In caso di richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati, lo stato di tossicodipendenza sussistente al momento dei fatti, specificatamente allegato e documentato dall’istante, deve essere considerato dal giudice al fine di verificare se possa in concreto giustificare l’affermazione di unicità del disegno criminoso.
La Corte d'Assise d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata ai sensi dell'articolo 671 c.p.p. di riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati in relazione alle condanne riportate dall'istante in cinque diverse circostanze. La decisione era fondata sull'arco temporale di due anni in cui erano stati commessi i reati e sulla mancata dimostrazione dell'asserita condizione di tossicodipendenza del condannato all'epoca dei fatti. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente afferma che tutti reati per i quali è stato condannato estorsione tentata e consumata ai danni della madre, una fattispecie in materia di stupefacenti, un furto e due rapine erano diretti a procacciarsi il denaro necessario per acquistare lo stupefacente, circostanza dimostrata anche dalle sentenze di condanna e a idonea a riconoscere uno stato di tossicodipendenza. Il ricorso risulta fondato. La Corte sottolinea in primo luogo che l'arco temporale in cui si sono consumate le condotte è in realtà di un anno e quattro mesi circa. Inoltre la motivazione resa dal giudice dell'esecuzione non è idonea a superare il vaglio di legittimità per aver omesso l'analisi delle vicende di fatto e degli indici sintomatici espressamente posti dall'istante all'attenzione del giudice, quali «l'omogeneità delle condotte afferenti ai reati principali oggetto di esame, l'identità del bene giuridico offeso, la riferibilità della loro consumazione a un unico ambito territoriale, l'arco temporale intercorso». Inoltre, non è stata adeguatamente considerata la condizione di tossicodipendenza del ricorrente. Tale situazione deve infatti «essere oggetto di considerazione effettiva, come imposto dal richiamo dell'articolo 671, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. come introdotto dall'articolo 4 d.l. 30 dicembre 2005, numero 272, conv. con modif. nella I. 21 febbraio 2006, numero 49 , per cui, quando si tratti di verificare la continuazione in fase esecutiva, deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'articolo 81, comma 2, c.p. Sez. 1, numero 20816 del 09/01/2017, Todaro, numero m. Sez. 1, numero 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 ». In altre parole, lo stato di tossicodipendenza, sussistente all'atto della consumazione dei reati riconducibili all'alveo della continuazione, deve essere considerato per verificare se in concreto concorra a giustificare l'unicità del disegno criminoso. Essendo mancata nel caso di specie tale valutazione, la Corte non può che accogliere il ricorso e annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello.
Presidente Boni – Relatore Filocamo Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 671 c.p.p., di riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all'articolo 81, comma secondo, c.p. in relazione ai reati per i quali è stato condannato con cinque diverse sentenze estorsione tentata e consumata in continuazione con una rapina ai danni della madre, commesse sino al omissis , una fattispecie in materia di stupefacenti, commessa il omissis , un furto commesso il omissis , e due rapine, commesse in data omissis e omissis . La Corte d'assise d'appello di Bari ha motivato il rigetto considerando l'arco temporale all'interno del quale sono stati commessi i reati, indicandolo in due anni, e ritenendo non dimostrata l'asserita condizione di tossicodipendente del condannato all'epoca dei fatti. 2. I.C. ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo. 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'arti 606, comma 1, lett. b c.p.p., l'erronea applicazione degli articolo 81, comma 2, cod. pen e 671 c.p.p., nonché per vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, poiché non sarebbe stato considerato che tutte le sentenze sono riferibili a reati commessi in XXXX all'interno di un periodo ricompreso in un anno e quattro mesi. Detti reati sarebbero stati commessi con modalità similari al fine di procacciarsi il denaro necessario all'acquisto di sostanze stupefacenti, stante la sua condizione di tossicodipendenza documentata da una convocazione a presentarsi del 29 agosto 1988, un accesso al servizio del 11 novembre 1988 e una comunicazione del 6 ottobre 2020 del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL di omissis, tutte richiamate nel provvedimento impugnato la quale è comunque desumibile dalla lettura della sentenza di condanna per i fatti commessi in danno della madre sino al omissis . Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto è fondato. 2. La motivazione resa dal giudice dell'esecuzione non è idonea a superare il vaglio di legittimità. Il provvedimento impugnato appare viziato sia nel considerare un lasso cronologico superiore a quello reale, due anni piuttosto che un anno e quattro mesi circa, nonché nella mancata analisi complessiva delle vicende di fatto alla base delle condanne, tra le quali, la prima dà atto della condizione di tossicodipendenza, sia pure successivamente parzialmente documentata. Nel suddetto discorso giustificativo si rileva, in primo luogo, l'assenza di analisi effettiva di alcuni degli indici sintomatici espressamente posti dall'istante all'attenzione del giudice dell'esecuzione, quali l'omogeneità delle condotte afferenti ai reati principali oggetto di esame, l'identità del bene giuridico offeso, la riferibilità della loro consumazione a un unico ambito territoriale, l'arco temporale intercorso fra le violazioni della legge penale, prospettato come più circoscritto di quanto affermato. Da ciò deriva che il mancato relazionarsi in modo congruo con la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione evidenzia la carenza di motivazione fondata su argomentazioni generiche e imprecise, Risulta, inoltre, non sufficientemente considerata l'asserita condizione di tossicodipendenza emergente, oltre che dalla frammentaria documentazione richiamata, dalla lettura della prima sentenza di condanna allegata al ricorso che, invece, non è stata oggetto di esame. 3. Lo stato di tossicodipendenza dell'istante, veicolato con la richiesta rigettata, deve essere oggetto di considerazione effettiva, come imposto dal richiamo dell'articolo 671 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, come introdotto dall'articolo 4 D.L. 30 dicembre 2005, numero 272, conv. con modif. nella L. numero 49 del 21 febbraio 2006 , per cui, quando si tratti di verificare la continuazione in fase esecutiva, deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'articolo 81, comma 2, c.p. Sez. 1, numero 20816 del 09/01/2017, Todaro, numero m. Sez. 1, numero 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 . Lo stato di tossicodipendenza, quindi, ove sussistente all'atto della consumazione dei reati riconducibili all'alveo della continuazione, deve essere considerata per verificare se in concreto concorra a giustificare l'unicità del disegno criminoso. 3.1. Il riconoscimento della continuazione necessita, in sede di esecuzione non diversamente dal processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Sez. U, numero 28659 del 18, 05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 . Poste dette coordinate ermeneutiche, va aggiunto che la condizione di tossicodipendente è da tenere in debita considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso, con riferimento ai reati che siano ad essa collegati e da essa dipendenti, nel concorso delle altre condizioni rilevanti per l'evenienza della continuazione, costituendo la medesima condizione un fattore ulteriore concorrente, ma non esclusivo, per l'accertamento. La sua rilevanza necessita che, quando emerga dagli atti oppure sia allegato in modo specifico, anche con documentazione sanitaria che ad esso faccia riferimento, il giudice dell'esecuzione esamini il relativo elemento e le corrispondenti allegazioni, dandone conto in motivazione. 3.2. Da ciò deriva che, qualora si invochi l'applicazione dell'istituto del reato continuato in sede esecutiva, se non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, nè emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex articolo 186 disp. att. c.p.p. Sez. 1, numero 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 , diversamente non osserva tale obbligo il giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l'analisi della suddetta condizione Sez. 1, numero 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387, in motivazione , oppure svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica Sez. 1, numero 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 . 4. In definitiva, deve ritenersi che, per i profili evidenziati, la motivazione sviluppata dal giudice dell'esecuzione sia carente e illogica su circostanze rilevanti. 5. Per queste ragioni, l'ordinanza va annullata con rinvio alla Corte d'Assise di appello di Bari, in diversa composizione cfr. Corte Cost., sent. numero 183 del 2013 , per nuovo esame che tenga conto dei principi esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'assise d'appello di Bari.