Sospensione condizionale della pena in caso di seconda condanna

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può decidere di reiterare il beneficio qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 c.p Tale disposizione può trovare applicazione solo nella fase di cognizione e a condizione che l’imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio.

Il giudice dell'esecuzione respingeva la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata dal PM per aver il condannato riportato una seconda condanna nel periodo di sospensione. Il provvedimento del giudice si basava sull'anteriorità della data di commissione del secondo reato, rispetto alla data del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato concesso il beneficio. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorso risulta fondato. Sulla base degli atti a disposizione, la Corte sottolinea in primo luogo che il nuovo reato è stato in realtà commesso in data successiva al giudicato sulla sentenza con cui è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nessuna rilevanza può inoltre essere riconosciuta al fatto che il cumulo delle pene delle due decisioni non supera i limiti edittali «appartenendo al solo giudice della cognizione la discrezionalità di concedere o meno la sospensione condizionale, con la seconda decisione». Ed infatti la previsione di cui all'articolo 164 c.p. «secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 c.p. - può, invero, trovare applicazione solo nella fase di cognizione a condizione che l'imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice di tale fase, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio». Nella vicenda in esame ciò non è avvenuto perché con la seconda sentenza risulta non concessa la sospensione condizionale della pena. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio l'ordinanza impugnata.  

Presidente Iasillo – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e considerato in dirittto 1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata nei confronti di S.C.M. , avendo costui riportato una seconda condanna nel periodo di sospensione della esecuzione della pena, ex articolo 168 c.p Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta avanzata dal P.M. sul presupposto che la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale coincideva con il 9/10/2019, mentre il condannato aveva riportato altra condanna con sentenza del Tribunale di Torino, in data 22/9/2019, irrevocabile il 10/10/2019, per un reato commesso il 6/9/2019, in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. Il Procuratore della Repubblica di Torino ricorre per cassazione e osserva che la decisione era inficiata dalla erronea indicazione che il reato era stato commesso il 6/9/2019, là dove esso era stato commesso il 6/9/2020 e, cioè, in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, dunque, nel quinquennio dal suo passaggio in giudicato. 3. Il ricorso è fondato. Il nuovo reato risulta invero commesso in data successiva al giudicato sulla sentenza con cui è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta di fatti commessi il 6/9/2020 e giudicati con la sentenza del 22/9/2020, relativi a una condotta di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, per i quali è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione. A nulla rileva la circostanza che il cumulo delle pene tra le due decisioni, poi, non supera i limiti edittali appartenendo al solo giudice della cognizione la discrezionalità di concedere o meno la sospensione condizionale, con la seconda decisione Sez. 1 numero 8465 del 27/1/2009, P.M. in proc. Safranovych, rv 244398 Sez. 1, numero 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic Cristian, Rv. 280682 . La disposizione di cui alla seconda parte dell'articolo 164 c.p., secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 c.p. - può, invero, trovare applicazione solo nella fase di cognizione a condizione che l'imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice di tale fase, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio. Il che nel caso di specie non è avvenuto, poiché dalla sentenza, in atti, emessa il 22/9/2020 dal Tribunale di Torino risulta non concessa la sospensione condizionale della pena. Alla luce di quanto detto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per ogni e più approfondita verifica, da parte del Tribunale di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.