Nessuna approvazione dall’assemblea condominiale, nessun cappotto termico

Rigettata la richiesta, da parte di due comproprietari di un immobile, di porre in essere le opere di risanamento e di costruzione del “cappotto termico” della loro futura abitazione, a causa del mancato assenso da parte dell’assemblea condominiale.

Il Tribunale di Firenze ha avuto modo di esprimersi su una controversia inerente la richiesta, da parte di due comproprietari di un immobile, di porre in essere le opere di risanamento e di costruzione del cappotto termico della loro futura abitazione, di accedere alla terrazza di proprietà della società convenuta da cui hanno acquistato l'appartamento in questione e con la quale avevano stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori necessari al completamento della ristrutturazione , al fine di consentire il cit. intervento di restauro conservativo dell'intonaco dei parametri murari, per poter eliminare alcune infiltrazioni d'acqua e poter raggiungere i requisiti minimi di isolamento previsti dal d.lgs. numero 192/2015, oltre alla richiesta di risarcimento danni. Le doglianze attoree, però, sono infondate. Secondo il Tribunale «gli interventi sulle pareti condominiali devono inquadrarsi nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1120 c.c.» in quanto volti a «migliorare la salubrità degli edifici o per il contenimento del consumo energetico». Ne consegue che le opere richieste possono essere deliberate «sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al Condominio ed almeno la metà del valore dell'edificio». Nel caso di specie, si tratta, quindi, di interventi che «interessano parti comuni dell'edificio condominiale, come individuate dall'articolo 1117 c.c.» e che non sono stati approvati dal Condominio. Per tutti questi motivi, il Tribunale rigetta le domande in questione.

Giudice Bonacchi Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori A. e B. hanno convenuto in giudizio Y. s.r.l. chiedendo accertarsi il proprio diritto ad eseguire l'intervento di risanamento e di restauro conservativo dell'intonaco die paramenti murari posti al primo piano dell'immobile destinato a loro abitazione e la condanna della società convenuta a consentire loro di accedere, per mezzo delle maestranze dell'impresa incaricata, alla terrazza di proprietà di quest'ultima al fine di eseguire il suddetto intervento, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni sofferti dagli attori per il ritardo nell'esecuzione dell'intervento. A fondamento della domanda hanno allegato di aver acquistato dalla società convenuta, con contratto del 18.7.2014 sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione di cui agli articolo 60, 61, 62 del D.lgs. 42/2004 verificatasi in data 30.10.2014 , un appartamento in fase di ristrutturazione ricompreso nel complesso denominato omissis ubicato in Firenze, Via omissis sottoposto a vincolo di tutela artistica di avere, altresì, stipulato con la società convenuta un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori necessari al completamento della ristrutturazione dell'appartamento e per l'isolamento termico dello stesso, opere che non venivano realizzate per intero dalla società appaltatrice che, a seguito del loro trasferimento nell'appartamento de quo, avevano riscontrato la presenza di infiltrazioni di umidita e/o di muffa nel muro perimetrale, di talché avevano deciso di provvedere direttamente a loro spese ad un intervento sulla facciata laterale e tergale dell'appartamento volto al risanamento ed al restauro conservativo dell'intonaco dei parametri murari posti al primo piano della loro abitazione, e ciò anche al fine di realizzare, in conformità agli obblighi di cui al D.lgs. 192/2005, un cappotto termico per raggiungere i requisiti minimi di isolamento previsti da detta normativa intervento autorizzato dalla Soprintendenza di Firenze che il suddetto intervento ben poteva essere realizzato ai sensi dell'articolo 1102 c.c. e per l'esecuzione dello stesso era necessario, ai sensi dell'articolo 843 c.c., accedere alla terrazza di proprietà della convenuta, la quale si era sempre opposta a consentire l'accesso. Si è costituita in giudizio la Y. s.r.l., la quale ha contestato che l'intervento che gli attori intendono realizzare rientri nella disciplina di cui all'articolo 1102 c.c. per le seguenti ragioni 1 la realizzazione di un cappotto termico andrà ad aumentare la dimensione del muro esterno della facciata a discapito della superficie della terrazza di proprietà esclusiva della convenuta di contro, ove gli attori riducessero lo spessore del muro maestro, andrebbero ad intervenire, alterandolo, su di un bene condominiale, senza la necessaria approvazione dell'assemblea condominiale 2 l'intervento renderebbe più difficoltoso per la convenuta appoggiare o ancorare al muro oggetto di intervento, che delimita la propria terrazza, un gazebo o altra struttura o impianto o lucerna 3 tale intervento rientra nella previsione di cui all'articolo 1120 co. 2 c.c., per la cui approvazione è prescritta la maggioranza di cui all'articolo 1136 co. 5 c.c. Ha concluso per il rigetto delle domande attoree. La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. *** La domanda è infondata e deve essere rigettata. Gli interventi sulle pareti condominiali che gli attori intendono eseguire, a salvaguardia dell'immobile di loro proprietà esclusiva, devono inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'articolo 1120 c.c., perché volti a migliorare la salubrità degli edifici o per il contenimento del consumo energetico . Ne discende che tale opera, ai sensi dell'articolo 1120 co. 2 c.c., può essere deliberata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio ed al meno la metà del valore dell'edificio. Trattasi, quindi, di interventi che interessano parti comuni dell'edificio condominiale precisamente, sulla facciata laterale e tergale dell'edificio , come individuate dall'articolo 1117 c.c., volti al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato consistente nella realizzazione di un isolamento termico di alcune superfici che interessano l'involucro dell'edificio tali interventi, pacificamente, non sono stati approvati dal Condominio, la cui delibera è, al contrario, necessaria con le maggioranze prescritte dagli articolo 1120 e 1136 c.c. Ne discende l'insussistenza del diritto degli attori, in assenza della necessaria preventiva delibera di approvazione condominiale, all'esecuzione degli interventi di esecuzione del cappotto termico sulle pareti condominiali dell'edificio e, conseguentemente, ad accedere alla terrazza di proprietà della società convenuta per l'esecuzione degli stessi. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone RIGETTA la domanda. Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Pone definitivamente a carico esclusivo della parte attrice le spese della CTU, già liquidate.