vittoria per il condannato, che può considerare conquistata la sospensione condizionale della pena.
Presidente De Santis – Relatore Monaco Ritenuto in fatto La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 29/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO il 19/2/2019 nei confronti di B.V. in relazione al reato di truffa di cui agli articolo 81 e 640 c.p. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articolo 163 e 165 c.p. con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento in favore delle parti civili delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. 2. In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 27 maggio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. Rubano, insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo sul punto, avrebbe erroneamente applicato gli articolo 163 e 165 c.p. in quanto avrebbe del tutto omesso di valutare e motivare in ordine alle condizioni economiche dell'imputato così che la condizione posta, considerato anche che lo stesso danno sarebbe stato quantificato in modo sproporzionato rispetto alle effettive capacità economiche del ricorrente, impedirebbe di fatto allo stesso di usufruire del beneficio concesso e di sottrarsi così alle conseguenze negative che gli deriverebbero dal contatto con l'ambiente deleterio e pericoloso del carcere . La doglianza è fondata. 1.1. Come di recente evidenziato da questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi, quale una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione cfr. Sez. 5, numero 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407 - 01 1.2. Nel caso di specie, nel quale risulta che il ricorrente era ammesso al gratuito patrocinio, il giudice di merito, a prescindere dall'esistenza o meno di ulteriori allegazioni sul punto, era tenuto a valutare in concreto le condizioni economiche dell'imputato e a dare conto delle ragioni sulle quali aveva fondato la conclusione circa l'effettiva possibilità dello stesso di risarcire il danno. La sola circostanza che il ricorrente fosse ammesso al gratuito patrocinio, d'altro canto, considerato che la somma da risarcire è pari a 20.000,00, cioè a quasi a due annualità del reddito massimo che costituisce il limite all'ammissione al gratuito patrocinio, era da sola sufficiente a concludere nel senso che le condizioni economiche dell'imputato non fossero tali da consentire di subordinare la pena alla sospensione condizionale della pena stessa. Ragione questa per la quale, in conclusione, la sentenza impugnata, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e la conseguente statuizione sul punto deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che elimina.