Nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale spettante all’avvocato per l’attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice ha il potere-dovere di richiedere atti, documenti e informazioni necessarie ai fini della decisione ex articolo 15 d.lgs. numero 150/2011.
Un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti quale difensore d'ufficio di un imputato in un procedimento penale. L'opposizione veniva però rigettata per la mancata documentazione delle spese asseritamente sostenute dal legale per la verifica anagrafica della residenza dell'assistito, del decreto ingiuntivo richiesto e del parere del COA. Il legale ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la documentazione asseritamente mancante era in realtà stata depositata presso la Corte territoriale a corredo dell'iniziale istanza di liquidazione dei compensi. Il giudice, non ritenendo sufficiente quanto già accertato in quella sede, avrebbe potuto richiedere la documentazione necessaria ai fini della decisione ex articolo 15 d.lgs. numero 150/2011. Il ricorso risulta fondato. La Cassazione ricorda in primo luogo che «il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'articolo 170 del d.P.R. numero 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. numero 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante». Nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice ha infatti il potere-dovere di richiedere atti, documenti e informazioni necessarie ai fini della decisione ex articolo 15 d.lgs. numero 150/2011 «senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova». Nel caso di specie, il giudice ha erroneamente ritenuto di disattendere la domanda di liquidazione del ricorrente in quanto, pur riconoscendo il suo diritto al compenso, non risultava depositata la richiesta di opinamento del COA e la richiesta del conseguente decreto ingiuntivo. Come correttamente sostenuto dal legale, tali documenti erano già stati prodotti in sede di richiesta di liquidazione dei compensi e formano oggetto di richiesta di produzione istruttoria nel corpo dello stesso atto di opposizione. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio.
Presidente Orilia – Relatore Giannaccari Rilevato in fatto che - La Corte d'appello di L'Aquila con provvedimento del 29/10/2021 ha rigettato l'opposizione proposta dall'avvocato B.C. avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali al difensore d'ufficio in procedimento penale di appello numero 1085/2018 RG ove ha svolto attività difensiva in favore del sig. A.A.Z. . - In particolare, il Tribunale, pur riconoscendo la debenza in favore dell'avvocato della liquidazione delle spese, diritti e onorari relativi alla procedura monitoria intentata per il recupero del credito professionale, rigettava l'opposizione in quanto l'avvocato non aveva documentato le spese che assume di aver sostenuto per la verifica anagrafica presso il Comune di residenza dell'assistito, non risultando prodotto nè il decreto ingiuntivo numero 1455/2018, nè l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di opinamento. - Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l'avvocato B.C. sulla base di un unico motivo e memoria - Il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva Considerato che a Con il primo ed unico motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, comma 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per aver la Corte d'appello rigettato la domanda volta ad ottenere i compensi e le spese per l'attività espletata per il tentativo di recupero in virtù di una carenza probatoria derivante dall'omesso deposito del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara e del decreto ingiuntivo. In particolare, il ricorrente rileva che l'istanza con cui chiedeva alla Corte d'appello la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, era stata corredata dal deposito dell'opinamento del COA di Pescara e dal decreto ingiuntivo numero 1455/2018, documenti sempre rimasti in deposito presso la medesima Corte. Ne segue che, qualora il giudice di merito non avesse ritenuto sufficiente quanto già accertato dalla stessa Corte d'appello in sede di liquidazione, avrebbe potuto richiedere la documentazione necessaria ai fini della decisione D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 15. Il motivo è fondato. Invero, pur dovendosi ribadire che cfr. Cass. numero 1470/2018 il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170, - come già nella vigenza della L. numero 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'articolo 112 c.p.c., - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione può contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita , senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. v. da ultimo Cass., numero 23133/202, ma anche Cass., numero 2206/2020, Cass., numero 4194/2017 e Cass., numero 19690/2015 . Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa giuridicamente erronea la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di liquidazione della ricorrente in quanto, pur riconoscendo il suo diritto ai compensi per la fase di tentato recupero espletata, non risultava correttamente provata, per l'omessa produzione della documentazione attestante la richiesta di opinamento al proprio Ordine degli avvocati e la richiesta del seguente decreto ingiuntivo. Documenti che, peraltro, erano stati dall'avvocato prodotti in sede di richiesta di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, e che, nel corpo dell'atto di opposizione del decreto di liquidazione formavano oggetto di richiesta di produzione istruttoria innanzi alla stessa Corte d'appello di L'Aquila. Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell'an cfr. in tal senso Cass. numero 9264/2015, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata ad indicare nè a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 81, trattandosi di elenco avente natura pubblica e potendo, comunque, il giudice, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2011, numero 150, articolo 15, comma 5, richiedere le informazioni necessarie ai fini della decisione . - il ricorso, pertanto, deve essere accolto il provvedimento impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.