Legge di Stabilità: le disposizioni processuali per il 2016

Anche la legge di Stabilità per il 2016 contiene alcune disposizioni destinate ad incidere sull'attività professionale dell'avvocato e, ovviamente, anche sul processo civile ma non solo . Alcune norme saranno sicuramente apprezzate dai professionisti come, ad esempio, quelle che consentono di compensare o cedere, anche parzialmente, i crediti vantati nei confronti dello Stato per l'attività difensiva svolta a favore di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato . Sono state, poi, stabilizzate perché prima erano previste soltanto in via sperimentale per il 2016 le misure economiche che incentivano il raggiungimento di un accordo in sede di negoziazione assistita oppure la scelta di preferire l'arbitrato forense alla decisione giurisdizionale credito di imposta di 250 euro c.d. incentivi per la degiurisdizionalizzazione . La legge di Stabilità ha istituito o modificato tre Fondi. Il primo è il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno destinato a sopperire alle esigenze di quei coniugi o ex coniugi in difficoltà economica perché l'altro, tenuto al mantenimento, non versa l'assegno previsto. Il secondo è il Fondo di solidarietà destinato a indennizzare gli acquirenti delle obbligazioni subordinate delle quattro banche ultimamente salvate dal Governo Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara . E' nell'ambito di questo Fondo che si è iniziato a parlare, anche sulla stampa non specializzata, dell'arbitrato affidato all'Autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone vedremo nel dettaglio se è veramente un arbitrato, quali i suoi rapporti con i processi civili e a quali condizioni saranno indennizzati gli investitori. Il terzo è il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori volto a rafforzare gli strumenti di risoluzione delle controversie in ambito CONSOB. Un intervento articolato ha riguardato la c.d Legge Pinto. Sono stati introdotto rimedi preventivi di cui le parti dovranno avvalersi per non vedersi dichiarata inammissibile la loro domanda di equo indennizzo. Domanda che dovrà essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto insiste l'ufficio giudiziario ritardatario” e non più la Corte di appello determinata ex art. 11 c.p.p. . La legge ha anche previsto la documentazione che il creditore dovrà presentare all'Amministrazione per ottenere il pagamento che dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi, durante i quali non saranno possibili azioni esecutive. Da ultimo, una norma contenuta nel collegato ambiente della legge di Stabilità prevede l' impignorabilità degli animali di affezione ma anche quelli detenuti per finalità terapeutica del debitore. Una norma tanto attesa dopo una forte polemica che seguì alle dichiarazioni rese in un programma televisivo, dove un ufficiale giudiziario rispose ad una domanda affermando la astratta pignorabilità anche degli animali domestici. Non furono sufficienti neppure le rassicurazioni di Equitalia secondo cui non era prassi della società di recupero pignorare cani e gatti il Ministero dell'Ambiente si impegnò a cancellare le norme sulla pignorabilità degli animali domestici.

I comma da 44 e 49 della legge di stabilità modificano il d.lgs. 179/2007 recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 anche in attesa del coordinamento relativo all'attuazione della direttiva sui reclami dei consumatori. La nuova versione del Fondo di garanzia . In primo luogo, l'art. 44 sostituisce con una nuova versione l'art. 8 d.lgs. 179/2007 il vecchio Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori” lascia il posto al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori” affidato sempre alla CONSOB. Il vecchio Fondo era esclusivamente destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non piu' impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il fine perseguito dal nuovo Fondo è quello di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie”. Questo Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’eventuale parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell’ educazione finanziaria . L'impiego di parte delle somme affluite al Fondo, e più precisamente quelle derivanti dalle sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all’accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionate. Peraltro, la previsione della gratuità delle spese di avvio della procedura e anche dell'eventuale parte residua della spesa a favore dei risparmiatori e investitori sembra esprimere, da un lato, un favor affinché queste controversie vengano, per così dire, naturalmente affidate ai sistemi presso la CONSOB. Favor che, però, a mio avviso deve essere attentamente valutato proprio da chi propone accesso a quelle procedure di conciliazione ed infatti, come la cronaca degli ultimi giorni sul salvataggio delle quattro banche dimostra, potrebbe accadere che molte delle controversie possano coinvolgere a torto o a ragione non rileva , direttamente o indirettamente, responsabilità proprio della CONSOB. Dall'altro lato, la norma potrebbe, poi, generare un effetto anti-concorrenziale. Ed infatti, la prestazione di servizi di mediazione, di conciliazione e di arbitrato rappresenta un'attività economica che vede la concorrenza del pubblico e del privato se è vero che il d.lgs. 28/2010 fa salve le procedure previste dal d.lgs. 179/2007 non è meno vero che quest'ultime non devono fare concorrenza sleale” alle altre in ragione della assenza di costi a beneficio del risparmiatore e dell'investitore. Abrogazioni . Il comma 47 poi provvede ad abrogare alcune disposizioni del d.lgs. 197/2007 rappresentate dagli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Abrogazione che avverrà dalla data in cui diverrà operativo l’ organo decidente di cui al comma 5-ter dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 come introdotto dal d.lgs. 130/2015 proprio di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e salve le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l’organo decidente di cui al primo periodo” che saranno previste in un apposito regolamento dalla CONSOB.

L'irragionevole durata dei processi ha molti effetti in primo luogo, determina l'inefficienza della giustizia italiana e, dall'altro, costringe lo Stato a corrispondere somme per indennizzare chi è stato pregiudicato dall'eccessiva lunghezza dei processi fino al paradosso di dover corrispondere indennizzi anche con riguardo quei processi che hanno ad oggetto la liquidazione dell'equo indennizzo. Ecco allora che, proprio al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89”, il comma 777 della legge di stabilità modifica la disciplina della c.d. legge Pinto. Rimedi all’irragionevole durata del processo . In primo luogo, viene inserito nella legge 83/2001 un articolo 1 - bis rubricato rimedi all’irragionevole durata del processo” che la parte ha diritto rectius ha l'onere di proporre anche prima della conclusione del processo. La parte ha l'onere più che soltanto il diritto non soltanto perchè il comma 2 del nuovo art. 1-bis prevede che chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione”. Sembra, quindi, che il legislatore abbia inteso riconoscere l'equo indennizzo soltanto a chi nonostante abbia esperito i rimedi preventivi abbia, cionondimeno, subito un danno a causa dell'irragionevole durata del processo. Ma v'è di più. Ed infatti, la legge modifica l'art. 2 della legge Pinto sancendo l' inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi. Rimedi preventivi nel processo civile . Ma quali sono i rimedi preventivi ai quali ha pensato il legislatore? Ebbene, nel processo civile, rappresenta un rimedio preventivo il ricorso al processo sommario di cognizione di cui all'art. 702- bis e seguenti c.p.c In tal senso è rimedio preventivo sia l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis sia la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il procedimento sommario non si può applicare, ivi comprese quelle in grado di appello , costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’ articolo 281-sexies del codice di procedura civile , almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. L'istanza di accelerazione. Nel processo davanti alla Corte di Cassazione, nel processo penale , nel processo contabile sia di responsabilità che pensionistico le parti possono presentare, ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti, un’ istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis ovvero nel processo amministrativo, un' istanza di prelievo nei medesimi termini. Ipotesi di esclusione del diritto all'indennizzo . Oltre all'introduzione dei rimedi preventivi, il nuovo comma 2 quinquies dell'art. 2 prevede alcune ipotesi oggi tipiche di esclusione del diritto all'indennizzo a in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile b nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile c nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 d in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. Vi sono, poi, altre ipotesi in cui il ricorrente non avrà diritto all'indennizzo poiché, salvo prova contraria, si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo. Si tratta delle ipotesi, dell'intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato della contumacia della parte dell'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 CPA della perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 CPA e mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 CPA f introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 CPA, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi g irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Come regola generale, poi, il comma 2 septies prevede altresì che si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto”. Quantificazione dell'indennizzo . Ma a quanto ammonta l'indennizzo che, di regola, il giudice potrà liquidare? Esso ammonterà in una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Quella somma potrà poi essere incrementata o diminuita a seconda della ricorrenza di certi presupposti previsti dalla norma. Giudice competente . Rappresenta una novità la regola di competenza per la domanda avente ad oggetto l'equo indennizzo che andrà presentata con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto ” con la precisazione che non può essere designato il giudice del processo presupposto”. Liquidazione dell'indennizzo . Una volta che il giudice avrà emesso la condanna dell'Amministrazione a pagare sarà necessario che il creditore produca all'Amministrazione debitrice una dichiarazione , ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria” che sarà individuata dagli apposti emanandi decreti e che dovrà essere pubblicata sui siti istituzionali. Dichiarazione che è necessaria anche per disporre il pagamento o l'assegnazione di crediti a favore di creditori per somme dovute in base alla legge Pinto anche con riferimento ai processi in corso . A quel punto e, cioè, dal ricevimento della documentazione completa e regolare l'Amministrazione avrà 6 mesi di tempo per provvedere al pagamento senza che i creditori possano procedere in via esecutiva. Ed infatti, prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento”. Disposizioni transitorie . Da ultimo sono previste alcune disposizioni transitorie. La prima disposizione prevede che nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2 e, cioè, la norma sull'inammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi . La seconda disposizione prevede che il comma 2 dell’articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

Dopo il varo del decreto legge c.d. salva banche e, cioè, del d.l. 183/2015 convertito in legge proprio dalla legge di stabilità la vicenda delle sorti di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti e di quegli investitori che, consapevoli o no questo andrà accertato della rischiosità dei prodotti acquistati, hanno perso il capitale investito rappresenta il cuore del dibattito politico con alcuni momenti anche di frizione istituzionale. Il Fondo di solidarietà . Ebbene, un capitolo importante della nota vicenda è quello della tutela degli investitori inconsapevoli del rischio assunto con la sottoscrizione delle obbligazioni subordinate che vede ora scendere in campo il Fondo di solidarietà alimentato dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Ma per l’erogazione delle prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati” emessi dalle quattro banche prima ricordate la legge di stabilità ha previsto anche la possibilità di un procedimento ad hoc che è ora conosciuto come arbitrato” che i più oramai sanno sarà gestito dall'Autorità nazionale per la corruzione presieduta da Raffaele Cantone ancorché nella legge manchi qualsiasi norma in tal senso . Anche se mancano ancora le norme di attuazione qualcosa sulla natura di questo c.d. arbitrato, come vedremo, è possibile già dire anche con riferimento al rispetto del divieto di aiuti di stato ed infatti, il Fondo, oltre ad operare nei limiti delle risorse disponibili, dovrà agire proprio in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato . Le prestazioni non sono per tutti gli investitori . Il Fondo avrà una dotazione di un massimo di 100 milioni di euro e le sue prestazioni saranno riservate agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Necessari i regolamenti attuativi . Come anticipato, però, saranno necessari uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Decreti che saranno necessari per definire, tra l'altro a le modalità di gestione del Fondo di solidarietà b le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni c i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo d le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale. Ne deriva che, stando al testo di legge, l'arbitrato potrebbe non essere l'unica strada per ottenere l'accesso alle prestazioni del fondo e sopratutto potrebbe non essere l'unico elemento necessario per ottenere le prestazioni ed infatti le procedure da esperire possono essere in parte” di natura arbitrale . Presupposti per l'accesso alle prestazioni . In virtù del comma 858 in caso di ricorso alla procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all’accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati delle 4 banche”. Ne deriva che l'accesso al fondo, quando si svolge in tutto o in parte l' arbitrato è subordinato alla verifica, nel caso concreto, del comportamento illecito della banca nel momento del collocamento un po' come avvenne nella generalità dei processi aventi ad oggetto il collocamento dei famosi bond argentina . La formulazione della disposizione, però, lascia un dubbio forse che laddove si percorra una strada di accesso al Fondo diversa dall'arbitrato non sia più necessario svolgere l'accertamento della responsabilità della banca che ha collocato l'obbligazione subordinata? A mio avviso tale diversità di presupposti ammesso e non concesso che vi saranno strade non arbitrali non sarà possibile anche perché, come vedremo, il Fondo si surroga nei diritti del beneficiario della prestazione. La nomina degli arbitri. Laddove si percorra la strada dell'arbitrato sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, a nominare gli arbitri” scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità” ovvero potranno essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi nonché le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti , e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà. Ed è proprio l'espressione avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti” che si è aperta l'ipotesi di affidare l'arbitrato alla camera arbitrale presso l'ANAC che, però, si occupa generalmente di contratti di appalto pubblico . Peraltro, vi sono altre realtà già operative come, ad esempio, le camere arbitrali presso le Camere di Commercio che ben potrebbero garantire sia la vicinanza al territorio sia la dovuta indipendenze e terzietà. Certo è da dire che, qualunque sarà la camera arbitrale chiamata a pronunciarsi, il suo lavoro non sarà certo facile in ragione del potenziale elevato numero degli istanti. Rapporti con il risarcimento dei danni. In base al comma 860 resta salvo il diritto al risarcimento del danno” in altri termini, la richiesta di accesso al Fondo non preclude la possibilità di ricorre alla tutela giurisdizionale o arbitrale preceduta dalla mediazione ex d.lgs. 28/2010. In quel caso, però, quanto percepito dal privato accedendo alle prestazioni del Fondo andrà computato in acconto sul l'eventuale maggior dovuto nei confronti della Banca. Proprio per questo il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell’investitore al risarcimento del danno, nel limite dell’ammontare della prestazione corrisposta”. Surrogato nei diritti e, quindi, arg. ex art. 8 comma 3 d.lgs. 179/2007 relativo ad altro Fondo e nel testo prima della riforma ad opera della legge di stabilità , potrà rivalersi sulla banca o sull'intermediario finanziario responsabile delle violazioni al TUF. Questa disposizione, peraltro, è quantomeno formalmente necessaria per evitare che le prestazioni del Fondo si traducano in un sostanziale aiuto di stato nei confronti delle quattro banche. Ciò non toglie, però, che il meccanismo dovrà essere valutato anche alla luce del complesso meccanismo di risoluzione della crisi delle quattro” banche e cioè del combinato disposto del d.l. 183/2015 e del d.lgs. 180/2015 che, va ricordato, prevede anche la possibilità che la Banca d'Italia possa chiedere al giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio ad esempio proprio quello avente ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del TUF del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione la sospensione su per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di risoluzione . Natura dell'arbitrato. In attesa dei decreti attuativi è lecito interrogarsi se l'arbitrato previsto per ottenere le prestazioni del Fondo sia un vero arbitrato oppure no. A prima vista le parole sembrano disegnare un vero e proprio arbitrato vengono evocate le forme arbitrali, si parla di accertamento dei presupposti consistenti nella violazione delle regole del TUF, si nominano arbitri o ci si affiderà a camere arbitrali già esistenti . Dall'altro lato, però, alla forma non sembra corrispondere la sostanza di un arbitrato non sappiamo ancora? , ad esempio, se l'arbitrato sarà promosso nei confronti di qualcuno e se quel qualcuno sarà una delle banche salvate sul modello dell'arbitrato previsto olim dal d.lgs. 179/2007 che pure poteva prevedere un indennizzo che avrebbe dovuto erogare un fondo ad hoc oppure il Fondo. Ma soprattutto, quell'arbitrato è visto dal legislatore come una delle strade che portano il privato ad ottenere una prestazione da parte di un soggetto e, cioè, il Fondo . Lo schema mi richiama alla mente il risarcimento del danno da sangue infetto dove il meccanismo prevede una transazione preceduta da una fase di valutazione dell'ammissibilità in quel caso la giurisprudenza amministrativa aveva parlato di una procedimentalizzazione del potere cfr. TAR Lazio 1682/2012 . Anche nella nostra ipotesi credo che la forma arbitrale assolva alla funzione di individuare se i soggetti istanti abbiano oppure no i requisiti richiesti dalla legge per ottenere le prestazioni dal Fondo.

La legge di stabilità ha previsto, in via sperimentale, l'istituzione di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno pensato per consentire di avere una certa disponibilità economica al coniuge in difficoltà per non aver ricevuto dall'altro coniuge le somme dovute a titolo di mantenimento. Per il 2016 il nuovo Fondo avrà una dotazione di 250.000 euro mentre l'anno successivo, il 2017, la dotazione sarà incrementata fino a 500.000 euro. Sarà necessario il ricorso al Tribunale . Ma per accedere al Fondo – con una previsione che suscita qualche perplessità a fronte degli obiettivi di de-giurisdizionalizzazione – sarà necessario un ricorso al Tribunale. Ma andiamo con ordine e vediamo, prima di tutto, chi sarà legittimato a ottenere le prestazioni del Fondo si tratta del coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Orbene, in presenza di questi presupposti quel coniuge potrà depositare un'istanza senza necessità di pagare alcun contributo unificato nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per ottenere, nei limiti di disponibilità del fondo, l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. A quel punto, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato verificherà l'esistenza dei presupposti prima ricordati anche assumendo, ove occorra, informazioni e nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Ovviamente il Fondo altro non fa se non anticipare ” e, quindi, è previsto che il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate”. Ove, viceversa, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile . La previsione della non impugnabilità pone, però, qualche delicato problema. Ed infatti, non è dato comprendere se il deposito apra effettivamente come è probabile che abbia voluto il legislatore un procedimento camerale unilaterale la cui decisione negativa – incidendo su diritti soggettivi e in maniera definitiva – sarà ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost . Tuttavia, più che un provvedimento giurisdizionale” a me pare che il provvedimento di ammissione altro non sia che un provvedimento formalmente giurisdizionale perché emesso da un giudice , ma sostanzialmente amministrativo avente ad oggetto la verifica dell'esistenza dei presupposti per poter ottenere quel che è un beneficio economico. A parte il rilievo che quel provvedimento l'avrebbe potuto tranquillamente adottare il Ministero presso cui il Fondo è istituito, il provvedimento ben avrebbe potuto essere attribuito alla competenza del pubblico ministero a voler restare nell'ambito della giurisdizione in senso lato oppure, per esemplificare, dal Prefetto o da qualsiasi altra amministrazione magari seguendo forme arbitrali presso l'ANAC come vedremo per l'accesso al fondo per i risparmiatori . In questo caso, ove il Ministero o altra pubblica amministrazione avesse rigettato la domanda di ammissione al Fondo il privato avrebbe potuto ricorrere al giudice per rivendicare il diritto alle prestazioni del fondo. E proprio questa ragione – molto probabilmente – ha spinto il legislatore a prevedere direttamente l'intervento del giudice che, a questi punti, decide in maniera giurisdizionale circa la spettanza del bene della vita consistente nel diritto alle prestazioni con piena ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. come abbiamo visto prima. Resta da dire, però, che per la piena operatività del Fondo saranno necessarie le disposizioni necessarie per l’attuazione che saranno adottate, entro 30 giorni , dal Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Disposizioni che, se ben si comprende, avranno ad oggetto anche l' individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione lasciando intendere una possibile e francamente incomprensibile se non per ragioni di cassa applicazione a macchia di leopardo in dipendenza della residenza dei coniugi bisognosi.

La legge di stabilità contiene alcune novità importanti che riguardano, direttamente e indirettamente, gli onorari degli avvocati. Ammessa la compensazione con le tasse . Ebbene, in primo luogo il comma 778, con una disposizione che incide direttamente sugli onorari degli avvocati, ha previsto che, a decorrere dall’anno 2016, ed entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto IVA , nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati CPA . Gli avvocati non saranno quindi più costretti ad attendere i lunghi tempi di liquidazione del credito da parte dello Stato e potranno giovarsi del credito in sede di pagamento delle imposte. Potranno essere così compensati o ceduti magari per versare i contributi dovuti a Cassa forense tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e potrà trattarsi anche di una compensazione o cessione parziale. Si dovrà attendere, però, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze , che sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, ove saranno stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779. Per espressa previsione le cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro . Incentivi alla negoziazione assistita e all'arbitrato . In secondo luogo, la legge di stabilità, al comma 618, ha rafforzato le forme economiche di incentivo al ricorso a due forme alternative di risoluzione delle controversie o meglio alla degiurisdizionalizzazione per dirla con la lettera della legge disciplinate dal d.l. 132/2014 si tratta del c.d. arbitrato forense e della negoziazione assistita. Come certamente si ricorderà, il legislatore nel contesto della c.d. degiurisdizionalizzazione ha introdotto, da un lato, la possibilità che le parti di un giudizio avente ad oggetto diritti disponibili possano decidere di trasferire la decisione della causa dal giudice all'arbitro con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale. Dall'altro lato, il legislatore ha disciplinato rendendola, peraltro, obbligatoria per certe controversie la negoziazione assistita dagli avvocati per far sì che le parti possano avere una possibilità di raggiungere un accordo amichevole che ponga fine alla loro controversia. Ebbene, oggi il comma 618, modifica il testo dell'art. 21- bis d.l. 83/2015 e riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita [] nonché [] il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto [ ] in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016”. Rispetto alla versione precedente che già prevedeva l'incentivo de quo la legge di stabilità ne ha decretato la natura definitiva e non più sperimentale” .

A seguito dell'approvazione del c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2016 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, il legislatore ha accolto alcune istanze, che da tempo, chiedevano l'approvazione di nuove norme volte a dare tutela agli animali di affezione. Ed ecco che il legislatore ha ora previsto l'impignorabilità degli animali di affezione cani e gatti ma anche altri animali, ovviamente non potranno più essere pignorati dall'ufficiale giudiziario e resteranno con il loro proprietario. Se, peraltro, avessimo voluto ricercare un senso al pignoramento dell'animale di affezione esso, a prescindere dal valore in sé, risiedeva, nel finalizzare il pignoramento rectius forse già il solo tentativo di pignoramento a misura di disturbo , per dirla con i francesi. Ed infatti, quel pignoramento avrebbe avuto, molto probabilmente, una funzione di coazione indiretta al pagamento di quanto dovuto dal debitore capiente . Modifica dell'art. 514 c.p.c. - Oggi gli animali di affezione sono divenuti beni impignorabili essendo stati introdotti nell'elenco delle cose mobili assolutamente impignorabili come le cose sacre, gli anelli nuziali, le decorazioni al valore, le lettere di famiglia . A tal fine il legislatore, sul modello, ad esempio del codice di procedura civile tedesco, ha inserito due ipotesi a quelle già previste dall'art. 514 c.p.c In primo luogo ha previsto al n. 6-bis l'impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. In secondo luogo, al numero 6-ter ha previsto l'impignorabilità degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore , del coniuge, del convivente o dei figli. Restano, quindi, esclusi dal regime di impignorabilità tutti quegli animali che il debitore tiene con sé per fini produttivi, alimentari e commerciali. Per quest'ultimi non esiste, quindi, nessuna norma diversa da quel che è previsto dalle norme del codice di procedura civile per tutte le altre cose mobili. In altri e più chiari termini, il legislatore non ha inteso seguire né l'esempio tedesco prima richiamato né le proposte di legge che erano state formulate. E così, ad esempio, il codice tedesco prevede che il giudice dell'esecuzione possa autorizzare il pignoramento dell'animale dall'elevato valore quanto l'impignorabilità comporterebbe una compressione del diritto del creditore che non potrebbe essere giustificata neppure in considerazione delle esigenze di tutela degli animali. Ed ancora, non è stato dato seguito all'articolato progetto di legge a suo tempo presentato dall'on. Brambilla che, nell'introdurre un nuovo art. 2911 bis cod. civ., avrebbe voluto subordinare il pignoramento degli animali non domestici alla presentazione di una documentazione da parte del creditore procedente. Si tratta, quindi, dell'ultimo in ordine di tempo intervento normativo che ha ad oggetto il trattamento giuridico degli animali dalle norme sull'obbligo del soccorso agli animali feriti a seguito di incidente stradale, alla norma sugli animali in condominio per restare ai più noti. Un tema, la sorte degli animali, che è sempre stato oggetto di attenzione talvolta anche in modo singolare come il caso che aveva deciso il Tribunale di Firenze nel marzo 2009 quando decise che in caso di abitazione goduta in compossesso da due condomini, il fatto che uno dei due vi introduca, contro il consenso dell'altro, un animale domestico gatto costituisce turbativa del possesso, con conseguente ordine di allontanamento dell'animale ”. Ma anche situazioni complesse come quelle che si verificano e che hanno protagonisti loro malgrado proprio gli animali è capitato assai di frequente che animali venissero lasciati su fondi oggetto di provvedimenti di rilascio con non poche difficoltà nell'esecuzione ora forse risolta dalla modifica dell'art. 609 c.p.c. . Occorre prendere atto, infine, che – sebbene la questione sia molto discussa e particolarmente avvertita, anche alla luce delle novità più recenti a tutela degli animali – la nuova previsione, da un punto di vista tecnico giuridico, conferma l'equiparazione tra animale e cosa ed infatti, gli animali compaiono proprio nell'elenco delle cose”. Siamo, quindi, sulla strada dell'attuazione degli impegni internazionalmente assunti non poco tempo fa, ma ancora lontani dalla piena esecuzione della valorizzazione del principio della importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società” e della concezione dell'animale come essere senziente.

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