In caso di inadempimento del coniuge obbligato, il giudice può ordinare al terzo, che deve somme periodiche all'obbligato, di pagare direttamente al beneficiario l'importo stabilito dalla sentenza di separazione.
La vicenda sottoposta all'esame del Tribunale di Milano può essere così così sintetizzata una donna chiedeva il pagamento in suo favore da parte dell'INPS della somma mensile disposta dal giudice a titolo di contributo al mantenimento conseguente alla separazione personale dal marito, in quanto quest'ultimo non aveva mai provveduto al versamento delle somme dovute. Nello specifico, la donna aveva introdotto il ricorso exarticolo 156, comma 6, c.c., il quale dispone che «in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte di beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto». Il Tribunale, nell'accogliere la domanda della donna, evidenzia che il ricorso ex articolo 156, comma 6, c.c. ha una funzione di garanzia rafforzata del credito, anche se la decisione giudiziale sullo stesso «non risolve una controversia sull'esistenza del diritto all'assegno» infatti, in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'articolo 156, comma 6, c.c., «essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni» Cass. civ., numero 15659/2011 . Ciò posto, nel caso di specie è pacifico l'inadempimento del marito all'obbligazione di mantenimento per la moglie, la quale ha provato la fonte del suo diritto ed ha anche allegato il perdurante inadempimento del coniuge il marito, al contrario, benché a conoscenza del giudizio, non ha dimostrato di aver assolto all'onere a suo carico, provando l'avvenuto adempimento. La parola, ora, passa all'INPS, che dovrà pagare alla moglie il mantenimento dovuto dal marito in base a quanto disposto dalla sentenza di separazione.
Giudice Secchi Fatto rilevato che con ricorso, depositato in data 21.2.2022, iscritto a ruolo in data 22.2.2022, omissis chiedeva che venisse disposto il pagamento diretto a suo favore da parte di INPS, della somma mensile di €, omissis quale contributo al proprio mantenimento, stabilito con sentenza di separazione numero /2021 emessa dal Tribunale di Milano in data omissis pubblicata in data omissis allegando che il marito non ha mai versato il contributo dovuto senza alcuna motivazione rilevato che con nota integrativa, depositata in data 1.6.2022, parte ricorrente ha documentato che il marito percepisce pensione omissis rilevato che il resistente, benché ritualmente citato non si è costituito premesso che la domanda ex articolo 156 comma 6 c.c. può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio, come anche da ultimo affermato dalla Suprema Corte Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 numero 9671 premesso che, ad avviso del Collegio, nei procedimenti ex articolo 156 comma 6 c.c, dovendosi applicare il procedimento di cui all'articolo 737 c.p.c. ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva premesso poi che nei procedimenti ex articolo 156 comma 6 c.c. la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 numero 9671 e ha una funzione di garanzia rafforzata del credito, data la peculiare natura del diritto di credito in questione, natura e funzione del giudizio che hanno riguardo unicamente all'assegno di mantenimento mensile per i figli e per la moglie e non certo ad altre voci di credito, pure previste dalle statuizioni giudiziali e/o dagli accordi negoziali inseriti dalle parti nelle condizioni consensuali di separazione ritenuto, infatti, che in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'articolo 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni Cass. Sez. I 15.7.2011 numero 15659 ritenuto che, nel caso di specie, le garanzie sopra indicate sono state assicurate ritenuto che è pacifico l'inadempimento del convenuto all'obbligazione di mantenimento per la moglie, stabilita da un provvedimento giurisdizionale, cui non ha da tempo ormai adempiuto, avendo la ricorrente provato la fonte del suo diritto e allegato un perdurante inadempimento da parte del coniuge ritenuto che il convenuto, benché a conoscenza del presente giudizio e del suo oggetto, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, documentando l'avvenuto adempimento ritenuto che la richiesta di parte ricorrente può essere accolta e che, pertanto, deve essere disposto ex articolo 156 comma 6 c.p.c. l'ordine di pagamento diretto a favore della signora omissis del contributo al mantenimento per la stessa di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi base di calcolo gennaio 2022 , da parte di omissis ritenuto, infine, che nulla debba disporsi sulle spese di lite attesa la contumacia del convenuto visto l'articolo 156 comma 6 c.c. P.Q.M. 1. ordina a omissis in persona del legale rappresentate pro tempore, di pagare direttamente a omissis nata a omissis C.F. residente in omissis in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, quale contributo al mantenimento della stessa, stabilito con sentenza di separazione numero /2021 emessa dal Tribunale di Milano in data omissis pubblicata in data omissis oltre rivalutazione annuale Istat Foi prima rivalutazione gennaio 2023, base di calcolo gennaio 2022 , detraendola dalla pensione categoria omissis dovuta a omissis nato a omissis C.F. e residente in omissis . 2. nulla sulle spese di lite. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento. Provvedimento immediatamente esecutivo.