RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III ORDINANZA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 8811 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Accoglimento della domanda d'iscrizione - Ammissione dell'allievo a scuola - Obbligo di vigilanza, a carico dell'istituto, sulla sicurezza e incolumità dell'allievo - Sussistenza - Contenuto - Conseguenze - Predisposizione di accorgimenti - Necessità - Portata . L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività. RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Amministrazione scolastica - Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Presupposti - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza – Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno – Sufficienza - Fattispecie . L'amministrazione scolastica che, nell'espletamento della propria attività, si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, accetta il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda . Nella specie, la S.C. ha ritenuto la responsabilità di una scuola per la lesione causata ad un'allieva da un altro studente con un oggetto, sito nel cortile dell'istituto, durante l'attività ricreativa successiva al pranzo, ancorché svolta sotto la sorveglianza non degli insegnanti ma di educatori . RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Fondamento - Esclusione di responsabilità - Onere della prova - Fattispecie. La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore - che era stata colpita con il coperchio in metallo di un contenitore della spazzatura da un altro allievo, che già aveva provocato in passato danni, mentre era all'interno del cortile della scuola, durante l'attività ricreativa affidata, successivamente al pranzo, agli educatori - senza spiegare le ragioni per le quali era stata ritenuta imprevedibile la condotta del danneggiante e sussistente il caso fortuito sull'assunto che, comunque, seppure il cestino fosse stato di tipo diverso ed altrimenti allocato e sorvegliato, l'evento si sarebbe ugualmente verificato . Ilprimo principio è conforme a Cass.Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 2013 L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose cantiere aperto e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività. Sul secondo principio si vedaCass.Sez. 3 - , Sentenza n. 4298 del 2019 Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera diterzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio cuiuscommodaeius etincommoda . Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, in ipotesi di leasing avente ad oggetto un'autovettura, con clausola di garanzia per la riparazione di eventuali non conformità, senza oneri per il lesee e presso officine autorizzate dal lessor , aveva escluso la responsabilità di quest'ultimo per la rottura del motore, nonostante questa fosse dipesa, quale necessario antecedente causale, dalla precedente erronea riparazione, ad opera di officina rientrante tra quelle individuate dal concedente, dei collettori di scarico, il cui malfunzionamento era pacificamente coperto dalla garanzia . Sulterzo i Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 2008 Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria - da parte del terzo o del danneggiato - la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all'art. 2051 cod.civ Nella specie la S.C. , sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata affermata la responsabilità del condominio per l'evento dannoso verificatosi nell'immobile di un condomino a causa dell'occlusione della colonna delle acque luride perimmisssioneanomala, di un assorbente igienico proveniente dalla proprietà esclusiva di un altro condomino, sul rilievo che quest'ultimo fosse rimasto ignoto, malgrado, però, tale fatto non potesse ritenersi né prevedibile né evitabile da parte del condominio . ii Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 2019 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudentedel medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro . SEZ. 2 SENTENZA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 8782 BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Provenienza dell'informazione da un terzo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento . In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, l'espressione informazione va intesa quale conoscenza , indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno trasmessa da altri all'agente, presupponendo la fattispecie sanzionatrice che sia accertato non un collegamento causale orientato tra l'informazione posseduta e l'attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il nesso eziologico tra il possesso dell'informazione e l'utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari. BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Prova della condotta illecita - Presunzioni - Ammissibilità - Fondamento . In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suo accertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la prova presuntiva spesso l'unica che consenta di accertare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell' insider trading attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della Consob, di quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Conseguenze . In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale del 21 marzo 2019, n. 63, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui tale norma, relativamente agli illeciti disciplinati dagli artt. 187-bis e ter del T.U.F, escludeva l'applicazione retroattiva in mitius del più favorevole trattamento sanzionatorio introdotto dal comma 3 dello stesso art. 6, va cassata la sentenza che abbia ritenuto legittima la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina dichiarata incostituzionale, imponendosi una diversa valutazione in ordine alla sanzione da applicare. Il primo principio è Conforme a Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24310 del 2017 In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, la nozione di ?informazione? rilevante, siccome priva di riferimenti alla relativa provenienza, va intesa come sinonimo di conoscenza o ?notizia? oggetto di possesso, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno trasmessa da altri all'agente, non rinvenendosi alcun riferimento alla circolazione che la notizia possa avere avuto prima di entrare nella disponibilità di quest'ultimo né nell'art. 187 bis nénell?art. 1, n. 1, della Direttiva 2003/6/CE. Sulsecondo, si veda Cass. Sez. 2- , Sentenza n. 1529 del 2018 In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tuttavia, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della suità della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento. Così intesa la presunzione di colpa non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche nel caso la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. Sul terzo, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 23814 del 2019 In materia di intermediazione finanziaria, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nella parte cui non prevede l'applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate nella specie, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 72 del 2015. Alla luce della giurisprudenza della CEDU, infatti, il principio del favor rei, di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema dellesanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale . SEZ. 3 ORDINANZA DEL 13 MAGGIO 2020, N. 8881 ESECUZIONE FORZATA - PEGNO Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti. La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di aliud pro alio . Si richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 1987 Sulla cosa mobile data in pegno od oggetto di privilegio speciale assimilato, quoad effectum, al pegno come quello, di cui all'art. 2756 cod. civ. , è costituito, per accordo delle parti o ex lege, un vincolo di destinazione al soddisfacimento del credito garantito che, in caso di inadempimento del debitore, si realizza con il soddisfacimento coatto attraverso due procedimenti espropriativi alternativi, a scelta del creditore, rappresentati rispettivamente dalla esecuzione espropriativa mobiliare giudiziale, secondo le regole sue proprie, escluso il pignoramento, e dall'esecuzione espropriativa privata, promossa dal creditore secondo le regole previste dall'art. 2797 cod. civ in quest'ultimo caso, qualora la cosa mobile non abbia un prezzo di mercato e debba pertanto procedersi alla vendita al pubblico incanto la gara deve essere preceduta a pena di nullità da una Formaidonea di pubblicità, corrispondente, quanto meno, a quelle previste dall'art. 83, secondo comma, disp. Att. Cod. civ. per la vendita in danno di cui all'art. 1515 cod. civ., ove è previsto, con criterio di carattere generale, che la vendita all'incanto deve essere Annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita , senza che di conseguenza possa ritenersi equipollente la notificazione, al solo debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario, di un atto di preavviso di vendita di beni mobili . SEZ. III SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2020, N. 8884 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Allegazione di avvenuta applicazione di tabelle diverse da quelle di Milano - Rilevanza ex se - Esclusione – Limiti. In sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola. Si richiama Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 913 del 2018 Non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale nella specie da perdita parentale operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione .