In materia di formazione i COA hanno l’obbligo di adottare sistemi di verifica in entrata ed in uscita dai corsi. In tal modo si consente, da una parte, il controllo della partecipazione e, dall’altra, la possibilità del partecipante di comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo. Le concrete modalità della verifica sono lasciate ai COA che utilizzano di massima sistemi informatici che producono tabulati.
Il COA di Milano rigettava la domanda di ammissione all’esame di difensore d’ufficio avanzata da un avvocato per carenza delle condizioni di partecipazione. In particolare il COA, esaminando la domanda di attribuzione crediti derivanti dalla frequenza del corso organizzato dallo stesso ordine e dalla camera penale, rilevava che l’avvocato avesse superato il limite di tolleranza delle assenze pari al 20% delle ore complessive del corso. L’avvocato afferma invece di essere stata presente, addebitando ad un malfunzionamento del sistema informatico di rilevamento la mancata annotazione della sua presenza in alcune giornate del corso. A sostegno di tale affermazione produce in atti gli appunti, l’agenda di studio e la testimonianza dei colleghi. Chiede dunque al CNF l’annullamento della decisione del COA con la concessione dell’iscrizione all’esame e il riconoscimento dei crediti ai fini della formazione continua. Il CNF ricorda infatti che «in materia di formazione vige l'obbligo di adottare sistemi di verifica in entrata ed in uscita dai corsi. Tale obbligo ha duplice valenza permettendo il controllo della partecipazione da parte del COA e la possibilità da parte del partecipante di comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo. Le concrete modalità della verifica sono lasciate ai COA che utilizzano di massima sistemi informatici che producono tabulati». Nel caso di specie, il COA di Milano ha utilizzato tali tabulati solo in uscita dalle lezioni del corso, senza alcuna possibilità per l’avvocato ricorrente di effettuare delle controverifiche poiché la notizia della sua mancata partecipazione è stata resa nota solo a distanza di tempo ragguardevole circa un anno . Precisa la sentenza del CNF che «ove i tabulati delle presenze fossero stati resi noti in epoca immediatamente successiva alle date dei singoli eventi formativi la possibilità di verifica sarebbe stata effettiva così come i controlli sul funzionamento del sistema di rilevamento». Per questi motivi, il CNF accoglie il ricorso.
CNF, sentenza numero 68/2022