Scappa via con lo smartphone che si è fatto prestare per fare una telefonata: condannato per furto

Riconosciuta dai Giudici anche l’aggravante della destrezza. Respinta la tesi difensiva, mirata a ridimensionare l’episodio e a presentare la condotta incriminata come mera appropriazione indebita.

Scappare via portando con sé lo smartphone che ci si è fatti prestare sostenendo di dover fare una telefonata vale una condanna per furto. Impossibile ridimensionare la condotta e catalogarla come mera appropriazione indebita. Ricostruito l'episodio, verificatosi in provincia di Como, i giudici di merito condannano l'uomo sotto processo, ritenendolo colpevole, sia in primo che in secondo grado, di « furto aggravato di uno smartphone », sottratto a un uomo. Concordi i giudici di merito anche sulla pena, fissata in sei mesi di reclusione e 100 euro di multa. Inequivocabili, secondo i giudici, i dettagli della vicenda. Nello specifico, si è accertato che nel dicembre del 2016 l'uomo sotto processo «si era avvicinato in bicicletta a un uomo, chiedendo in prestito un telefono per fare una telefonata . Effettuata una prima telefonata in disparte, aveva restituito il telefono al legittimo proprietario, per poi richiederlo nuovamente, ma, questa volta, si era allontanato repentinamente senza più fare ritorno» e portando con sé lo smartphone. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l'uomo sotto processo sostiene sia illogico addebitare al suo cliente il reato di furto commesso con destrezza . Ciò perché non si è concretizzata, nell'episodio preso in esame, «la condotta tipica dello spossessamento del telefono contro la volontà della persona offesa, in quanto l'uomo sotto processo aveva già la disponibilità del telefono, spontaneamente consegnatogli dalla persona offesa», osserva il legale. Per i Giudici di terzo grado, invece, non vi sono dubbi, e va confermata la condanna per furto emessa in Appello. In sostanza, «configura il delitto di furto l'appropriarsi», come nella vicenda presa in esame, «di un telefono consegnato al solo scopo di far effettuare una telefonata, in quanto ciò non conferisce al detentore del bene quell'effettivo potere di autonoma disponibilità, che è invece presupposto necessario della appropriazione indebita», chiariscono dalla Cassazione. Inoltre, per quanto concerne l' aggravante della destrezza in caso di furto, essa sussiste «qualora il ladro abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo». Pertanto, per la circostanza aggravante della destrezza « non é necessario l' uso di un' eccezionale abilità , essendo sufficiente che il ladro approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva e soggettiva favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché tale condotta è di per sé indicativa di quella più intensa pericolosità criminale che costituisce la ragione giustificatrice dell'aggravante».

Presidente Di Salvo – Relatore Cirese Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14.4.20211 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Como in data 9 gennaio 2019 aveva dichiarato E.F. responsabile del reato di furto aggravato di uno smartphone ai danni di L.A. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva ed all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Il fatto come ricostruito nelle sentenze di merito è il seguente In data omissis , in … , E.F. si era avvicinato in bicicletta a L.A. ed al suo gruppo di amici chiedendo in prestito un telefono per fare una telefonata. Effettuata una prima telefonata in disparte, aveva restituito il telefono al proprietario per poi richiederlo nuovamente, questa volta allontanandosi repentinamente senza più fare ritorno. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato norme di legge penali. Rileva che nella specie è stato commesso un errori in iudicando non integrando la condotta posta in essere dall'E. il reato di cui all'articolo 624 e 625 numero 4 cod. pena atteso che non ricorre nella specie la condotta tipica dello spossessamento del telefono contro la volontà della persona offesa in quanto l'E. aveva già la disponibilità del telefono spontaneamente consegnatogli dalla persona offesa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1.1. Il motivo è infondato. Ed invero secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Sez. U, numero 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 . Perché sussista la circostanza aggravante in parola non è necessario l'uso di un'eccezionale abilità, essendo sufficiente che l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva e soggettiva favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché tale condotta è di per sé indicativa di quella più intensa pericolosità criminale che costituisce la ragione giustificatrice dell'aggravante. Configura, quindi, il delitto di furto/come contestato appropriarsi, come nel caso in esame, di un telefono consegnato al solo scopo di far effettuare una telefonata, in quanto ciò non conferisce al detentore del bene quell'effettivo potere di autonoma disponibilità, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all' articolo 646 c.p. . Ne deriva che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi dianzi esposti nel sussumerde il fatto nella fattispecie di reato contestata. Per le considerazioni svolte il ricorso, va rigettato con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.