L’avvocato non paga l’affitto di casa: nessun dubbio sulla sanzione disciplinare

L’articolo 64 del codice deontologico forense prevede l’obbligo di provvedere regolarmente all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi, senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale. L’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’avvocato nella propria vita privata si traduce infatti in una forte compromissione della credibilità e dell’affidabilità della professione forense verso terzi.

Il COA Bologna irrogava ad un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per la violazione di diverse norme deontologiche tra cui, per quanto qui d'interesse, dei doveri di probità, dignità e decoro articolo 5 cod. deont. per aver omesso di provvedere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi derivanti dal contratto di locazione dell'immobile in cui viveva. Veniva inoltre contestato il mancato pagamento delle spese condominiali e del prezzo di un'auto che aveva acquistato da un privato. Il CNF ha confermato la decisione ricordando che «incorre nelle violazioni deontologiche di cui trattasi l'avvocato che abbia tenuto – nel non corrispondere il canone di locazione, nel rendersi difficilmente reperibile, nello stabilire accordi transattivi poi disattesi, indipendentemente dalla volontà di voler raggirare il terzo locatore – un comportamento non consono ai principi di probità e decoro che devono essere propri degli appartenenti alla classe forense, compromettendo la fiducia che i cittadini devono avere nei confronti degli avvocati e, così, compromettendo la dignità della professione». Nel caso di specie infatti è emerso dalle testimonianze degli esponenti che essi avevano riposto fiducia nella correttezza e solvibilità dell'avvocato proprio in ragione della sua professione. L'articolo 64 cod. deont. impone infatti l'obbligo di provvedere «regolarmente all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale e si traduce in una forte compromissione della credibilità e dell'affidabilità dell'avvocato verso terzi». Il principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione Cass. civ., sez. Unite, 2 agosto 2017, numero 19163 affermando che tale obbligo è «finalizzato a tutelare l'affidamento del terzo nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento che si riflette non solo sulla reputazione professionale, ma anche sull'immagine della classe forense». Si rivela dunque inutile per il ricorrente affermare che l'inadempimento di obbligazioni verso terzi relative all'ambito della vita privata e non professionale sarebbe privo di rilevanza deontologica.

CNF, sentenza 55/2022