Jobs Act: il testo definitivo della legge delega è stato approvato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, è stata pubblicata la legge n. 183 del 2014 c.d. Jobs Act , con la quale sono state conferite al governo le deleghe per a la riforma degli ammortizzatori sociali b la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive c la semplificazione delle procedure e degli adempimenti per la gestione del rapporto di lavoro d il riordino delle tipologie di rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva d la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, è stata pubblicata la legge n. 183 del 2014 c.d. Jobs Act , con la quale sono state conferite al governo le deleghe per a la riforma degli ammortizzatori sociali b la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive c la semplificazione delle procedure e degli adempimenti per la gestione del rapporto di lavoro d il riordino delle tipologie di rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva d la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il mondo del lavoro cambia Si concretizza, così, il secondo tassello del più ampio disegno riformatore delineato dal governo Renzi per cambiare il mondo del lavoro dopo il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito in legge n. 78/2014 , contenente nuove disposizioni in tema di lavoro a tempo determinato e di apprendistato. L’esecutivo ha sei mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge delega 16 dicembre 2014 per emanare i relativi decreti attuativi. Nell’ambito di una generale semplificazione del quadro normativo e delle procedure amministrative, l’obiettivo dichiarato del Jobs Act è quello di favorire le opportunità di ingresso e di reinserimento nel mondo del lavoro coerentemente con l’attuale contesto occupazionale e produttivo.

Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre scorso ha approvato i primi due decreti attuativi della legge delega sul Jobs Act l. n. 183/2014, pubblicata sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014 quello sul contratto a tutele crescenti” e quello sulla nuova disciplina dell’Aspi. Arriva il contratto a tutele crescenti, ma per chi? Uno degli elementi di maggiore novità del Jobs Act è stata l’introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” si tratta, in sostanza, di una nuova disciplina dei licenziamenti volta a limitare l’operatività dell’istituto della reintegra ed a fissare risarcimenti certi in funzione dell’anzianità di servizio. Il decreto legislativo dispone che il nuovo regime troverà applicazione nei confronti degli assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, senza tuttavia specificare se tra i suoi destinatari rientreranno o meno anche i dipendenti pubblici. Come noto, è stato il senatore e giuslavorista Pietro Ichino a mettere in evidenza l’ambiguità del testo approvato dal governo, sostenendo che la cancellazione – all’ultimo momento – della norma che ne prevedeva espressamente l’esclusione dimostrerebbe, a contrario, l’applicabilità del Jobs Act anche al settore pubblico. Tale tesi è stata immediatamente smentita dagli esponenti dell’esecutivo, ma lo stesso Presidente del Consiglio Renzi ha dovuto ammettere la necessità di un nuovo intervento legislativo volto ad armonizzare la disciplina del pubblico impiego con le novità introdotte nel settore privato. Il decreto prevede espressamente l’applicabilità delle nuove norme anche ai licenziamenti collettivi. Il lavoratore neoassunto viene licenziato quando è ammessa la reintegra? Il decreto appena approvato circoscrive, per i neoassunti, l’ambito di applicazione della tutela reale, prevedendo il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro soltanto in caso di licenziamento nullo, discriminatorio o inefficace perché intimato oralmente, indipendentemente dal motivo formalmente addotto dal datore. In questi casi, oltre alla reintegra, il dipendente avrà anche diritto al risarcimento del danno subito, con condanna del datore al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il lavoratore potrà rinunciare alla reintegra, chiedendo al datore il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Le medesime tutele reale e risarcitoria sono previste anche per i licenziamenti collettivi non intimati per iscritto. Al di fuori delle ipotesi sopra indicate licenziamento nullo, discriminatorio o privo di forma scritta , il recesso datoriale sprovvisto di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo determinerà, comunque, l’estinzione del rapporto di lavoro in questi casi, il lavoratore non avrà diritto alla reintegra, ma solo al pagamento di un’indennità di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Questa tutela meramente risarcitoria scatta anche in caso di licenziamenti collettivi adottati in violazione delle procedure o dei criteri di scelta previsti dalla legge n. 233/1991. Insussistenza del fatto materiale” la reintegra, uscita dalla porta, ritorna dalla finestra. Nelle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento , il datore di lavoro sarà tenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, nonché quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ex art. 4, co. 1, lett. c, d.lgs. n. 181/2000 in ogni caso, la misura dell'indennità risarcitoria non potrà essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il lavoratore avrà la facoltà di chiedere al datore, in sostituzione della reintegra, un’indennità pari a 15 mensilità. Niente reintegra se il licenziamento presenta solo vizi formali o procedurali. Il decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti” esclude la reintegra anche nelle ipotesi di licenziamento intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, co. 2, l. n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in questi casi, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando il datore al pagamento di un’indennità di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, sempre che non venga accertata, sulla base della domanda del lavoratore, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle diverse tutele previste per i licenziamenti nulli/discriminatori/orali ovvero per quelli privi di giusta causa/giustificato motivo.

Con il secondo decreto attuativo della delega sul Jobs Act, il Governo ha varato la nuova indennità di disoccupazione, che andrà a sostituire l’ASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta con la riforma Fornero del 2012. Chi avrà diritto alla Naspi”? La nuova indennità – denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI” – sarà rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli del pubblico impiego assunti a tempo indeterminato e gli operai agricoli anch’essi a tempo indeterminato. Per accedere alla NASpI, i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dovranno presentare congiuntamente i seguenti requisiti a trovarsi in stato di disoccupazione b avere all’attivo, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione c aver prestato almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi anteriori all’inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI sarà riconosciuta anche in caso di dimissioni del lavoratore per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione preventiva introdotta dalla riforma Fornero. Il decreto attuativo stabilisce modalità di calcolo La NASpI sarà rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora la retribuzione mensile sia pari o inferiore, nel 2015, all'importo di 1.195 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.195 euro, l’indennità sarà pari al 75% di tale importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo. L’indennità mensile non potrà in ogni caso superare, nel 2015, l'importo massimo mensile di euro 1.300. L’indennità si ridurrà progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione. e durata della NASpI. La NASpI sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non saranno computati i periodi contributivi già utilizzati per l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la durata di fruizione della prestazione sarà in ogni caso limitata ad un massimo di 78 settimane. Domanda ed erogazione della NASpI. La richiesta di accesso alla NASpI dovrà essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione sarà erogata a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed, in ogni caso, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L’erogazione sarà condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, alla permanenza dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai competenti servizi per l’impiego con altro decreto attuativo della delega sul Jobs Act saranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione ed al reinserimento nel tessuto produttivo. Da maggio arriva il nuovo assegno di disoccupazione. Il decreto attuativo, inoltre, introduce in via sperimentale, con decorrenza dal 1° maggio 2015, il nuovo Assegno di disoccupazione ASDI” . Tale strumento mira a fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua intera durata senza trovare occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione, gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni ed ai lavoratori in età vicina al pensionamento che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. L’ASDI sarà erogato per una durata massima di 6 mesi e sarà pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale. Il sostegno economico sarà comunque condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

La legge n. 183/2014 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed una migliore integrazione tra istruzione/formazione e mercato del lavoro. Incentivi alle assunzioni spuntano quelli per favorire l’acquisizione delle aziende in crisi da parte dei dipendenti. Tra gli strumenti previsti dal Jobs Act per rilanciare le politiche attive del lavoro c’è la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti nonché di quelli per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità. Un importante novità è rappresentata dagli incentivi volti a facilitare l’acquisizione delle aziende in crisi da parte dei dipendenti a tale riguardo, il governo dovrà dettare una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome. Arriva l’Agenzia nazionale per l’occupazione. Al fine di assicurare l’esercizio unitario sul territorio nazionale dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro, il Jobs Act prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro. All’Agenzia saranno attribuite le competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive ad ASpI. L’istituzione dell’Agenzia è accompagnata da altri interventi volti a semplificare il quadro istituzionale ed organizzativo in materia di politiche attive. In particolare, la legge delega prevede la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. I decreti attuativi dovranno, inoltre, procedere alla revisione delle procedure e degli adempimenti riguardanti l’inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999 e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro. Il Jobs Act prevede, poi, la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria, professionale e universitaria, al fine di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Inserimento nel mercato del lavoro più facile con i percorsi formativi. Un ruolo importante nell’ambito delle politiche attive del lavoro viene assegnato all’istituzione di percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro al fine di incentivare la ricerca attiva di nuova occupazione da parte dei soggetti che non sono mai stati occupati, che sono stati espulsi dal mercato del lavoro o che sono beneficiari di ammortizzatori sociali. In quest’ottica, la legge delega dispone la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro ed il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con gli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino. Il sistema informativo dovrà integrarsi con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro.

Tra gli obiettivi che la legge n. 183/2014 mira a conseguire c’è quello della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Gestione del rapporto di lavoro arriva il taglio degli adempimenti. La legge delega mira a semplificare le procedure e gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione di carattere amministrativo. Tra le modalità individuate dal legislatore si segnalano a l’emanazione di norme di carattere interpretativo e l’abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi b l’unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e l’obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti c l’introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali le stesse sono in possesso d la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino. Data certa per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tra le indicazioni fornite dalla legge delega c’è l’introduzione di modalità semplificate per garantire data certa ed autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore. Attualmente, la disciplina vigente introdotta dalla riforma Fornero , nel richiedere che le dimissioni siano accompagnate da una seconda manifestazione di volontà del lavoratore, sottopone la risoluzione del rapporto di lavoro ad una condizione sospensiva legata alla convalida dell’atto di recesso. Il datore di lavoro è tenuto – nel tempo massimo di 30 giorni decorrenti dalla fine del rapporto di lavoro – ad invitare il lavoratore a procedere alla convalida delle dimissioni o della risoluzioni consensuale del rapporto di lavoro, indicando le modalità con le quali la stessa può essere effettuata l’inerzia del datore di lavoro determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. La gestione del rapporto di lavoro diventa telematica. Nell’ambito degli obiettivi fissati dalla legge delega, i decreti attuativi dovranno individuare le modalità organizzative e gestionali che consentiranno di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. Tale innovazione sarà accompagnata dal rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica con contestuale abolizione della tenuta di documenti cartacei.

Uno dei punti più qualificanti e discussi del Jobs Act è il riordino delle diverse tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro attraverso una loro complessiva semplificazione, accompagnata dall’introduzione del c.d. contratto a tutele crescenti. Il Jobs Act vuole fare chiarezza nella selva dei contratti di lavoro. Al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il governo dovrà approvare un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. In particolare, il legislatore delegato dovrà individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, in modo da poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali. Pertanto, è prevista l’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative. Arriva il contratto a tutele crescenti. Nel ribadire che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro, Il Jobs Act intende promuoverne la centralità e la diffusione, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti. In quest’ottica si inserisce l’introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Rispetto all’ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, è prevista a l’esclusione della possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamenti economici b l’introduzione di un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio c la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato d la sottoposizione dell’impugnazione del licenziamento al rispetto di termini certi. Nuove norme in materia di mansioni e controlli a distanza. I decreti attuativi dovranno, inoltre, procedere ad una revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento. Altre novità riguarderanno la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Il Jobs Act sperimenta il compenso orario minimo. La legge delega dispone, poi, l’introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, non solo per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche, fino al loro superamento, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Controlli più efficienti con l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro. La legge n. 183/2014 affida ai decreti attuativi il compito di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento nonché l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Un altro aspetto qualificante del Jobs Act è la delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Tutela della maternità anche per le lavoratrici parasubordinate ed autonome. Nell’ambito della generale e progressiva estensione delle misure a tutela della maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici, la legge delega prevede la garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A tale misura si accompagna l’introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l’armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico. Il Jobs Act favorisce la genitorialità attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro. La legge delega prevede l’incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività al fine di facilitare la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro. I decreti attuativi potranno, inoltre, riconoscere, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, la possibilità di cessione, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, di tutti o di parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute. In generale, il Jobs Act intende procedere alla revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese. Nuove norme anche per le lavoratrici ed i lavoratori della pubblica amministrazione. I principi enunciati dalle legge delega dovranno trovare attuazione, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e le misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il Jobs Act intende apportare significative modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzando la normativa in materia di integrazione salariale e favorendo il coinvolgimento attivo dei beneficiari e dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro. Riordino degli ammortizzatori sociali si punta sulla revisione della CIG e sull’istituzionalizzazione dei contratti di solidarietà. La razionalizzazione delle forme di tutela esistenti passa attraverso la differenziazione dell’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro Cassa integrazione da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria ASpI . Con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, il Jobs Act rivede i meccanismi di accesso e l’ambito di applicazione della Cassa integrazione. In particolare, dopo aver sancito l’impossibilità di integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale, la legge delega introduce il principio secondo cui l’accesso alla Cassa integrazione guadagni è subordinato all’esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro. Parallelamente, è prevista la revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento a quelli disciplinati dall’articolo 2 della legge n. 863/1984, i cc.dd. contratti di solidarietà espansivi”, volti a favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione tipologia che, fino ad ora, ha avuto scarsa applicazione al fine di favorirne l’impiego, i decreti attuativi potranno destinare a favore di tali strumenti una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione. La legge delega dispone, inoltre, la messa a regime dei contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane art. 5, commi 5 e 8, legge n. 236/1993 . Come cambia l’ASpi. Riguardo agli strumenti previsti in caso di disoccupazione involontaria, il Jobs Act prevede una rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego ASpI , con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore. In questo modo, il legislatore delegante mira a perseguire l’universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento e con l’esclusione degli amministratori e sindaci , mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni. I decreti attuativi potranno disporre l’introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di un’ulteriore prestazione in favore dei soli lavoratori in disoccupazione involontaria che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente. A conferma della tendenziale universalizzazione del campo di applicazione di tali strumenti di tutela, la legge delega prevede l’eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale. Più ammortizzatori sociali, ma i beneficiari non possono restare passivi. La razionalizzazione degli strumenti di sostegno CIG e ASpI è accompagnata da alcune previsioni volte a stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei relativi destinatari. In particolare, la legge delega prevede l’attivazione di percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro al fine di incentivare la ricerca attiva di nuova occupazione da parte dei beneficiari di ammortizzatori sociali, i quali, tra l’altro, potranno anche essere indirizzati allo svolgimento di attività in favore delle comunità locali, con modalità che non determino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione. Il Jobs Act prevede, infine, l’adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità applicative nei confronti dei lavoratori beneficiari delle misure di sostegno del reddito che non si rendano disponibili ad una nuova occupazione, ai programmi di formazione o alle attività a beneficio delle comunità locali.