In tema di condono edilizio, «la volumetria eccedente i limiti previsti dall’articolo 39, l. numero 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge».
Due imputati chiedevano la revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato. Ma il Tribunale precisava che ciò non potesse avvenire dovendo ritenersi illegittima la sanatoria rilasciata, sia perché parziale sia perché rilasciata in difetto del presupposto della c.d. “doppia conformità” di cui all'articolo 36 d.P.R. numero 380/2001. I due accusati ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, che la disciplina di cui all'articolo 32, d.l. numero 269/2003 relativa al condono, non richiede come presupposto per il rilascio della concessione quello della c.d. “doppia conforme”, a differenza di quanto dispone l'articolo 36 cit. La doglianza è inammissibile. Nel caso di specie il Tribunale ha sottolineato che il fabbricato in questione era stato edificato abusivamente nel 1995 e comprendeva anche un vano garage posto ad ovest, realizzato con pannelli di copertura e coibentazione tra immobile e muro confinante, oltre che una tettoia metallica coperta con onduline, in relazione alla quale era presentata autonoma richiesta di sanatoria. Ed i proprietari hanno comunicato di aver rimosso tali pannelli e onduline in questione, con archiviazione della suddetta sanatoria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di condono edilizio, «la volumetria eccedente i limiti previsti dall'articolo 39, l numero 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge» Cass. numero 43933/2021 . Tale principio si applica anche in materia di condono edilizio di cui all'articolo 32, d.l. numero 269/2003. Inoltre, l'istanza di concessione edilizia in sanatoria risulta inammissibile poichè presentata oltre il termine fissato dalla legge espressamente a pena di decadenza. Per tali motivi, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Presidente Sarno – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza adottata in data 20 gennaio 2022, e depositata il medesimo girono, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale B.A. e B.M. avevano chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato. Il Tribunale ha precisato che l'ordine di demolizione non può essere revocato dovendo ritenersi illegittima la sanatoria rilasciata, per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, la sanatoria è parziale, siccome disposta dopo l'abbattimento di alcune delle opere abusive facenti parte dell'unico fabbricato. Inoltre, la sanatoria è stata rilasciata in difetto del presupposto della c.d. doppia conformità di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 36, in quanto conforme agli strumenti urbanistici in vigore al momento della presentazione della pertinente istanza, ma non anche a quello in vigore al momento della realizzazione dell'opera. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe B.A. e B.M. , con atto sottoscritto dall'avvocato Andrea Magaddino, articolando due motivi, preceduti da una premessa nella quale si dà conto, sinteticamente, delle vicende intercorse dalla realizzazione dell'immobile alla pronuncia dell'ordinanza impugnata, precisando di aver ottenuto il rilascio di concessione in sanatoria D.L. numero 269 del 2003, ex articolo 32, con conseguente non necessità del requisito della c.d. doppia conformità . 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al D.L. numero 269 del 2003, articolo 32, come convertito dalla L. numero 326 del 2003, e D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 36, a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b , avendo riguardo alla mancata applicazione della disciplina del condono di cui al D.L. numero 269 del 2003. Si deduce che la disciplina di cui al D.L. numero 269 del 2003, articolo 32, relativa al condono, non richiede come presupposto per il rilascio della concessione quello della c.d. doppia conformità , a differenza di quanto dispone il D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 36, si cita Sez. 3, numero 42526 del 21/10/2008 . 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 36, a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b , avendo riguardo alla errata applicazione della citata disposizione del D.P.R. numero 380 del 2001, versandosi in ipotesi di condono D.L. numero 269 del 2003, ex articolo 32. Si deduce che, nella specie, l'istanza, presentata in data 13 dicembre 2004 per ottenere il condono D.L. numero 269 del 2003, ex articolo 32, si riferiva ad una situazione in cui erano rilevabili tutti i presupposti richiesti da questa disposizione. Si segnala, in particolare, che - le opere abusive erano state ultimate entro il 31 marzo 2003 - la cubatura delle stesse era complessivamente pari a 677,72 metri cubi, come indicato nella concessione - gli oneri economici erano stati assolti - la domanda era stata presentata il 10 dicembre 2004. Si aggiunge che anche il perito nominato dal giudice dell'esecuzione ha precisato che, nella specie, trattandosi di condono D.L. numero 269 del 2003, ex articolo 32, non è richiesto il requisito della c.d. doppia conformità di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 36. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure, che contestano la mancata applicazione della disciplina del condono di cui al D.L. numero 269 del 2003, in particolare per la ritenuta necessità del presupposto della c.d. doppia conformità , sono prive di specificità perché non si confrontano compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato, specie laddove si evidenzia che la sanatoria richiesta è in realtà parziale, e non tengono conto della tardività dell'istanza di condono, così come evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria. 2.1. Innanzitutto, come rappresentato nell'ordinanza impugnata, la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione non tiene conto che la sanatoria rilasciata dal Comune riguarda solo una parte delle opere abusivamente realizzate, mentre le altre sono state demolite nelle more del pertinente procedimento amministrativo. Precisamente, il Tribunale espone che il fabbricato oggetto dell'accertamento era stato edificato abusivamente nell'anno 1995, e comprendeva, oltre all'attuale consistenza, anche un vano garage posto sul lato ovest, realizzato con pannelli di copertura e coibentazione tra l'immobile ed il muro di confine, nonché una tettoia metallica coperta con onduline, in relazione alla quale era presentata autonoma richiesta di sanatoria. Segnala, poi, che i proprietari, con comunicazione del 28 gennaio 2021, hanno comunicato al Comune di aver rimosso i pannelli con i quali era stato realizzato il garage e la tettoia metallica coperta con onduline, e che, in conseguenza di tale evenienza, era stata archiviata la pratica di sanatoria relativa a questa struttura. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dalla L. 23 dicembre 1994, numero 724, articolo 39, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge cfr., specificamente, Sez. 3, numero 43933 del 14/10/2021, Medusa, Rv. 282163-01 . Questo principio deve ritenersi applicabile anche in materia di condono edilizio di cui al D.L. numero 269 del 2003, articolo 32, convertito, con modifiche, dalla L. numero 326 del 2003, e successive modifiche. Invero, anche in relazione a questa disciplina, l'intervento di demolizione parziale delle opere abusivamente realizzate costituisce attività, da un lato, anch'essa abusiva sotto il profilo edilizio, e, dall'altro, diretta ad eludere la disciplina di legge. 2.2. In secondo luogo, poi, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, l'istanza di condono è stata presentata tardivamente. In effetti, per quanto risulta tanto dall'atto di concessione edilizia in sanatoria, datata 17 settembre 2021, quanto dalla nota di chiarimenti del Comune di XXXXXX, datata 27 gennaio 2022, entrambi documenti allegati al ricorso, la domanda di concessione in sanatoria è stata presentata in data 13 dicembre 2004. Ciò posto, a norma della D.L. numero 269 del 2003, articolo 32, comma 36, in particolare come modificato dal D.L. 31 marzo 2004, numero 82, articolo 1, comma 1, lett. a , convertito dalla L. 28 maggio 2004, numero 141, e poi dal D.L. 12 luglio 2004, articolo 5, comma 1, lett. c , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, numero 191, articolo 1, comma 1, l a domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35 . Risulta quindi evidente che l'istanza di concessione edilizia in sanatoria è inammissibile perché presentata oltre il termine fissato dalla legge espressamente a pena di decadenza . Che il rispetto del termine del 10 dicembre 2004 per la presentazione dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria sia previsto a pena di decadenza, del resto, è specificamente confermato anche dalla elaborazione della giurisprudenza. Si è infatti osservato che, ai fini della estinzione del reato costituito da illecito edilizio, le tre condizioni previste dal D.L. 30 settembre 2003, numero 269, articolo 32, comma 36, convertito con modifiche in L. 24 novembre 2003, numero 326 presentazione nei termini della domanda di condono versamento dell'intero importo della somma dovuta a titolo di oblazione decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del suddetto versamento debbono ricorrere congiuntamente così Sez. 3, numero 23131 del 26/04/2007, Cartier, Rv. 236970-01, ma anche Sez. 3, numero 3992 del 12/12/2003, dep. 2004, Russetti, Rv. 227558-01 . 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.