RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III ORDINANZA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 8508 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO. Liquidazione danno non patrimoniale - Indicazione dei criteri posti a base del procedimento valutativo - Necessità - Mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano - Censurabilità in cassazione - Modalità - Fondamento. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle. Si richiama Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1553 del 2019 Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto. SEZ. III SENTENZA DEL 6 MAGGIO 2020, N. 8532 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI PARENTI DELLA VITTIMA . Danno alla persona - Tabelle di Milano - Efficacia para-normativa - Fondamento. Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE. Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno - Esistenza - Criteri - Fondamento. Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992 tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno , venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto il Ministero due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. In ordine al primo principio, si veda anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1553 del 2019 Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto. Il secondo è conforme a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 2013 Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992 tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno , venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto il Ministero due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. SEZ. III ORDINANZA DEL 6 MAGGIO 2020, N. 8497 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE. Rogito di atto di compravendita immobiliare - Dovere di consiglio del notaio - Contenuto - Obblighi relativi all'attribuzione di rendita catastale. Il notaio incaricato del rogito di un atto di compravendita immobiliare è tenuto, in adempimento del dovere di consiglio su di lui incombente anche relativamente all'esistenza ed all'applicazione di agevolazioni fiscali, a presentare direttamente istanza per l'attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserirne la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora assegnata ovvero, ove non voglia provvedere a tanto, a rendere edotte di ciò le parti. Si richiamano a Sez. 2, Sentenza n. 7857 del 2008 Il notaio che abbia rogato la compravendita di un immobile non ancora accatastato, in cui le parti abbiano chiesto di avvalersi delle disposizioni previste dal d.l. 14 marzo 1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 , ai fini della valutazione automatica della imposta di registro, qualora all'atto stesso sia allegata specifica istanza per l'attribuzione della rendita catastale, è tenuto a curare la presentazione di tale istanza all'ufficio competente ovvero, ove non voglia provvedervi direttamente, deve rendere edotte di ciò le parti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che non aveva adempiuto a tale obbligo, per cui l'ufficio del registro aveva provveduto all'accertamento del valore di mercato dell'immobile al fine del pagamento dell'imposta di registro e dell'INVIM . b Sez. 3 - , Sentenza n. 3768 del 2017 In materia di responsabilità professionale del notaio, il professionista che sia incaricato della redazione della successione ereditaria con riferimento ad un bene da considerarsi privo di rendita catastale certa alla data di apertura della successione, in forza di intervenute modifiche nella sua situazione giuridica e di fatto nella specie, per successivo frazionamento , viola l’obbligo di diligenza qualora abbia omesso di presentare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione” istanza per l’attribuzione della rendita catastale, di cui all’art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 conv., con modif., dalla l. n. 154 del 1988 , contenente la dichiarazione dell’erede di volersi avvalere della valutazione automatica dell’immobile caduto in successione, ai sensi della norma sopra richiamata. SEZ. III ORDINANZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8476 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA . Diffamazione a mezzo stampa - Destinatario dell’offesa - Indicazione specifica e nominativa - Necessità - Esclusione - Individuazione sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - Sufficienza - Dati desumibili da fonti informative diverse - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili , desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio della notizia riguardante un'indagine a carico di un magistrato per reati diretti a favorire esponenti mafiosi in base al solo fatto che quest'ultimo non era stato indicato nominativamente e senza verificare se il medesimo fosse, comunque, riconoscibile alla luce delle circostanze concrete, come l'avvenuta menzione, lo stesso giorno, del detto magistrato da parte di altre testate ed il limitato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda . In senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17207 del 2015 In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili , desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illeicità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita. SEZ. III ORDINANZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8473 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO DIRITTO CIVILE - DI COSE - IN GENERE. Autotrasporto di cose per conto terzi - L. n. 298 del 1974 - Sistema di tabelle tariffarie cd. a forcella - Applicabilità - Conseguenze - Divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati fuori dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle - Legittimità - Contrasto con la libertà di iniziativa economica - Esclusione - Sentenza n. 386 del 1996 della Corte costituzionale. In tema di contratto di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione il sistema di tabelle tariffarie cd. a forcella dettato dalla l. n. 298 del 1974, con il correlato divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati fuori dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle, il quale non è in contrasto con la libertà di iniziativa economica come ritenuto dalla sentenza n. 386 del 1996 della Corte costituzionale poiché, garantendo alle imprese un certo margine di utile e la facoltà di muoversi liberamente tra i minimi e massimi tariffari, assicura il bilanciamento della libertà di impresa con l'utilità sociale, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi in pregiudizio potenziale della qualità e sicurezza del trasporto. In senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8834 del 2012 Al contratto di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione il sistema di tabelle tariffarie c.d. a forcella dettato dalla legge n. 298 del 1974, con il correlato divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati fuori dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle, il quale non è in contrasto con la libertà di iniziativa economica come ritenuto dalla sentenza n. 386 del 1996 della Corte costituzionale , in quanto, garantendo alle imprese un certo margine di utile e la facoltà di muoversi liberamente tra i minimi e massimi tariffari, assicura il bilanciamento della libertà di impresa con l'utilità sociale, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi in pregiudizio potenziale della qualità e sicurezza del trasporto. Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva applicato la disciplina contrattuale, senza esaminare il problema dell'inapplicabilità della tariffa obbligatoria per i trasporti di merce inferiore ai 50 km alla stregua della normazione medesima . SEZ. III ORDINANZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8466 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA. Diritto del conduttore al risarcimento del danno nei confronti del terzo - Legittimazione - Sussistenza - Presupposti. Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c. In precedenza i Sez. 3, Sentenza n. 17881 del 2011 Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata in particolare, qualora nell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, secondo comma, cod. civ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. ii Sez. 3, Sentenza n. 25219 del 2015 Costituiscono molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell'art. 1585, comma 1, c.c., le pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, contestando il potere di disposizione del locatore, o rivendicando un diritto che infirmi o menomi quello del conduttore invece, quando il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento materiale del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro di lui ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c. SEZ. III SENTENZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8459 PERSONALITA' DIRITTI DELLA - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE. Omessa comunicazione al padre naturale, da parte della madre, del concepimento di un figlio - Responsabilità civile - Sussistenza - Natura - Situazione giuridica lesa - Individuazione - Fattispecie. L'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante che tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta non jure che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità . PERSONALITA' DIRITTI DELLA - RISERVATEZZA - IN GENERE. Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Utilizzo mediante attività processuale - Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza - Esclusione - Fondamento - Obbligo di automatica distruzione del dato - Esclusione - Presupposti - Fattispecie. In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 cd. codice della privacy , quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit. e costituisce specifico obbligo dell'ente pubblico titolare dello stesso trattamento, senza che rilevi, a suo carico, un automatico dovere di distruzione del dato in esame in base al disposto dell'art. 16 del menzionato d.lgs. che, al contrario, ben può essere ceduto all'ausiliario nominato dal giudice. Principio ribadito dalla S.C. con riguardo ad una fattispecie, relativa alla domanda di accertamento dello status di figlio naturale, in cui venivano censurate infondatamente sia la condotta dell'azienda ospedaliera, che aveva conservato i dati personali del presunto genitore senza averne disposto la distruzione al termine del trattamento, sia l'operato del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva acquisito, presso la medesima azienda, i vetrini con i campioni biologici in adempimento dell'incarico affidatogli dal giudice di merito . In ordine al primo principio, non si rilevano precedenti in termini. Riguardo al secondo si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 2013 In materia di trattamento dei dati personali, l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati, siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento in particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio. Nella specie, la banca aveva prodotto in giudizio senza autorizzazione della cliente documenti relativi alle custodie titoli di cui essa era titolare esclusiva al fine di provare la qualità di investitore esperto del figlio, titolare di altra custodia titoli, che affermava la responsabilità della banca per averlo indotto all'acquisto di titoli ad altro rischio . SEZ. III SENTENZA DEL 29 APRILE 2020, N. 8383 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE. Danni cagionati dalla fauna selvatica - Indennizzo previsto dall'art. 59 l.r. Sardegna n. 23 del 1998 – Presupposti - Mancata adozione del piano faunistico-venatorio - Irrilevanza ai fini dell'indennizzo. L'indennizzo ex art. 59 della l.r. Sardegna n. 23 del 1998 è previsto per i soli danni provocati dalla fauna selvatica nelle zone espressamente indicate in tale disposizione, al di fuori delle quali non assume rilevanza, ai fini del riconoscimento della tutela indennitaria, la mancata adozione da parte della Regione di strumenti normativi complementari, come il piano faunistico-venatorio ex art. 19 l.r. cit., necessari per l'individuazione degli specifici contesti territoriali in cui opera il meccanismo indennitario. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. II ORDINANZA DEL 29 APRILE 2020, N. 8364 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE POTERI RESPONSABILITA' - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI. Illeciti amministrativi in materia ambientale – Accertamento effettuato dalla Provincia – Incompetenza assoluta rilevabile d’ufficio – Esclusione – Fattispecie. In materia di illeciti ambientali, qualora l'accertamento e l'irrogazione delle relative sanzioni siano stati effettuati dalla Provincia in luogo della regione viene in evidenza un vizio di incompetenza assoluta solo se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene. Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato un'incompetenza solo relativa, spettando all'epoca dei fatti alla Provincia, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di rilascio delle autorizzazioni di scarichi idrici . Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 8062 del 2016 In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'incompetenza del sindaco che ha emesso il provvedimento di occupazione d'urgenza in luogo del presidente della giunta regionale è censurabile davanti al giudice amministrativo e non davanti al giudice ordinario, trattandosi di incompetenza relativa e non di carenza assoluta di potere, in quanto il vizio non priva l'atto della capacità di degradare il diritto soggettivo a interesse legittimo. SEZ. II ORDINANZA DEL 27 APRILE 2020, N. 8197 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI. Preconfezionamento di pane precotto - Dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998 - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - Esclusione - Fondamento. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui prescrivono l'obbligo di preconfezionamento per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, in quanto il preconfezionamento costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto. Né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al principio di libera circolazione delle merci, atteso che la CGUE ha dichiarato legittimo sul piano unionale l'obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all'importazione intracomunitaria. Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15041 del 2017 il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l'interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che é rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un'interpretazione generale ed astratta. Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la delibera del Comune di Palermo la quale, in tema di TARSU, aveva differenziato la tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, era legittima perché conforme al principio chi inquina paga , espresso nell'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e nell'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti .