RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5618 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE. Fallimento - Dichiarazione di fallimento anteriore alla modifica dell’art. 117 l. fall. - Creditori irreperibili - Somme depositate - Diritto ad ulteriore riparto tra i restanti creditori - Esclusione - Fondamento. Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore dell'art. 117, comma 5, l.fall. nella formulazione introdotta dall'art. 107 del d.lgs. n. 5 del 2006, le somme rimaste a disposizione dei creditori irreperibili secondo le forme dei depositi giudiziari non sono suscettibili, trascorso un certo tempo senza che siano state riscosse, di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali, in quanto il loro deposito presso l'istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali. In precedenza, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4514 del 2019 Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore della introduzione dell'art. 117, comma 5, l. fall. ad opera dell'art. 107 d. lgs. n. 5 del 2006, non trova applicazione la disciplina così come innovata dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei depositi giudiziari ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 149 del 1910 presso l'ufficio postale incaricato del relativo servizio e dell'art. 2 del d. l. n. 143 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 181 del 2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni. SEZ. I ORDINANZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5603 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno in favore dell’ex coniuge - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Fattispecie. L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. In applicazione di questi principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'ex marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della ex moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge . In senso conforme, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 2018 All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. SEZ. I ORDINANZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5387 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Domanda presentata da minore straniero non accompagnato - Disciplina processuale applicabile – Principio del tempus regit actum - Cognizione del tribunale in composizione monocratica - Conseguenze - fattispecie. Nel caso di domanda di protezione internazionale proposta da un minore straniero non accompagnato, allorché alla data di deposito del ricorso non fosse ancora entrato in vigore l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 220 del 2017 che - modificando l'art. 19-bis del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, ha esteso anche alle domande dei minori stranieri non accompagnati le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione internazionale - in applicazione del principio tempus regit actum il procedimento così introdotto rimane di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica mediante il rito ordinario con provvedimento impugnabile in appello, sicché è nullo il decreto pronunciato dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale e direttamente ricorribile per cassazione. Nella specie la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sull'erronea inclusione del procedimento tra quelli di protezione internazionale di competenza della sezione specializzata per l'immigrazione, in composizione collegiale, dal momento che tale erronea qualificazione avrebbe determinato l'eliminazione del grado d'appello . Non si rilevano precedenti in termini.