RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 3 MARZO 2020, numero 5873 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Decreto di espulsione dello straniero - Sottoscrizione da parte di soggetto privo di delega del prefetto - Inesistenza dell’atto - Esclusione - Illegittimità - Impugnazione mediante ricorso in opposizione. In tema di espulsione del cittadino straniero, la mancata sottoscrizione del decreto di espulsione da parte del prefetto ovvero la carenza di delega in favore di un viceprefetto, determina l'illegittimità del provvedimento e non già la sua inesistenza, dovendo quindi tale vizio essere fatto valere mediante il ricorso in opposizione dall'interessato. In precedenza, Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22607 del 2015 In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile . SEZ. I ORDINANZA 3 MARZO 2020, numero 5938 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Autorizzazione alla permanenza del familiare del minore ex art. 31 d. lgs. 286 del 1998 – Valutazione dei gravi motivi - Età prescolare del minore - Indisponibilità temporanea alle cure della madre - Disponibilità del padre – Rilevanza. Nella valutazione del danno grave per lo sviluppo psico-fisico di minori, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, il tribunale per i minorenni non può omettere di tenere in considerazione, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche l'età prescolare dei minori e la disponibilità del genitore richiedente ad occuparsi della loro cura, in ausilio della madre soggiornante impedita temporaneamente a farlo. Si richiamano i Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25508/14 Costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico fisico del minore l'allontanamento dallo Stato del genitore, straniero e privo di permesso di soggiorno, che si occupa in prevalenza della cura del bambino a causa dell'impedimento dell'altro genitore ne consegue che il genitore disponibile a prendersi cura continuativamente del minore ha diritto, nell'interesse di quest'ultimo, ad ottenere la temporanea autorizzazione al soggiorno di cui all'art. 31, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 1998, n. 286. ii Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25419/15 La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile edobiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi, peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare. Così statuendo, la S.C. ha cassato il decreto che, escludendo la inevitabilità della separazione dai loro figli minorenni, nati in Italia ed in età prescolare, aveva negato l'autorizzazione a due genitori senegalesi, privi di permesso di soggiorno, senza valutare lo sforzo da essi compiuto di inserirsi in Italia, né il pregiudizio che quei minori avrebbero potuto subire, per effetto dell'allontanamento dal luogo natio, per l'insufficiente grado di sviluppo della loro personalità che ne avrebbe reso problematico l'adattamento a condizioni di vita e ad usanze profondamente diverse . iii Sez. 1 - , Sentenza n. 19433/17 la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può essere concessa in considerazione di qualsiasi danno grave che - con giudizio anche prognostico sulle conseguenze di una modificazione delle sue condizioni di vita e della relativa incidenza sulla sua personalità - il minore potrebbe subire in conseguenzadell?allontanamentodei suoi genitori, non potendo omettersi di valutare elementi qualil?etàprescolare del soggetto tutelato ed il pregiudizio che il minore dovrebbe sopportare in conseguenzadell?eventualedistacco dal luogo in cui ha il centro dei propri interessi e relazioni. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale per i minorenni che aveva negato l'autorizzazione invocata dai genitori albanesi di una minore, privi di attuale permesso di soggiorno, senza, però, valutarel?etàprescolare della minore ed il suo radicamento sul territorio italiano . iv Sez. 1, ordinanza n. 4197/18 in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, l'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione ne consegue che le situazioni che possono integrare i gravi motivi di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all'età del minore, cheassume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita. Nella specie, il decreto impugnato aveva interpretato i gravi motivi con riferimento ad esigenze determinate, specifiche e temporanee del minore, ritenute insussistenti, svalutando il rapporto affettivo con il padre ricorrente e ipotizzando la strumentalizzazione dell'interesse del minore per aggirare le regole sul soggiorno degli stranieri, profilo astratto e subordinato, secondo la S.C., rispetto alla tutela del suo interesse . v Sez. 1,Ordinanza n. 20645/19 nel procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, va compiuto un giudizio prognostico relativo ai danni che potrebbero verificarsi per il minore a causa del rimpatrio mentre esula dal paradigma normativo e dall'elaborazione giurisprudenziale il fatto che il danno o il pericolo di danno debba essere per forza temporaneo e transeunte nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato l'autorizzazione ad una cittadina albanese madre di tre minori, con lavoro precario, coadiuvata solo dalla madre affetta da patologia ingravescente, senza valutare la situazione dei minori in caso di rimpatrio, ma soltanto la limitatezza temporale del soggiorno in Italia e l'intento della madre di far crescere e studiare i minori in Italia . vi Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 2020 la valutazione da parte del giudice del merito dei gravi motivi richiesti dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. 286 del 1998, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, costituisce un apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità peraltro, né l'età prescolare del minore, né il rischio del suo allontanamento dall'Italia, di per sé, possono costituire circostanze sufficienti a ritenere la sussistenza dei detti gravi motivi. Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, avanzata dai genitori di un minore ancora in età prescolare nato in Italia . SEZ. I ORDINANZA 6 MARZO 2020, numero 6471 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE. Affidamento dei figli - Genitore non collocatario - Dovere di mantenere rapporti con la prole - Condanna ad un facere” infungibile - Misure di coercizione indiretta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un potere-funzione che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nelsuo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore . Non si rilevano precedenti in termini . SEZ. I ORDINANZA 6 MARZO 2020, numero 6486 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell’indennità - Accertamento della edificabilità del suolo - Norme di attuazione delp.r.g.- Carattere conformativo - Criteri. in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio deve essere esclusa la qualità edificatoria dell'area che risulti destinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall'autorità amministrativa, in virtù delle norme di attuazione delp.r.g.che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, comportando così un vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, cosicché dell'incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene dovrà tenersi conto per la determinazione dell'indennità. Insenso conforme,Cass.Sez. U, Sentenza n. 28051 del 2008 Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, deve essere esclusa la qualità edificatoria dell'area che, al momento dell'esproprio, sia destinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall'autorità amministrativa, in virtù delle norme di attuazione delp.r.g.che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, ripartendolo in zone omogenee nella specie le zone finitime erano anch'esse non edificabili , con la conseguenza che la destinazione urbanistica di inedificabilità, che la detta zonizzazione comporta, dà luogo a vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, sicché dell'incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene deve tenersi conto ai fini della determinazione delle indennità espropriative . SEZ. I ORDINANZA 6 MARZO 2020, numero 6487 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDIAMICHEVOLI. Accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando - Effetti - Cessione volontaria del bene e definitività della misura dell'indennizzo - Esclusione - Conseguenze. In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta ipso facto la cessione volontaria del bene,sicchècon l'accettazione dell'indennizzo l'entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 12, comma 2, della l. n. 865 del 1971, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza. In senso conforme, Cass.Sez. 1, Sentenza n. 13415/08 iIn tema di espropriazione, l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta ipso facto una cessione volontaria del bene,sicchè, con l'accettazione dell'indennizzo da parte dell'espropriando, l'entità dell'indennizzo diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, solo in caso di emissione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza. Pertanto, l'accordo sulla determinazione dell'indennizzo non toglie all'accettante la possibilità di far valere eventuali illegittimità della procedura espropriativa . SEZ. I, SENTENZA 3 APRILE 2020, numero 7677 Rv. 657474 - 01 CONCORRENZA DIRITTO CIVILE - IN GENERE. Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Applicazioni di sanzioni da parte dell'AGCOM - Decorrenza - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto. Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che in presenza di una pretesa risarcitoria da illecito antitrust, avanzata da un'impresa concorrente che operava nel medesimo settore di quella dominante, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione potesse essere anticipato alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, rispetto a quella di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio assunto all'esito della ridetta istruttoria . Si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18176/19 in tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, riconducibile alla categoria del danno lungolatente, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere, non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità. Nell'affermare il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dato rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, al momento in cui la condotta, qualificata come abuso di posizione dominante, aveva assunto rilevanza pubblica . SEZ. I, SENTENZA 3 APRILE 2020, numero 7668 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE. Filiazione - Minore nato in Italia - Fecondazione eterologa eseguita all’estero - Domanda di rettificazione dell’atto di nascita - Madre biologica e madre intenzionale - Indicazione delle due donne quali genitori - Rigetto - Fondamento. Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero, poiché nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 2016 Il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione dello status filiationis , validamente acquisito all'estero. SEZ. I ORDINANZA16 ARPILE 2020, numero 7880 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Domanda reiterata - Termine d'impugnazione - Dimidiazione - Omessa informazione circa la procedura accelerata - Irrilevanza - Fondamento. In tema di reiterazione della domanda protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. b , del d.lgs. n. 25 del 2008 previgente al d.l. n. 113/2018, conv. con modif. in l. n. 132/2018 , il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l'omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento. Si veda Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7520 del 2020 In tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall'art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria. SEZ. I ORDINANZA16 ARPILE 2020, numero 7878 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Procedimento - Trattazione da parte di un giudice onorario - Rimessione della causa al collegio della sezione specializzata - Nullità - Esclusione - Fondamento. In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali. In senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4887 del 2020 In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l'assunzione di testimoni, mentre l'art. 11 del medesimo d.lgs. esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008. SEZ. I SENTENZA 20 APRILE 2020, numero 7918 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO. Società cooperativa - Recesso del socio - Rapporti insorti in costanza del rapporto societario - Vincolatività - Sussistenza - Condizioni. In tema di società cooperative, costituisce principio generale desumibile anche dagli art. 1373, commi 1 e 2, e 2285 c.c., quello per cui il recesso del socio non vale né ad escludere la responsabilità del medesimo per gli obblighi sociali validamente assunti dall'ente associativo durante il corso del rapporto e neppure la sua soggezione alla disciplina societaria vigente all'epoca del recesso. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9899 del 1997 Costituisce principio generale, applicabile anche alle società cooperative, e desumibile anche dagli art. 1373, commi primo e secondo, e 2385 cod. civ., quello per cui il recesso del socio non vale ne' ad escludere la responsabilità del socio medesimo per gli obblighi sociali validamente assunti dall'ente associativo durante il corso del rapporto, ne' ad escluderne la soggezione - in relazione alle posizioni sviluppatesi durante il rapporto stesso - al complesso del regolamento societario ad esse posizioni inscindibilmente pertinente, a quell'epoca, in vigore. SEZ. I ORDINANZA 20 APRILE 2020 numero 7923 DELIBAZIONE GIUDIZIO DI - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI. Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Pronunciata dai tribunali ecclesiastici - Giudizio di delibazione - Contumacia del convenuto - Impedimento alla delibazione costituito dalla convivenza ultratriennale - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Fattispecie. La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta,tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli . In senso conforme, si vedano a Sez. 1, Sentenza n. 18695 del 2015 La convivenza triennale come coniugi , quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. b Sez. 1 - , Sentenza n. 26188 del 2016 La convivenza stabile e duratura come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere opposta, a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta e non anche con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. o nel giudizio di legittimità, così rispettandosi l’autonomia del coniuge convenuto, libero di proporre o meno l’eccezione, e ponendosi altresì un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva, del giudice, rendendola opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo. Né tale interpretazione configura un’ipotesi di cd. overruling” tale da giustificare la rimessione in termini della parte che aveva fatto affidamento su di un diverso orientamento giurisprudenziale tutt’altro che consolidato. SEZ. I SENTENZA 20 APRILE 2020 numero 791 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE. Erogazioni del socio in favore della società - Natura giuridica - Distinzione fra finanziamento e versamento - Diritto alla restituzione - Condizioni. L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva in conto capitale in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residual claimant . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24861 del 2015 L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva in conto capitale o altre simili denominazioni . Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant . SEZ. I SENTENZA 22 APRILE 2020 numero 8029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE. Famiglia - Minore italiano nato all’estero - Rettificazione” dell’atto di nascita - Indicazione di due donne quali genitori - Esclusione - Fondamento. Nel caso di minore concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nato all'estero, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre del bambino, accanto a quella che l'ha partorito, anche della donna a costei legata in unione civile, poiché in contrasto con l'art. 4, comma 3, della l. n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto. Si veda Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7668 del 2020 Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero, poiché nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva. SEZ. I ORDINANZA 27 APRILE 2020 numero 8222 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE. Società di persone - Recesso del socio - Liquidazione della quota - Legittimazione passiva - Socio superstite - Sussistenza. Nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5248 del 2012 In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 cod. civ., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa. SEZ. I SENTENZA 30 APRILE 2020 numero 8432 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI – PROVVISORI. Separazione dei coniugi - Ordinanza presidenziale - Reclamo alla corte d’appello - Liquidazione delle spese - Esclusione - Fondamento. Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio. Non risultano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 6 MAGGIO 2020 numero 8552 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE. Proposizione di due ricorsi avverso la stessa sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. In tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d'appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo . Si richiamano a Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 2016 Nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo. b Sez. 5 - , Ordinanza n. 7233 del 2019 Nel giudizio di cassazione è inammissibile la proposizione, da parte dello stesso soggetto, di un secondo ricorso del tutto autonomo rispetto a quello precedente, e dal quale neppure possa evincersi la volontà della parte di sostituire il nuovo difensore al precedente o di nominarne un altro in aggiunta.