RCS perde la causa con l'Inpgi per il mancato pagamento dei contributi ai giornalisti pubblicisti per i quali è provata la subordinazione e l'inserimento nell'organizzazione.
Lo sostiene la Corte di Cassazione nell'ordinanza 24439, depositata l'8 agosto 2022. La fattispecie . La Corte d'Appello di Roma, valutando in merito alla sussistenza della subordinazione giornalistica, ha condannato RCS Media Group spa al pagamento in favore dell'INPGI di una ingente somma per contributi e sanzioni dovuti per tre giornalisti, ritenendo invece non dovuti ii contributi per quattro fotografi. Avverso tale sentenza sia l'INPGI che RCS propongono ricorso. I fotografi possono essere considerati giornalisti? Il motivo di ricorso su cui si ritiene di dover concentrare la maggiore attenzione è il primo, con cui l'INPGI lamenta che la Corte Territoriale abbia escluso la natura giornalistica della prestazione dei fotografi, pur accertandone la relativa valenza informativa. In sostanza, il rapporto lavorativo è stato ricondotto ad una collaborazione stabile sulla base di mero coordinamento essenziale all'espletamento dell'incarico. La sentenza erroneamente, dunque, si basa su due principi: il primo, secondo il quale la mancanza di obbligo di presenza in redazione e di una postazione ivi assegnata fanno ritenere, pur in presenza di un impegno continuativo, che non sia ravvisabile il vincolo di subordinazione; il secondo, secondo il quale l'attività non poteva ritenersi di carattere giornalistico in difetto di prova che essa implicasse scelte di carattere creativo ed intellettuale dei fotografi, i quali non avevano accesso al sistema editoriale, ed essendo le foto riviste dalla redazione per eventuali esigenze di impaginazione. Entrambi le ragioni della decisione non sono in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte. Subordinazione significa continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Già in passato, infatti, la Cassazione ha sostenuto che, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione, non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i requisiti della continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Questi 3 requisiti sussistono se il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicura con continuità, in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale, rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. Nel caso di specie, i fotografi risultano organicamente inseriti nell'attività della redazione, la quale - del resto - per un lungo lasso di tempo sul loro lavoro ha fatto affidamento, per la copertura di settori specifici dell'informazione e per soddisfare un'esigenza informativa essenziale del quotidiano. Non solo: dagli atti sono risultati anche segni della soggezione al potere direttivo e gerarchico in forma tradizionale, in quanto i fotografi si sentivano con il capo cronista per ricevere disposizioni sul lavoro da fare, si recavano sui posti dove fare le foto assieme al cronista incaricato del pezzo, la redazione organizzava il lavoro predisponendo gli abbinamenti, ponendo in essere dunque modalità tipiche del lavoro giornalistico subordinato; per altro verso, il fatto che essi ricevessero da parte del responsabile della redazione indicazioni su cosa fotografare altro non è che l'espressione della soggezione ai poteri direttivi del caporedattore. Del resto, da tempo, gli Ermellini hanno ritenuto il rapporto di lavoro giornalistico quale subordinato se la collaborazione risultati di intensità tale da determinare l'inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo del giornale, con particolare riguardo alla continuità della prestazione ed alla responsabilità del servizio. Tutti indici assolutamente presenti nel caso oggetto di esame. Qual è la natura dell'attività dei fotografi? Quanto alla natura giornalistica dell'attività, la sentenza impugnata l'ha negata in quanto le foto venivano riviste dalla redazione per eventuali esigenze di impaginazione; il datore di lavoro sottolinea, inoltre, che i fotografi lavoravano da casa inviando le foto in redazione e che gli stessi non partecipavano quindi alla selezione, al montaggio e, in genere, all'elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale. I due aspetti, tuttavia, non bastano per elidere l'apporto originale e creativo dei fotografi, né per escludere il carattere giornalistico della relativa attività, la cui valenza informativa è stata per altro verso dalla stessa Corte riconosciuta. Può dunque affermarsi che costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare (pur con autonomia tecnica) foto a corredo informativo degli articoli (così da integrare ed arricchire quella del testo scritto), ed inviando il prodotto in redazione, coprono in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, assicurando il servizio e tenendosi quotidianamente in contatto con la redazioni (dalla quale ricevevano indicazioni su cosa fotografare nonché l'abbinamento con il giornalista per la realizzazione del servizio), integrando la relativa attività un inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo del giornale. La sentenza impugnata che non si è attenuta al principio su esteso deve essere cassata con rinvio alla medesima corte territoriale per un nuovo esame.
Presidente Berrino – Relatore Buffa Fatto e diritto Con sentenza del 19.5.16, la corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 31.1.11, valutando sulla base delle prove raccolte la sussistenza (o meno, a seconda dei casi) della subordinazione giornalistica, ha condannato RCS Media Group spa al pagamento in favore dell'INPGI di Euro 342.814 per contributi e sanzioni dovuti per tre giornalisti, ritenendo invece non dovuti i contributi per quattro fotografi; con riferimento alla lavoratrice B, poi, la corte territoriale ha ritenuto che la possibilità prevista dalla legge di esercitare opzione per il regime INPDAI, era priva di rilievo in quanto istituto limitato ai soli iscritti all'INPS. Avverso tale sentenza ricorre l'INPGI per tre motivi, cui resiste RCS con controricorso; RCS Media Group ha proposto ricorso in pari data avverso la medesima sentenza, ed ha poi riproposto lo stesso come ricorso incidentale per otto motivi, cui resiste con controricorso. Con il primo motivo di ricorso dell'INPGI si deduce violazione della L. n. 69 del 1963, articolo 1 e 2 e D.P.R. n. 649 del 1976 , articolo 1 per avere la corte territoriale escluso la natura giornalistica della prestazione dei fotografi, pur accertandone la relativa valenza informativa. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver trascurato che i detti fotografi erano iscritti all'INPGI e che il datore (convenuto per il pagamento dei contributi per altri lavoratori) aveva chiesto in giudizio di compensare le somme versate per i fotografi, così confermando la natura giornalistica della relativa attività. Con il terzo motivo si deduce violazione degli articolo 2094 c.c. nonché articolo 1 e 2 contratto nazionale del lavoro giornalistico (D.P.R. n. 153 del 1961), per avere la corte territoriale trascurato l'organico inserimento dei fotografi nell'attività redazionale. I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Con riferimento ai fotografi, la corte d'appello ha accertato che i detti lavoratori avevano lavorato per la ( omissis ) del Corriere della Sera per la copertura di servizi fotografici in via pressoché esclusiva, occupandosi di specifici settori informativi (alcuni della cronaca nera, altri di società e mondanità), che i fotografi assicuravano sempre la presenza e la copertura del servizio, si sentivano quotidianamente al telefono con la redazione (sebbene essi non avessero una postazione in redazione e lavoravano per lo più da casa); la corte ha accertato quindi, con la mancanza di qualsiasi obbligo di presenza in redazione, l'impegno continuativo dei fotografi; ha accertato altresì che giornalista e fotografo venivano inviati insieme per la realizzazione del servizio e che capitava che il primo desse indicazioni su cosa fotografare; ha quindi esplicitato la natura informativa dei servizi dei fotografi, precisando che le foto erano a corredo informativo dell'articolo, così da integrare ed arricchire quella del testo scritto. Premesso tale accertamento di merito dello svolgimento del rapporto lavorativo dei fotografi, la corte territoriale, pur accertando la natura informativa dei servizi fotografici, da un lato ha escluso la natura giornalistica dell'attività relativa, per difetto di autonomia professionale e, dall'altro lato, ha ricondotto il rapporto lavorativo ad una collaborazione stabile sulla base di mero coordinamento essenziale all'espletamento dell'incarico. La sentenza, dunque, si basa su due principi: ìl primo, secondo il quale la mancanza di obbligo di presenza in redazione e cli una postazione ivi assegnata fanno ritenere, pur in presenza ‘di un impegno continuativo, che non sia ravvisabile il vincolo di subordinazione; il secondo, secondo il quale l'attività non poteva ritenersi di carattere giornalistico in difetto di prova che essa implicasse scelte di carattere creativo ed intellettuale dei fotografi, i quali non avevano accesso al sistema editoriale, ed essendo le foto riviste dalla redazione per eventuali esigenze di impaginazione. Entrambi le ragioni della decisione non sono in linea con i principi affermati da questa Corte. Quanto alla subordinazione giornalistica, deve evidenziarsi infatti che questa Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940 01) che, a norma dell'articolo 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i requisiti della continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio ( articolo 2 del citato c.c. n.l.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale,, rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto datfatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. Si è anche affermato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 01, nonché Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013, Rv. 628530 01) che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione tenuto conto del carattere creativo del lavoro ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. Nel caso di specie, come già anticipato, la corte territoriale ha riscontrato l'inserimento dei fotografi nell'attività collettiva tipica del giornale; ha accertato che i detti lavoratori avevano lavorato per la ( omissis ) del ( omissis ) per la copertura di servizi fotografici in via pressoché esclusiva, occupandosi di specifici settori informativi (due fotografi della cronaca nera, gli altri due di società e mondanità), che i fotografi assicuravano sempre la presenza e la copertura del servizio, si sentivano quotidianamente al telefono con la redazione (sebbene essi non avessero una postazione in redazione e lavoravano per lo più da casa). E' emerso inoltre il coordinamento essenziale all'espletamento dell'incarico dei fotografi, che comprendeva la revisione dei pezzi da parte della redazione, il normale affiancamento con un cronista incaricato del pezzo scritto. Sono inoltre risultati giornalieri contatti telefonici con il capo cronista ed una totale disponibilità lavorativa anche nell'intervallo tra un servizio e l'altro. Tali elementi sono chiari indici di organico inserimento dei fotografi d reazione, la quale del resto per un lungo lasso di tempo sul loro lavoro ha fatto affidamento, per la copertura di settori specifici dell'informazione e per soddisfare una esigenza informativa essenziale del quotidiano. Dagli atti sono risultati anche i segni della soggezione al potere direttivo e gerarchico in forma tradizionale, in quanto i fotografi si sentivano con il capo cronista per ricevere evidentemente disposizioni sul lavoro da fare, si recavano sui posti dove fare le foto assieme al cronista incaricato del pezzo, la redazione organizzava il lavoro predisponendo gli abbinamenti, ponendo in essere dunque modalità tipiche del lavoro giornalistico subordinai:o; per altro verso, il rilievo secondo cui i fotografi ricevevano da parte del responsabile della redazione indicazioni su cosa fotografare altro non è che l'espressione della soggezione ai poteri direttivi del caporedattore. In tale contesto è irrilevante l'assenza dell'obbligo di essere presente in redazione o la mancata disponibilità di una postazione e lo svolgimento del lavoro a distanza, in quanto tali aspetti non sono incompatibili con la subordinazione così come non lo sono per i cronisti. La giurisprudenza di questa Corte ha del resto da tempo ritenuto il rapporto di lavoro giornalistico quale subordinato se la collaborazione risultati di intensità tale da determinare l'inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo del giornale, con particolare riguardo alla continuità della prestazione ed alla responsabilità del servizio. Sulla base degli elementi fattuali dalla stessa corte territoriale accertati non può allora dubitarsi che i fotografi erano organicamente inseriti nelle attività della redazione, alla quale garantivano un rapporto informativo qualificato, sì che il rapporto di lavoro era da qualificarsi sulla base dell'indice individuato dalla giurisprudenza di questa Corte come subordinato. Quanto alla natura giornalistica dell'attività, occorre premettere che la stessa risulta dal fatto che i fotografi erano pacificamente iscritti all'INPGI (pur se nella gestione separata), e che per gli stessi -quali giornalisti appuntoil datore di lavoro ha pagato i contributi (come si desume dalla richiesta di compensazione avanzate in primo grado dalla società). Come già evidenziato, la sentenza esplicitamente riconosce che i detti fotografi lavoravano da molti anni per la ( omissis ) del ( omissis ) per la copertura di servizi fotografici in via pressoché esclusiva, occupandosi di specifici settori informativi in relazione ai quali assicuravano la copertura del servizio, relazionandosi quotidianamente con la redazione, che prevedeva a volte abbinamenti con i redattori degli articoli e dava altresì indicazioni circa le fotografie da realizzare. Non si tratta, dunque, nel caso della mera vendita di foto con estraneità all'attività redazionale, ma di svolgimento di attività con valenza informativa e pieno inserimento nell'organizzazione del giornale. In tale contesto, ove i fotografi -iscritti come giornalisti all'Inpgi e con posizione subordinata all'interno del giornale ed assegnatari degli specifici settori informativi da coprire quotidianamente, deve ritenersi che gli stessii svolgano attività di natura giornalistica. Del resto, la natura creativa dell'attività -alla base della natura giornalistica della stessa emerge chiaramente dal fatto che i fotografi da un lato mettevano in risalto nell'immagine gli aspetti di maggiore interesse (verosimilmente operando sull'inquadratura, la luce ed il contrasto dei colori) e relazionandosi con il testo della notizia da rendere, selezionavano e rielaboravano le foto più significative, inviando il prodotto in redazione. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è stabile nell'affermare che l'attività dei fotografi è qualificabile come giornalistica se da un lato l'immagine ha una sua autonoma valenza informativa tale da completare o sostituire il testo scritto, dall'altro lato se il fotografo, dopo aver autonomamente deciso cosa ritrarre, partecipi attivamente alla rielaborazione redazionale della foto. In particolare, si è detto che il tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo stesso non si limiti a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in condizioni di autonomia tecnica, per il datore di lavoro, riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato ( Cass. 19681 dell'11/9/2009 , già richiamata). La sentenza impugnata ha negato la natura giornalistica della prestazione in quanto le foto venivano riviste dalla redazione per eventuali esigenze di impaginazione; il datore di lavoro sottolinea inoltre che i fotografi lavoravano da casa inviando le foto in redazione e che gli stessi non partecipavano quindi alla selezione, al montaggio e, in genere, all'elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale, elemento questo pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. I due aspetti, tuttavia, non bastano per elidere l'apporto originale e creativo dei fotografi, né per escludere il carattere giornalistico della relativa attività, la cui valenza informativa è stata per altro verso dalla stessa corte riconosciuta. Gli elementi da ultimo evidenziati, invero, non sono altro che una conseguenza del carattere collettivo dell'opera redazionale, confluendo nel giornale l'apporto distinto e successivo di diversi giornalisti e fotografi, necessariamente coordinato e controllato dalla redazione. I detti elementi, invece, non escludono il carattere creativo dell'apporto, sussistente sia per i redattori che per i fotografi, ove si riscontrino i caratteri come sopra evidenziati, né il controllo redazionale priva del suo contenuto informativo l'attività. Può dunque affermarsi che costituisce lavoro giornalistico subordinato il lavoro svolto da fotografi che, nel realizzare (pur con autonomia tenica) foto a corredo informativo degli articoli (così da integrare ed arricchire quella del testo scritto), ed inviando il prodotto in redazione, coprono in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, assicurando il servizio e tenendosi quotidianamente in contatto con la redazione (dalla quale ricevevano indicazioni su cosa fotografare nonché l'abbinamento con il giornalista per la realizzazione del servizio), integrando la relativa attività un inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo del giornale. La sentenza impugnata che non si è attenuta al principio su esteso deve essere cassata con rinvio alla medesima corte territoriale per un nuovo esame. Il ricorso incidentale RCS Media Group pone otto motivi di impugnazione della sentenza. Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 388 del 2000, articolo 76 per aver escluso l'opzione INPDAI per la lavoratrice B., trascurando che le relative funzioni erano state trasferite all'INPS (per il quale l'opzione è espressamente prevista) sin dal 2003. Il motivo è infondato. Premesso che i giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro giornalistico sono necessariamente iscritti all'INPGI e che tale era la lavoratrice B., va rilevato che la norma invocata prevede che l'Inpgi gestisce la previdenza dei giornalisti che non abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Inps entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. La norma ha fatto dunque salva l'opzione per rimanere iscritti alla vecchia gestione solo per coloro che all'epoca fossero iscritti all'INPS, stabilendo dei termini per l'esercizio dell'opzione; la Corte di Appello, come anche il tribunale, hanno correttamente ritenuto che la norma fa riferimento solo all'INPS, sicché l'opzione non è estendibile ad altri enti previdenziali, quali l'Inpdai, né i relativi termini di esercizio dell'opzione sono derogabili. In tale contesto, il trasferimento delle funzioni dell'Inpdai all'INPS non rileva per allargare le condizioni di esercizio dell'opzione né i relativi termini. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame dell'autonomia del rapporto e dell'inquadramento del lavoratore come redattore. Il motivo è inammissibile in quanto l'autonomia del rapporto e l'inquadramento del lavoratore non sono dei fatti, ma rilievi giuridici inerenti la qualificazione del rapporto oggetto di giudizio, laddove il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato solo alla mancata considerazione di fatti all'esito della riforma dell' articolo 360 c.p.c. , n. 5. Il motivo è peraltro inammissibile anche in quanto mira alla rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione dell' articolo 2094 c.c. e del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, nonché degl articolo 1362 e 1363 c.c. , per avere la corte territoriale ritenuto la subordinazione nonostante l'assenza degli indici di subordinazione e in particolare l'assenza di inserimento nella organizzazione. Il motivo è inammissibile (in quanto mira alla mera rivalutazione del materiale probatorio raccolto) ed è comunque del tutto infondato, per quanto indicato nell'esame dei motivi del ricorso principale, che hanno opportunamente evidenziato proprio l'inserimento dei lavoratori nella organizzazione del giornale. Tale valutazione è stata correttamente operata dalla corte territoriale proprio in riferimento ai giornalisti, dei quali in fedele applicazione proprio degli indici evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità è stata ravvisata la continuità della prestazione ed il pieno inserimento nell'organizzazione aziendale. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce violazione dell' articolo 112 c.p.c. ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il motivo è inammissibile in quanto la norma richiamata riguarda non i mezzi istruttori, ma soltanto le domande su cui il giudice non si è pronunciato. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per mancata audizione della società nel procedimento amministrativo. Il motivo è inammissibile non essendo dimostrato in alcun modo la decisività del fatto asseritamente non valutato dalla sentenza impugnata. Peraltro la sentenza impugnata ha già rilevato che il vizio denunciato riguarderebbe al più l'ordinanza-ingiunzione ma non anche il procedimento monitorio, né ovviamente il giudizio di merito che come nella specie segue l'opposizione al decreto ingiuntivo; il motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con le dette argomentazioni e come tale è inammissibile anche per tale profilo. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione della L. n. 388 del 2000 in relazione al regime sanzionatorio applicato. Questa Corte ha già ritenuto che la richiamata disciplina sia applicabile all'INPGI, in quanto lo stesso ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di apparato sanzionatorio per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, pur con l'obbligo di coordinarlo con il sistema sanzionatorio legale. In particolare, Cass. Sez. L, Sentenza n. 838 del 19/01/2016 (Rv. 638690 01) ha precisato che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 , la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, articolo 116 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio,, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma della L. n. 388 del 2000, articolo 76 di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto. Nella specie, la corte territoriale ha accertato che l'Inpgi ha correttamente applicato il regime sanzionatorio a decorrere dal 2005 perché da questa data era entrata in vigore la Delib. n. 175 del 2004 , che quella normativa aveva recepito; tali affermazioni non sono state contrastate in alcun modo dal ricorrente incidentale. Con il settimo motivo si deduce violazione della L. n. 335 del 1995 , in relazione al regime prescrizionale applicato diverso da quello quinquennale previsto dalla legge: il motivo è infondato in quanto la corte d'appello ha applicato il termine quinquennale, ritenendo però di escludere la prescrizione per l'esistenza di validi atti interruttivi prima del decorso del termine, affermazione quest'ultima non impugnata dal ricorrente incidentale. Con l'ottavo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione di compensazione. Il motivo è inammissibile in quanto non individua alcun fatto storico di cui sarebbe stato omesso l'esame, non potendo peraltro questo riferirsi neppure al pagamento di somme (eccepite poi in compensazione), di cui peraltro non vi è alcuna indicazione nel motivo (né prova in giudizio). Ne deriva il rigetto del ricorso incidentale; sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente incidentale. In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.