Confermato il decreto ingiuntivo per il compenso del difensore

Nulla da fare per il cliente moroso. Rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento del saldo del compenso spettante per l’attività difensiva svolta nell’ambito di un procedimento penale nel quale il cliente era stato assolto.

Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente per il saldo del compenso spettante per le prestazioni svolte nell’ambito di un procedimento penale risalente a 10 anni prima. Il cliente proponeva opposizione contestando sia l’ an che il quantum del credito, e in via riconvenzionale esperiva azione di responsabilità nei confronti dell’avvocato chiedendo il risarcimento dei danni per non aver eccepito la prescrizione dei reati in udienza preliminare, lasciandolo esposto al processo penale definito infamante”. Inoltre sosteneva di non essere stato informato della possibilità di agire ex lege Pinto. Il Tribunale rigettava l’opposizione, decisione confermata anche in sede di appello. La questione è giunta dinanzi alla Suprema Corte. Il ricorso si rivela inammissibile , come evidenziato dal Relatore. Il ricorrente lamenta infatti l’erronea valutazione delle prove in sede di merito e la violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova. Tali censure non si confrontano però con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha valorizzato la circostanza per cui già in primo grado era stata pronunciata l’assoluzione del ricorrente per prescrizione di tutti i reati contestati. La deposizione del co-difensore nel processo penale aveva inoltre evidenziato che le scelte processuali erano sempre state condivise con l’assistito. Per questi motivi, non offrendo argomenti ulteriori, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato in data 22.12.2012, T.P. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2012 del Tribunale di Agrigento, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'avv. C.E. dell'importo di Euro 29.711,69, quale saldo del compenso spettante al professionista per le prestazioni svolte nel giudizio penale n. 667/2002 R.G.N.R Il T. contestava l'an e il quantum del credito e, in via riconvenzionale, esperiva azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avvocato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva C.E. , resistendo alle domande. Con sentenza n. 1823/2017 il Tribunale rigettava l'opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione il T. e la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1032/2021, resa nella resistenza del C. , rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.P. , affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso C.E. . Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. Ragioni della decisione Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c inammissibilità del ricorso. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2012, T.P. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2012 del Tribunale di Agrigento, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. C. dell'importo di Euro 29.711,69, quale saldo del compenso spettante al professionista per le prestazioni rese nei due gradi del giudizio penale n. 667/2002 RGNR, all'esito del quale la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 3664/2010, aveva assolto l'imputato dall'accusa di corruzione perché il fatto non sussiste , ed aveva dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati contestati. Il T. contestava nell'an e nel quantum il credito vantato dall'opposto ed invocava, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del C. al risarcimento del danno perché, pur essendo la prescrizione dei reati già maturata nel 2006, il professionista non l'aveva eccepita in udienza preliminare, nè lo aveva informato della possibilità di avvalersene, con ciò lasciandolo esposto ad un processo penale infamante lamentava, ancora, che dopo la conclusione del giudizio il C. non lo aveva informato della possibilità di ottenere gli indennizzi previsti dalla L. n. 117 del 1988 e dalla cd. legge Pinto . Con sentenza n. 1823/2017 il Tribunale rigettava l'opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione il T. e la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1032/2021, resa nella resistenza del C. , rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.P. , affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'Avv. C.E. . Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea valutazione delle prove, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ricavare dai verbali di udienza del processo penale la prova dell'inadempimento del difensore, consistito nella mancata eccezione della prescrizione nonché rilevare la non contestazione, da parte del C. , circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi verso il cliente. Con il secondo motivo, il T. lamenta la violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova e si duole della maggiore rilevanza attribuita dalla Corte d'Appello alla deposizione del testimone escusso in primo grado, rispetto ai documenti allegati in atti, aventi - a suo dire - valore di prova legale. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili in quanto non si confrontano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di seconde cure ha valorizzato la circostanza che la sentenza penale di primo grado aveva dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati al T. e che quest'ultimo, come dedotto in atto di appello, si era determinato a proporre gravame perché convinto della propria innocenza e perché esposto, in quanto pubblico dipendente, a conseguenze disciplinari in relazione alla gravità dei fatti contestati cfr. pag. 10 della sentenza impugnata . Su questa base, la Corte palermitana ha escluso la negligenza dell'Avv. C. ed ha rigettato la domanda riconvenzionale. La deposizione dell'Avv. S. , co-difensore del T. nel processo penale di cui è causa, che aveva confermato che le scelte processuali erano sempre state condivise con il T. , seppur presa in esame dal giudice di seconde cure, non rappresenta l'elemento sulla cui base la domanda riconvenzionale dell'odierno ricorrente è stata rigettata. Ne deriva che le censure proposte in questa sede dal T. non si confrontano con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.