RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 8 LUGLIO 2020, N. 14231 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Permesso di costruire - Annullamento in autotutela - Domanda di risoluzione del contratto di compravendita del terreno e di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'atto ampliativo caducato - Causa petendi - Lesione dell'integrità del patrimonio - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. La causa petendi della domanda con cui il beneficiario di un permesso di costruire, successivamente annullato in autotutela in quanto illegittimo, abbia invocato la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, nonché la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'incolpevole affidamento sulla legittimità del predetto atto ampliativo, risiede, non già nella lesione di un interesse legittimo pretensivo giacché non è in discussione la legittimità del disposto annullamento ma nella lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, atteso che, avuto riguardo al detto petitum sostanziale , il provvedimento amministrativo non rileva in sé quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere principaliter ma come fatto rilevabile incidenter tantum che ha dato causa all'evento dannoso subìto dal patrimonio del privato. Si richiama Cass. Sez. 3 - , Ordinanza numero 30515 del 2019 La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'edificabilità di un'area e nella legittimità del conseguente permesso di costruire, successivamente annullato nella specie, per la sopravvenuta non edificabilità del suolo in quanto ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico , rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire. SEZ. UNITE ORDINANZA 26 GIUGNO 2020, N. 12866 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di somme per oneri di urbanizzazione e penali - Escussione - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. La controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri. In senso conforme, già Cass. Sez. U, Ordinanza numero 4319 del 2010 La controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri. SEZ. UNITE ORDINANZA 26 GIUGNO 2020, N. 12864 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE. Autobus gran turismo in servizio pubblico di linea - Obbligo di pagamento della tariffa per l'accesso ad una zona di traffico limitato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. La controversia concernente l'obbligo di pagamento di una tariffa per l'accesso ad una zona di traffico limitato, imposto agli autobus gran turismo in servizio pubblico di linea, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'istituzione di una zona a traffico limitato costituisce esercizio di un potere pubblico, afferente all'uso del territorio e dunque alla materia urbanistica, che conforma la totalità degli aspetti di tale uso, compresa la qualificazione della tariffa di accesso. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA 26 GIUGNO 2020, N. 12863 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso gestione statale - Controversia promossa da superstite di dipendente privato - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento. La controversia promossa dal coniuge superstite di dipendente privato avente ad oggetto la domanda di ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso una gestione statale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella della Corte dei conti, poiché la predetta controversia non presenta alcuna attinenza con questioni in ordine al mancato accredito o all'inesatta contabilizzazione di contributi previdenziali dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego, venendo invece in rilievo il nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, con la conseguenza che al predetto giudice ordinario, deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione, compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi. In precedenza, Cass. Sez. U, Sentenza numero 10455 del 2008 Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata o, comunque, accreditata presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha per oggetto il trasferimento di contributi versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato in funzione della loro destinazione proprio a quest'ultima gestione previdenziale, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, in quanto tale controversia non incide sul diritto a pensione Nella specie, le S.U., enunciando l'anzidetto principio, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda del ricorrente riguardava esclusivamente la restituzione dei contributi versati nel corso del rapporto di lavoro svoltosi presso l'Agensud, prima del passaggio alle dipendenze del Ministero delle attività produttive, sul presupposto della asserita non inerenza di detti contributi, trasferiti dall'INPS all'INPDAP, alla pensione quale dipendente statale . SEZ. UNITE ORDINANZA 24 GIUGNO 2020, N. 12482 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE. Enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva - Natura giuridica di associazioni private - Configurabilità - Sindacato sugli atti di esercizio dei poteri loro conferiti da fonti normative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie. È devoluto alla giurisdizione ordinaria il sindacato giurisdizionale sugli atti con i quali gli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva che assumono natura giuridica di associazioni di diritto privato dotate di autonomia statutaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l. numero 168 del 2017 esercitano i poteri loro conferiti dal codice civile o da altre fonti normative, compresi quelli relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello statuto, i quali costituiscono una delle principali espressioni della capacità di autonormazione , riconosciuta dall'articolo 1, comma 1, lett. b , della citata l. numero 168 del 2017. Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto il sindacato sulla validità ed efficacia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una università agraria, relative all'indizione delle elezioni degli organi di governo, all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti e alla proclamazione dei risultati delle inerenti consultazioni elettorali, nonché sulla validità ed efficacia dello statuto della medesima università, quale atto presupposto . Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE SENTENZA 24 GIUGNO 2020, N. 12476 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE. Revocatoria ordinaria o fallimentare di un bene - Fallimento dell’ accipens - Ammissibilità dell'azione - Condizioni - Fondamento. Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicché quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell' accipiens , non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare –, i creditori del cedente ovvero il curatore in caso di suo fallimento potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione. Si veda Cass. Sez. U - , Sentenza numero 30416 del 2018 E' inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente ed operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori.