I ripetuti tradimenti di lei, portano lui a chiedere la separazione: addebito (e conseguente assegno di mantenimento) in bilico

Confermato, per ora, l’assegno da capogiro per l’ex moglie di un noto stilista e imprenditore, nonostante l’infedeltà della donna. La tolleranza di lui ha infatti portato i giudici di merito ad escludere che tale infedeltà sia stata la causa che abbia portato al fallimento del matrimonio. Ma la Cassazione chiede di procedere ad un nuovo esame sul punto.

Il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso del figlio minore e riconoscimento di un assegno mensile di 20mila euro per la moglie e di 500 euro per il figlio. In sede di appello, la donna otteneva l'incremento dell'assegno di mantenimento per sé 60mila euro e per il figlio 5mila . La Corte d'appello riteneva peraltro infondata la domanda di addebito della separazione all'ex moglie per difetto di prova del nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà da parte della donna e il fallimento dell'unione. Il tradimento era infatti stato tollerato dall'ex marito, circostanza che aveva portato i giudici di merito a ritenere che tali comportamenti non erano stati ritenuti tali da impedire la prosecuzione della convivenza, nonostante i tradimenti si fossero anche ripetuti nel tempo. L'uomo ha impugnato la pronuncia in Cassazione. Risulta fondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta il rigetto della domanda di addebito della separazione all'ex moglie. La Corte ricorda che «la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza». Tale principio trova applicazione anche in riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l'addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l'infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti. In punto di onere della prova dunque «grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà». Precisa inoltre la Corte che la prova della tolleranza da parte di un coniuge è irrilevanti ai fini dell'addebito della separazione, non potendosi configurare una sorta di «“esimente oggettiva”, idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento o l'ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell'ambito di una più ampia valutazione». Deve dunque escludersi, nella vicenda in esame, che la tolleranza manifestata dal ricorrente nei confronti dell'infedeltà dell'ex moglie anni prima della domanda di separazione fosse dovuta ad un «temporaneo appannamento del vincolo affettivo tra i coniugi, e superato da una piena e completa ripresa dei rapporti tra gli stessi, nuovamente deterioratisi in epoca successiva per altre ragioni». Il ricorrente aveva infatti allegato la sussistenza di altre successive relazioni extraconiugali da parte della consorte, lasciando in tal modo intendere che la sua iniziale tolleranza era con il tempo venuta meno, fino a giungere appunto alla domanda di separazione. L'accoglimento del motivo di ricorso attinente all'addebito della separazione non travolge però le determinazioni relative al mantenimento riconosciuto alla donna. «Se è vero, infatti, che, ai sensi dell'articolo 156, primo comma, cod. civ., l'esclusione dell'addebito costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'assegno, è anche vero, però, che nel caso in cui la predetta statuizione dovesse trovare conferma a conclusione del giudizio di rinvio, la questione posta con il secondo motivo diverrebbe nuovamente rilevante, sicché non può escludersi l'interesse delle parti all'esame della stessa, il cui esito resta tuttavia condizionato a quello del riesame della domanda di addebito». Ad ogni modo, l'assegno a favore dell'ex moglie risulta correttamente quantificato dai giudici di merito che hanno analizzato la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri. La sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione.  

Presidente Genovese – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Il Tribunale di Firenze, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 2 dicembre 2015, la separazione personale dei coniugi F.F. ed G.I., con sentenza definitiva del 12 dicembre 2018 dichiarò inammissibile la domanda di addebito proposta dal F., dispose l'affidamento condiviso del figlio minore Fr. ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disciplinò la frequentazione dello stesso da parte del padre, revocò l'assegnazione della casa familiare alla donna e pose a carico dell'uomo l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 20.000,00 ed al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 500,00, nonché mediante la sopportazione del 100% delle spese straordinarie necessarie per il minore. 2. L'impugnazione proposta dalla G. è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 5 maggio 2020 ha accolto parzialmente anche l'appello incidentale proposto dal F., rideterminando l'assegno dovuto per il mantenimento della donna in Euro 60.000,00 mensili e quello dovuto per il mantenimento del figlio in Euro 5.000,00 con decorrenza dalla domanda giudiziale, Euro 6.000,00 dal mese di omissis , Euro 7.000,00 dal mese di omissis , Euro 8.000,00 fino al mese di omissis , Euro 17.000,00 dal mese di omissis , Euro 18.000,00 dal mese di omissis ed Euro 19.000,00 dal mese di omissis , da rivalutarsi secondo gl'indici statistici inglesi con decorrenza dal mese di omissis . A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto rilevato l'ammissibilità della domanda di addebito della separazione, osservando che la stessa, proponibile per la prima volta con la memoria integrativa depositata all'esito dell'udienza presidenziale, non richiede la contestuale allegazione dei fatti e dei motivi di diritto, che può aver luogo nella prima memoria di cui allo articolo 183 c.p.c Ha ritenuto peraltro infondata la domanda, per difetto di prova del nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e il fallimento dell'unione, rilevando che l'accettazione da parte del F. dei comportamenti tenuti dalla G. in contrasto con il predetto dovere consentiva di escludere che egli li avesse ritenuti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, impedendo pertanto d'individuare la causa di tale intollerabilità in analoghi comportamenti successivi. La Corte ha poi escluso l'opportunità della modificazione delle modalità di frequentazione tra il F. ed il figlio, ormai prossimo alla maggiore età, reputando invece necessaria, indipendentemente dal compimento di approfondimenti istruttori, la modifica dei provvedimenti di carattere economico. Ha rilevato infatti che, mentre i redditi della G. consistevano quasi esclusivamente nell'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge, ed il suo patrimonio immobiliare era stato valutato in Euro 4.040.609,00, i redditi del F. erano risultati pari ad Euro 6.738.484,00 nell'anno 2015, Euro 5.230.876,00 nell'anno 2014, Euro 4.088.876,00 nell'anno 2013 ed Euro 1.438.366,00 nell'anno 2012. Pur affermando che il tenore di vita da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dev'essere commisurato alle potenzialità economiche dei coniugi, ha escluso che esso debba corrispondere alla capacità di spesa familiare, osservando che, oltre un certo limite, l'utilizzazione del predetto criterio comporterebbe l'attribuzione al coniuge richiedente di una capacità di risparmio, contrastante con la finalità del contributo in questione, volto a consentire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Precisato che la predetta considerazione vale anche per il figlio, la Corte ha rilevato da un lato che quest'ultimo viveva sostanzialmente con la madre, dall'altro che il padre si era accollato integralmente le spese straordinarie, concludendo che l'assegno era volto esclusivamente a far fronte a quelle ordinarie, ovverosia a quelle di vitto, alloggio e vestiario ha pertanto distinto tra il periodo anteriore al trasferimento del minore a omissis con la madre, in cui non vi erano state spese di alloggio, e quello successivo, relativamente al quale la madre aveva dimostrato di aver corrisposto un canone di locazione pari a circa Euro 9.000,00 circa, determinando l'importo dell'assegno in misura via via maggiore, in relazione alle crescenti esigenze del minore. Quanto all'assegno dovuto per il mantenimento della G., premesso che la stessa non doveva far fronte a spese di alloggio, vivendo con il figlio, ha rideterminato l'importo del contributo dovuto dal F., individuandone la decorrenza, in assenza di diverse indicazioni e della proposizione di specifiche censure da parte dell'appellante, nella data della domanda, conformemente al principio secondo cui la durata del giudizio non può danneggiare la parte vittoriosa. 3. Avverso la predetta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. La G. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in tre motivi ed anch'esso illustrato con memoria, cui il F. ha resistito a sua volta con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 143 c.c. e articolo 151 c.c., comma 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione, in virtù della tolleranza da lui dimostrata nei confronti delle ripetute violazioni del dovere di fedeltà da parte della moglie. Premesso che la tolleranza manifestata nei confronti di precedenti relazioni extraconiugali non impedisce di lamentarsi di quelle successive, soprattutto nel caso in cui le stesse risultino numerose e continuate, sostiene che essa non risulta sufficiente ad escludere l'illiceità del fatto, avuto riguardo alla indisponibilità dei diritti e dei doveri coniugali, aggiungendo che l'infedeltà costituisce un comportamento particolarmente grave, normalmente idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e quindi tale da giustificare l'addebito della separazione, a meno che l'affectio maritalis non sia già venuta meno per altre cause. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 111 Cost., e la violazione dell'articolo 156 c.c. e della L. 1 dicembre 1970, numero 898, articolo 4, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la decisione risulta assolutamente immotivata nella parte riguardante la determinazione dell'assegno dovuto per il mantenimento del coniuge. Aggiunge che la Corte d'appello non ha tenuto conto della rendita derivante dal patrimonio della G., della capacità di lavoro della donna e della residenza della stessa nel omissis , dove gli assegni di separazione e divorzio risultano esenti da imposte. Afferma infine che, nel procedere alla rideterminazione degli assegni dovuti per il mantenimento della moglie e del figlio, la sentenza impugnata non ha considerato che i provvedimenti adottati nel giudizio di separazione erano divenuti inefficaci per effetto di quelli temporanei ed urgenti adottati nel giudizio di divorzio da lui promosso, nell'ambito del quale il Presidente del Tribunale aveva confermato l'importo degli assegni. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 337-ter c.c., e dell'articolo 111 Cost., nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, nel determinare in misura crescente l'assegno dovuto per il mantenimento del figlio, la Corte d'appello non ha considerato che, essendosi egli fatto carico del 100% delle spese straordinarie necessarie per il minore, il relativo importo era volto a far fronte esclusivamente alle spese di vitto, alloggio e vestiario, il cui incremento per effetto dell'età doveva ritenersi senz'altro modesto. Afferma pertanto che la motivazione adottata al riguardo risulta meramente apparente, dal momento che non tiene conto delle attuali esigenze del minore né del contributo dovuto dalla madre, aggiungendo che la stessa risulta illogica nella parte in cui ha incluso nell'assegno il canone di locazione dell'appartamento in cui vive, in tal modo ponendo a carico del figlio la relativa spesa, cui doveva provvedere la madre. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 156 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere l'assegno dalla data della domanda, anziché da quella indicata dalla sentenza di primo grado, senza considerare che la G. non aveva proposto alcuna censura al riguardo, mentre egli si era limitato a sostenere che la retroattività della pronuncia avrebbe comportato una sovrapposizione dell'importo liquidato in via definitiva a quello riconosciuto in via provvisoria, con conseguente duplicazione delle somme corrisposte. Aggiunge che la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda non esclude la necessità di tener conto, nella determinazione della sua misura, dei fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, non potendo gli stessi essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 8 del regolamento UE numero 1259/2010 o della L. 31 maggio 1995, numero 218, articolo 29 e 30, censurando la sentenza impugnata per aver immotivatamente disposto la rivalutazione degli assegni secondo gl'indici statistici inglesi, senza tenere conto della cittadinanza italiana dei coniugi e della residenza abituale degli stessi in Italia, dove è situata anche l'ultima residenza comune, nonché dell'assoggettamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi alla medesima disciplina applicabile a quelli personali, ovverosia alla legge nazionale comune. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente lamenta, per l'ipotesi di accoglimento delle censure concernenti l'addebito della separazione, la violazione e la falsa applicazione degli articolo 163,708 e 709 c.p.c., osservando che nella memoria integrativa il ricorrente si era limitato ad allegare la violazione del dovere di fedeltà, senza allegare fatti specifici. Precisato che gli stessi non erano stati riportati neppure nella memoria di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 6, numero 1, nella quale è peraltro consentita soltanto la proposizione di domande nuove o la modificazione di quelle già proposte, e non anche l'allegazione di fatti nuovi, sostiene che la predetta specificazione aveva avuto luogo soltanto nella memoria di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 6, numero 2, destinata invece alla definizione del thema probandum. 7. Con il secondo motivo, la controricorrente denuncia la violazione dell'articolo 156 c.p.c. e dell'articolo 337-ter c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte concernente la determinazione degli assegni di mantenimento. Sostiene infatti che la mancata commisurazione degli stessi al reddito dell'obbligato comporta un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dei soggetti più abbienti, rimettendo la liquidazione del contributo in esame all'arbitrio del giudice di merito, in contrasto con l'obbligo di assistenza materiale, di cui l'assegno costituisce espressione, e con il principio di eguaglianza morale e materiale dei coniugi, che impone di assicurare a quello meno abbiente la conservazione del tenore di vita precedentemente goduto. 8. Con il terzo motivo, anch'esso condizionato, la controricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 151 c.c., comma 2, per contrasto con gli articolo 3 e 29 Cost., nonché il difetto assoluto di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la relativa questione, da essa sollevata nella memoria di replica. Premesso che l'addebito della separazione comporta un'ingiustificata disparità di trattamento a danno del coniuge economicamente più debole, privandolo del diritto all'assegno e dei diritti successori, sostiene che si tratta di un istituto ormai obsoleto, sconosciuto agli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione Europea e non previsto neppure per le unioni civili, equiparate in tutto e per tutto al matrimonio, e ne denuncia l'anacronismo e l'irragionevolezza, in relazione all'evoluzione subita dal concetto stesso di matrimonio e dai diritti e dai doveri che lo stesso comporta. 9. Il primo motivo del ricorso principale, riguardante il rigetto della domanda di addebito della separazione, è fondato. Non può infatti condividersi l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'accettazione da parte del ricorrente di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà, tenuti dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione, consentendo di ritenere che egli non li considerasse tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, escludeva la possibilità di far valere, quale causa di addebito, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna. In tema di separazione personale dei coniugi, questa Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, numero 40795 27/06/2006, numero 14840 11/06/2005, numero 12383 . Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, numero 16859 Cass., Sez. I, 7/12/2007, numero 25618 12/06/2006, numero 13592 . Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, numero 3923 Cass., Sez. I, 14/02/2012, numero 2059 . Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta peraltro irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come esimente oggettiva , idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno raffectio coniugalis cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2007, numero 19450 27/06/1997, numero 5762 2/03/1987, numero 2173 . Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi, deve ritenersi che la tolleranza manifestata dal ricorrente nei confronti della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda in tanto potesse impedirgli di far valere la violazione del dovere di fedeltà, in quanto fosse stato dedotto e dimostrato che la predetta relazione non aveva costituito causa della crisi coniugale, all'epoca già in atto e mai più sanata, ovvero che la stessa era rimasta un episodio isolato, eventualmente dovuto ad un temporaneo appannamento del vincolo affettivo tra i coniugi, e superato da una piena e completa ripresa dei rapporti tra gli stessi, nuovamente deterioratisi in epoca successiva per altre ragioni. A sostegno della domanda di addebito, il ricorrente aveva invece allegato e chiesto di essere ammesso a provare che la predetta relazione era stata seguita da altre, intraprese successivamente alla cessazione della prima e fino all'instaurazione del giudizio di separazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che la tolleranza da lui inizialmente manifestata nei confronti della condotta del coniuge era venuta meno, a causa della reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso, che aveva determinato il fallimento dell'unione. A fronte di tale allegazione, l'atteggiamento tenuto dal ricorrente nei confronti della prima relazione non poteva essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si fossero verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà da parte della G., e quale fosse stata la reazione del F. soltanto ove fosse risultato che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis. 10. L'accoglimento del primo motivo, pur comportando la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione, non determina l'assorbimento del secondo motivo, avente ad oggetto la determinazione dell'assegno di mantenimento se è vero, infatti, che, ai sensi dell'articolo 156 c.c., comma 1, l'esclusione dell'addebito costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'assegno, è anche vero, però, che nel caso in cui la predetta statuizione dovesse trovare conferma a conclusione del giudizio di rinvio, la questione posta con il secondo motivo diverrebbe nuovamente rilevante, sicché non può escludersi l'interesse delle parti all'esame della stessa, il cui esito resta tuttavia condizionato a quello del riesame della domanda di addebito cfr. Cass., Sez. I, 27/09/2017, numero 22602 Cass., Sez. III, 29/02/2008, numero 5513 6/06/ 2006, numero 13259 . Il motivo è peraltro infondato. La liquidazione dell'assegno di mantenimento in favore della G. trova infatti fondamento in un approfondito esame della complessiva situazione patrimoniale e reddituale delle parti, sulla base del quale la Corte territoriale è pervenuta all'accertamento dell'esistenza di una notevole sperequazione economica tra i coniugi, tale da imporre il riconoscimento in favore della donna di un contributo idoneo a consentirle la conservazione dell'elevato tenore di vita goduto nel corso della convivenza. Tale conclusione non può ritenersi inficiata dalle censure proposte dal ricorrente, il quale, nel lamentare il vizio di motivazione, non è in grado d'indicare circostanze di fatto emerse dal dibattito processuale ed indebitamente trascurate dalla sentenza impugnata, idonee ad orientare in senso diverso la decisione, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la denuncia dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nei limiti in cui le relative anomalie motivazionali sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, per effetto della riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 54, comma 1, lett. b , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, numero 134 cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, numero 331 Cass., Sez. II, 29/10/2018, numero 27415 Cass., Sez. V, 4/08/2017, numero 19547 . Nel lamentare l'omessa valutazione dei redditi derivanti dal patrimonio della controricorrente e dell'esenzione da oneri fiscali prevista per l'assegno dalla normativa vigente nel omissis , il ricorrente fa infatti valere, rispettivamente, un elemento già preso in considerazione dalla sentenza impugnata, nell'ambito della disamina della situazione economica delle parti, ed un elemento estraneo ai rapporti tra le parti, in quanto inerente al trattamento fiscale dell'assegno, senza neppure dimostrare che la Corte territoriale abbia inteso liquidare l'assegno al lordo delle imposte nell'insistere sulla capacità di lavoro della moglie, egli evidenzia poi un elemento non determinante, tenuto conto dell'età ormai raggiunta dalla donna, della particolarità dell'esperienza lavorativa da lei acquisita nell'ambito dell'azienda di famiglia e della conseguente difficoltà che ella inevitabilmente incontrerebbe nel ricollocarsi utilmente sul mercato del lavoro, nonostante il titolo di studio di cui risulta in possesso. Quanto poi all'inefficacia delle statuizioni relative all'assegno di mantenimento, asseritamente derivante dai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Presidente del Tribunale nel giudizio di divorzio promosso in pendenza di quello in esame, è appena il caso di rilevare che, come riconosce lo stesso ricorrente, gli stessi non hanno comportato alcuna variazione rispetto alle condizioni stabilite in sede di separazione, essendosi risolti nella mera presa d'atto dell'insussistenza di ragioni idonee a giustificarne la modificazione. Trova pertanto applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché l'assegno divorzile trova la sua fonte nel nuovo status delle parti derivante dalla sentenza che pronuncia la risoluzione del vincolo coniugale, avente efficacia costitutiva, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a produrre i loro effetti fino al passaggio in giudicato della stessa, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, ovvero che, pronunciato lo scioglimento del vincolo con sentenza non definitiva, abbia ritenuto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi della L. numero 898 del 1970, articolo 4, comma 13 cfr. Cass., Sez. I, 15/02/2021, numero 3852 23/10/2019, numero 27205 . 11. E' parimenti infondato il terzo motivo, avente ad oggetto la determinazione dell'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio. Ai fini della liquidazione del predetto contributo, la sentenza impugnata ha richiamato infatti le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla situazione economico-patrimoniale dei genitori ed al tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso della convivenza, ponendo altresì in risalto l'assunzione da parte del padre dell'obbligo di provvedere integralmente alle spese straordinarie, nonché la precisazione, contenuta nella sentenza di primo grado e rimasta incensurata in sede di gravame, secondo cui le spese ordinarie, alla cui effettuazione era preordinato l'assegno, consistevano in quelle relative a vitto, alloggio e vestiario . Può quindi escludersi che la sentenza impugnata sia contraddistinta, sul punto, da una motivazione meramente apparente, per la cui configurabilità è necessario che, indipendentemente dall'esistenza grafica della parte motiva del provvedimento e dall'ampiezza delle argomentazioni in diritto, il giudice di merito abbia omesso d'indicare gli elementi utilizzati per la formazione del proprio convincimento in ordine alla fattispecie sottoposta al suo esame, oppure abbia omesso di procedere ad un'approfondita disamina logico-giuridica degli stessi, in modo tale da impedire la ricostruzione del ragionamento seguito per giungere alla decisione, e quindi da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6 cfr. Cass., Sez. I, 30/06/2020, numero 13248 Cass., Sez. lav., 5/08/2019, numero 20921 Cass., Sez. VI, 7/04/2017, numero 9105 . Nell'insistere sull'omessa valutazione delle esigenze attuali del figlio, il ricorrente non tiene conto della particolare attenzione dedicata dalla Corte territoriale alle maggiori necessità determinate dal trasferimento della residenza del giovane a OMISSIS , ed in particolare alle maggiori spese collegate al reperimento di una sistemazione abitativa adeguata al livello economico-sociale del nucleo familiare, la cui inclusione tra quelle ordinarie da prendersi in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno, prevista dalla sentenza di primo grado, non aveva costituito, come si è detto, oggetto di specifica contestazione da parte del padre. Tale decisione non può neppure ritenersi logicamente o giuridicamente incompatibile con la collocazione del giovane presso la madre, anch'essa trasferitasi a OMISSIS a seguito della cessazione della convivenza con il coniuge, non sussistendo alcuna disposizione che ponga inderogabilmente a carico del genitore collocatario l'obbligo di provvedere alle spese necessarie per l'acquisizione di un alloggio da destinare ad abitazione propria e della prole, ed essendo anzi previsto espressamente dall'articolo 337-sexies c.c., comma 1, che, in caso di assegnazione della casa familiare di proprietà dell'altro genitore, quest'ultimo resti assoggettato al relativo vincolo, salva la possibilità di tenerne conto nella regolazione dei rapporti economici con l'assegnatario. 12. E' altresì infondato il quarto motivo, riguardante la decorrenza dell'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento del coniuge. Nell'ancorare la predetta decorrenza alla data della domanda giudiziale, la Corte territoriale si è infatti attenuta all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della relativa domanda, in conformità del principio di ordine generale, secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio cfr. Cass., Sez. I, 3/02/2017, numero 2960 11/04/2000, numero 4558 8/01/1994, numero 147 . E' pur vero che, come precisato da questa Corte, il predetto principio attiene soltanto al profilo dell'an debeatur della domanda, e non interferisce quindi sull'esigenza di determinare il quantum dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione cfr. Cass., Sez. I, 11/07/2013, numero 17199 22/10/2002, numero 14886 22/04/1999, numero 4011 nella specie, tuttavia, il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di fatti sopravvenuti, idonei a giustificare l'individuazione di una diversa decorrenza, non si cura d'indicarli, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, priva di specificità. Correttamente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, ai fini della individuazione della decorrenza dell'assegno, la mancata proposizione di specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, non avendo quest'ultima fornito alcuna indicazione in ordine alla predetta decorrenza, con riguardo alla quale non era pertanto configurabile una soccombenza della controricorrente, tale da porre a suo carico l'onere d'impugnare la relativa statuizione in quanto dipendente da quella relativa alla misura dell'assegno, tale statuizione doveva ritenersi peraltro travolta dalla riforma disposta in sede di gravame, per effetto della quale il Giudice di appello risultava investito anche del potere d'individuare eventualmente una nuova decorrenza, senza che a tal fine risultasse necessario uno specifico motivo d'impugnazione. Nessuna duplicazione potrebbe infine determinarsi per effetto della sovrapposizione dell'importo liquidato dalla sentenza impugnata a quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado e da altri provvedimenti adottati nel corso del giudizio, la cui efficacia è destinata a rimanere assorbita da quella della decisione definitiva, avuto riguardo all'intervenuta riforma di quella di primo grado ed alla natura temporanea ed interinale degli altri provvedimenti, destinati a regolare in via provvisoria i rapporti economici tra i coniugi, in attesa della pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato cfr. Cass., Sez. III, 21/08/2013, numero 19309 . 13. Non merita infine accoglimento il quinto motivo d'impugnazione, avente ad oggetto la scelta del criterio adottato per la rivalutazione degli assegni di mantenimento. La L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, riguardante l'assegno divorzile ma applicabile in via analogica anche a quello di mantenimento liquidato in favore del coniuge in sede di separazione cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2006, numero 24495 5/08/2004, numero 15101 , nel prevedere che la sentenza deve stabilire un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, impone di fare riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria, lasciando intendere che salvo i casi di palese iniquità, che richiedono una specifica motivazione gli stessi devono costituire la misura minima dell'adeguamento, il quale può essere determinato in misura anche superiore. In modo non significativamente diverso si esprime la lettera dell'articolo 337-ter c.c., comma 5, riguardante l'adeguamento dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli, il quale, riproducendo in parte qua quella del previgente articolo 155 c.c., comma 5, impone di fare riferimento agli indici Istat in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice . Tali disposizioni attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale, che gli consente di scegliere, in relazione alla peculiarità della fattispecie, criteri di adeguamento anche diversi dal riferimento agli indici Istat, in modo tale da rapportare l'interesse del beneficiario ad una totale conservazione del potere di acquisto dell'assegno al grado di elasticità dei redditi del soggetto obbligato, a condizione che tali criteri non comportino un adeguamento inferiore a quello conseguibile attraverso l'applicazione degli indici Istat cfr. Cass., Sez. I, 18/03/1996, numero 2273 7/08/1993, numero 8570 . Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, coerentemente con l'accertata residenza della controricorrente e del figlio nel OMISSIS , dove dovranno sostenere le spese necessarie per il proprio mantenimento, ha individuato, quali indici da utilizzare ai fini dell'adeguamento automatico degli assegni loro attribuiti, quelli elaborati dai competenti uffici statistici inglesi, reputati evidentemente i più idonei ad assicurare la conservazione nel tempo del potere di acquisto degli importi liquidati, in relazione alle variazioni dei prezzi che dovessero verificarsi in quel Paese. In quanto avente ad oggetto dati privi di carattere normativo, tale rinvio non comporta in alcun modo l'assoggettamento degli assegni alla disciplina dettata dalla legge britannica, ma solo l'individuazione, come parametri di riferimento per la rivalutazione dei relativi importi, degl'indicatori delle variazioni dei prezzi risultanti dalle elaborazioni compiute dai predetti uffici, quali presupposti di fatto per l'applicazione della legge italiana. 14. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, riguardante il rigetto della domanda di addebito della separazione, impone di procedere allo esame del primo motivo del ricorso incidentale, avente carattere condizionato e riflettente l'inammissibilità della medesima domanda. Il motivo è infondato. Correttamente, nell'accogliere il motivo di appello incidentale proposto al riguardo dal F., la sentenza impugnata ha ritenuto che la reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte della G., non allegata nella comparsa di costituzione e dedotta soltanto genericamente nella memoria integrativa depositata ai sensi dell'articolo 709 c.p.c., comma 3, avesse costituito oggetto di rituale precisazione in quelle successivamente depositate ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., nella prima delle quali il convenuto aveva riferito più specificamente delle relazioni extraconiugali intraprese dalla moglie, mentre nella seconda aveva provveduto ad indicare le circostanze ed i soggetti con cui sarebbe stata consumata la predetta violazione. In ordine al contenuto della memoria integrativa, la Corte territoriale si è infatti attenuta puntualmente al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, e non contestato dalla controricorrente, secondo cui, avuto riguardo alla struttura bifasica del giudizio di separazione, nell'ambito del quale alla finalità conciliativa propria della fase che si svolge dinanzi al presidente del tribunale fa riscontro, ove la stessa risulti infruttuosa, la natura contenziosa di quella che si svolge dinanzi al giudice istruttore, la predetta memoria può essere utilizzata anche per proporre per la prima volta la domanda di addebito, essendo il procedimento caratterizzato, nel passaggio tra le due fasi, da modalità di introduzione che mutuano, per contenuti e scansioni, le forme proprie del giudizio ordinario di cognizione, in modo tale da determinare una progressiva formazione della vocatio in jus cfr. Cass., Sez. I, 28/06/2019, numero 17590 . Quanto invece alle memorie successive, le considerazioni svolte dalla Corte di merito trovano conforto nel principio, recentemente enunciato da questa Corte in tema di preclusioni processuali, secondo cui, ai fini dell'operatività delle stesse, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda ed integranti la causa petendi della pretesa azionata in giudizio, i quali devono essere necessariamente allegati nell'atto introduttivo e possono costituire oggetto di precisazione o modificazione nella memoria di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 6, numero 1, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, la cui allegazione non è soggetta alle preclusioni dettate per quelli principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., comma 6, numero 2, anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali cfr. Cass., Sez. III, 6/05/2020, numero 8525 . 15. Le medesime considerazioni svolte in ordine al secondo motivo del ricorso principale consentono poi di escludere l'assorbimento del secondo motivo di quello incidentale, avente anch'esso ad oggetto la determinazione degli assegni di mantenimento, e parimenti infondato. Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto delle rilevantissime disponibilità patrimoniali e reddituali del ricorrente, ed affermando la necessità di tenerne conto ai fini della valutazione del tenore di vita goduto dai coniugi nel corso della convivenza, ha escluso che l'importo degli assegni di mantenimento dovesse essere commisurato alla capacità di spesa del nucleo familiare, osservando che, oltre un certo limite, il riferimento a tale parametro si tradurrebbe nell'attribuzione all'avente diritto di un contributo economico superiore a quello necessario per la soddisfazione delle sue esigenze, in contrasto con la funzione propria dell'assegno di mantenimento. Il tenore di vita di cui i coniugi hanno goduto nel corso della convivenza, da valutarsi anche in relazione alle risorse economiche di cui dispone l'obbligato, costituisce infatti, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, il parametro essenziale di riferimento ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto per il mantenimento sia del coniuge cui non sia addebitabile la separazione che della prole nel relativo accertamento, il giudice non può limitarsi a prendere in considerazione il reddito dello obbligato, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali il possesso di un consistente patrimonio e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, nonché procedere, in caso di specifica contestazione, ai necessari approfondimenti in ordine alle disponibilità economiche dell'obbligato, valutando tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e fondate aspettative per il futuro cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 12/01/2017, numero 605 11/07/2013, numero 17199 24/04/2007, numero 9915 . E' stato tuttavia precisato che nella valutazione del tenore di vita dei coniugi occorre tenere conto di quello normalmente godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, dovendosi riconoscere, per tale titolo, all'avente diritto le somme necessarie a integrare entrate insufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale e di relazione, in misura paragonabile al livello raggiunto nel corso della convivenza, e non potendosi invece comprendere nell'assegno, di regola, somme che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario cfr. Cass., Sez. I, 3/04/2015, numero 6864 7/07/2008, numero 18613 . Nella medesima ottica, occorre altresì convenire con la sentenza impugnata che, oltre un certo limite, l'ampiezza dei mezzi reddituali e patrimoniali di cui i coniugi possono disporre non si traduce necessariamente in un corrispondente incremento di quelle ordinariamente utilizzate per il loro sostentamento, risultando le stesse suscettibili anche d'impiego nella rispettiva attività professionale o imprenditoriale o di accantonamento a fini di risparmio o d'investimento la disponibilità di tali maggiori risorse, pur concorrendo all'individuazione del livello economico complessivo del nucleo familiare e della sua collocazione sociale, non comporta un ulteriore innalzamento del grado di soddisfazione delle esigenze personali e di relazione dei suoi componenti, i quali già usufruiscono di tutto quanto è loro necessario per mantenere uno status corrispondente alla loro posizione, senza dovervi fare immediatamente ricorso. E poiché la funzione dell'assegno di mantenimento consiste proprio nel garantire la conservazione del predetto status, ponendo rimedio alla disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi attraverso l'integrazione delle risorse reddituali e patrimoniali di quello meno abbiente nella misura necessaria a consentirgli di mantenere uno standard di soddisfazione delle proprie esigenze non inferiore a quello precedentemente goduto, deve concludersi che, una volta superato il predetto livello, le maggiori risorse di cui dispone il coniuge obbligato non può comportare un incremento dell'importo dovuto a tale titolo, traducendosi altrimenti in un'ingiustificata locupletazione dell'avente diritto. 16. E' infine infondato il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui la ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 151 c.c., comma 2, già sollevata in sede di gravame e non presa in esame dalla sentenza impugnata. Com'e' noto, la predetta questione ha costituito già oggetto di esame da parte di questa Corte, che ne ha dichiarato ripetutamente la manifesta infondatezza, in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione invocati dalla controricorrente, in virtù della considerazione che l'esclusione del diritto allo assegno di mantenimento, prevista per l'ipotesi di addebito della separazione, costituisce espressione di un legittimo apprezzamento discrezionale del legislatore, il quale ha inteso in tal modo sanzionare l'inosservanza dei doveri derivanti dal matrimonio e rafforzare il vincolo matrimoniale, riconducendo alla predetta violazione il venir meno di quel diritto all'assistenza che sopravvive alla separazione, ma senza privare completamente di tutela il coniuge economicamente più debole, cui vengono comunque garantiti il diritto agli alimenti e, in caso di morte del coniuge, quello ad un assegno vitalizio in sostituzione della quota di riserva cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2016, numero 1259 1/08/1994, numero 7165 . Nel ribadire l'illegittimità costituzionale dell'articolo 151, comma 2, cit., la difesa della controricorrente non propone argomenti nuovi, ma si limita ad insistere sulla disparità di trattamento che la stessa determinerebbe a danno del coniuge meno abbiente, ritenuta non ingiustificata dai precedenti citati, e sulla mancanza di un analogo istituto nelle normative degli altri Paesi Europei, senza considerare che la diversità della disciplina dettata da altri ordinamenti non costituisce di per sé un sintomo d'irragionevolezza di quella prevista dalla legge italiana, soprattutto in un settore come quello in esame, sottratto alla competenza delle istituzioni Eurounitarie e caratterizzato dall'incidenza di sensibilità differenziate, espressione dei valori e delle tradizioni cui s'ispirano le singole legislazioni nazionali. Quanto infine alla disciplina dettata per le unioni civili dalla L. 20 maggio 2016, numero 76, la stessa non può costituire un valido termine di riferimento ai fini del giudizio di legittimità costituzionale per violazione degli articolo 3 e 29 Cost., avendo ad oggetto un rapporto non riconducibile all'ambito applicativo di quest'ultima disposizione, in quanto tutelato quale formazione sociale ai sensi ai sensi degli articolo 2 e 3 Cost., e non totalmente equiparato al matrimonio, in quanto soggetto soltanto ad alcune delle disposizioni dettate per quest'ultimo. 17. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.