RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 19 FEBBRAIO 2020, N. 4260 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA. Socio d'opera uscente - Liquidazione della quota - Criterio ex art. 2263, comma 2, c.c. - Applicabilità - Valutazione equitativa - Limiti - Fattispecie. In tema di società di persone, il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dall'art. 2263, comma 2, c.c. per il socio d'opera, vale anche in caso di scioglimento della società limitatamente a quest'ultimo pertanto, se il contratto sociale non determina la quota spettante al socio uscente, ai fini della liquidazione, il valore di essa viene fissato dal giudice in base ad una valutazione equitativa, la quale, sebbene consenta di dare rilievo alla particolare natura della prestazione resa, per risultare conforme a diritto e non sconfinare nell'arbitrio deve basarsi sulla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. Nella specie, la sentenza cassata aveva liquidato la quota del socio d'opera occulto assumendo a base del giudizio d'equità non la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ma l'utile d'esercizio relativo ad un determinato anno . Si vedano a Sez. 1, Sentenza n. 9392 del 1999 In sede di liquidazione della quota di partecipazione al socio uscente di una società di fatto nella specie composta da due soci , deve ritenersi viziata da inadeguata motivazione la sentenza di merito, la quale consideri esclusivamente come socio d'opera il socio uscente, ancorché egli avesse conferito capitali in misura paritaria rispetto all'altro socio all'atto della costituzione della società, nonché trascuri, nel procedere alla liquidazione equitativa della quota, la circostanza che, fino al momento dello scioglimento della società, gli utili sociali erano stati divisi in misura eguale fra i due soci con riferimento a questo secondo profilo la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha precisato che, in ogni caso, se alla liquidazione equitativa della quota del socio d'opera uscente può procedersi equitativamente, in applicazione del criterio indicato dall'art. 2263 cod. civ., per la ripartizione delle perdite dei guadagni, nella relativa valutazione non può mancare la motivata considerazione della misura della sua partecipazione in via di fatto agli utili . b Sez. 2, Sentenza n. 3980 del 2001 Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal comma secondo dell'art. 2263 cod. civ. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all'atto dello scioglimento della società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all'atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. SEZ. VI-1 ORDINANZA 19 FEBBRAIO 2020, N. 4226 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Decreto di espulsione - Mancata traduzione del provvedimento - Nullità - Deducibilità mediante opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni. In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del relativo decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità non l'inesistenza del provvedimento che, pur potendo essere fatta valere con l'opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia effettivamente determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se, medio tempore , lo straniero non abbia comunque avuto adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva fondata sull'intervenuta nullità. Si richiama, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16470 del 2019 In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza , determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità. SEZ. I ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2020, N. 4069 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MANDATO ALLE LITI PROCURA - CONTENUTO E FORMA. Procura rilasciata su foglio separato - Riferimento esclusivo ad incombenti dei gradi di merito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali . In senso conforme, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28146 del 2018 È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. Nella specie, la procura, spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata, né recava alcuna data, e risultava conferita per tutte le fasi e gradi del presente giudizio . SEZ. I ORDINANZA 18 FEBBRAIO 2020, N. 4037 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice di merito - Violazione - Ricorso per cassazione - Contenuto - Riferimento alle fonti privilegiate - Specificità - Necessità. In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate. Si richiama Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13449 del 2019 Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai più recenti report del Ministero degli Esteri . SEZ. I ORDINANZA 17 FEBBRAIO 2020, N. 3877 STATO CIVILE - SESSO RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO - IN GENERE. Rettificazione del sesso - Mutamento del prenome - Necessaria conversione nel genere scaturente dalla rettificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. Nella specie, la Corte d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome Alessandro in Alexandra ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere Alessandra . Questione nuova. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 2015 Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. SEZ. I SENTENZA 17 FEBBRAIO 2020, N. 3876 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Soggiorno per motivi di coesione familiare - Familiare extracomunitario convivente con cittadina U.E. residente in Italia - Prova della stabile relazione di fatto - Documentazione diversa da quella di cui alla legge n. 76 del 2016 - Atto di nascita del minore - Ammissibilità. In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto - debitamente attestata con documentazione ufficiale , ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 - può essere comprovata anche con l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza . Si richiama Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 2019 Il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano, disciplinato dal d. lgs. n. 30 del 2007, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis del d. lgs. n. 286 del 1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d e 12 e 13 del d.lgs. citato. SEZ. I SENTENZA 17 FEBBRAIO 2020, N. 3872 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Crediti sorti durante la procedura - Insinuazione al passivo - Termine di decadenza ex art. 101 l.fall. - Esclusione - Termine annuale dalla partecipazione al passivo - Applicabilità - Fondamento. L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall. tale insinuazione, tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare. In senso conforme, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18544 del 2019 Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost.