La Cassazione fa il punto sul dovere di cooperazione istruttoria del giudice nel procedimento di protezione internazionale

Accogliendo il ricorso di un cittadino del Gambia che si era visto rigettare la richiesta di protezione internazionale per la genericità del suo racconto, la Suprema Corte chiarisce quali sono i contenuti dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice di merito in tale particolare materia.

Nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto 1. «In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva CE 13 dicembre 2011, numero 95 e degli articolo 8, 35 bis, comma 9, e 27, comma 1-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, fermo restando l'onere di allegazione pertinente e specifica incombente sul richiedente in ordine alla sussistenza della situazione di cui all'articolo 14, lett. c , d.lgs. numero 251/2007, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, e a tal fine deve assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, nei limiti in cui sia rilevante in causa, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa» 2. «La violazione del predetto dovere di «cooperazione istruttoria», che solleva in proposito il richiedente dall'onere della prova, può essere fatta valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. per violazione di legge, ovvero come vizio ex articolo 360, comma 1, numero 4 e 132, comma 2, numero 4, c.p.c.per motivazione apparente, in caso di difetto totale di accertamento istruttorio ufficioso sulla situazione di cui all'articolo 14, lett. c , d.lgs. numero 251/2007, ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice, oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla, purché le circostanze fattuali in ordine alle quali è lamentata l'omessa cooperazione siano state ritualmente dedotte nei giudizi di merito dal ricorrente e debitamente devolute con l'appello - quanto ai giudizi soggetti al rito antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate di cui al d.l. numero 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 46/2017 e di cui all'articolo 19, d.lgs. numero 150/2011, e 702-quater c.p.c.-, senza che sia necessaria da parte del ricorrente l'indicazione di informazioni alternative relativamente alla situazione del Paese di origine, quale requisito di ammissibilità della censura» 3. «Nel processo di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui ricorra il difetto totale dell'accertamento istruttorio ufficioso sulla situazione del Paese ai sensi dell'articolo 14, lett. c , d.lgs. numero 251/2007, l' ”error in procedendo”, ossia il vizio di attività del giudice, si traduce automaticamente in “vulnus” e il pregiudizio è “in re ipsa”, in quanto il vizio è immediatamente lesivo della piena effettività della difesa del richiedente, non onerato di alcuna prova dell'anzidetta situazione proprio perché compete al giudice accertarla, nonché è lesivo dell'effettività del ricorso ex articolo 13 CEDU e articolo 46 Direttiva 2013/32/UE, effettività, per l'appunto, garantita mediante l'attività ufficiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione» 4. «In tema di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14, lett. c , d.lgs. numero 251/2007, la “cooperazione istruttoria ufficiosa” consiste in un'indagine fattuale da effettuare mediante lo strumento “sui generis” delle COI, che, ove acquisite secondo quanto previsto dall'articolo 8 d.lgs. numero 25/2008,costituiscono prova diretta della situazione accertanda e che non possono essere inquadrate nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione. Nei casi in cui nel provvedimento impugnato sono indicate le fonti privilegiate indicate dal citato articolo 8, che, a differenza di quelle atipiche, garantiscono la “parità delle armi” nel processo in ragione delle loro connotazioni di pubblicità e trasparenza, e il ricorrente lamenta il non corretto adempimento da parte del giudice della “cooperazione istruttoria” o perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate, o perché non sono state citate in modo completo, le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, ostando all'ampliamento del perimetro fattuale dei gradi di merito la struttura e la funzione del giudizio di legittimità e il disposto dell'articolo 372 c.p.c.». 5. «In materia di protezione internazionale e con riferimento alle fattispecie soggette al rito antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate di cui al decreto legge numero 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 46/2017 - e cioè con doppio grado di merito ex articolo 19 d.lgs. numero 150/2011 e appello ex articolo 702-quater c.p.c., ai sensi del combinato disposto degli articolo 70, 348 bis, lett. a e 348-ter, c.p.c. non opera il principio della cd. «doppia conforme», preclusivo della proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c.». 6. «In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave «individualizzato» di cui all'articolo 14, lett. a e b , d.lgs. numero 251/2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente».

Presidente Scotti – Relatore Caradonna   Rilevato in fatto che 1. Con sentenza del 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Potenza, ha rigettato l'appello proposto da S.Y., proveniente dal Gambia, avverso l'ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Potenza aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente. 2. Il richiedente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il paese d'origine per il timore di essere arrestato, a causa di un litigio sorto con un uomo di nome B.D., che gli aveva imposto di lasciare la casa presso cui viveva, sostenendo che suo padre, che era stato ucciso quattro anni prima, non era l'effettivo proprietario che, nel corso del litigio, egli aveva accoltellato il figlio di B.D., che era intervenuto nello scontro poi deceduto e che non si era rivolto alla polizia per paura di essere arrestato. 3. La Corte territoriale ha ritenuto il racconto del richiedente impersonale, generico e sprovvisto di riferimenti specifici alle circostanze delle vicende narrate e che la morte del figlio di B.D., pur essendo un fatto penalmente rilevante, non aveva ad oggetto persecuzioni derivanti da motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica non sussisteva nemmeno una situazione di danno grave alla luce del contenuto del ricorso introduttivo e delle dichiarazioni dell'appellante, né una situazione di conflitto armato interno o internazionale, alla luce del rapporto EASO di dicembre 2017 quanto alla protezione umanitaria, dalle dichiarazioni dell'appellante non emergeva una concreta situazione di vulnerabilità e che il Modello Unificato-Lav prodotto nel giudizio di primo gpgasulte'gione 29/08/2022 quale emergeva che il richiedente aveva lavorato come bracciante agricolo dal 17 agosto 2018 al 30 ottobre 2018 non poteva costituire prova dell'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa e di una integrazione nel tessuto sociale italiano, in mancanza di un contratto individuale di lavoro ed in assenza di ulteriore documentazione. 4. S.Y. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 5. Il Ministero dell'Interno si è costituito al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370 c.p.c., comma 1. Considerato in diritto che 1. Prima di esaminare partitamente i singoli motivi di ricorso, è doveroso sottolineare che si è recentemente delineato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte circa gli oneri che gravano sul ricorrente per cassazione per proporre una censura ammissibile - di violazione di legge o di nullità della sentenza per motivazione apparente o di omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, nel caso in cui il giudice del merito non abbia adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria , ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria, in molti casi proposta sulla base del pericolo di danno grave di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , o lo abbia fatto in modo incompleto o inadeguato, o comunque non rispettoso dei canoni legali. I due indirizzi in contrasto sono stati così riepilogati nelle ordinanze interlocutorie nnumero 12584, 12585 e 12586 del 12 maggio 2021 adunanza della sesta sezione del 9 marzo 2021 Secondo il più risalente orientamento, al quale hanno aderito in progresso di tempo numerose pronunce, in tema di protezione sussidiaria dello straniero ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, a cooperare nell'accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione Sez. 6-1, numero 11312 del 26.4.2019, Rv. 653608-01 Sez. 1, numero 13897 del 22.5.2019, Rv. 654174 - 01 Sez. 6 - 1, numero 11312 del 26.4.2019, Rv. 653608 -01 Sez. 1, numero 11096 del 19.4.2019, Rv. 656870 - 01 Sez. 1, numero 13449 del 17.5.2019, Rv. 653887 - 01 Sez. 2, numero 9230 del 20.5.2020, Rv. 657701 - 01 Sez. 2, numero 26229 del 18.11.2020, Rv. 659681 -01 Sez. 3, numero 22527 del 16.10.2020, Rv. 659409 - 02 Sez. 3, numero 262 del 12.1.2021, Rv. 660386 - 01 . Si è aggiunto che il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato articolo 8, comma 3, del D.Lgs. citato Sez. 2, numero 1777 del 27.01.2021, Rv. 660313 - 01 Sez. 1, numero 29147 del 21.12.2020, Rv. 660108 - 01 . Secondo questo orientamento, in caso di assenza odi radicale insufficienza delle indicazioni relative alle fonti consultate dal giudice di merito, il motivo di ricorso non deve necessariamente contenere l'indicazione delle fonti alternativamente prospettate dal ricorrente, ma può limitarsi a evidenziare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, così come declinato dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, che impone l'indicazione specifica delle fonti aggiornate al momento della decisione, non potendosi presumere, in assenza di tale indicazione, l'assolvimento dell'obbligo di legge Sez.1, numero 2461 del 3.2.2021 . L'opinione prevalente, ma non del tutto incontrastata, ritiene che la violazione da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria configuri un error in procedendo poiché la norma di azione concretizza un obbligo di attività del giudice, a cui la normativa dell'Unione e la disciplina nazionale assegnano una funzione strumentale rispetto all'accertamento del diritto alla protezione internazionale, in relazione all'onere della prova attenuato che grava sul richiedente asilo è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte normalmente esige dalla parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, la impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata Sez.2, 2.8.2019, numero 20874 Sez.1, 6.3.2019 numero 6518 Sez.3, 13.2.2019 numero 4159 Sez.2, 9.8.2017 numero 19759 Sez.3, 27.1.2014 numero 11612 Sez. 3, 13.5.2014, numero 10327 . Tuttavia, nel caso in esame, per il richiedente asilo viene ravvisato un pregiudizio in re ipsa che svincola il ricorrente dalla allegazione o dalla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall'inadempimento del dovere del giudice infatti, diversamente ragionando, secondo questo orientamento, si verrebbe a riattribuire al ricorrente non solo l'onere di allegazione ma anche quello della prova, interferendo con i tratti fondanti della disciplina armonizzata dell'Unione lo stesso concetto potrebbe essere espresso anche ponendo in evidenza la necessaria ricaduta dell'inadempimento del dovere di attività del giudice sul contenuto della decisione, mutilata del necessario accertamento sulle questioni efficacemente innescate dall'allegazione del richiedente asilo appaiono peraltro evidenti sia l'esigenza di coordinamento di questo orientamento con la giurisprudenza della Corte in tema di denuncia di nullità processuali, sia la necessità inderogabile di armonizzare le soluzioni interpretative con il diritto dell'Unione Europea. Secondo un altro e più recente orientamento, le cui pronunce capofila sono quelle della Sez. 1, numero 21932 del 9.10.2020, Rv. 659234 - 01 e numero 22769 del 20.10.2020, Rv. 659276 - 01 al quale si iscrivono anche Sez. 1 numero 2720, 2721, 2728 e 2730 del 4.2.2021 , invece, chi intenda denunciare con ricorso per cassazione la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l'onere di allegare che esistono COI country origin information aggiornate e attendibili dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne o trascriverne il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l'esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l'astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l'interesse all'impugnazione ex articolo 100 c.p.c. Il requisito dell'interesse a ricorrere, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, richiederebbe quindi al ricorrente l'onere di dimostrare il fondamento della sua richiesta, ingiustamente sacrificato dall'inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria, in una prospettiva in cui non pare immediatamente evidente il confine fra la verifica delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione e il merito della domanda. Le pronunce del secondo orientamento, nell'affermare l'onere di allegazione e trascrizione o almeno di citazione e sintesi delle COI pretermesse, sembrano riferirsi anche a fonti e documenti non prodotti - o non necessariamente prodotti nel giudizio di merito e il cui esame verrebbe in rilievo per la prima volta nel giudizio di legittimità quale condizione di ammissibilità della censura . 2. Ritiene il Collegio che il contrasto giurisprudenziale in atto, concernente pronunce emesse all'esito di procedimento camerale, non necessiti, allo stato, di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, potendo essere risolto in applicazione dei principi informatori della disciplina, processuale e sostanziale, in tema di protezione internazionale, da interpretarsi in coerenza con i tratti fondanti della disciplina armonizzata dell'Unione e anche dei principi dettati dalla CEDU. Tanto premesso, il Collegio reputa maggiormente condivisibile il primo orientamento, pur se con alcune precisazioni riduttive di non scarso rilievo su cui più dettagliatamente infra, in base alle argomentazioni che si vanno ad illustrare in capitoli separati. 3. Il Collegio ritiene innanzitutto che occorra preliminarmente procedere ad alcune puntualizzazioni generali di carattere processuale. 3.1. In primo luogo occorre sottolineare la specialità del processo di protezione internazionale e la deroga alla regola generale e ordinaria di cui all'articolo 2697 c.c Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che sono ora sinteticamente richiamati perché basilari nella soluzione delle questioni scrutinate, all'ampia attenuazione dell'onere probatorio a carico dell'attore richiedente asilo circa i fatti costitutivi del suo diritto, rispetto alla regola generale e ordinaria stabilita dall'articolo 2697 c.c., si correla l'obbligo di cooperazione istruttoria da parte del giudice, che trova fondamento normativo nei principi fissati dall'articolo 4 della Direttiva CE 13 dicembre 2011 numero 95 e recepiti nel nostro ordinamento nazionale dal D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, articolo 3, trasfusi specificamente nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, numero 25, articolo 8, e richiamati dallo stesso D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 9, e articolo 27, comma 1 bis, quanto alla fase giurisdizionale. Pertanto a l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria b la cooperazione istruttoria , per definizione, agisce solo sul terreno della prova e il congruo esame della domanda deve essere condotto alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa c in tema di rischio di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c si può prescindere dal riscontro individualizzante, nei termini rigorosi definiti dalle sentenze della Corte di Giustizia UE Elgafaji, 17 febbraio 2009 C-465/07 e Diakite', 30 gennaio 2014 C-285/12 , purché sia credibile l'allegazione sulla provenienza dal Paese ove sussiste il conflitto tra le tante Cass., 12 maggio 2020, numero 8819 Cass., 29 maggio 2020, numero 10286 Cass., 24 maggio 2019, numero 14283 , e in tal caso il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione, deve compiere la verifica officiosa, che è collegata strettamente al divieto di respingimento Cass., 31 gennaio 2019, numero 3016 , circa la sussistenza di un rischio derivante da violenza indiscriminata. Le suesposte considerazioni, fondate sulle citate solide basi normative, consentono di elidere un primo elemento di criticità del più recente orientamento di questa Corte, che si risolve, in ultima analisi, nel richiedere al ricorrente che impugna in cassazione di dimostrare di aver ragione , ossia di avere interesse all'impugnazione mediante l'allegazione di idonee fonti informative, in una sostanziale negazione della regola derogatoria su cui infra, ponendo a suo carico un onere probatorio non previsto dalla legge. In altri termini, non può imporsi al richiedente ricorrente in cassazione un onere diverso e più gravoso di quello che gli è imposto nei precedenti gradi di giudizio, e che lo esonera addirittura da ogni allegazione documentale circa il contenuto delle fonti informative pertinenti alla sua domanda di protezione internazionale ex articolo 14, lett. c , citato. 3.2. Occorre poi formulare alcune riflessioni circa l'onere di allegazione e la specificità del motivo di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della cooperazione istruttoria è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa, di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall'articolo 366 c.p.c., nnumero 3, 4 e 6, tra le tante Cass.,16 dicembre 2020, numero 28780 Cass., 14 agosto 2020, numero 17185 . Ciò posto, il problema della consultazione e della citazione di fonti informative pertinenti e aggiornate si pone se e in quanto ciò sia rilevante in relazione agli sviluppi del processo e alla dialettica devolutoria delle impugnazioni. Pertanto a poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex articolo 14, lett. c citato, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso b per le stesse ragioni, se il processo si è svolto secondo il rito antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate di cui al D.L. numero 13 del 2017, - e cioè con doppio grado di merito ex articolo 19 del D.Lgs. numero 150 del 2011, e appello ex articolo 702 quater c.p.c. - il rischio di danno grave, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello ex articolo 342 c.p.c., perché altrimenti, in difetto di devoluzione, si sarebbe formato il giudicato interno ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso c inoltre, se il ricorrente prospetta una situazione nel suo paese di origine di violenza indiscriminata rilevante ex articolo 14, lettera c , del D.Lgs. numero 251 del 2007 e articolo 15, lett. c , della direttiva 2011/95/UE, trascurata o mal indagata dal gCit012te'licadione 29/08/2022 merito, occorre che la situazione allegata sia astrattamente riconducibile alla nozione di conflitto armato interno come delineato dalla giurisprudenza CGUE Corte di Giustizia UE, Grande sezione, 17 febbraio 2009, causa C-465/07, Elgafaji sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakite' sentenza CGUE, terza sezione, del 10 giugno 2021 in causa C-901/19 e dalla giurisprudenza di questa Corte, essendo, pertanto, necessaria l'allegazione di una situazione di conflitto armato interno Cass., 30 novembre 2021, numero 37658 . E' stato chiarito al proposito che in tema di protezione sussidiaria, D.Lgs. numero 251 del 2007, ex articolo 14, lett. c , il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento Cass., 2 marzo 2021, numero 5675 . 3.3. Non possono essere omesse alcune considerazioni ulteriori circa l'inquadramento delle COI e l'inammissibilità di ampliamento del perimetro fattuale nel giudizio di cassazione e l'articolo 372 c.p.c L'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice concerne l'acquisizione di informazioni sul Paese di origine del richiedente, in acronimo COI Country of origin information , che sono elaborate sulla base dei dati forniti dalle agenzie delle organizzazioni, nazionali e internazionali, che si occupano di rifugiati e di asilo come I'UNHCR e l'EASO e di altri enti che si occupano di diritti umani, e da questi rese pubbliche con la redazione di report diffusi tramite apposti portali ad esempio Refworld, Ecoi.net, EASO COI portai , ovvero tramite i siti internet dei suddetti enti, o ancora con il metodo tradizionale della stampa e diffusione dei report, oppure, secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass., 17 maggio 2019, numero 13449 Cass., 20 giugno 2020, numero 13253 , anche tramite i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale. Come sottolineato dalla dottrina, nel processo di protezione internazionale l'acquisizione delle COI non rientra nello schema processuale dell'articolo 738 c.p.c., poiché si tratta di notizie di carattere generale, che descrivono la situazione sociale, politica, economica e legislativa di un determinato Paese, utilizzabili in più processi e fornite da soggetti che svolgono il compito di raccolta dati e informazioni per doveri istituzionali o statutari e che rendono pubbliche le notizie raccolte. L'acquisizione della prova sulla situazione del Paese di origine avviene, quindi, con modalità del tutto peculiari, perché le informazioni non sono tratte dalla scienza privata della persona informata sui fatti che compare in udienza o relaziona per iscritto in contraddittorio tra le parti, e la fonte, cioè la persona o l'ente che fornisce le informazioni, non compare in udienza a testimoniare, ma le informazioni sono veicolate tramite mezzi di diffusione di massa. Ne consegue la necessità di un controllo sull'accuratezza della metodologia di ricerca ed elaborazione dei dati, finalizzato a che gli stessi siano il più possibile attendibili, pertinenti e aggiornati. Il riferimento operato dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate garantisce la pubblicità e la trasparenza della veicolazione dei suddetti dati, con le ricordate connotazioni, e, dunque, il rispetto del principio della parità delle armi nel processo, rispetto a questo particolare strumento istruttorio. Chiara, infatti, è la distinzione tra l'informazione COI e la fonte da cui è prodotta o promana e l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice è adempiuto se l'informazione introdotta nel processo è pubblica, trasparente, aggiornata e verificabile. Pertanto a se il fatto allegato, con la congrua specificazione di cui infra, è la situazione di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , e la provenienza del richiedente da un determinato Paese è sufficientemente accertata, le COI si utilizzano come prova diretta della suddetta situazione b si tratta di un'indagine fattuale, all'esito della quale il giudice esprime una valutazione che appartiene al merito della controversia, e le informazioni sul Paese d'origine, acquisite tramite le modalità previste dalla legge, non possono essere inquadrate nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione così condivisibilmente Cass., 19 aprile 2019, numero 11096 c la struttura e la funzione del giudizio di cassazione non tollerano l'ampliamento del perimetro fattuale rispetto a quello dei giudizi di merito e dunque l'indagine sull'effettiva esistenza e sul concreto contenuto delle fonti informative alternative, non indicate dal ricorrente nei precedenti gradi, esula dal controllo demandato alla Corte di cassazione d stante il limite invalicabile dell'articolo 372 c.p.c., è inammissibile la produzione nel giudizio di cassazione di documenti report sulla situazione del Paese di origine che non siano stati prodotti dal ricorrente, oppure che non siano stati dallo stesso indicati nei giudizi di merito, e ciò quale necessario corollario delle puntualizzazioni sub a , b e c . Anche le suesposte considerazioni consentono di elidere un altro elemento di criticità del più recente orientamento di questa Corte, che determina una sovrapposizione fra i piani dell'ammissibilità e del merito, nel senso che, richiedendo, praticamente, al ricorrente di dimostrare di aver ragione o di poter avere ragione mediante l'allegazione o produzione di fonti informative alternative, sollecita l'esame di quelle stesse fonti da parte del giudice di legittimità, ossia sollecita una valutazione meritale, peraltro su dati fattuali non introdotti nei gradi precedenti. 4. L'analisi deve ora spostarsi sul vizio di attività del giudice e sulle modalità della sua deducibilità nel giudizio di cassazione e prendere in diretta considerazione l'onere per il ricorrente di dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. Si è visto che, secondo l'impostazione dell'orientamento più recente, poiché l'inadempimento da parte del giudice dell'obbligo di cooperazione istruttoria, in violazione del citato D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, è vizio processuale di attività del giudice, si richiede che la censura sia formulata allegando e dimostrando quale sia il pregiudizio in concreto conseguito dal suddetto vizio processuale. Ciò in adesione all'indirizzo di questa Corte, ribadito in numerose pronunce, secondo cui il ricorrente che denunci la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che la impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria e, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata tra le tante anche Cass., 2 agosto 2019, numero 20874 Cass., 6 marzo 2019, numero 6518 . Rileva il Collegio che, con recente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno meglio chiarito e delimitato l'ambito del suddetto indirizzo, affermando che non sussiste l'onere, per la parte ricorrente in cassazione, di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, qualora sia frapposto un impedimento alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa e qualora il contraddittorio e la difesa non si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo Cass., Sez. U., 25 novembre 2021, numero 36596, in una fattispecie in cui il giudice aveva deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza . Ritiene il Collegio che i suddetti principi possano essere mutuati nel processo di protezione internazionale, con riguardo all'ipotesi in cui ricorra il difetto totale dell'accertamento istruttorio ufficioso. In tale caso può, infatti, ritenersi che il pregiudizio sia in re ipsa, e ciò per le seguenti molteplici e concorrenti ragioni a la tutela ex articolo 14, lett. c , e quindi la regola di diritto sostanziale, si realizza mediante l'attività di accertamento ufficioso della situazione di violenza indiscriminata, ostativa al rimpatrio del cittadino straniero ove mancasse totalmente detto accertamento da eseguire necessariamente con le note modalità di legge il decisum non avrebbe contenuto, nel senso che l'inadempimento del dovere di attività del giudice si ripercuoterebbe necessariamente sul contenuto della decisione, mutilata del necessario accertamento sulle questioni efficacemente innescate dall'allegazione del richiedente asilo cfr. le ordinanze interlocutorie citate b l'istruttoria ufficiosa, ossia l'attività del giudice, e' inscindibilmente collegata e funzionale allo scopo di conoscenza della situazione del Paese di origine - e in particolare di una situazione di violenza indiscriminata - e senza la conoscenza non vi può essere, in radice, la tutela del diritto fondamentale in gioco c l'error in procedendo vizio di attività si traduce, pertanto, automaticamente in vulnus, in quanto è immediatamente lesivo della piena effettività della difesa del richiedente, non onerato di alcuna prova dell'anzidetta situazione proprio perché compete al giudice accertarla, nonché è lesivo dell'effettività del ricorso ex articolo 13 CEDU e articolo 46 Direttiva 2013/32/UE, effettività, per l'appunto, garantita mediante l'attività di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione. 5. Con riferimento alle fattispecie soggette al rito antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate di cui al D.L. numero 13 del 2017 - e cioè con doppio grado di merito D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 19, e appello ex articolo 702 quater c.p.c.-, ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 70 c.p.c., articolo 348 bis c.p.c., lett. a , e articolo 348 ter c.p.c. non opera, nella fattispecie della protezione internazionale, il principio della cd. doppia conforme Cass., 22 giugno 2020, numero 12217 Cass., 22 giugno 2020, numero 12223 e Cass., 28 gennaio 2021, numero 2010 in senso difforme Cass., 21 aprile 2020, numero 7995 Cass., 15 ottobre 2020, numero 22383 Cass., 31 marzo 2020, numero 7634 . Al riguardo, richiamate le articolate argomentazioni di Cass., 28 gennaio 2021, numero 2010, qui condivise, è dirimente il rilievo che si tratta di procedimenti attinenti al riconoscimento di uno status personale, che richiedono l'intervento necessario del pubblico ministero, al quale il D.Lgs. numero 150 del 2011, abrogato articolo 19, comma 6, applicabile ratione temporis prevedeva che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. 6. Il Collegio intende, infine, dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. Occorre, infatti, ribadire che il ricorso per cassazione, pur avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'articolo 360 c.p.c., comma 1 e pur dovendo essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non richiede la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, è sufficiente che l'illustrazione del motivo abbia un contenuto univoco che renda chiaramente riconducibile la censura ad una delle cinque ragioni di impugnazione di cui alla citata norma Cass., 7 maggio 2018, numero 10862 Cass., 7 novembre 2017, numero 26310 Cass., 27 ottobre 2017, numero 25557 Cass., 20 febbraio 2014, numero 4036 . 7. Le precisazioni di carattere processuale che precedono consentono, ora, più agevolmente di affrontare e risolvere il contrasto che si registra presso la giurisprudenza di questa Corte a proposito degli oneri che gravano sul ricorrente per cassazione in caso di censura della sentenza di merito in cui il giudice abbia omesso ogni adempimento rispetto a quel dovere di cooperazione istruttoria , ovvero vi abbia assolto in modo incompleto ed inadeguato, non rispettoso dei canoni legali, in particolare in relazione a quelle forme di protezione sussidiaria, D.Lgs. numero 251 del 2007 in astratto concedibili in presenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese e nella regione d'origine non necessariamente collegata con la vicenda personale del richiedente. Il Collegio condivide il preliminare rilievo della Procura generale in ordine alla necessità di una interpretazione orientata alla disciplina del diritto dell'Unione Europea. Infatti l'obbligo di cooperazione istruttoria è posto dall'ordinamento Europeo a carico degli Stati membri, e non solo delle Autorità giudiziarie che in essi vi operano gli Stati membri devono provvedere affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame articolo 4 della Direttiva 2011/95/CE . La Direttiva impone poi allo Stato membro, in cooperazione con il richiedente, di esaminare tutti gli elementi significativi della domanda, indicate nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/ luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale . L'articolo 10 della Direttiva 2013/32/UE nel fissare i criteri applicabili all'esame delle domande, ribadisce il compito degli Stati di garantirne un congruo esame da parte dell'autorità accertante, alle quali deve garantire che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito . Come già evidenziato, tali principi sono stati tradotti nel nostro ordinamento per il tramite del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, con disciplina richiamata dall'articolo 35 bis, comma 9 e dall'articolo 27, comma 1-bis dello stesso decreto, quanto alla fase giurisdizionale, e, nel rispetto della normativa Eurounitaria, il legislatore nazionale ha separato gli oneri di allegazione e prova relativo ai procedimenti di protezione internazionale, gravando l'Autorità statale del compito di procurare informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del Paese di provenienza ed eventualmente di quelli di transito. A ciò va aggiunto, come ben sottolineato dalla dottrina, che l'attività di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione è momento essenziale di quell'approfondito e completo esame della domanda che garantisce anche l'effettività del ricorso imposta dall'articolo 13 CEDU e dall'articolo 46 della Direttiva UE 2013/32, sicché il diritto a un ricorso effettivo contribuisce a determinare il contenuto del dovere di cooperazione del giudice, avuto, altresì, riguardo alle ulteriori dirimenti considerazioni che si verte in tema di tutela di diritti fondamentali della persona e che la verifica officiosa circa la sussistenza di un rischio derivante da violenza indiscriminata in zona di conflitto armato interno è collegata strettamente al divieto di respingimento. Ribadita, dunque, la necessità di una interpretazione orientata in armonia con il diritto dell'Unione Europea e i principi dettati dalla CEDU, occorre differenziare la svariata casistica oggetto di scrutinio, perché il vizio di attività del giudice, ossia l'inadempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, potrà consistere in un difetto totale o parziale dell'accertamento ufficioso e occorrerà valutarne l'incidenza sul pregiudizio concreto che ne consegue sul diritto di difesa del ricorrente e sul suo diritto all'effettività della tutela. Di conseguenza, dovendo stabilirsi in quali ipotesi il pregiudizio potrà considerarsi in re ipsa e in quali, invece, necessiti di idonea dimostrazione, l'onere di deducibilità del vizio da parte del richiedente ricorrente in cassazione si connoterà in modo differenziato a seconda delle varie ipotesi in disamina. 8. La prima fattispecie da considerare è quella del difetto totale di accertamento istruttorio ufficioso, ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia indicata dal giudice, oppure sia indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla. Come si è già evidenziato, se il richiedente è onerato della dimostrazione innanzitutto della propria provenienza e delle circostanze che lo hanno indotto alla partenza, secondo il criterio del ragionevole sforzo, va ribadito, però, che tale onere di allegazione riguarda la sua storia individuale, di cui egli è unico depositario lo stesso non vale per le condizioni generali del Paese di provenienza, la cui ricostruzione è dal sistema di norme riservate all'attivazione sistematica e costante, indipendentemente dalla singola vicenda giudiziaria, che grava sull'Autorità statale. Così configurato il dovere a carico dell'autorità statale e giurisdizionale, non può imporsi al richiedente ricorrente in cassazione un onere diverso e più gravoso di quello che gli è imposto nei precedenti gradi di giudizio, e che lo esonera addirittura da ogni allegazione documentale circa il contenuto delle fonti informative pertinenti alla sua domanda di protezione internazionale. La totale inattività del giudice di merito, ovvero la mancanza di ogni indicazione specifica delle fonti, si risolve nel mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria prescritto dal del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3. Dunque, non è coerente a tale specifica posizione processuale che, al fine di reagire alla compiuta violazione di legge, il richiedente si debba fare carico di sostituirsi al Giudice e di colmare il vuoto informativo che inficia la decisione impugnata, nonché, come già rimarcato, il pregiudizio è in re ipsa perché il vulnus è massimo e automatico nelle ipotesi considerate, anche in quanto lesivo dell'effettività del ricorso ex articolo 13 CEDU e 46 della Direttiva UE 2013/32. Alla stessa soluzione, sotto altro concorrente profilo interpretativo, si perviene richiamando la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di deduzione del vizio di violazione della regola dell'onere probatorio, secondo la quale la violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c., si configura allorché il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni fra le tante Cass., 19 agosto 2020, numero 17313 Cass., 23 ottobre 2018, numero 26769 Cass., 29 maggio 2018, numero 13395 Cass., 7 novembre 2017, numero 26366 . Mutatis mutandis, anche in questo caso la parte ricorrente deduce un error in iudicando de iure procedendi e lamenta l'errore nella regola di giudizio. Riepilogando, anche per meglio precisare, le ipotesi ora scrutinate si verificano a quando il giudice attribuisce al richiedente l'onere della prova ad esempio, affermando che il racconto non è provato, ossia subordinando alla valutazione di credibilità della vicenda personale quella, oggettiva e indipendente da quest'ultima, relativa alla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in zona di conflitto armato nel Paese di origine b quando il giudice, implicitamente ma inequivocabilmente, si sottrae all'obbligo di cooperazione istruttoria, non accertando d'ufficio quanto è rilevante in relazione alle allegazioni formulate o oggetto di devoluzione per il caso dell'appello c quando il giudice esprime il proprio giudizio fattuale sulla situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine, ma non indica in alcun modo dove abbia assunto le informazioni che utilizza, attingendo apparentemente a una sua scienza privata, oppure quando il giudice indica le fonti in modo del tutto neutro ed astratto, insuscettibile di qualsiasi verifica e controllo ad esempio, utilizzando formule come fonti internazionali o fonti disponibili o COI più recenti senza indicazione della persona o ente da cui promana l'informazione . Nelle suddette ipotesi, la censura può, quindi, essere formulata a come vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3 articolo 2697 c.c. R come vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, e articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, per motivazione apparente, salva la possibile riqualificazione della doglianza alla stregua di quanto infra precisato y senza indicazione di alcuna fonte informativa alternativa. 9. Occorre poi considerare la fattispecie del difetto parziale di accertamento istruttorio ufficioso e in particolare la citazione lato sensu incompleta della fonte. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell'informazione da essa tratta, nonché la data o l'anno di pubblicazione e l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente Cass., 27 gennaio 2021, numero 1777 Cass., 21 dicembre 2020, numero 29147 da ultimo Cass., 12 marzo 2021, numero 7105 . Ciò condurrebbe a ritenere viziata per violazione di legge e mancata cooperazione istruttoria la pronuncia con cui il giudice, pur avendo acquisito d'ufficio informazioni e avendo citato la fonte consultata, abbia omesso la citazione completa del documento consultato non indicando cioè la data o l'esatto link di riferimento . Ritiene il Collegio che tale soluzione sia troppo rigorosa e necessiti di un temperamento. Si può, infatti, escludere il vizio di violazione di legge in caso di consultazione di fonti tipizzate D.Lgs. numero 25 del 2008, ex articolo 8, comma 3, informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa non debitamente citate con indicazione degli estremi e della data, potendosi presumere, in difetto di elementi di segno diverso, che si tratti delle più recenti e aggiornate, pubblicamente consultabili. Si può quindi presuntivamente ritenere, dissentendo dalla giurisprudenza indicata, che il riferimento alle fonti tipizzate, in difetto di contraria dimostrazione, sia alla più recente edizione on line delle informazioni divulgate da quella fonte e che sia altresì pertinente e specifico. Occorre ribadire il principio, sottolineato in dottrina, che la pubblicità e la trasparenza delle informazioni e delle loro fonti, nonché della metodologia di ricerca ed elaborazione, è essenziale per un corretto ingresso di questo particolare strumento nel processo. Della peculiare natura delle COI e della loro pubblicità si deve tenere conto anche al fine di valutare se, come e quando la loro acquisizione rispetti il principio della parità delle armi nel processo. La circostanza che le COI sono fornite ed elaborate non solo da agenzie istituzionali ma anche da organizzazioni indipendenti e che sono di pubblico accesso, è già di per sé una garanzia che tutte le parti sono poste sullo stesso piano, quanto all'accessibilità di una pluralità di informazioni, e hanno le stesse possibilità di sostenere e difendere le proprie posizioni. La difesa può, infatti, accedere alle stesse informazioni che utilizzano la pubblica amministrazione e il giudice nel processo di protezione internazionale il contenuto delle informazioni non è svelato per la prima volta nel processo perché il contenuto è già noto o conoscibile, con tutto ciò che ne consegue, sotto il versante processuale, del pregiudizio derivato dal vizio di attività del giudice, solo parziale, e relativi oneri di deducibilità. Nello specifico, poiché la parità delle armi è garantita dalla pubblicità e trasparenza delle fonti tipizzate e tanto determina l'impossibilità di configurare il pregiudizio in re ipsa e il vulnus automatico del diritto di difesa, il richiedente ricorrente in cassazione, nel censurare la decisione, sarà onerato di dare atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni erronee, oppure non più attuali oppure non pertinenti e specifiche, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte e allegate nei giudizi di merito. Occorre ribadire, anche a questo proposito, che in nessun caso è consentito al ricorrente fondare la denuncia di vizio motivazionale sulla base di documenti non sottoposti al giudice del merito e prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, a ciò ostando la struttura e la funzione del giudizio di legittimità e il disposto dell'articolo 372 c.p.c In questa ipotesi, pertanto, la doglianza può essere proposta a titolo di vizio motivazionale da far valere ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, e quindi nei limiti attualmente consentiti del c.d. minimo costituzionale e dell'omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. In caso di consultazione di fonti atipiche, sia pur equipollenti, invece, poiché non ricorre la stessa garanzia di pubblicità e trasparenza che consente la contestuale salvaguardia del diritto di difesa, la soluzione sarà opposta, ossia dovrà ritenersi sussistente la citata violazione di legge e il vulnus automaticamente prodottosi, senza onere per il richiedente ricorrente in cassazione di deducibilità del pregiudizio concreto derivato nei termini precisati. Alle medesime conclusioni, per coerenza argomentativa, dovrà pervenirsi qualora la censura riguardi la non attualità delle fonti indicate nel provvedimento impugnato, ove la data, pur se non prossima a quella della decisione, sia stata indicata. Anche tale ipotesi è inquadrabile nel novero di quelle con citazione delle fonti informative lato sensu incompleta perché difetta della precisazione della non variazione all'attualità della situazione descritta si deve di conseguenza presumere, in difetto di dimostrazione contraria, che la situazione descritta dal giudice in base a informazioni acquisite dalle fonti tipizzate sia rimasta la medesima alla data della decisione, mentre la soluzione sarà opposta, nei termini precisati, se è atipica la fonte richiamata nel provvedimento impugnato. Riepilogando, la censura può, quindi, essere formulata a come vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3 articolo 2697 c.c. , se la citazione in senso lato incompleta è di una fonte atipica, senza onere per il ricorrente di indicazione di fonti informative alternative 13 come vizio motivazionale da far valere ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, e quindi nei limiti attualmente consentiti del c.d. minimo costituzionale e dell'omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, se la citazione in senso lato incompleta è di una fonte tipizzata, con onere per il ricorrente di indicazione di fonte informativa alternativa, già allegata nei giudizi di merito e congruente con il tipo di pericolo di danno grave oggetto di deduzione in causa e con il motivo, altrimenti mancante di specificità. 10. Se le fonti consultate dal giudice sono compiutamente indicate, nel senso infra precisato e sono anche di data prossima a quella della decisione, e il ricorrente contesta l'accertamento operato dal giudice del merito, indicandone altre acquisite al processo, più attendibili e convincenti e a lui favorevoli, non sussiste violazione di legge e la doglianza può essere proposta solo a titolo di vizio motivazionale da far valere ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, e quindi nei limiti attualmente consentiti del c.d. minimo costituzionale e dell'omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, con allegazione di fonti già acquisite al contraddittorio nel giudizio di merito. In questi casi, infatti, il giudice non ha violato la regola di riparto dell'onere probatorio, né ha violato il citato articolo 8, ma, secondo il ricorrente, ha compiuto un accertamento erroneo la decisione, cioè, è stata assunta secondo la legge, ma non sarebbe giusta. In questi casi il ricorrente può censurare la decisione a facendo presente di aver allegato una situazione fattuale, rilevante in causa, non verificata attraverso la fonte utilizzata dal giudice ad esempio una recrudescenza bellica b lamentando e dimostrando il mancato aggiornamento della fonte utilizzata dal giudice rispetto alle sue allegazioni c dolendosi del mancato esame di una fonte informativa da lui allegata e dimostrandone la decisività infatti il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa cfr. tra le tante Cass., 26 giugno 2018, numero 16812 . Fuori da questi casi la censura si riversa nel merito per richiedere alla Corte di legittimità di rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove e si rivela per ciò solo inammissibile. Occorre, infine, ribadire con forza che in nessun caso è consentito al ricorrente fondare la denuncia di vizio motivazionale sulla base di documenti non sottoposti al giudice del merito e prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, a ciò ostando la struttura e la funzione del giudizio di legittimità e il disposto dell'articolo 372 c.p.c. 11. Diverso è il caso in cui il giudice abbia attinto le informazioni da un documento prodotto in causa. Il riferimento per relationem consente di identificare la fonte e l'accertamento di fatto può essere sindacato solo per vizio motivazionale, al pari del caso in cui il giudice di appello abbia fatto riferimento alla decisione di primo grado e alle fonti da essa citate. 12. Ulteriore e delicata tematica è quella che riguarda la denuncia di mancata preventiva sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite officiosamente dal giudice, fatta valere come violazione dell'articolo 101 c.p.c., e appunto del principio del contraddittorio. E' stato sostenuto che sia inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l'omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità Cass., 20 gennaio 2021, numero 899 . Richiamate le considerazioni di carattere processuale già espresse e i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, 25 novembre 2021, numero 36596, ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto condivisibilmente affermato con la pronuncia di questa Corte 11 novembre 2019, numero 29056, secondo cui in tema di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non suffragato dall'indicazione di pertinenti informazioni relative alla situazione del paese di origine, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il Tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. Detta impostazione è coerente con la natura particolare delle COI, sopra illustrata, e non è lesiva del diritto di difesa del richiedente, nella sussistenza delle condizioni di cui si è appena detto. 13. E' necessaria infine un'ultima precisazione, relativamente ai casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave individualizzato di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. a e b , a proposito del quale il richiedente asilo non è stato ritenuto intrinsecamente credibile dal Giudice del merito, dovendosi ritenere il motivo di ricorso inammissibile se non investe e non supera la predetta valutazione di non credibilità intrinseca . Diversamente occorre ragionare per la c.d. credibilità estrinseca , che può essere correttamente valutata solo rapportando il racconto del richiedente, intrinsecamente solido e non contraddittorio o incongruente, con la realtà sociale, culturale o religiosa dell'ambiente di riferimento, operazione possibile solo acquisendo preventivamente idonee informazioni. Un esempio se il ricorrente sostiene di esser fuggito dalle minacce persecutorie di un setta segreta o di un cult, se il racconto non è creduto dal giudice perché il richiedente si è contraddetto sulla datazione dei fatti, o ha raccontato diverse versioni, o se il suo narrato non si regge logicamente, è del tutto inutile acquisire informazioni sull'operato della setta in questione frustra probatur quod probatum non relevat. Diversamente, se il giudice dubita delle finalità o delle modalità operative della setta, o delle tecniche o degli ambienti di reclutamento, allora l'acquisizione delle COI appare necessaria e indispensabile. Occorre dare continuità ai principi già al proposito condivisibilmente espressi Cass., 4 novembre 2020, numero 24575 Cass., 10 marzo 2021, numero 6738 , secondo cui, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. Infatti, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente, che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio. Infine, allorché si renda necessario indagare sulla credibilità estrinseca con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave individualizzato di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. a e b , ritenuti intrinsecamente credibili, il giudice dovrà procedere alla cooperazione istruttoria secondo i principi e criteri affermati nei capitoli precedenti si tratta dello stesso adempimento D.Lgs. numero 25 del 2008, ex articolo 8, che però non deriva puramente e semplicemente dall'allegazione della situazione, ma anche da un quid pluris e cioè la credibilità intrinseca del racconto, come sopra intesa. In tali ipotesi varranno parimenti gli stessi principi esposti in tema di deduzione del vizio di cooperazione istruttoria in sede di legittimità. 14. La Corte ritiene di dover enunciare i seguenti principi di diritto ex articolo 384 c.p.c. 1. In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva CE 13 dicembre 2011, numero 95 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, articolo 8, articolo 35 bis, comma 9, e articolo 27, comma 1-bis, fermo restando l'onere di allegazione pertinente e specifica incombente sul richiedente in ordine alla sussistenza della situazione di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, e a tal fine deve assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, nei limiti in cui sia rilevante in causa, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa . 2. La violazione del predetto dovere di cooperazione istruttoria , che solleva in proposito il richiedente dall'onere della prova, può essere fatta valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 per violazione di legge, ovvero come vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, e articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, per motivazione apparente, in caso di difetto totale di accertamento istruttorio ufficioso sulla situazione di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice, oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla, purché le circostanze fattuali in ordine alle quali è lamentata l'omessa cooperazione siano state ritualmente dedotte nei giudizi di merito dal ricorrente e debitamente devolute con l'appello - quanto ai giudizi soggetti al rito antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate di cui al D.L. numero 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 46 del 2017, e di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 19, e articolo 702 quater c.p.c. -, senza che sia necessaria da parte del ricorrente l'indicazione di informazioni alternative relativamente alla situazione del Paese di origine, quale requisito di ammissibilità della censura . 3. Nel processo di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui ricorra il difetto totale dell'accertamento istruttorio ufficioso sulla situazione del Paese ai sensi del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , l' error in procedendo , ossia il vizio di attività del giudice, si traduce automaticamente in vulnus e il pregiudizio è in re ipsa , in quanto il vizio è immediatamente lesivo della piena effettività della difesa del richiedente, non onerato di alcuna prova dell'anzidetta situazione proprio perché compete al giudice accertarla, nonché è lesivo dell'effettività del ricorso ex articolo 13 CEDU e articolo 46 Direttiva 2013/32/UE, effettività, per l'appunto, garantita mediante l'attività ufficiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione . 4. In tema di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , la cooperazione istruttoria ufficiosa consiste in un'indagine fattuale da effettuare mediante lo strumento sui generis delle COI, che, ove acquisite secondo quanto previsto dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, costituiscono prova diretta della situazione accertanda e che non possono essere inquadrate nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione. Nei casi in cui nel provvedimento impugnato sono indicate le fonti privilegiate indicate dal citato articolo 8, che, a differenza di quelle atipiche, garantiscono la parità delle armi nel processo in ragione delle loro connotazioni di pubblicità e trasparenza, e il ricorrente lamenta il non corretto adempimento da parte del giudice della cooperazione istruttoria o perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate, o perché non sono state citate in modo completo, le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, ostando all'ampliamento del perimetro fattuale dei gradi di merito la struttura e la funzione del giudizio di legittimità e il disposto dell'articolo 372 c.p.c. . 5 In materia di protezione internazionale e con riferimento alle fattispecie soggette al rito antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate di cui al D.L. numero 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 46 del 2017 - e cioè con doppio grado di merito D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 19, e appello ex articolo 702 quater c.p.c., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 70 c.p.c., articolo 348 bis c.p.c., lett. a , e articolo 348 ter c.p.c., non opera il principio della cd. doppia conforme , preclusivo della proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 . 6. In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave individualizzato di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. a e b , una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente . 15. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3, 4 e 5, sul diniego della protezione sussidiaria la Corte di appello non aveva accertato nulla sulla sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria e la motivazione, sul punto, era, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, apparente ed affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile i passaggi motivazionali erano perplessi ed obiettivamente incomprensibili, nonché resi in violazione di legge, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello di Potenza, sia in primo che in secondo grado, era stata prospettata la situazione individuale del ricorrente ed era stato allegato il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, deducendo specificamente sullo stato delle carceri gambiane, sul sistema giudiziario e sulla pena di morte, che pure esisteva in quel Paese cfr. pagg. 4-15 dell'atto di appello a fronte delle allegazioni richiamate, nessuna istruttoria era stata compiuta, né alcuna fonte internazionale consultata a riguardo, in tal modo violando l'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5 ulteriore censura veniva formulata anche sotto il profilo della apparenza della motivazione e della sua coerenza con riferimento al passaggio con cui la Corte d'appello aveva sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di rischiare di essere condannato a morte o, ancora, di correre il pericolo di essere sottoposto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante in caso di rientro in Gambia, in quanto l'onere in capo al ricorrente era quello di allegazione, trattandosi di un onere della prova attenuato in virtù del dovere di cooperazione sussistente in capo al giudicante che doveva verificare le informazioni rese, compiendo una adeguata ed esaustiva istruttoria, consultando le fonti internazionali quanto alla valutazione della credibilità del ricorrente, in violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la Corte d'appello si era limitata all'utilizzo di formule di stile riguardo all'affermata genericità del racconto del richiedente e non aveva fatto ricorso al modello legale messo a punto dalla Suprema Corte, in articolate e plurime pronunce, per procedere al vaglio della credibilità del ricorrente e aveva omesso di considerare adeguatamente la palese insufficienza e lacunosità dell'audizione, oltre il fatto che il Tribunale, a fronte di tale carenza istruttoria, non avesse a sua volta approfondito gli aspetti della vicenda che, peraltro il ricorrente aveva tracciato nel modo più preciso possibile, riferendo anche che la circostanza della contestazione della proprietà della casa derivava dal fatto che il padre non fosse gambiano bensì della Guinea Bissau, nonché il fatto che non avesse a sua volta ritenuto di dover procedere con l'audizione dell'appellante, violando il potere/dovere procedere ad una istruttoria compiuta, anche sotto il profilo della disciplina della proprietà in Gambia, dei diritti eventuali di cittadini di altri paesi africani etc con riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. numero 251 del 2017, articolo 14, lett. c , contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello di Potenza, era stata prospettata la situazione individuale del ricorrente ed essa era stata messa in relazione alla situazione socio-politica del Gambia, con puntuali deduzioni ed allegazioni a sostegno della prospettazione di un danno grave e alle deduzioni ed allegazioni conseguiva, in capo al giudicante, l'obbligo di verificare rigorosamente le condizioni oggettive del paese, soprattutto se, come nel caso di specie, la parte ne aveva fornito un riscontro documentale ad essere citata, quale unica fonte internazionale, era stata soltanto il rapporto EASO del 2017, e, dunque, era agevole evidenziare come la sentenza impugnata fosse manchevole di qualsivoglia approfondimento istruttorio officioso il ricorrente aveva documentato la situazione socio-politica del Gambia con l'allegazione dei numerosi Reports internazionali, sia di Amnesty International che di HRW, oltre che di quelli dell'UNHCR, della Farnesina e di ONG accreditate la situazione di violenza indiscriminata, dello stato delle carceri, del sistema giudiziario, dell'uso della tortura, ampiamente documentate, esponevano il ricorrente al rischio di un danno grave, presupposto del riconoscimento della protezione sussidiaria peraltro, la presidenza Barrow non aveva affatto risolto i problemi del Paese né, sotto il profilo della democrazia erano stati fatti concreti ed effettivi passi in avanti sotto tutti i punti di vista, come era stato riportato dalle fonti internazionali, che parlavano di situazione politica ancora fortemente instabile e dove la pena di morte era ancora esistente, malgrado la dichiarata intenzione, nel 2017, di abolirla. 15.1. Il motivo è inammissibile. 15.2. E', in primo luogo, inammissibile perché non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi , avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. numero 251 del 2007, ex articolo 14, lett. a e b , per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente. Il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 3, risulta di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell'esclusione della configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. a e b , non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all'allegazione affidabile degli stessi cfr. tra le altre, Cass., 11 agosto 2020, numero 16925 Cass., 12 giugno 2019, numero 15794 Cass., 27 giugno 2018, numero 16925 . 15.3. Deve, dunque, ritenersi che una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo, alla luce delle riscontrare contraddizioni, lacune e incongruenze, il giudice di merito non deve procedere al controllo della credibilità estrinseca che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito , poiché tale controllo assolverebbe alla funzione del tutto teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. 15.4. Il ricorrente, peraltro, censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità Cass., 5 febbraio 2019, numero 3340 Cass., 12 giugno 2019, numero 15794 . 15.5. Sotto il profilo, poi, della violazione di un preteso obbligo di assumere, comunque, l'audizione da parte del giudice di appello, il motivo è infondato, riguardando il dovere di audizione piuttosto il giudice di primo grado e non anche il giudice di appello, con la conseguenza che l'obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale nel caso di specie non risulta che il ricorrente avesse richiesto di essere sentito in sede di appello , cui si collega il potere officioso del giudice d'appello di valutarne la specifica rilevanza Cass., 29 maggio 2019, numero 14600 . 15.6. Il motivo, riguardante specificamente la fattispecie di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, lett. c , è inammissibile, perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Gambia, giudizio quest'ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata - sul punto qui in discussione - in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel paese di provenienza del richiedente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata. 15.7. La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , affermando, con specifica motivazione riportata alle pagine 6, 7 e 8 del provvedimento impugnato e richiamando l'ultimo rapporto EASO aggiornato a dicembre 2017, l'insussistenza di un conflitto armato interno o internazionale da cui scaturiva in Gambia una situazione di violenza indiscriminata. 15.8 Il ricorrente, peraltro, nel richiamare il rapporto 2015/2016 di Amnesty International, l'ultimo rapporto di Frontex contenente dati aggiornati al 2015 e il rapporto 2017-2018 di Amnesty International, non ha assolto compiutamente al suo onere di allegazione sul rischio di danno grave D.Lgs. numero 251 del 2007, ex articolo 14, lett. c , essendosi limitato, genericamente, ad affermare che da tali fonti emergeva una situazione politica ancora fortemente instabile, tale, dunque, da non comportare una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persone di un civile, come meglio precisato da Cass., 2 marzo 2021, numero 5675, citata né risulta che il ricorrente abbia fatto presente una situazione fattuale, rilevante in causa, non verificata attraverso la fonte utilizzata dal giudice o che il giudice abbia omesso l'esame di una fonte informativa da lui allegata, dimostrandone la decisività. 15.9. Ciò nel rispetto di quanto affermato sull'onere di allegazione del ricorrente, che richiede che la situazione allegata sia astrattamente riconducibile alla nozione di conflitto armato interno come delineato dalla giurisprudenza CGUE Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 17 febbraio 2019, causa C-465/07, Elgafaji sentenza 20 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakite' sentenza CGUE, terza sezione, del 10 giugno 2021, causa C-901/19 e dalla giurisprudenza di questa Corte, essendo, pertanto, necessaria l'allegazione di una situazione di conflitto armato interno Cass., 30 novembre 2021, numero 37658 . 15.10. In particolare, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza - tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento - correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma Cass., 2 marzo 2021, nnumero 5675 e 5676 . La censura in esame, dunque, si riversa nel merito ed è inammissibile, poiché richiede alla Corte di rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove. 15.11. Peraltro, nessun ostacolo normativo sussiste a che i giudici di merito utilizzino una unica fonte, stante che il D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, dispone che il predetto accertamento deve essere compiuto alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa non viene, dunque, in rilievo il numero delle fonti utilizzate, ma le informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo Cass., 30 giugno 2020, numero 13255 Cass., 17 maggio 2019, numero 13449 Cass., 10 maggio 2019, numero 13897 . 16. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3, 4 e 5, sul diniego della protezione umanitaria, mancando del tutto la valutazione circa l'esistenza o meno delle situazioni di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionale ed internazionali gravanti sullo Stato italiano e quanto riportato risultava illogico ed incomprensibile, oltre che smentito dalla documentazione in atti quanto alla situazione lavorativa, il ricorrente aveva documentato i propri contratti di lavoro non solo relativamente al 2018, ma anche depositando un contratto di lavoro del 2020, prodotto in appello e niente affatto considerato dalla Corte distrettuale per non dire della valutazione effettuata del modello di Unilav che non sarebbe stata prova di effettiva prestazione lavorativa dai reports internazionali citati ed allegati cfr. pagg. 7-15 del ricorso in appello , emergeva che, nel paese di origine del richiedente, le possibilità di soddisfare le condizioni primarie di vita erano compromesse quanto alla probabile lesione del diritto alla salute, la Corte d'appello non aveva approfondito, sotto un profilo istruttorio, la situazione pandemica in atto e aveva omesso di verificare la situazione del Coronavirus in Gambia, lo stato del sistema sanitario nazionale e degli ospedali, la garanzia di cure adeguate ed il numero di posti letto nelle terapie intensive, ove esistenti, nonché l'assenza di campagna vaccinale nei Paesi africani la Corte d'Appello era tenuta a verificare se la prospettazione del quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata, nonché il rappresentato timore di subire trattamenti inumani e degradanti, oggetto di specifica allegazione, fosse quanto meno idonea ad integrare una situazione di vulnerabilità volta alla concessione della protezione umanitaria non dovendo, dal ricorrente, essere dedotte ragioni diverse od alternative rispetto a quelle prospettate la sentenza era nulla, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, per la carenza assoluta di motivazione. 16.1. Il motivo è fondato. 16.2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 24413 del 9 settembre 2021, sulla questione relativa al diritto della protezione umanitaria, nell'ipotesi in cui sia allegato e accertato il radicamento effettivo del cittadino straniero con riferimento ad alcuni indici quali la stabilità lavorativa e relazionale, hanno affermato il seguente principio di diritto In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. numero 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d'origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'articolo 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno Cass., sez. U., 9 settembre 2021, numero 24413 . In particolare, è stato precisato che la necessità di una comparazione discende, nella prospettiva della sentenza 23 febbraio 2018, numero 4455, dal rilievo che i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa articolo 2 Cost. , valorizzando il disposto dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che tutela non solo le relazioni familiari, ma anche la vita privata dell'individuo centrale e, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia relazioni familiari, ma anche affettive e sociali, come le esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato, le relazioni lavorative e le relazioni economiche. Si ribadisce, dunque, il principio che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Non manca neppure una indicazione casistica degli indici che riscontrano un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese, quali la titolarità di un rapporto di lavoro, anche se a tempo determinato la titolarità di un rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento, con il conseguente corollario che i giudici di merito dovranno valutare non solo la sussistenza di un rischio di danno legato alle condizioni oggettive e soggettive che il richiedente potrebbe trovare nell'ipotesi di rientro nel paese di origine, ma anche l'esistenza di un rischio di danno da perdita di relazioni affettive, lavorative ed economiche maturate nel periodo di permanenza sul territorio italiano. 16.3. Ciò posto, la Corte d'appello, nel ritenere infondata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ha proceduto ad un accertamento conforme ai parametri statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia numero 24413/2021. In primo luogo, deve osservarsi che è stata del tutto carente l'analisi della situazione della regione di provenienza del richiedente sulla violazione dei diritti umani che, invece, costituisce un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della sua posizione, pur tenendo presente che tale valutazione non può prescindere dal riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del ricorrente e che non possono ritenersi pertinenti e rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente in secondo luogo deve rilevarsi che è mancata, da parte dei giudici di secondo grado, quella valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, perché non hanno considerato il percorso di integrazione intrapreso dal richiedente che ha svolto attività lavorativa, anche a tempo determinato, per tre mesi nel 2018 ed anche nel 2020 invero, si imponeva, per le considerazioni da ultimo condivise dalle Sezioni Unite di questa Corte, una valutazione comparativa attenuata dell'elemento oggettivo costituito dalle presumibili condizioni di vita, sotto tutti i profili, economico, lavorativo, sociale e relazionale, che attendono il richiedente asilo di ritorno nel Paese di origine, rispetto al secundum comparationis rappresentato dal livello di effettiva integrazione nel nostro Paese. 17. In conclusione, va accolto il secondo motivo e dichiarato inammissibile il primo la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.