Nuove prove ed efficacia del giudicato penale nel processo civile

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.

In una causa relativa al licenziamento disciplinare di un dipendente, intervenuto a seguito di condanna di quest'ultimo per avere, in qualità di privato, contraffatto un certificato medico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, in relazione all'onere della prova ex articolo 2697 c.c. e 115 c.p.c. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex articolo 437 c.p.c., è possibile anche in caso di giudizio di rinvio, qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, «in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia» Cass. civ., numero 20790/2018 . Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto decisiva la sentenza di primo grado di dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente per il reato di falsità materiale in certificato amministrativo ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale. Confermato, dunque, il licenziamento disciplinare del dipendente.

Presidente Esposito – Relatore Michelini Rilevato in fatto che 1. la Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza numero 2687/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza numero 7830/2018, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da G.F. contro la Rai Radiotelevisione Italia spa, diretto all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera 15/2/2010, alla reintegrazione nel posto di lavoro operatore di ripresa , al risarcimento del danno 2. la Corte di Roma ha osservato che il ricorso era stato respinto dal Tribunale con sentenza confermata dalla Corte d'Appello, e che la S.C. aveva disposto la cassazione con rinvio per erronea attribuzione eccedente i limiti di cui all'articolo 257 bis c.p.c. di decisivo valore di prova a dichiarazioni stragiudiziali del medico indicato come sottoscrittore del certificato medico ritenuto non genuino, anziché alla sua escussione testimoniale, avendo il datore di lavoro a ciò rinunciato 3. in sede di rinvio, la Corte d'Appello di Roma ha Data pubblicazione 08/08/2022 proceduto a rivalutare i fatti alla luce del principio di diritto che era stato affermato nella sentenza rescindente nei seguenti termini in tema di licenziamento, la L. numero 604 del 1966, articolo 5, pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un'ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicità di detti documenti 4. la Corte in sede di rinvio ha attribuito decisivo rilievo alla sentenza depositata il 17/12/2015 con cui il Tribunale penale di Roma, all'esito di giudizio in cui la società aveva partecipato come parte civile, ha affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di cui agli articolo 477 e 482 c.p., in relazione ai fatti oggetto di causa, in particolare per avere, in qualità di privato, contraffatto un certificato medico apparentemente emesso dal Dott. S. in sostituzione della Dott.ssa B. il 18/8/2009, in realtà mai emanato dal predetto sanitario trattandosi, appunto, di sentenza passata in giudicato, la Corte l'ha ritenuta idonea a fare stato nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 654 c.p.p., e ne ha ritenuto la produzione in fase di rinvio ammissibile ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., in quanto di formazione successiva alla precedente sentenza della Corte d'appello cassata 5. avverso tale sentenza G.F. propone ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, cui resiste con controricorso la Rai il ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c. Considerato in diritto che 1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione delle norme processuali sull'ammissibilità di nuova produzione documentale in sede di rinvio e sul giudizio vincolato ai principi espressi dalla Cassazione, violazione ed erronea applicazione dell'articolo 654 c.p.p., efficacia della sentenza penale nel giudizio civile in relazione all'onere della prova ex articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c. 2. il motivo non è fondato 3. la Corte di merito ha espressamente richiamato il principio espresso da Cass. numero 2729/2015, in base al quale la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex articolo 437 c.p.c., è possibile anche in caso di giudizio di rinvio, qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia cfr. anche Cass. numero 20790/2018 sulla rilevanza del giudicato esterno 4. è stata, infatti, ritenuta decisiva la sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato e successiva alla sentenza d'appello cassata, di dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato ed odierno ricorrente per il reato di falsità materiale in certificato amministrativo 5. poiché, ai sensi dell'articolo 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, nella specie è stato accertato in sede penale l'invio da parte del lavoratore alla società datrice di lavoro di certificato medico falso per giustificare un'assenza di 10 giorni, ed in questa sede non è possibile contestare l'esito della sentenza passata in giudicato in relazione all'accertamento del fatto ed alla sua ascrivibilità all'imputato come operati in tale giudizio 6. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2104 c.c., sostanzialmente per difetto di proporzionalità della sanzione, in relazione alle sue condizioni di salute 7. il motivo è inammissibile 8. in tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente - è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità Cass. numero 26010/2018 cfr., altresì, Cass. numero 1631/2018 e, del resto, il CCL applicato al rapporto assegna specifica rilevanza ai fini del licenziamento disciplinare alla responsabilità per ipotesi di delitto come inteso dalle vigenti leggi 9. con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione del principio di immediatezza della contestazione 10. il motivo non è fondato 11. per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'immediatezza della contestazione va intesa, in tema di licenziamento disciplinare, in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa , con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici 12. nella specie, la Corte di merito ha ritenuto congruo il lasso di tempo di circa 2 mesi e mezzo tra la commissione del fatto e la lettera di contestazione, perché non particolarmente rilevante e non incongruo, anche in rapporto alle notorie grandi dimensioni della società datrice ed al tempo necessario per accertare, con un sufficiente grado di attendibilità, l'effettiva fondatezza dell'addebito 13. con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione alla validità del procedimento di comunicazione del licenziamento ai fini della decorrenza della sanzione espulsiva 14. il motivo è inammissibile perché formulato in termini generici e privo di autosufficienza 15. nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi cfr. Cass. numero 28072/2021 Cass. numero 15367/2014 Cass. numero 23834/2019 16. d'altra parte, l'omessa considerazione di un fatto ritenuto decisivo è denunciabile in sede di legittimità solo all'interno dei parametri fissati da Cass. numero 8053/2014, nel senso che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice 17. il ricorso deve perciò essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali. P.Q.M. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in 4.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.