Il Tribunale di Roma si è rifatto al principio della c.d. ragione liquida, secondo il quale «la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'articolo 276 c.p.c.».
Il Tribunale di Roma si è espresso sulla richiesta da parte di un conduttore di un immobile, condotto in locazione a uso ufficio, di convocare l'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 1122 c.c. per informare i condomini di voler installare un impianto fotovoltaico ad uso privato sul terrazzo di copertura condominiale, avendo già presentato il progetto e avendo avuto il preventivo consenso scritto da parte dei proprietari dell'immobile condotto in locazione. La convocazione della suddetta assemblea sfavorevole comunque alla richiesta del conduttore avveniva, però, solo ben 8 mesi dopo dalla prima richiesta. Ne consegue, quindi, la richiesta di risarcimento danni per «il mancato risparmio energetico che avrebbe generato l'impianto fotovoltaico qualora fosse stato installato». Il Tribunale si è rifatto al principio della c.d. ragione liquida, secondo il quale «la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'articolo 276 c.p.c.» Cass. numero 26242/2015 . Nel caso di specie, ne deriva che «unico soggetto legittimato a dolersi nei confronti del Condominio è il titolare del diritto reale sul bene immobile beneficiato dall'impianto fotovoltaico da collocare sullo spazio comune lastrico solare dovendo al riguardo essere anche considerato che il conduttore che interviene sulla concreta destinazione e distribuzione di condomini spaziali può intervenire solo in nome e per conto del comproprietario e non potrebbe mai essere portare di un interesse proprio da far valere nei confronti degli altri condomini l'articolo 10, l. numero 392/1978 attribuisce un concreto potere di ingerenza del conduttore solo con riguardo alle spese ed alle modalità di gestione di servizi comuni ». E risulta carente «la prova di un danno risarcibile dovendo al riguardo essere in primo luogo considerato che nulla emerge in merito alla concreta regolamentazione della gestione delle utenze tra il proprietario ed il conduttore la parte attrice ha finanche omesso di produrre il contratto in questione ». Ne consegue il rigetto del ricorso.
Giudice Pontecorvo Conclusioni All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.2.2022 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata la srl ha premesso di aver condotto in locazione un immobile ad uso ufficio, al numero del Condominio in Roma , in forza di un contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 2 novembre 2015 e che, avendo ricevuto il preventivo consenso scritto da parte dei proprietari dell'immobile condotto in locazione, aveva illustrato all'amministratore del Condominio la volontà di procedere all'installazione di un impianto fotovoltaico ad uso privato sul terrazzo di copertura condominiale presentando un progetto a firma dell'Ing. e chiedendo altresì all'amministratore di convocare un'assemblea condominiale per informare i condomini, illustrare loro il progetto e richiedere parere favorevole all'installazione. L'attrice al riguardo ha lamentato che, nonostante le numerose richieste, tale assemblea era stata convocata dall'Amministratore del Condominio soltanto per il giorno 31 ottobre 2019 - a distanza di circa 8 mesi dalla prima richiesta - e che tale assemblea aveva deliberato all'unanimità di non acconsentire all'installazione del suddetto impianto fotovoltaico. La società quindi, nel rilevare di aver formalizzato in data 24 dicembre 2019 la richiesta di convocazione di una assemblea straordinaria per poter discutere e deliberare sulla proposta di installazione dell'impianto fotovoltaico, richiesta questa che era stata disattesa, ha chiesto la condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 6.300 che ha rapportato al mancato risparmio energetico che avrebbe generato l'impianto fotovoltaico qualora fosse stato installato. A sostegno della domanda ha richiamato il progetto a firma del proprio tecnico incaricato che era stato messo dall'attore a disposizione di tutti i condomini attraverso le email inviate all'Amministratore nel periodo precedente l'assemblea condominiale del 31 ottobre 2019 riferendo che in quella sede era stato evidenziato che l'impianto fotovoltaico avrebbe occupato soltanto una parte della superficie totale disponibile del lastrico solare. Ha infine riferito che, in ragione degli ingenti costi di gestione dell'immobile, tra cui le spese per l'approvvigionamento energetico, aveva comunicato la disdetta dal contratto di locazione a far data da maggio 2020 Si è costituito il condominio ritenendo che la parte attrice, quale mera conduttrice dell'immobile, non fosse titolare dei diritti che assume essere stati lesi. A sostegno di tale tesi ha rilevato che l'articolo 1122 bis del codice civile riconosce al solo proprietario dell'immobile condominiale il diritto all'installazione di impianti fotovoltaici entro determinati limiti e con il rispetto di talune cautele. Ha inoltre rilevato la mancata impugnazione nel termine perentorio di 30 giorni della delibera assembleare del 31 ottobre 2019 con la quale il Condominio di aveva deliberato di votare contrariamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico della srl riservandosi di approfondire l'argomentazione tramite consultazioni tecnico legali e chiedendo alla srl di elaborare una relazione contenente il dettaglio dei lavori da eseguire comprensiva delle misure oltre che un progetto che evidenziasse la superficie in mq che occorresse per realizzare tale intervento. Nel ritenere comunque legittime le determinazioni assunte dall'assemblea del 31 ottobre 2019 ed assente la prova di danni in concreto risarcibili ha concluso per il rigetto della domanda proposta dalla controparte. Motivi della decisione In ossequio al principio della c.d. ragione liquida per la quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'articolo 276 c.p.c. Cass. 26242/2015 è da rilevare che l'installazione sullo spazio condominiale lastrico solare di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio la cui proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, come disciplinata dall'articolo 1122 bis c.c., si concretizza in un miglioramento finalizzato al maggior rendimento del bene individuale. Nel caso in esame è pacifica la circostanza che il bene individuale che avrebbe beneficiato dell'impianto fotovoltaico era di proprietà degli aventi causa di , né è contestata la circostanza che fosse titolare dell'intero usufrutto dell'immobile. Risulta poi che la usufruttuaria - nell'acconsentire in data 16 novembre 2018 alla proposta della società attrice ad installare l'impianto fotovoltaico da collocarsi negli spazi condominiali consentiti realizzando il tutto a regola d'arte, richiedendo tutte le autorizzazioni di legge necessari - aveva formalmente acconsentito che la società curasse la realizzazione dell'impianto, ciò anche mediante l'interlocuzione con la compagine condominiale chiamata a deliberare sulla occupazione degli spazi condominiali interessati dalla installazione dell'impianto a servizio del bene individuale. Del resto l'usufruttuaria aveva il poter di conferire un tale incarico alla società attrice dovendo al riguardo essere considerata la facoltà da parte dell'usufruttaria, espressamente riconosciute dagli articoli 985 e 986 c.c., di apportare miglioramenti ed eseguire addizioni nonché il potere di partecipare all'assemblea come ad essa attribuito dall'articolo 67 disp.att.cc nella parte in cui prevede che il diritto di voto in assemblea spetta all'usufruttuario in tutti i casi in cui vi siano opere valutabili ai sensi dei richiamati artt.985 e 986 cc.E ' tuttavia da considerare che l'impianto è in ogni caso realizzato nell'esclusivo interesse del titolare del diritto reale e non quindi nell'interesse del terzo esecutore dell'opera, ciò anche nel caso si tratti del conduttore dell'immobile che beneficia dell'addizione e/o miglioramento realizzato su spazi condominiali avendo quest'ultimo un rapporto di mera detenzione con il bene condotto in locazione e con le sue addizioni e miglioramenti la cui concreta gestione attiene esclusivamente ai rapporti interni tra le parti del contratto di locazione e che attribuisce al conduttore a determinate condizioni anche l'indennità per le migliorie . Ne deriva che unico soggetto legittimato a dolersi nei confronti del condominio è il titolare del diritto reale sul bene immobile beneficiato dall'impianto fotovoltaico da collocare sullo spazio comune lastrico solare dovendo al riguardo essere anche considerato che il conduttore che interviene sulla concreta destinazione e distribuzione di condomini spaziali può intervenire solo in nome e per conto del comproprietario e non potrebbe mai essere portare di un interesse proprio da far valere nei confronti degli altri condomini l'Art.10 della legge numero 392/78 attribuisce un concreto potere di ingerenza del conduttore solo con riguardo alle spese ed alle modalità di gestione di servizi comuni . Sotto un'ulteriore e diverso profilo è da ritenere del tutto carente la prova di un danno risarcibile dovendo al riguardo essere in primo luogo considerato che nulla emerge in merito alla concreta regolamentazione della gestione delle utenze tra il proprietario ed il conduttore la parte attrice ha finanche omesso di produrre il contratto in questione . E' poi da considerare che nulla autorizza a ritenere che - nel periodo intercorso tra il concreto interessamento manifestato dalla parte attrice alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico 25 febbraio dell'anno 2019 data di sopraluogo finalizzato a concordare concrete soluzioni per l'installazione e la intervenuta disdetta del contratto di locazione comunicato per il mese di maggio dell'anno 2020 - la società avrebbe potuto trarre concreti vantaggi in termini di risparmio energetico considerando altresì i tempi di installazione ed effettivo funzionamento dell'impianto nonché il tempo necessario per ammortizzare i costi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv.to che si è dichiarata antistataria. PQM · Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede - rigetta le domande proposte dalla srl nei confronti del Condominio in Roma - condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del condominio che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali importi sono liquidati in favore dell'avv.to che si è dichiarata antistataria.