RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3697 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA AZIONE PAULIANA RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI . Atto di destinazione di un bene ex art. 2645 ter c.c. - Natura, di regola, unilaterale e gratuita - Sussistenza - Presupposti – Contestuale destinazione di propri beni per le esigenze altrui - Irrilevanza - Inserimento in atto pubblico dal contenuto più ampio - Rilevanza - Limiti. L'atto di semplice destinazione di un bene senza il trasferimento della proprietà dello stesso alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645- ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere. In precedenza, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29727 del 2019 L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della realità in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe anche se non identiche situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in trust . SEZ. III SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3694 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE. Richiesta di dati dell'acquirente di una vettura risultanti da dichiarazione di vendita autenticata - Mancata comunicazione da parte del notaio - Buona fede oggettiva - Violazione - Fondamento. La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c. , la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo l. n. 246/2005 . PROVA CIVILE - DOCUMENTALE PROVA - COPIE DEGLI ATTI - DI SCRITTURE PRIVATE DEPOSITATE PRESSO PUBBLICI UFFICI. Copie rilasciate dai notai - Deposito - Obbligatorietà - Esclusione - Presupposti. Il principio di cui all'art. 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del r.d.l. n. 1666/1937 convertito dalla l. n 2358/1937 concede al notaio la facolta di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti salvo il potere dell'autorità presso la quale se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali e non necessariamente depositati. Con riferimento al primo principio, si richiamano a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 2009 I princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto. b Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 2012 La circostanza che una legge ambigua od una giurisprudenza contrastata rendano incerta l'effettiva sussistenza dell'obbligo per il notaio di eseguire un adempimento teoricamente necessario per la validità o l'opponibilità dell'atto da lui rogato, non esclude la responsabilità dello stesso nel caso in cui, in seguito, quell'adempimento dovesse risultare effettivamente dovuto, avendo questi il preciso obbligo, impostogli dall'art. 1176, comma secondo, cod. civ., di osservare un principio di precauzione ed adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente. SEZ. III ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3557 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO. Vittima del fatto illecito incapace di intendere e di volere - Art. 1227, comma 1, c.c. - Applicabilità - Criteri di valutazione della condotta dell'incapace - Natura oggettiva degli stessi - Condotta della persona tenuta alla sorveglianza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. L'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale culpa in vigilando e/o in educando . Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art. 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano iure proprio . In precedenza a Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 2005 Il principio di cui all'art. 1227 cod.civ. riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio , restando, peraltro, esclusa - ove essi avessero avuto sull'incapace un potere di vigilanza - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per culpa in educando o in vigilando . Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva proporzionalmente ridotto l'ammontare della somma da liquidare in favore dei genitori per il risarcimento del danno subito a causa della morte della figlia minore che, attraversando imprudentemente la strada, era stata investita da un'auto, tenendo conto del concorso di colpa della stessa minore, nell'accezione sopra indicata, nel provocare il danno . b Sez. 3 - , Ordinanza n. 2483 del 2018 In tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima minore di età sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto ciò in quanto l'espressione fatto colposo che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito. SEZ. II SENTENZA DEL 12 FEBBRAIO 2020, N. 3458 NOTARIATO - DISCIPLINA SANZIONI DISCIPLINARI DEI NOTAI - IN GENERE. Dovere d'imparzialità - Art. 31 dei principi di deontologia professionale - Interpretazione - Presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni – Violazione - Fondamento. È contraria, ai sensi dell'art. 31, lett. f, dei principi di deontologia professionale dei notai, la presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni per rogare, trattandosi di un comportamento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l'imparzialità, e visto come un concorso consapevole del notaio a una scelta etero-diretta del professionista. Il dovere d'imparzialità del notaio, infatti, va inteso in termini di astensione da comportamenti che, in via preventiva e di garanzia dell'immagine della categoria, influiscono sulla designazione del professionista. In precedenza a Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 2014 In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, costituisce illecito, ai sensi dell'art. 147, primo comma, lett. b , della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell'espletamento della propria opera, presso un'ulteriore sede secondaria, non consentita dall'art. 10 del codice deontologico, che vieta l'apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile ed equipara all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato, trattandosi di regola volta ad evitare concentrazioni di attività nocive al corretto svolgimento della professione notarile, senza che abbia rilievo scriminante il fatto che il notaio abbia continuato ad esercitare le funzioni anche nella propria sede. Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato l'illecito nella condotta di un notaio, già avente una sede secondaria, il quale risultava essersi recato stabilmente negli uffici di una società di consulenza due giorni a settimana, stipulando centotrentaquattro atti a raccolta in quattro mesi . b Sez. 2 - , Sentenza n. 31006 del 2017 In tema di responsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere ricorrenti prestazioni presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lett. b , l. n. 89 del 1913 e dell’art. 31 lett. f del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.