RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 6 MARZO 2020, N. 6459 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI. Pactum fiduciae riguardante beni immobili - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Conseguenze sulla domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di ritrasferimento. Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam , trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. NEGOZI GIURIDICI – FIDUCIARI . Dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva del patto fiduciario e promissiva del ritrasferimento al fiduciante - Natura di promessa di pagamento - Configurabilità - Conseguenze - Art. 1988 c.c. – Applicabilità. La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio , dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Con riferimento al primo principio, si richiamano a Sez. 3, Sentenza n. 10633/14 La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali. b Sez. 3 - , Sentenza n. 21805/16 In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà. Con riguardo al secondo i Sez. 1 - , Sentenza n. 20689/16 La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi , da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. ii Sez. 2 - , Ordinanza n. 23246 del 2017 La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale nella specie, circa l'esistenza del credito preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa , salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza. SEZ. UNITE ORDINANZA 6 MARZO 2020, N. 6458 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - SENATO - IN GENERE. Provvedimento di espulsione di parlamentare dal gruppo di appartenenza - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento. Il provvedimento di espulsione di un senatore dal gruppo parlamentare di appartenenza concerne un rapporto che si svolge tutto all'interno dell'attività parlamentare del gruppo stesso, nella sua configurazione di associazione necessaria di diritto pubblico strumentale all'esercizio della funzione legislativa e al funzionamento del Senato della Repubblica, sicché sussiste difetto assoluto di giurisdizione sull'impugnazione di detto provvedimento, rientrando nel potere del Senato della Repubblica decidere autonomamente le controversie che possono investire le attività interne all'organo istituzionale. Si richiama Cass. Sez. U, ordinanza n. 27396/14 l'impugnazione proposta dal dipendente di un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica contro una delibera del Consiglio di Presidenza incidente sul rapporto di lavoro non appartiene all'autodichia del Senato, né alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto di lavoro fa capo esclusivamente al gruppo parlamentare, che, nei confronti del proprio dipendente, non si atteggia ad organo dell'istituzione, ma ad associazione non riconosciuta fermo che il giudice ordinario può conoscere soltanto degli effetti dell'atto di macro-organizzazione del Senato, per riguardo allo statuto di garanzia che a questo compete.