Le aggressioni dell’ex sono qualificabili come stalking o maltrattamenti in famiglia?

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’articolo 612-bis, comma 1, c.p., è configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori articolo 612-bis, comma 1, c.p. in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare o a questa assimilata , ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale.

La Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, rideterminava la pena inflitta all'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia articolo 572 c.p. e minaccia. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per l'errata qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie dello stalkingex articolo 612-bis c.p Dalla ricostruzione dei fatti, emerge che le condotte contestate si erano verificate dopo la sentenza di divorzio ma la Corte territoriale aveva richiamato l'indirizzo giurisprudenziale che configura il reato di maltrattamenti in famiglia anche dopo la separazione e il divorzio in ragione della sussistenza di un vincolo familiare di fatto dovuto alla necessità comune dei genitori di gestire ed educare i figli minori. Nella vicenda in esame tale affermazione risulta però apodittica in quanto la comune responsabilità genitoriale è stata solo occasione delle sistematiche condotte aggressive del ricorrente ai danni dell'ex moglie. La Suprema Corte richiama infatti il principio secondo cui «in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori articolo 612-bis c.p. , salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'articolo 612-bis, comma 1, c.p. – che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori prevista dall'articolo 612-bis, comma 1, c.p. in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare o a questa assimilata , ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale» v. Cass. penumero , sez. VI, numero 30704 del 19/05/2016 . Per questi motivi, le condotte contestate al ricorrente devono essere ricondotte all'ipotesi di cui all'articolo 612-bis c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello.

Presidente Petruzzellis – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato P.G. avverso la sentenza emessa in data 2 dicembre 2020 dal Tribunale di Biella, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta all'imputato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi a articolo 572 c.p., comma 1 e 2 , b articolo 582,585,576 c.p., comma 1 e numero 2 e c articolo 612 cpv., articolo 61 c.p. numero 2 . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce 2.1. Con il primo motivo, inosservanza dell'articolo 572 c.p. per errata qualificazione del fatto in assenza della necessaria abitualità della condotta, in ordine alla quale la Corte non ha motivato, versandosi piuttosto nell'ipotesi di cui all'articolo 612-bis c.p 2.2. Con il secondo motivo, mancanza della motivazione in relazione alla dedotta assenza di regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile versandosi piuttosto in un rapporto conflittuale reciproco. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'articolo 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, numero 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, numero 176. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Le condotte oggetto di imputazione sub capo a sono pacificamente ascritte ad un periodo successivo alla intervenuta sentenza di divorzio 23/7/2019 , a partire dall'episodio minaccioso verificatosi il 22.3.2020 v. sentenza di primo grado, pg. 5 e ss. . La sentenza impugnata rileva correttamente che l'appello non ha posto in discussione la sussistenza delle condotte imputate al ricorrente per poi, in conformità alla prima decisione, richiamare l'orientamento di legittimità espresso da Sez. 6 numero 27986/2018 e numero 25498/2017 per giustificare la qualificazione giuridica ai sensi dell'articolo 572 c.p. anche dopo la separazione ed il divorzio, in ragione della necessità di gestione ed educazione in comune del figlio - cui alcuni degli episodi sono collegati - tale da generare un vincolo familiare di fatto. 3. Ritiene questo Collegio di dover aderire al diverso e, ultimamente più volte ribadito, orientamento secondo il quale in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori articolo 612-bis, c.p. , salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'articolo 612-bis, comma 1, c.p. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori prevista dall'articolo 612-bis, comma 2, c.p. in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare o a questa assimilata , ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale Sez. 6, numero 30704 del 19/05/2016, D'A., Rv. 267942 . Tale orientamento si pone nel solco di una precedente linea interpretativa che aveva già condivisibilmente affermato - in relazione ad una condotta tenuta dall'imputato nel periodo successivo al divorzio - che nel reato di maltrattamenti in famiglia, quando la condotta è in danno del coniuge, la permanenza cessa allorché interviene il divorzio cui non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche Sez. 6, numero 50333 del 12/06/2013, Rv. 258644 . 4. Nella specie, la sentenza ha affermato del tutto apoditticamente la perdurante esistenza di un rapporto familiare di fatto tra gli ex coniugi a giustificazione dell'inquadramento giuridico della fattispecie, facendo leva sulla comune responsabilità genitoriale il cui esercizio - invece - ha costituito, talvolta, solo occasione delle sistematiche condotte aggressive del ricorrente ai danni della ex moglie. 5. Ritiene la Corte che le condotte in esame debbano essere pertanto qualificate - in ragione della cessazione del vincolo matrimoniale e della correlata convivenza - nell'ambito della diversa ipotesi di cui all'articolo 612-bis c.p., in relazione al quale la stessa difesa ha sollecitato la riqualificazione. 6. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, dichiarandosi definitivo l'accertamento di responsabilità. P.Q.M. Qualificati i fatti contestati al capo A ai sensi dell'articolo 612-bis c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità.