«Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con multa … ».
Con ordinanza del 2021 il Tribunale del riesame di Teramo annullava il decreto di sequestro preventivo di un immobile intestato al figlio di un uomo, sottoposto ad indagini per un reato previsto dal codice antimafia, il quale aveva omesso di comunicare l'acquisto della suddetta unità immobiliare. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale rilevava che l'immobile era stato acquistato con una somma lecita pervenuta all'indagato, grazie al risarcimento di un danno. Avverso questo provvedimento il pubblico ministero proponeva ricorso per Cassazione, lamentando con l'unico motivo, la motivazione apparente, in quanto la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, non era supportata da una reale evidenza probatoria. Il ricorso è fondato. Ricorda infatti il Collegio che secondo l'articolo 76, comma 7, d.lgs. numero 159/2011 «chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con multa … ». Nel caso di specie, infatti, era stato omessa la comunicazione, che invece è obbligatoria per tutte le variazioni del patrimonio di valore non inferiore ad un determinato ammontare e comprende sia gli aumenti che le diminuzioni del patrimonio. Alla luce di questi motivi, il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione.
Presidente Mogini – Relatore Russo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Teramo ha annullato il decreto di sequestro preventivo dell'immobile sito in omissis intestato al figlio, nato nel omissis , di D.R.C., sottoposto ad indagini per il reato dell'articolo 76 codice antimafia perché, quale persona sottoposto a misura di prevenzione, ometteva di comunicare l'acquisto dell'unità immobiliare, che formalmente intestava al figlio. Nella ordinanza impugnata il Tribunale rilevava che l'immobile era stato acquistato con somma lecita pervenuta all'indagato a seguito di risarcimento del danno, e che l'intestazione al figlio non poteva dirsi soltanto formale, essendo intervenuta con atto registrato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex articolo 173 disp. att. c.p.p., in cui lamenta motivazione apparente perché la provenienza lecita della provvista era non conferente, oltre che sfornita in fatto di reale evidenza probatoria perché le somme ottenute tramite risarcimento quattro anni prima erano state già verosimilmente consumate dal nucleo familiare, e perché l'intestazione a terzi di un bene può essere considerata fittizia anche quando avvenga per il tramite di atti pubblici. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. omissis , ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, articolo 76, comma 7, dispone che chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.329 a Euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità . L'articolo 80 dello stesso decreto, richiamato nella norma incriminatrice, a sua volta, dispone al comma 1 che salvo quanto previsto dalla L. 13 settembre 1982, numero 646, articolo 30, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani . In definitiva, l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le variazioni del patrimonio di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. L'obbligo di comunicazione riguarda sia gli aumenti e diminuzioni del patrimonio che le mere trasformazioni dello stesso nell'entità e nella composizione . L'obbligo di comunicare anche le mere trasformazioni del patrimonio per un valore superiore ad Euro 10.329,14 fa emergere la totale inconferenza del primo dei due argomenti usati dal Tribunale del riesame, ovvero la provenienza lecita della somma investita nell'acquisito dell'immobile, in quanto l'eventuale provenienza lecita della provvista non toglie che saremmo comunque in presenza di una variazione nella composizione del patrimonio . Dalla lettera della norma consegue, però, anche il vizio del secondo argomento usato dal Tribunale del riesame, che ha escluso la violazione dell'obbligo in quanto il bene oggetto del sequestro è intestato non all'indagato, ma al figlio dello stesso, perché, anche a voler seguire il ragionamento della ordinanza impugnata ed ammettere che l'intestazione di un immobile ad un bambino di sei anni privo di redditi propri possa non esser considerata una intestazione fittizia, ci troviamo comunque pacificamente in presenza di un acquisto immobiliare in cui la provvista è stata fornita dal prevenuto, che ha, quindi, subito, per effetto della operazione immobiliare, una variazione in diminuzione nell'entità del patrimonio del valore non inferiore ad Euro 10.329,14, diminuzione che era obbligato a comunicare. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo, competente ai sensi dell'articolo 324 c.p.p., comma 5.