RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA DEL 27 OTTOBRE 2020, N. 23593 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare originato da un esposto del cliente nei confronti dell'avvocato - Transazione intervenuta, nel corso del procedimento, tra l'avvocato incolpato ed il suo cliente - Irrilevanza - Fondamento. Qualora il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato abbia avuto origine da un esposto del cliente, l'intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l'incolpato e il suo assistito non può influire sul corso del procedimento stesso comportandone la possibile interruzione od estinzione , poiché l'esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l'organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 30 OTTOBRE 2020, N. 24107 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Consiglio di Stato - Mancato rinvio di questione pregiudiziale - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti. Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi estrema in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. In senso conforme, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 30301 del 2017 Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi estrema in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. Si vedano altresì a Sez. U - , Sentenza n. 953 del 2017 In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi estrema in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. Nella specie, si è escluso che il Consiglio di Stato avesse ecceduto il limite suddetto nel verificare la compatibilità della disciplina nazionale in tema di finanziamento dell'AGCOM, prevista dall?art. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266 del 2005, con l?art. 12 della Direttiva 2002/20/CE, quale interpretato dalla sentenza della CGUE del 18 luglio 2013, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, e nel ritenere che il prelievo tributario previsto dalla normativa nazionale, con un imponibile esteso anche a ricavi derivanti da attività non soggette alla regolazione di mercato dell'AGCOM e con un gettito non limitato ai costi complessivi sostenuti dall'Autorità per le sole attività di regolazione, fosse incompatibile con la Direttiva citata . b Sez. U, Sentenza n. 29085 del 2019 Il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive. c Sez. U - , Ordinanza n. 31758 del 2019 E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una norma di legge interna nella specie, di una legge regionale per contrasto con norma unionale contenuta in una direttiva europea non immediatamente esecutiva, giacché con esso si deduce, in sostanza, un error in iudicando , asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale, e dunque un errore nell'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. d Sez. U - , Ordinanza n. 6460 del 2020 La violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un error in iudicando sia pure de iure procedendi non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale - l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione - concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 30 OTTOBRE 2020, N. 24110 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/20126 - Connessione per cumulo soggettivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di giurisdizione, l'art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana in una controversia di risarcimento danni promossa nei confronti di alcuni soggetti per condotta truffaldina ed a carico di altro soggetto per omessa vigilanza prescritta dalla normativa antiriciclaggio in ragione dell'unitaria prospettazione – e conseguente accertamento – del fatto generatore della responsabilità, per tutti i convenuti di natura extracontrattuale . Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 11519 del 2017 In tema di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 20 aprile 2016, in C-366/2013, l'art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 oggi sostituito dall'art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012 va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana rispetto alla domanda di responsabilità aquiliana ex art. 2497 c.c., ma l'ha esclusa relativamente alla domanda connessa di nullità del contratto e ripetizione del corrispettivo, non comportando l'incidenza della restituzione del prezzo sulla quantificazione del danno il rischio di decisioni inconciliabili .