RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA 9 MARZO 2020, N. 6690 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI – MAGISTRATI. Domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti del magistrato, per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni - Improponibilità - Questione di difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Fondamento. La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'articolo 2 della l. n. 117/1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento ne consegue che la relativa questione integra una deduzione di difetto assoluto di giurisdizione, sindacabile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o come motivo di ricorso ex articolo 360, comma 1, n. 1, c.p.c. , poiché attiene al perimetro, in astratto delimitato dall'ordinamento, della cognizione giurisdizionale. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Procedimento disciplinare relativo ai magistrati amministrativi - Natura giurisdizionale - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni di componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - Applicabilità della l. n. 117/1988 - Esclusione - Fondamento. A differenza del procedimento disciplinare relativo ai magistrati ordinari, che si svolge dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e ha natura giurisdizionale, quello relativo ai magistrati amministrativi, che si svolge dinanzi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ha natura di procedimento amministrativo e culmina nell'adozione di provvedimenti amministrativi, come è desumibile sia dalla tutelabilità della posizione del magistrato interessato dal provvedimento disciplinare dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 104/2010, sia dalla natura amministrativa del predetto organo, la quale non viene immutata dal carattere giustiziale e contenzioso del procedimento, in base ad un paradigma predeterminato dalla legge pertanto, la responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni da parte di un componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa non è regolata dalla l. n. 117/1988, la cui applicazione presuppone, oltre che, sul piano soggettivo, l'appartenenza alle magistrature, altresì, sul piano oggettivo, l'esercizio dell' attività giudiziaria articolo 1, comma 1 , potendosi qualificare tale soltanto quella che si esprime in comportamenti, atti e provvedimenti comunque strumentali, in relazione al diverso ruolo ricoperto dal magistrato nell'organizzazione giudiziaria, all'esercizio della funzione giurisdizionale. Con riferimento al primo principio si richiama Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10596/2012 La domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti di un magistrato, per fatti da questi commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è improponibile ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, il quale accorda l'azione di risarcimento nei soli confronti dello Stato. Ne consegue il giudice investito di tale domanda, quand'anche territorialmente incompetente, deve dichiarare comunque detta improponibilità. Riguardo al secondo, non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 7005 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Concessionari di lavori pubblici non amministrazioni aggiudicatrici - Affidamento a terzi di servizi oggetto di concessione - Regole dell’evidenza pubblica - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative a detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. L'affidamento a terzi nella specie, a soggetto estraneo alla società di progetto di servizi, oggetto di concessione, ad opera di concessionario di lavori pubblici, che non sia amministrazione aggiudicatrice, non soggiace alle regole dell'evidenza pubblica, sicché le relative controversie, in quanto afferenti alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Si richiamano i Sez. U - , Ordinanza n. 21200/2017 Le controversie relative a concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di concessione di lavori di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della l. n. 109 del 1994, articolo 31 bis, e articolo 133 c.p.a., comma 1, lett. e , n. 1, se relative alla fase successiva all'aggiudicazione, anche qualora la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006 e si riferisca a lavori concessi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 109/1994. ii Sez. U - , Ordinanza n. 32728/2018 In tema di concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione e gestione dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti come quello di cui all'articolo 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a. .