RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA DEL 3 NOVEMBRE 2020, N. 24376 CORTE DEI CONTI ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI CONTENZIOSO CONTABILE GIUDIZI DI RESPONSABILITA' IN GENERE Amministratori comunali Conferimento di incarico di direttore generale non di ruolo a soggetto privo di titolo accademico Valutazione del giudice contabile sulla indefettibilità del requisito della laurea Eccesso di potere giurisdizionale Configurabilità Esclusione Fondamento Fattispecie. L'accertamento della responsabilità per danno erariale operato dal giudice contabile nei confronti di amministratori comunali per aver assunto come direttore generale un soggetto privo del titolo di laurea non integra un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto tale accertamento, lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, rientra nell'alveo del controllo della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, che implica la verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per procedere all'assunzione Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale è assimilabile a quella del dirigente pubblico e, pertanto, richiede necessariamente il requisito del titolo accademico . Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 5490 del 2014 L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con cui la Corte dei conti aveva ravvisato un'ipotesi di responsabilità per danno erariale a carico di un Rettore universitario per avere pattuito nello stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria un compenso annuo e una indennità di risultato in violazione del limite stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 dall'articolo 1 del d.p.c.m. 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dall'articolo 1 del d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319 . ii Sez. U, Sentenza n. 6493 del 2015 L'accertamento della responsabilità per danno erariale operato nei confronti del funzionario addetto al servizio finanziario del comune il quale ha consentito l'inserimento, in taluni capitoli dei bilanci di previsione approvati dal comune di appartenenza, di appostazioni previsionali di entrate sovrastimate o non giustificate da realistici presupposti della loro riscossione, nonché iscritto spese di importo equivalente che l'ente non ha potuto sopportare, con conseguente anticipazione di tesoreria per la parte corrispondente non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, non implicando un sindacato nel merito delle scelte discrezionali del funzionario, ma unicamente un controllo sulla legittimità del suo operato in relazione ai compiti a lui specificamente attribuiti dall'articolo 153, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. iii Sez. U, Sentenza n. 9680 del 2019 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo inciso, della legge n. 20 del 1994, con riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei Conti abbia ritenuto la responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e di un funzionario in relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un'operazione di finanza derivata del tipo Interest Rate Swap , con clausole Floor e Cap in funzione di un'esigenza di c.d. ristrutturazione del debito comunale ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 e norme attuative, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell'amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l'erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l'operato del funzionario e degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente al primo di avere concluso il relativo contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e senza avvalersi di una preventiva consulenza sul contenuto del contratto, ed agli amministratori di avere consentito la stipula del contratto e di aver adottato la deliberazione senza rispettare i pareri previsti dall'articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 2000. L'inammissibilità del motivo è giustificata perché la censura, come prospettata, inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull'azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all'interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale. iv Sez. U , Ordinanza n. 30527 del 2019 L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa. Nella specie, la S.C. dichiarato inammissibile il ricorso, volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata alla discrezionalità della P.A., proposto avverso una decisione del giudice contabile che aveva ritenuto esorbitante dai canoni di ragionevolezza ed economicità la scelta di un assessore provinciale di acquisire in locazione per una destinazione museale con progetto in fase nemmeno embrionale un immobile inidoneo all'uso immediato ed a condizioni economiche squilibrate a favore del locatore . SEZ. UNITE SENTENZA DEL 3 NOVEMBRE 2020, N. 24379 AVVOCATO E PROCURATORE ALBO PRATICANTI PROCURATORI Art. 41, comma 6, lett. d della l. n. 247 del 2012 Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti – Requisito di ammissione – Iscrizione all’ultimo anno del corso di studio – Nozione Disciplina convenzionale ex articolo 40 della l. n. 247 del 2012 Idoneità derogatoria Esclusione. La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'articolo 41, comma 6, lett. d , della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo. Si richiama, Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 7754 del 2020 Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'articolo 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del dominus avvocato. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 10 NOVEMBRE 2020, N. 25211 GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE IN GENERALE DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN GENERE Assegno di reversibilità del vitalizio degli ex parlamentari Controversie relative Giurisdizione degli organi di autodichia Sussistenza Fondamento Regolamento preventivo di giurisdizione Ammissibilità. Le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio dell'ex parlamentare defunto, trovando fonte, al pari degli assegni vitalizi, nell'indennità di carica, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera cui il parlamentare è appartenuto che svolgono, a tal uopo, una funzione obiettivamente giurisdizionale, sicché è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Si vedano a Sez. U, Ordinanza n. 6529 del 2010 Il potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie in materia di impiego del personale ha fondamento costituzionale indiretto connesso alla potestà di autoorganizzazione e all'autonomia contabile, fondate sull'interazione della consolidata prassi costituzionale con la legge 9 agosto 1948, n. 1077 , ed è stato esercitato mediante i regolamenti emanati con i d.P.R. 24 luglio e 9 ottobre del 1996 in modo da assicurare la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza dei collegi, previsti per la risoluzione delle suddette controversie, quali condizioni che presidiano l'esercizio della giurisdizione ordinaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. b Sez. U, Ordinanza n. 27396 del 2014 Il dipendente di un gruppo parlamentare, che abbia adito la Commissione contenziosa del Senato della Repubblica in sede di autodichia, può proporre regolamento preventivo di giurisdizione a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione del Senato, egli avendo un interesse, concreto e immediato, alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. c Sez. U , Ordinanza n. 18265 del 2019 Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari istituto riconducibile alla normativa di diritto singolare che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo interni all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'articolo 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'articolo 111, comma 7, Cost. , tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, peraltro, può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice solo quando, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, sussista l'eventualità che detto giudice possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex deputato, in una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli, dopo aver adìto il Consiglio di Giurisdizione della Camera, aveva chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che, avuto riguardo all'oggetto della controversia, fosse pacifica l'attribuzione della stessa alla cognizione all'organo di autodichia e che non sussistesse, pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite . d Sez. U , Ordinanza n. 1720 del 2020 Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato rientra nella normativa di diritto singolare prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia, in relazione alla quale è, tuttavia, ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento di carattere non impugnatorio diretto a verificare il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio da parte dei predetti organi e, quindi, ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica tale rimedio può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice, allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 12/11/ 2020, N. 25578 GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA IN GENERE Aerogeneratori di parco eolico Immissioni lesive del diritto alla salute e del diritto di proprietà Domanda del privato di pronunce inibitorie e risarcitorie Giurisdizione del giudice ordinario Sussistenza Fondamento. La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al petitum sostanziale della domanda, la quale non concerne l'annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'istallazione e gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica né presuppone l'accertamento della sua illegittimità , ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietà, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall'articolo 844 c.c. Si richiama Cass. Sez. U , Ordinanza n. 18165 del 2017 In tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella contestazione non di un'attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l'individuazione e la determinazione dell'opera pubblica sul territorio. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 19 NOVEMBRE 2020, N. 26391 GIURISDIZIONE CIVILE CONFLITTI DI GIURISDIZIONE Provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto provvede , anziché può provvedere , alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto. Si richiamano a Sez. U, Sentenza n. 2446 del 2006 La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario. b Sez. U, Sentenza n. 10406 del 2014 La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 20 NOVEMBRE 2020, N. 26494 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO IN GENERE Contributo di solidarietà previsto per i senatori al momento della cessazione dalla carica Natura Regime imponibile. L'indennità di reinserimento o contributo di solidarietà erogato ai senatori al momento della cessazione dalla carica parlamentare previsto dal Regolamento del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori, ovvero corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi legittimi in caso di decesso del parlamentare nel corso della legislatura, gravante sul Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori , ha natura di retribuzione differita, è manifestazione di capacità contributiva e va sottoposto a tassazione al momento della sua erogazione, secondo la disciplina prevista in tema di tassazione separata dall'articolo 17 TUIR. Si vedano i Sez. 5, Sentenza n. 8200 del 2007 In tema di IRPEF, le quote del Fondo di previdenza aziendale dell'Isveimer corrisposte agli iscritti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge 19 novembre 1996, n. 588, a seguito della messa in liquidazione del predetto ente, non sono assimilabili a prestazioni corrisposte in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, e non sono quindi qualificabili, neppure in via analogica, come redditi di capitale esse non hanno nemmeno natura risarcitoria, non essendo volte a compensare gli aventi diritto del sacrificio loro imposto o della perdita del trattamento integrativo il cui ristoro, peraltro, sarebbe risultato comunque assoggettabile a tassazione, ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , ma ad estinguere immediatamente i loro crediti a costi ridotti esse, in quanto destinate, secondo le intenzioni, ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, trovano in quest'ultimo la loro fonte giustificatrice, ed essendo volte a compensare la perdita di redditi futuri hanno natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, tale da giustificare l'applicazione in via analogica del regime fiscale previsto dagli artt. 16, 18 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 per il trattamento di fine rapporto e le altre indennità ad esso equiparabili. ii Sez. 6 5, Ordinanza n. 25396 del 2017 In tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che pur facendo applicazione del principio ne aveva fatto discendere l'erronea affermazione della totale esenzione dell'indennità, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata . SEZ. UNITE SENTENZA DEL 20 NOVEMBRE 2020, N. 26493 GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA IN GENERE Concorso in indebita percezione di aiuti comunitari – Sanzione amministrativa Giudicato di rigetto dell’opposizione Successivo accertamento in sede penale di insussistenza del fatto – Diniego di revoca o annullamento della sanzione – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. In tema di riparto di giurisdizione, ove sulla sanzione amministrativa, emessa a titolo di concorso nell'indebita percezione di aiuti comunitari, intervenga il giudicato di rigetto della relativa opposizione, ma poi venga pronunciata, in sede penale, sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto, spetta al giudice ordinario la cognizione della vertenza promossa nei confronti del diniego di revoca o annullamento della sanzione, ai sensi dell'articolo 22 l. 689 del 1981, poiché la causa petendi non attiene alla correttezza dell'azione amministrativa di riesame, ma alla permanente legittimità della sanzione a seguito della menzionata sentenza di proscioglimento. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 20 NOVEMBRE 2020, N. 26495 GIURISDIZIONE CIVILE GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Interessi, sanzioni e aggi relativi a rapporti di natura tributaria Domanda di accertamento della non debenza per asserita usurarietà Giurisdizione del giudice tributario Sussistenza Fondamento. È devoluta alla giurisdizione tributaria, ex articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, la controversia avente ad oggetto la non debenza, in ragione del loro asserito carattere usurario ex articolo 644 c.p., degli interessi di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi che si riferiscono a rapporti di natura tributaria, in quanto volta a far valere l'illegittimità di una pretesa azionata nell'ambito di prerogative riconosciute direttamente dalla legge, quindi riferibili lato sensu al potere impositivo. Si richiamano a Sez. U, Sentenza n. 13549 del 2005 La controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio Cosiddetto diritto camerale dovuto ai sensi dell'articolo 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l'articolo 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i tributi di ogni genere e specie . In virtù del principio di perpetuatio iurisdictionis , di cui l'articolo 5 cod. proc. civ. è espressione, tale ius superveniens comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle commissioni tributarie, che invece ne erano prive, nel vigore dell'originario testo del citato articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, al momento della proposizione della domanda, non essendo ostativa la circostanza che la norma attributiva della giurisdizione sia sopravvenuta nel corso del giudizio di appello. b Sez. U, Sentenza n. 21928 del 2018 Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Nella specie, è stato ritenuto che avesse contenuto patrimoniale e spettasse perciò alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di canone concessorio, dovuto per licenze di accesso alla rete stradale, il cui importo era stato determinato sulla base di provvedimenti presupposti, senza che rilevasse un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali o venissero esercitati poteri discrezionali-valutativi . c Sez. U , Ordinanza n. 2090 del 2020 Qualora, ottenuta una sentenza ex articolo 2932 c.c., l'acquirente instauri una controversia proponendo contestualmente una domanda di annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria adottato dall'Agenzia delle entrate ed una domanda di annullamento dell'iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari ex artt. 2817 e 2834 c.c., a garanzia del prezzo residuo risultante dalla detta sentenza, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla prima domanda e quella del giudice ordinario in relazione alla seconda, atteso che la legittimità dell'iscrizione ipotecaria operata dal Conservatore è completamente sganciata dal rapporto tributario correlato all'imposta ipotecaria applicabile, attenendo alle vicende collegate ai rapporti fra alienante ed acquirente, le quali esulano totalmente da questioni da considerarsi ancillari rispetto al rapporto tributario in contestazione. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2020, N. 26984 GIURISDIZIONE CIVILE STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO IN GENERE Patti parasociali Controversia relativa Titolo di giurisdizione esclusiva ex articolo 22, punto 2, del Regolamento CE n. 44 del 2001 Applicabilità Esclusione Fondamento. Nelle controversie relative a patti parasociali, non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva che l'articolo 22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, riserva al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società per le cause sulla validità, nullità o scioglimento della stessa o delle decisioni dei suoi organi ciò in ragione della necessità di interpretare in senso restrittivo le regole che, fissando titoli giurisdizionali speciali o esclusivi, pongono deroghe al titolo generale di cui all'articolo 2 del Regolamento medesimo il quale radica la giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio -, nonchè in considerazione del rilievo che l'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude che essi possano incidere sulla validità delle decisioni degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a detti patti. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2020, N. 26986 GIURISDIZIONE CIVILE STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO IN GENERE Responsabilità contrattuale da inadempimento di prestazione sanitaria Controversia relativa Giurisdizione Individuazione Criteri Fattispecie. In base agli artt. 2 e 5 del Regolamento Ce n. 44 del 2001, applicabile ratione temporis , nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che, per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, è quello situato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto e che comunque va determinato in conformità al criterio di collegamento stabilito dall'articolo 57 della l. n. 218 del 1995 ai sensi della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. n. 975 del 1984, il cui articolo 4, comma 1, prevede che, se non sia stata scelta la legge regolatrice del contratto, esso è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Nella specie, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per inesatto adempimento di obbligazione sanitaria, domandato dagli eredi di un cittadino italiano, defunto in Italia per gli esiti di cancro al pancreas, nei confronti del titolare di uno studio medico tedesco presso il quale quegli aveva precedentemente eseguito una ecografia addominale senza diagnosi di patologie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, sul rilievo che il medico convenuto era residente in Germania, che ivi era il luogo di esecuzione della prestazione e che tale Paese, in cui aveva sede lo studio medico ove la condotta asseritamente inadempiente era stata compiuta, era pure il luogo con il quale il contratto presentava il collegamento più stretto . Si richiama Cass. Sez. U , Sentenza n. 27164 del 2018 In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'articolo 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 e già dell'articolo 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 , deve aversi riguardo al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto , che come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al luogo dell'evento generatore del danno , ma anche al luogo in cui l'evento di danno è intervenuto e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa .