Pubblicazione delle regole tecniche, quali gli effetti sul PCT e sull’attività digitale dell’avvocato?

Il 14 gennaio 2015 l’AGID dava così la notizia dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 del d.p.c.m. 13 novembre 2014 Il d.p.c.m. 13 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 detta le regole per la formazione l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Le nuove regole tecniche rappresentano un elemento fondamentale per la gestione e la conservazione sicura e corretta del documento informatico, l’ultimo tassello per la piena applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale. Il decreto stabilisce infatti tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro atto amministrativo. Ora la pubblica amministrazione ha tutti gli elementi per lo switch off dal cartaceo al digitale, 18 mesi sono il tempo tecnico necessario per l’adeguamento . Se per la Pubblica Amministrazione viene fissato un termine congruo ? per il passaggio dal cartaceo al digitale, per l’avvocatura, già particolarmente destabilizzata dall’introduzione dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti c.d. endoprocessuali” rectius , delle parti precedentemente costituite , si pone un problema più immediato, ovvero quali effetti l’emanazione delle dette regole tecniche avrà dal prossimo 11 febbraio data di entrata in vigore del d.p.c.m. sul processo civile telematico ed in generale sull’attività digitale dell’avvocato? Va subito detto che questo argomento, per la sua particolarità, ancora non è stato colto nella sua pienezza da tutti gli addetti ai lavori, e anzi la maggior parte degli avvocati ne ignora del tutto l’esistenza, generando conseguentemente la domanda su cosa possa comportare, a livello processuale ed extraprocessuale, l’inosservanza delle regole tecniche nella gestione del documento informatico. In questa sede si cercherà di raccogliere le diverse opinioni sul punto, con avvertenza che ad oggi non si può parlare di un vero e proprio contrasto di tesi e neppure di un indirizzo ormai definito, bensì di una incertezza prudenziale che spinge alcuni interpreti, nel dubbio, a scegliere la strada più sicura, al fine di evitare conseguenze pericolose per il professionista.

Allo stato, quindi, per entrambe le ipotesi paventate dal d.p.c.m. in commento, una soluzione agevole è possibile. Il punto nodale, in realtà, è verificare se effettivamente tutti questi adempimenti siano necessari o obbligatori per l’avvocato nello svolgimento delle sue attività professionali. La maggior parte della dottrina, ritiene che le Regole Tecniche abbiano effetti diretti ed immediati sull’attività degli avvocati. Luca Sileni sul punto ritiene Da sempre gli studiosi di informatica giuridica hanno evidenziato le problematiche attinenti al rilascio di copia ex art. 22 e 23 bis CAD perché vi era la chiara mancanza della normativa tecnica richiamata dall'art. 71 del CAD stesso. Sino ad oggi, per le copie digitalizzate scannerizzate ed inoltrate via PEC avevamo interpretato la norma dell'art. 18 d.m. n. 44/2011 e dell'art. 3 bis L. n. 53/1994 in tal senso benché l'art. 22 non abbia avuto piena attuazione in virtù della chiara mancanza di una normativa tecnica, possiamo comunque operare l'attestazione di conformità poiché l'art. 18 d.m. n. 44/2011 e l'art. 3 bis L. n. 53/1994 descrivono modalità operative di attestazione di conformità che esauriscono l'opera di asseverazione di cui all'art. 22 . In buona sostanza queste modalità andavano a coprire il vuoto dell'art. 22. Per quanto riguarda, invece, l'attestazione di cui all'art. 16 bis comma 9 bis d.l. n. 179/2012, il problema era ed è differente. Palesemente quella norma non richiama il CAD ma è altresì vero che il capo II del CAD ha un'applicazione erga omnes e quindi, ogni qual volta parliamo di copia digitale di documento informatico dovremmo applicare il 23 bis . Sino ad oggi abbiamo interpretato estensivamente i succitati art. 18 d.m. n. 44/2011 e art. 3 bis L. n. 53/1994 applicandoli estensivamente anche ai casi di copia digitale di documento informatico nativo ma è chiaro che questa nuova normativa tecnica risolve il problema. Secondo me, quindi, la vera novità attiene alla modalità di attestazione delle copie informatiche e non delle copie analogiche digitalizzate. Parte della dottrina Gargano, Vitrani - per il solo caso della digitalizzazione delle copie analogiche - ritiene invece che la mia interpretazione dell'art. 18 d.m. n. 44/2011 non sia corretta e che dall'entrata in vigore della normativa tecnica si dovrà allegare all'attestazione di conformità che continuerà ad essere inserita nella relata di notifica anche l'impronta della copia. Sulle modalità di estrazione dell'impronta stiamo lavorando Nicola Gargano in primis alla realizzazione di una guida semplice per tutti. Rimane il fatto che la norma dovrà essere interpretata . Sempre Luca Sileni, con il suo articolo pubblicato su processociviletele.blogspot.it” in data 14 gennaio 2015, approfondisce la tematica dell’applicabilità delle Regole Tecniche, esplicando altresì come procedere nelle diverse ipotesi di attestazione di conformità. L’articolo di Luca Sileni. Tralasciando gli aspetti attinenti al mondo dell’amministrazione digitale e della conservazione documentale dei quali in questa sede non è il caso di occuparsi , la principale novità introdotta con l’emanazione del decreto de quo è certamente legata al documento informatico, di cui vengono finalmente descritte le modalità per il rilascio di copia, estratto e duplicato. Gli articoli del CAD che fanno riferimento alla copia digitale del documento analogico e alla copia, estratto e duplicato sono il 22 ed il 23bis i quali, in entrambi i casi, richiamano le regole tecniche di cui all’art. 71, regole delle quali ci stiamo appunto occupando in quest’articolo. Le maggiori applicazioni pratiche degli articoli de quibus sono logicamente legate alle notificazioni effettuate dagli Avvocati. I due casi tipici di copia informatica con attestazione di conformità cui oggi facciamo riferimento sono sostanzialmente 1 Copia informatica di documento analogico art. 22 CAD , ossia digitalizzazione di atto cartaceo asseverato ex art. 3 bis L. n. 53/1994 ed ex art. 18 d.m. n. 44/2011. In questi l’attestazione di conformità o asseverazione è stata – sino ad ora – inserita all’interno della relata di notificazione e poi sottoscritta digitalmente. 2 Copia informatica di documento nativo digitale ex art. 23 bis CAD , ossia copia ed attestazione di conformità di un atto o provvedimento che si trovi all’interno del fascicolo digitale della Cancelleria. In tal caso il potere di autentica dell’Avvocato viene sancito dall’art. 16 bis comma 9 bis d.l. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 . Nel caso di specie, però, non venivano in effetti dettate - contrariamente al caso di cui al punto precedente – modalità specifiche per il rilascio dell’attestazione di conformità e – per prassi – avevamo adottato le medesime modalità previste dall’art. 3 bis L. n. 53/1994, inserendo l’attestazione di conformità in calce alla relata di notifica. Oggi, gli articoli 4 commi 2 e 3 e 6 commi 2 e 3 del d.p.c.m. 13 novembre 2014 spostano l’attenzione dell’interprete su nuove modalità di attestazione della conformità. Vediamo quindi nello specifico e singolarmente cosa cambia o potrebbe cambiare . Copia informatica di documento analogico. Le ipotesi di cui al precedente punto 1 debbono oggi essere analizzate alla luce del nuovo articolo 4 commi 2 e 3 del d.p.c.m. 13 novembre 2014 Parte della dottrina Gargano, Vitrani ha ritenuto che il richiamo fatto dall’art. 18 d.m. n. 44/11 all’art. 22, comma 2, CAD – che ci ricorda come l’asseverazione si compia mediante inserimento della dichiarazione di conformità in relata di notifica – vada armonizzato con la norma di cui al precedente art. 4, ritenendo necessario, quindi, compiere le operazioni previste dall’appena citato comma 3 ultimo periodo previsto appunto per il caso di attestazione di conformità contenuta su documento informatico separato inserendo anche un riferimento temporale nonché l'impronta di ogni copia per immagine. Sostanzialmente l'impronta e la funzione di hash sono volti ad identificare in maniera univoca un determinato file. Ad ogni modo, a mio modesto avviso, il rapporto fra l’art. 22 del CAD e quindi fra l’odierna normativa tecnica dallo stesso richiamata e il disposto degli art. 18 d.m. n. 44/2011 e 3 bis L. n. 53/1994 è invece da leggersi quale rapporto di specialità. Ad avviso di chi scrive, infatti, il testo dell’art. 18 d.m. n. 44/2011 L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.” appare assorbente e cioè, sempre a mio modesto parere, il Legale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3- bis L. n. 53/1994 e 18 d.m. 44/2011 già compie l'asseverazione di cui all'art. 22 CAD, e quindi già assolve agli obblighi previsti da detto articolo nonché da tutta la normativa tecnica che porta con se. Analoga interpretazione è stata recentemente data dal TAR Lazio con la sentenza N. 396/2015 la quale, ritenendo applicabile l'art. 22 CAD alle attestazioni di conformità per le notificazioni in proprio, da un lato ha sancito l'impossibilità di procedere alla notificazione in proprio via PEC di atti amministrativi per l'allora mancanza la pronuncia è di poco precedente alla pubblicazione in G.U. della normativa tecnica in commento delle regole tecniche previste dall'art. 71 CAD, dall'altro le ha ritenute invece perfezionabili in ambito civilistico proprio per la presenza dell'art. 18 d.m. n. 44/2011, e quindi in virtù tutti i rilievi già svolti in questa sede. Ritengo quindi che, almeno per quanto riguarda la notificazione di atti analogici digitalizzati, nulla cambierà al momento dell’entrata in vigore della normativa in esame. Copia informatica di documento informatico. Caso diverso, invece, è quello della copia informatica di documento informatico ipotesi di cui al precedente numero 2 , poiché l’art. 16 bis comma 9 bis non prevede modalità di attestazione di conformità specifiche ed in grado di assolvere ai requisiti di validità della copia richiesti dall’art. 23 bis del CAD. In particolare, detto ultimo articolo, richiede che la copia informatica di documento informatico venga approntata in ossequio alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, ossia, alle regole tecniche che oggi possiamo rintracciare nei commi 2 e 3 dell’art. 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014 Cercando di analizzare schematicamente le varie interpretazioni che in queste settimane molti studiosi hanno proposto, deve innanzitutto farsi una distinzione di massima, ossia, fra chi ritiene applicabile la normativa de qua alle notificazioni in proprio e all'attestazione di conformità dell'Avvocato come stabilito recentemente dal TAR Lazio , e chi invece la ritiene non applicabile. L'Avvocato Roberto Arcella ha di recente chiarito, in un autorevole e puntuale scritto pubblicato sul blog avvocato telematico , come - a sua avviso - il d.p.c.m. in commento sia incompatibile con le norme dettate per l'attestazione di conformità ex art. 16 bis comma 9 bis nonché con quelle del PCT in generale e, pertanto, si potrebbe agevolmente sostenere la sua inapplicabilità ai casi qui trattati. Ad avviso dello scrivente, invece, il d.p.c.m. in oggetto non potrà che applicarsi - e mi viene da dire purtroppo - ai casi oggetto della nostra analisi, ciò in virtù del chiaro disposto dell'art. 2 comma 3 del CAD che prevede un'applicazione anche a tutti i privati delle norme contenute nel capo II del CAD stesso, come - appunto - sia l'art. 22 che l'art. 23 e 23 bis . Se quindi dette norme trovano sostanzialmente un'applicazione erga omnes allo stesso modo si applicheranno le norme emanate in virtù dell'art. 71 del CAD ossia il d.p.c.m. in commento poiché espressamente richiamate dagli articolo 22 e ss Stabilito che le norma in commento potrebbero ragionevolmente applicarsi ai casi oggetto di analisi, dobbiamo cercare di capire come attestare la conformità della copia informatica di documento informatico alla luce del d.p.c.m. A sottoscrizione con firma digitale della copia da parte del soggetto che la estrae B inserimento dell’attestazione di conformità nella copia informatica del documento e sottoscrizione digitale del file risultante C redazione dell’attestazione di conformità su file separato con inserimento di riferimento temporale e dell’impronta di ogni copia informatica. A mio avviso l’ipotesi sub A è impraticabile per due ragioni • la copia avrà validità solo fino a quando non venga disconosciuta • l’art. 16 bis comma 9 bis d.l. n. 179/2012 richiede espressamente che della copia sia attestata la conformità attestazione non presente in questa modalità di rilascio . L’ipotesi sub B è probabilmente la scelta più pratica e semplice da realizzare. Sostanzialmente l’unica differenza rispetto alle metodologie di attestazione di conformità a cui ci siamo abituati sino ad ora, sarà l’inserimento dell’attestazione, anziché su un file separato, direttamente nella copia del file che verrà poi firmato digitalmente. Ma come possiamo editare” un file PDF per poter inserire la nostra attestazione di conformità? Esistono più metodologie • utilizzare l’ultima versione di microsoft word che supporta l’edit di file PDF • far ricorso a software specifici • utilizzare la funzione aggiungi testo” presente nelle versioni di acrobat reader successive alla 10. La scelta della via” di cui all'ipotesi in commento, però, è stata da alcuni ritenuta rischiosa in virtù delle modificazioni che vengono apportate al file scaricato dai registri di cancelleria. A mio avviso la censura non è in realtà insuperabile, posto che, molto semplicemente, è l'Avvocato ad attestare che il contenuto del file estratto e quello del file asseverato” hanno analogo contenuto, e lo fa, appunto, inserendo un'attestazione di conformità che interviene in un momento successivo rispetto alla verifica de qua. In ogni caso, altra autorevole dottrina Gargano , ha sostenuto la necessità - quale vie estremamente prudenziale - di operare in virtù dell'ipotesi sub C della nostra analisi inserendo l'attestazione di conformità su file separato come già oggi facciamo per prassi con l'inserimento della stessa nella relata di notificazione corredata però di un riferimento temporale e dell'impronta del file copiato. Come potremo realizzare in modo agevole un'attestazione di conformità che contenga i nuovi elementi richiesti dalla normativa in commento? Molto semplicemente affidandoci all'ottima applicazione già realizzata dal Collega Claudio De Stasio e reperibile sul sito Diritto Pratico” . L'applicazione, con pochi semplici dati inseriti dall'utente, creerà una relata di notificazione completa di attestazione di conformità, riferimenti temporali ed impronta della copia digitale.

Giuseppe Vitrani, in proposito, ha ideato una metodologia operativa finalizzata a far perdere la protezione al file PDF scaricato dal Polisweb, utilizzando il browser Google Chrome e Adobe Reader dalla versione X in poi il file scaricato dal Polisweb dovrà essere aperto direttamente nel browser attivata la procedura di stampa occorre specificare di voler salvare come PDF” il documento visualizzato. Questa procedura di creazione stampa del nuovo file PDF elimina la protezione con password del file originale e consente di intervenire direttamente sul file con Adobe Reader, con la funzione inserisci testo” si procederà quindi all’inserimento dell’attestazione di conformità direttamente in calce alla copia o all’estratto del documento informatico e, una volta salvato il file, si potrà procedere all’apposizione della firma digitale che conclude il processo di attestazione, come disciplinato dall’art. 4. Analoga procedura di modifica dei file PDF è stata realizzata per Mac da Pietro Calorio in questo caso una volta salvato il file dal Polisweb nella cartella download”, si procede ad aprire il file non con l’app Adobe Reader”, ma con Anteprima”. Da lì, occorre cliccare sulla icona cassetta degli attrezzi” e far visualizzare la barra degli strumenti di modifica poiché il file è protetto il Mac crea un duplicato del medesimo file che ora diventa editabile. Selezionando la funzione testo” nella medesima app Anteprima” si può inserire una finestra nella quale scrivere la formula di autentica e, una volta ultimata la procedura, si potrà salvare il file PDF con l’attestazione di conformità in calce. La possibilità di intervenire direttamente sui files scaricati dal Polisweb, a parere di chi scrive, è da ritenersi legittima in quanto questi non sono documenti informatici originali, ma costituiscono mere copie digitali di documenti informatici esistenti nel fascicolo telematico. Diversamente, una simile metodologia operativa sarebbe preclusa dal disposto di cui all’art. 5 del d.p.c.m. in base al quale il duplicato informatico deve avere la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine è evidente infatti come l’eliminazione forzata” della password e l’inserimento dell’attestazione di conformità in calce al documento da parte dell’avvocato modifichi irrimediabilmente il file che, ovviamente, non avrà più la stessa sequenza di bit del file di origine. La conferma di quanto sopra detto proviene proprio dal disposto dell’art. 16- bis , comma 9- bis che definisce i documenti provenienti dal fascicolo telematico copie informatiche, anche per immagine equivalenti agli originali qualora munite, però, di attestazione di conformità . Apposizione dell’attestazione di conformità su foglio separato. L’altra possibilità prevista dalla norma è l’apposizione dell’attestazione di conformità su foglio separato, con indicazione dell’impronta del file e del riferimento temporale all’UTC. Per poter effettuare l’attestazione, quindi, l’avvocato deve necessariamente fare ricorso ad un software che sia in grado di calcolare l’impronta digitale che poi verrà riportata nel corpo dell’attestazione. La soluzione tecnica è stata individuata e realizzata da Claudio De Stasio che ha creato sul sito www.dirittopratico.it” una applicazione sperimentale per l’inserimento della impronta SHA256 del file in questo caso l’avvocato carica sul server il file per il calcolo dell’impronta che verrà poi riportata sull’attestazione di conformità che verrà generata al termine della procedura guidata.

Secondo questa scuola di pensiero, l’emanazione del d.p.c.m. avrà un profondo impatto sull’attività del difensore Se lo scenario a tinte fosche che mi si delinea dovesse essere confermato, dobbiamo rivedere tutta la costruzione che ruota intorno alla non più realistica affermazione del PCT come nuova forma di interlocuzione con gli UU.GG.” basata pur sempre sui vecchi” c.c. e c.p.c. Andrea Pontecorvo . La riflessione si è subito incentrata su quanto disposto nell’art. 4, intitolato Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici” che al comma 3 prevede Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato . Nicola Gargano, appena letto il dettato normativo, ha immediatamente sollevato il primo interrogativo quale potrà essere l'impatto di questa norma sulle notifiche a mezzo PEC di un atto originariamente formato su supporto cartaceo? . La norma in esame, infatti, richiama nozioni tecniche di non immediata comprensione ed utilizzo da parte dell’utente medio impronta”, hash ” e riferimento temporale” sono infatti termini poco avvezzi a chi era ed è abituato solo alla consultazione di codici e documenti cartacei. Vediamo le definizioni - Impronta la sequenza di simboli binari bit di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash ” - Funzione di hash una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti” - Riferimento temporale informazione contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato UTC , della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento”. In base ad una prima lettura, la norma impone al pubblico ufficiale che trasforma l’atto da cartaceo analogico in digitale, in via alternativa, a Di inserire una attestazione di conformità all’interno del file digitale, che verrà poi sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale b Di allegare al file digitale, con un file separato, una attestazione di conformità di uno o più documenti elettronici, contenente il riferimento temporale, e una impronta per ogni copia per immagine, attestazione che verrà poi sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.- L’estrazione di copie La questione si complica allorquando si volge lo sguardo alla problematica suscitata dal successivo art. 6 intitolato Copie e estratti informatici di documenti informatici” che incide, più in particolare, sull’attività di estrazione di copie di atti presenti nel fascicolo telematico effettuata dall’avvocato, ad esempio, per le notifiche in proprio o anche a mezzo UG. Anche in questo caso, al pari di quanto previsto nel precedente art. 4, occorre inserire una attestazione di conformità il comma 3 infatti prevede che Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato . In questo caso, infatti, l’avvocato dovrebbe intervenire o direttamente sul file scaricato dal Polisweb che però è bloccato con password oppure ricorrere alla attestazione su file separato.

Come già detto in precedenza, accanto ai sostenitori” della applicabilità delle Regole Tecniche al Processo Civile Telematico, vi è chi dissente – in tutto o anche in parte – Roberto Arcella, Maurizio Reale, Fabrizio Testa e lo scrivente ritengono invece che il d.p.c.m. non avrà influenze concrete sull’operato dell’Avvocato. La linea comune dei dissidenti” è che l’utilizzo da parte dell’Avvocato di strumenti tecnici come PEC e firma digitale qualificata, difficilmente potranno generare dubbi in ordine alla autenticità” o regolarità” del documento digitale sia nativo che per immagine utilizzato per un deposito o per una notifica telematica e, ove mai si dubiti sulla regolarità dell’atto, questo potrà sempre e comunque essere oggetto di verificazione da parte del Magistrato deputato a definire la controversia. A modesto avviso di chi scrive, infatti, se il d.p.c.m. dovrà applicarsi al Processo Civile Telematico, in base al disposto di cui all’art. 2, comma 4, d.p.c.m. medesimo, allora la maggior parte delle problematiche sollevate in ordine alle attestazioni di conformità, si dovranno ove mai ridurre alla mera ipotesi di notifica di atto scannerizzato dal professionista. Ma anche qui, si sollevano forti perplessità, come si dirà in seguito. Il documento scaricato dal fascicolo telematico. Come detto, il d.p.c.m. detta le regole per la produzione, gestione, copia ed archiviazione dei documenti informatici – anche per immagine. Se quanto ivi disposto vale per i soggetti privati, ancora più deve valere per il protagonista principale del Processo Civile Telematico, ovvero il Ministero della Giustizia che gestisce il Portale dei Servizi Telematici il software di gestione del fascicolo telematico, quindi, dovrà essere necessariamente modificato per rispettare il dettato delle nuove Regole Tecniche, al fine di inserire automaticamente – nel file scaricabile dal Polisweb – l’attestazione di conformità della copia al documento informatico originale inserito nel fascicolo telematico. Infatti, quel documento che l’Avvocato provvede a scaricare dal fascicolo informatico è una copia e come tale dovrà essere assoggettata alle medesime disposizioni qui in esame. È quindi il Ministero, quale soggetto che gestisce il documento originale e ne produce una copia che è tenuto, in base alle nuove Regole Tecniche, ad apporre l’impronta e a firmare digitalmente l’atto ovvero ad inserirne l’attestazione di conformità e, ancora, a sottoscriverlo digitalmente. In buona sostanza, l’Avvocato non dovrà attestare alcunché in quanto il file scaricato dal fascicolo telematico dovrà contenere già l’attestazione di conformità al documento originale. Se invece, come si continua a dire da molto tempo, verrà prossimamente concesso all’Avvocato di poter scaricare il file originale dal fascicolo telematico, firmato digitalmente dal Magistrato, ovvero dall’Avvocato che ne ha effettuato il deposito, il problema dovrà ritenersi risolto alla radice, in quanto l’apposizione della sottoscrizione digitale forte rende il documento autentico oltre ogni ragionevole dubbio e non necessitante di alcuna dichiarazione di conformità. Il documento analogico scansionato dall’avvocato. Anche questa residuale ipotesi può essere oggetto di ulteriore vaglio. Ed infatti, anche se le Regole Tecniche effettivamente impongono al professionista di dover inserire hash e impronta digitale sulla attestazione di conformità, al fine di collegare oltre ogni ragionevole dubbio, il file notificato/depositato al suo originale, vi è da considerare che questa attività, ai fini professionali, è pressoché inutile. Ed infatti, anche ove non si applichino nel caso di specie le Regole Tecniche in fase di certificazione di conformità, non si vede come l’atto possa essere tacciato di nullità solo per la mancanza dell’impronta digitale, in quanto comunque ed in ogni caso il file digitale non sostituisce l’originale analogico che ben potrà essere esibito/depositato qualora sorgessero contestazioni in ordine alla regolarità della notifica, senza considerare poi che ogni nullità rilevata dovrà essere sempre verificata ai sensi dell’art. 156 c.p.c Inoltre il documento viene comunque asseverato dall’Avvocato come conforme all’originale e l’apposizione della firma digitale, unitamente all’invio del medesimo a mezzo PEC, ne determina la definitiva attribuibilità, verificabilità e immodificabilità. L’articolo di Roberto Arcella. Sul blog avvocatotelematico.wordpress.com” Roberto Arcella, in risposta ad una espressa domanda di un Collega sul punto, così sintetizza la problematica Secondo altri – tra i quali lo scrivente – la normativa tecnica ex art. 18 d.m. n. 44/2011 è speciale” rispetto a quella ex d.p.c.m. 13/11/14, la quale quindi non trova applicazione nell’ambito del Processo Civile Telematico. Ciò lo si evince, a mio parere, sia dalla peculiarità dell’attività certificativa demandata all’Avvocato sia dall’art. 3 bis L. n. 53/94 quando si tratta di attestare una copia da analogico a digitale, ai sensi del comma 2 , sia dal particolare contenuto dell’attestazione ex art. 52, d.l. n. 90/2014 attività di copia da digitale a digitale”, che dovrebbe corrispondere al nuovo art. 6 d.p.c.m. 13/11/2014 ma che, più esattamente, corrisponde all’estrazione di una copia – rectius , al download di quanto conservato nei registri informatici – ed alla mera certificazione del processo di estrazione, non disponendo l’Avvocato attestante dell’originale di confronto , sia infine per effetto di quanto dispone l’art. 34 d.m. n. 44/2011 che rinvia a specifiche tecniche demandate al Ministero della Giustizia laddove quelle allegate al d.p.c.m. 13/11/2014 hanno diversa provenienza” . A ciò si aggiungerebbero le enormi difficoltà per gli stessi Magistrati relative al controllo della corrispondenza dei files notificati alle impronte di hash indicate nelle attestazioni. D’altra parte, sia l’art. 4 che l’art. 6 d.p.c.m. 13/11/2014 prevedono l’applicazione delle nuove complesse regole laddove richiesta dalla natura dell’attività e mi pare pur sostenibile che, a fronte delle peculiari regole dettate dal d. m. n. 44/2011, tale presupposto non sussista. Senza contare che, se malauguratamente il d.p.c.m. 13/11/14 dovesse applicarsi integralmente al PCT, sorgerebbero non pochi problemi anche in ordine alla formazione dello stesso documento informatico, laddove ne le regole tecniche del PCT ne prescrivono l’immodificabilità. Ex art. 3 d.p.c.m. 13/11/2014, difatti, il documento informatico immodificabile è accompagnato dai metadati minimi” previsti dall’allegato 5 vale a dire che non solo gli Avvocati dovrebbero occuparsi di editare anche tali metadati dei files, corrispondenti all’ atto principale” dei propri depositi e delle stesse notifiche degli atti digitali nativi , ma anche i Magistrati dovrebbero fare altrettanto nel momento in cui la loro Consolle” confeziona i provvedimenti per il deposito. Conclusioni. Sicuramente le Regole Tecniche contenute nel d.p.c.m. 13 novembre 2014 saranno oggetto di ulteriori valutazioni e riflessioni, stante la complessità degli effetti che questa disciplina ha sulla gestione dei documenti informatici in genere. Si evidenzia, in questa sede, come il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 30 gennaio 2014 ha ufficialmente richiesto al Ministro della Giustizia di intervenire con urgenza per evitare i gravi disservizi che potrebbero condizionare questa delicata fase di avvio del PCT ritiene infatti il CNF che tali formalismi non apportano alcun beneficio in termini di garanzia in ordine alla identificabilità del soggetto che lo ha formato o prodotto in giudizio, di integrità del medesimo e di immodificabilità, essendo all’uopo del tutto autosufficiente la normativa del Processo Telematico già vigente . Vedremo quali risultati avrà questo intervento del Consiglio Nazionale Forense. Per intanto, sia che prevalga un indirizzo oppure l’altro, possiamo dichiararci comunque pronti ad ogni evenienza.