Ai sensi dell’articolo 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, il mandato di arresto europeo deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, oppure in alternativa in una delle lingue ufficiali delle istituzioni europee se lo stato membro ha reso noto di accettare tale soluzione. Nell’attuazione di tale direttiva, l’Italia ha affermato di accettare unicamente la lingua italiana.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che disposto la consegna dell'uomo alla Germania in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Zwickau in ordine al reato di traffico di stupefacenti commesso in Plauenumero Secondo il ricorrente nella segnalazione diramata dall'autorità tedesca tramite SIS, mancherebbe il minimo edittale della pena prevista per il reato oggetto del provvedimento, inoltre la segnalazione, redatta in lingua inglese, non sarebbe stata tradotta in italiano. La segnalazione SIS Sistema di Informazione Schengen può essere considerata un atto equipollente al mandato di arresto europeo laddove ne contenga tutte le informazioni tipiche, dettate dall'articolo 6 l. numero 69/2005. Si tratta infatti di informazioni funzionali alla verifica, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di eventuali cause ostative alla consegna all'estero. Precisa però la Corte che la pena minima, poiché ininfluente sull'applicazione delle misure cautelari, non rientra tra queste informazioni indispensabili, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente v. Cass. penumero , sez. VI, numero 4961 del 04/02/2020 . E' invece fondamentale che tale documentazione venga tradotta in lingua italiana, senza possibilità di forme di conoscenza surrogata per il consegnando. In altre parole, la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione v. Cass. penumero , sez. VI, numero 44933 del 01/12/2021 . La Corte d'appello avrebbe dunque dovuto disporre la traduzione della segnalazione SIS o acquisire, ex articolo 6, comma 7, l. numero 69/2005, il MAE tradotto in lingua italiana. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.
Presidente Ciampi – Relatore Rosati Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. J.H. , attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Perugia dello scorso 12 agosto, che ne ha disposto la consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto Europeo dal Tribunale distrettuale di Zwickau di quello Stato, in ordine al reato di traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, commesso in omissis il omissis giusta segnalazione SIS diramata il 18 ottobre 2019 . 2. Il ricorso è sorretto da due motivi I violazione della L. numero 69 del 2005, articolo 6, commi 1, lett. f , e articolo 7, perché a nella segnalazione in atti - atto equipollente al mandato, del quale deve contenere tutte le indicazioni previste per lo stesso - non è indicato il minimo edittale della pena prevista dalla legge tedesca per il reato oggetto del procedimento b la segnalazione è redatta in lingua inglese e non è stata tradotta in italiano, unica lingua ufficialmente riconosciuta dal nostro Stato a tal fine II violazione della L. numero 69 del 2005, articolo 2, perché, trattandosi di soggetto sposato con una cittadina italiana e padre di tre figli di età compresa tra i sette ed i tre anni, la consegna all'estero determinerebbe il pregiudizio di un diritto fondamentale, come quello al rispetto della vita familiare, riconosciuto dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentale dell'UE. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. È fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'assenza in atti di un mandato d'arresto o di altro atto equipollente redatti in lingua italiana. Agli atti, infatti, vi è solo la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen SIS in lingua inglese. È indiscusso che quest'ultima sia atto equipollente al mandato di arresto Europeo, del quale, però, deve contenere tutte le informazioni, così come previste per quest'ultimo dalla L. numero 69 del 2005, articolo 6, ad eccezione di quella - sia detto per inciso, in ragione dell'ulteriore rilievo mosso dal ricorrente - relativa alla pena minima, poiché non influente sull'applicazione della misura cautelare così, tra molte altre, Sez. 6, numero 4961 del 04/02/2020, F., Rv. 278450 . Tali informazioni sono funzionali alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause ostative alla consegna all'estero e sono necessarie per consentire all'autorità giudiziaria italiana di effettuare il controllo di legalità ad essa assegnato così, tra altre, Sez. 6, numero 49888 del 20/12/2012, Girardi, Rv. 253913 . Tale documentazione dev'essere tradotta in lingua italiana, come stabilisce l'articolo 6 cit., u.c., senza possibilità di forme di conoscenza surrogata per il consegnando come quella dell'illustrazione per le vie brevi da parte del giudicante , poiché si tratta di disposizione funzionale a consentire l'anzidetta verifica alla Corte d'appello, ma anche a permettere il controllo del relativo giudizio. Come già affermato da questa Corte, dunque, la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto Europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione Sez. 6, numero 44933 del 01/12/2021, Fryganiotis, non mass. Sez. 6, numero 17306 del 20/3/2007, Petruzzella, Rv. 236582 . Ai sensi dell'articolo 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, infatti, il mandato di arresto Europeo dev'essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue. Dalle Dichiarazioni dello Stato italiano al Segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri , inviata il 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea, si rileva, tuttavia, che la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano Sez. 6, numero 49992 del 05/12/2019, Berky, in motivazione . Ne discende che la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la traduzione della segnalazione SIS o acquisire, L. numero 69 del 2005, ex articolo 6, comma 7, il mandato di arresto Europeo tradotto in lingua italiana ciò che, dagli atti presenti in fascicolo, non risulta essere avvenuto. 5. In accoglimento della relativa doglianza, la sentenza impugnata dev'essere dunque annullata, con rinvio al giudice di merito, perché provveda alle indicate incombenze istruttorie. Le ulteriori censure, di conseguenza, debbono ritenersi assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. numero 69 del 2005, articolo 22, comma 5.