RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 28 MAGGIO 2020, N. 10080 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Domanda giudiziale proposta da imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo - Autorizzazione del tribunale - Necessità - Esclusione - Fondamento. La domanda giudiziale proposta da un imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo non necessita, ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., in quanto la mancanza di tale autorizzazione, necessaria ai fini del compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, produce conseguenze esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tali atti derivino , ma non spiega alcun effetto sul piano processuale. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE SENTENZA 26 MAGGIO 2020, N. 9769 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE. Spedizione dell'assegno non trasferibile, al beneficiario, da parte del traente, a mezzo posta - Pagamento in favore di estraneo al rapporto cartolare - Conseguenze - Danno patito dal traente - Concorso di colpa del traente per la scelta del mezzo di spedizione dell'assegno - Configurabilità - Fondamento. La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore. In precedenza, Cass. Sez. U, Sentenza n. 24406 del 2011 La responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Tale principio trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, c.c Non può, pertanto, ritenersi corresponsabile del danno colui che, senza violare alcuna regola di comune prudenza, correttezza o diligenza, non si sia attivato per rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo creata da terzi. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che un'impresa edile, danneggiata dall'esondazione d'un canale alla cui manutenzione la P.A. non aveva provveduto, potesse ritenersi corresponsabile del danno, per non avere provveduto ad innalzare l'argine del canale, nonostante la prossimità ad esso del cantiere, trattandosi di un intervento, nella specie, inesigibile nei suoi confronti . SEZ. UNITE ORDINANZA 20 MAGGIO 2020, N. 9282 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI. Impugnazione di una delibera comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza – Fondamento. La controversia relativa all'impugnazione di una delibera comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non del commissario per la liquidazione degli usi civici, per essere il petitum sostanziale della lite costituito dalla legittimità amministrativa della delibera, senza alcuna domanda di accertamento della qualità demaniale dei suoli. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA 20 MAGGIO 2020, N. 9281 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversia possessoria - Lavori intrapresi in esecuzione di Piano urbanistico esecutivo PUE - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento. E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione possessoria con cui si denunci un contegno della pubblica amministrazione consistente nell'attuazione di un piano urbanistico esecutivo PUE approvato dall'autorità comunale, risolvendosi la tutela possessoria invocata nella richiesta di controllo della legittimità del potere amministrativo esercitato con il provvedimento di approvazione di detto piano. Al riguardo, vedasi a Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 2019 È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere amministrativo esercitato. b Sez. U - , Ordinanza n. 29087 del 2019 Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo , ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione ad una domanda di reintegra proposta nei confronti di un Comune che aveva ripreso il possesso di aree portuali in forza di provvedimenti di decadenza da concessioni marittime demaniali, specificamente richiamati in una scrittura privata, stipulata con l'occupante, di fissazione della data di restituzione delle aree . SEZ. UNITE SENTENZA 20 MAGGIO 2020, N. 9280 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sede contenziosa - Riparto di giurisdizione tra detto Commissario ed il giudice ordinario - Criteri di individuazione. Appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio civico esulano, invece, da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all'uso civico come il demanio stradale , le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 7894 del 2003 La giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi. In tale ambito, l'azione di rivendica è consentita solo per recuperare i terreni e il pieno e pacifico godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, non anche ai privati o alla Pubblica amministrazione, che agisca iure privatorum per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e conseguire il possesso del bene. ii Sez. U, Sentenza n. 605 del 2015 Qualora un privato agisca nei confronti di un Comune per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà di un fondo e il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio ad uso civico, la controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione di demanialità, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. iii Sez. U - , Sentenza n. 33012 del 2018 In caso di domanda di rilascio di un immobile occupato sine titulo di cui sia stata contestata, anche implicitamente, la demanialità, costituisce antecedente logico-giuridico della decisione l'accertamento preliminare dell'esistenza e dell'estensione del diritto di uso civico, il quale attrae la controversia nella competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici, la cui sentenza può essere impugnata, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 1766 del 1927, esclusivamente con reclamo alla Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici. iv Sez. U, Ordinanza n. 5644 del 2019 In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di accertamento della qualitas soli , promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, qualora i ricorrenti alleghino - a fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo - l'avvenuta sdemanializzazione dei suoli, sulla base di una disposizione recata da una legge regionale nella specie, l'art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986 per la quale sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale nella specie, con la sentenza della Corte cost. n. 113 del 2018, che ha affermato la carenza di potere della Regione nel disporla per l'esistenza di un vizio originario di quella stessa disposizione, l'inefficacia della previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli, con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l. n. 1766 del 1927. v Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 2019 È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere amministrativo esercitato. SEZ. UNITE SENTENZA 13 MAGGIO 2020, N. 8848 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Sindacato sugli strumenti utilizzati dai pubblici amministratori in relazione alle finalità perseguite - Ammissibilità - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fattispecie. In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati - anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti - oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione. Ecco i precedenti di rilievo i Sez. U, Sentenza n. 16849 del 2012 Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dell'eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile e non si estende alla verifica di error in procedendo , qual è il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. ii Sez. U, Sentenza n. 20728 del 2012 In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, poiché l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire inoltre, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. Ne consegue che non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti previsti dalla legge. Nel caso di specie, l'assessorato alla sanità della regione Sicilia aveva impegnato 98.400 euro per un progetto relativo ad una campagna pubblicitaria sull'influenza aviaria, assolutamente privo di originalità, in quanto copiato da siti web e mancante di qualsiasi legame con la realtà dell'isola . iii Sez. U - , Sentenza n. 29285 del 2018 Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad errores in procedendo o ad errores in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia. Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso avverso una decisione della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte perché depositato senza la prova della sua notifica in quanto la tesi accolta dal giudice speciale si inscriveva in un vasto orientamento della giurisprudenza contabile, il quale aveva dato luogo ad un contrasto solo successivamente risolto dalle sezioni riunite, circostanza quest'ultima che, indipendentemente dalla fondatezza della censura prospettata, escludeva la configurabilità di un manifesto e radicale stravolgimento delle norme processuali applicate . iv Sez. U - , Sentenza n. 7926 del 2019 L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale sent. n. 6 del 2018 ,che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze abnormi , anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento,tale vizio non è configurabile per errores in procedendo , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. v Sez. U - , Sentenza n. 29082 del 2019 Non è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un error in procedendo , per avere il Consiglio di Stato revocato una sentenza in totale assenza dei presupposti, ed un error in iudicando , per avere il giudice speciale violato il principio del ne bis in idem , atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione cosiddetta invasione o sconfinamento ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale cosiddetto arretramento nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento. SEZ. UNITE ORDINANZA 30 APRILE 2020, N. 8434 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI NOZIONE, DISTINZIONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE. Lastrico solare – Concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di impianti tecnologici - Natura dello schema negoziale – Riconducibilità ad un contratto ad effetti reali o ad effetti personali – Interpretazione – Necessità. Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI NOZIONE, DISTINZIONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE. Lastrico solare - Concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di impianti tecnologici – Volontà delle parti di attribuire all’accordo effetti reali - Riconducibilità al contratto costitutivo di un diritto di superficie – Conseguenze - Approvazione di tutti i condomini – Necessità. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all'accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico - con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto -, effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventi proprietario della costruzione il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI NOZIONE, DISTINZIONI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE. Lastrico solare - Concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di infrastrutture ed impianti - Volontà delle parti di attribuire all’accordo effetti obbligatori – Riconducibilità al contratto atipico di concessione ad aedificandum” di natura personale – Disciplina applicabile - Approvazione di tutti i condomini – Necessità – Solo se di durata superiore a nove anni. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all'accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico - con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto -, effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione, con il quale il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Tale contratto è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile art. 1323 c.c. , nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643, n. 8, c.c. e, ove stipulato da un condominio per consentire a terzi l'installazione del ripetitore sul lastrico solare del fabbricato condominiale, richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni. Con riferimento ai primi due principi di diritto, si richiama, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7300 del 2001 La concessione ad aedificandum , stante l'autonomia contrattuale delle parti, riconosciuta dall'art. 1322 cod. civ., non si concreta sempre necessariamente in un diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 cod. civ., potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di un diritto personale nei soli confronti del concedente, trovando la sua fonte in un contratto atipico con effetti meramente obbligatori non soggetto a rigori di forma o di pubblicità. Tuttavia al fine di poter interpretare in tal senso, anziché in quello conforme allo schema tipico approntato dal legislatore, la concreta pattuizione intervenuta fra le parti, occorre che emergano e vengano indicati dal giudice di merito i peculiari indici rivelatori di una simile configurazione giuridica. Riguardo al terzo principio, si richiamano i Sez. 2, Sentenza n. 11767 del 1992 La regola emptio non tollit locatum dettata dall'art. 1599 cod. civ., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, in base alla quale si verifica la cessione legale del contratto con la continuazione dell'originario rapporto e l'assunzione da parte dell'acquirente della stessa posizione del locatore, non opera quando il terzo abbia acquistato il bene locato a titolo originario. Pertanto, il terzo che abbia usucapito la proprietà della cosa locata, mentre non può esperire l'azione di sfratto, non essendo succeduto nel rapporto di locazione, è legittimato a promuovere le azioni reali per conseguire nei confronti del conduttore la disponibilità dell'immobile. ii Sez. 3, Sentenza n. 4608 del 1997 Se le parti, nella loro autonomia contrattuale, derogando alla disciplina legale prevista dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. per i miglioramenti e le addizioni apportati alla cosa dal conduttore con il consenso del locatore, pattuiscono l'obbligo di questi di rimborsargli le spese occorrenti per le corrispondenti opere, il relativo debito non muta la natura che gli attribuisce la legge, dovendosi calcolare in base all'integrale valore di esse, così modificandosi soltanto il criterio legale della minor somma tra lo speso e il migliorato. iii Sez. 2, Sentenza n. 7300 del 2001 La concessione ad aedificandum , stante l'autonomia contrattuale delle parti, riconosciuta dall'art. 1322 cod. civ., non si concreta sempre necessariamente in un diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 cod. civ., potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di un diritto personale nei soli confronti del concedente, trovando la sua fonte in un contratto atipico con effetti meramente obbligatori non soggetto a rigori di forma o di pubblicità. Tuttavia al fine di poter interpretare in tal senso, anziché in quello conforme allo schema tipico approntato dal legislatore, la concreta pattuizione intervenuta fra le parti, occorre che emergano e vengano indicati dal giudice di merito i peculiari indici rivelatori di una simile configurazione giuridica. iv Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 2003 Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile contratti atipici o innominati possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di locazione finanziaria traslativa cui è stata ritenuta applicabile la norma art. 1526 cod. civ. che disciplina la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e, conseguentemente, inapplicabile il regime di cui all'art. 1458, comma primo seconda ipotesi cod. civ. . v Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 2005 Non opera la disciplina dettata dall'art. 934 cod. civ. in materia di acquisto della proprietà per accessione quando la costruzione o l'opera esistente sopra o sotto il suolo sia stata realizzata in forza di convenzione tra il proprietario del suolo ed il costruttore o, comunque, in base ad un titolo costitutivo del diritto di superficie di quest'ultimo ovvero dello ius aedificandi . In tali casi, i rapporti che si instaurano tra proprietario del suolo e costruttore sono disciplinati, quanto ai diritti sulle opere realizzate ed al loro concreto esercizio, dalla convenzione o dal titolo, nonché, e a seconda della qualificazione che venga data ai diritti stessi, dalla legge con la conseguenza che, nel caso di costituzione di servitù e di realizzazione di opere sul fondo servente, finalizzate all'esercizio della stessa e vantaggiose ed utili anche per il proprietario del fondo servente come nella fattispecie il giudice deve accertare e qualificare i diritti sulle opere stesse spettanti rispettivamente al proprietario del fondo dominante, che le ha anche eseguite, e del fondo servente, che a sua volta ha concorso a realizzarle e ne è rimasto avvantaggiato, non essendo applicabile, nel caso, la disposizione di cui all'art. 934 cod. civ., in base alla quale il secondo ne rivendichi la proprietà esclusiva. vi Sez. 3, Sentenza n. 13245 del 2010 In tema di locazione ad uso non abitativo, non altera di per sé l'equilibrio contrattuale, in modo da configurare una elusione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la previsione pattizia che pone a carico del conduttore, quali obbligazioni entrambi principali ed avvinte da nesso sinallagmatico, il pagamento del canone e l'esecuzione di talune opere di miglioramento e di addizione dell'immobile locato, là dove l'obbligazione di pagamento, nel rispetto dell'art. 32 della citata legge, sia determinata tenuto conto dell'altra prestazione, giacché, da un lato, ai sensi della medesima legge n. 392, la determinazione del canone è libera e, dall'altro, le disposizioni di cui agli artt. 1592 e 1593 cod. civ., in quanto non imperative, sono derogabili dalle pattuizioni contrattuali, non costituendo, altresì, l'art. 1587 cod. civ. un ostacolo all'autonomia contrattuale nell'inserimento di altre obbligazioni di natura principale nell'unico contratto di locazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato risolto un contratto di locazione di un immobile, da adibire a camping, per inadempimento del conduttore all'obbligo di realizzare determinate opere di miglioramento dello stesso immobile, reputando siffatta obbligazione di carattere principale, unitamente a quella di pagamento del canone di locazione . vii Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2501 del 2013 In tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in applicazione del principio generale dell'accessione, divengono di proprietà del locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall'art. 1593 cod. civ., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest'ultimo in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l'accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell'accessione. SEZ. UNITE ORDINANZA 20 APRILE 2020, N. 8236 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo ampliativo - Affidamento ingenerato nel privato dal mero comportamento della P.A. - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato , inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza n. 17586 del 2015 La domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo , ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole. b Sez. U - , Sentenza n. 12635 del 2019 Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti della P.A., da un soggetto che deduca la lesione del proprio diritto di credito verso un terzo, cagionata dal contegno posto in essere dall'amministrazione in violazione dell'affidamento precedentemente ingenerato. Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti della P.A., da una banca che gestiva il servizio di tesoreria di un ente ospedaliero, lamentando la lesione del proprio diritto di credito alla periodica ricostituzione della provvista conseguente al provvedimento della P.A. che aveva declassato l'ente in questione da struttura ospedaliera pubblica a struttura privata accreditata, così determinando una sensibile contrazione dei finanziamenti pubblici allo stesso . c Sez. 1 - , Sentenza n. 25644 del 2017 Nell'ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte dell’organo di controllo, la P.A. è tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilità come da contatto qualificato tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell'amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue, pertanto, l’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’illecito e che è da considerarsi interrotto a seguito dell’impugnazione da parte del privato dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo.